Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

Maternità e congedi parentali nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata

Cassiere, commesse e addette ai reparti della GDO trovano in questa guida le regole su astensione obbligatoria, integrazione della retribuzione, congedo di paternità e congedi parentali nel CCNL Federdistribuzione. Il testo unico del 2025 dà anche le regole sul congedo per le vittime di violenza di genere.

In sintesi

Il CCNL Federdistribuzione recepisce il d.lgs. 151/2001 (maternità obbligatoria di 5 mesi con indennità INPS dell’80%) e la integra: il datore porta l’indennità al 100% della retribuzione mensile netta (art. 180). Il congedo per le lavoratrici vittime di violenza di genere dura fino a 90 giorni lavorativi con indennità pari all’ultima retribuzione (art. 15 bis). Il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni è disciplinato dalla legge.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
23 aprile 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
Norma di legge
D.lgs. 151/2001 – testo unico maternità
Articoli del CCNL
Art. 15 bis, artt. 180-183 e 238 del testo unico del 29/9/2025

Tabella riepilogativa

Maternità, paternità e congedi parentali – quadro normativo e contrattuale
Istituto Durata Trattamento economico Fonte
Congedo di maternità obbligatorio 5 mesi: 2 prima del parto e 3 dopo, oppure 1 prima e 4 dopo con le certificazioni mediche (art. 180, cc. 1-2) 80% INPS, integrato dal datore fino al 100% della retribuzione mensile netta (art. 180, cc. 8-9) Art. 16 d.lgs. 151/2001; art. 180 CCNL
Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi (da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto) 100% della retribuzione (INPS) Art. 27-bis d.lgs. 151/2001, introdotto dal d.lgs. 105/2022
Congedo di paternità in sostituzione della madre Il periodo di maternità residuo, in caso di morte o grave infermità della madre o di affidamento esclusivo al padre Come la maternità (art. 180, c. 5) Art. 28 d.lgs. 151/2001; art. 180, cc. 4-5 CCNL
Congedo parentale Madre fino a 6 mesi, padre fino a 6 (7 nel caso dell’art. 32, c. 2); limite complessivo 10 mesi, 11 se il padre ne fruisce almeno 3; entro i 14 anni del bambino. Preavviso scritto di 5 giorni 30% della retribuzione; indennità all’80% per 2 mesi in alternativa tra i genitori e per un ulteriore mese, entro i 6 anni del bambino (art. 181, c. 7) Artt. 32-34 d.lgs. 151/2001; art. 181 CCNL
Riposi giornalieri Due periodi di un’ora nel primo anno di vita (uno solo se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore) Intera retribuzione dei riposi, a carico INPS (art. 182) Art. 182 CCNL
Malattia del bambino Senza limiti fino a 3 anni; 10 giorni lavorativi l’anno per ciascun genitore da 3 a 14 anni Computati nell’anzianità, esclusi ferie, mensilità aggiuntive e TFR (art. 182, c. 8) Art. 182, cc. 7-8 CCNL; art. 48 d.lgs. 151/2001
Tutela vittime di violenza di genere Fino a 90 giorni lavorativi, prorogabili di altri 90 se ricorrono le condizioni dell’art. 24 d.lgs. 80/2015 Indennità pari all’ultima retribuzione (100% della retribuzione corrente nella proroga) Art. 15 bis CCNL

Fonte: artt. 15 bis, 180-183 e 238 del Testo unico CCNL DMO del 29 settembre 2025. Le percentuali del congedo parentale sono quelle riportate dall’art. 181, comma 7, «fatte salve successive modifiche e integrazioni della normativa di riferimento»: le leggi di bilancio possono cambiarle, quindi per la domanda INPS controlla le istruzioni in vigore nell’anno.

Il congedo di maternità obbligatorio

La lavoratrice in stato di gravidanza ha diritto all’astensione obbligatoria dal lavoro per un totale di 5 mesi (art. 16 d.lgs. 151/2001). La distribuzione standard prevede 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo. È possibile optare per l’astensione «flessibile»: rimandare l’inizio dell’astensione obbligatoria fino al mese prima del parto, prolungando di conseguenza quella post-partum a 4 mesi, se il medico specialista del SSN e il medico competente attestano che il lavoro non compromette la salute della madre e del feto (art. 180, c. 2). Se la lavoratrice è addetta a lavori pericolosi, faticosi o insalubri e non può essere spostata ad altre mansioni, l’astensione può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto (art. 180, c. 3).

Durante il congedo di maternità:

  • l’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera (art. 23 d.lgs. 151/2001), anticipata dal datore e portata a conguaglio con i contributi;
  • il CCNL DMO prevede che il datore integri l’indennità fino al 100% della retribuzione mensile netta cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto con il normale svolgimento del rapporto, salvo che l’indennità INPS non sia già superiore (art. 180, c. 9); per le festività cadenti nel periodo di assenza l’indennità integrativa porta al 100% la quota giornaliera della retribuzione di fatto (art. 183, c. 12);
  • il periodo è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali, compresi tredicesima e quattordicesima, ferie, permessi dell’art. 141 (dal 1° novembre 2025, salvo trattamenti di miglior favore) e TFR (art. 180, c. 7).

Il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo

Il padre lavoratore ha diritto al congedo di paternità obbligatorio fissato dalla legge in 10 giorni lavorativi (art. 27-bis d.lgs. 151/2001, retribuiti al 100% dall’INPS), da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto. Può essere fruito anche in modo non continuativo.

In caso di morte o grave infermità della madre, di abbandono o di affidamento esclusivo del bambino al padre, il CCNL e la legge riconoscono al padre lavoratore il congedo di maternità residuo (art. 180, cc. 4-5; art. 28 d.lgs. 151/2001), con lo stesso trattamento normativo ed economico.

Il congedo parentale: legge e CCNL

Dopo il congedo obbligatorio, madre e padre possono fruire del congedo parentale previsto dal d.lgs. 151/2001 (artt. 32 e ss.), modificato dal d.lgs. 105/2022 in recepimento della Direttiva UE 2019/1158:

  • ciascun genitore può astenersi dal lavoro per ogni bambino nei suoi primi quattordici anni di vita, con un preavviso scritto di almeno 5 giorni, salvo oggettiva impossibilità (art. 181, cc. 1-2);
  • la madre, trascorso il congedo di maternità, può fruire fino a 6 mesi; il padre, dalla nascita del figlio, fino a 6 mesi (7 nel caso dell’art. 32, c. 2); i congedi dei genitori non possono eccedere complessivamente 10 mesi, elevati a 11 se il padre ne fruisce per almeno 3 mesi; con un solo genitore il limite è di 11 mesi (art. 181, cc. 4-6);
  • l’indennità INPS è del 30% della retribuzione, elevata all’80% per un massimo di due mesi in alternativa tra i genitori e per un ulteriore mese, entro i sei anni del bambino; oltre, il 30% spetta solo se il reddito individuale è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione (art. 181, c. 7, «fatte salve successive modifiche» di legge);
  • i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità e non riducono ferie, permessi dell’art. 141 (dal 1° novembre 2025), tredicesima e quattordicesima, esclusi gli emolumenti legati all’effettiva presenza (art. 181, c. 8).

Tutele per le vittime di violenza di genere

L’art. 15 bis del testo unico riconosce alla lavoratrice inserita nei percorsi di protezione per violenza di genere, certificati dai servizi sociali del Comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio (art. 24 d.lgs. 80/2015), il diritto di astenersi dal lavoro per un massimo di 90 giorni lavorativi. Deve dare un preavviso di almeno sette giorni, con l’indicazione di inizio e fine del congedo, salvo oggettiva impossibilità, e produrre la certificazione. Il periodo è computato nell’anzianità e ai fini di ferie, permessi, tredicesima, quattordicesima e TFR; spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, anticipata dal datore e posta a conguaglio con l’INPS, e il periodo è coperto da contribuzione figurativa. Il congedo si può usare a ore o a giorni nell’arco di tre anni; a richiesta, nei casi dell’art. 24 d.lgs. 80/2015, è prorogato di altri 90 giorni con indennità pari al 100% della retribuzione corrente. La lavoratrice ha inoltre diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time e al ritorno al tempo pieno.

Protezione dal licenziamento

La legislazione vigente (art. 54 d.lgs. 151/2001, ripreso dall’art. 183, c. 3, del CCNL) vieta il licenziamento della lavoratrice dall’inizio della gravidanza fino a un anno di vita del figlio. Il licenziamento intimato in questo periodo è nullo, salvo le eccezioni tassativamente previste dalla legge (giusta causa, cessazione dell’attività, ultimazione della prestazione per cui era stata assunta, scadenza del termine, esito negativo della prova). Il padre che fruisce del congedo di paternità gode di analoghe tutele per tutta la durata del congedo, fino a un anno di età del bambino (art. 183, c. 4). La lavoratrice licenziata può chiedere il ripristino del rapporto con la certificazione dello stato, entro 90 giorni dal licenziamento (art. 183, c. 6).

Casi pratici

Tizio – Padre in GDO: congedo di paternità obbligatorio
Tizio, addetto magazzino al IV livello, diventa padre il 10 marzo 2026. Ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio, da fruire entro cinque mesi dalla nascita, cioè entro il 10 agosto 2026. Decide di prenderli subito: dall’11 al 24 marzo (se non lavora il sabato e la domenica) copre i 10 giorni lavorativi, interamente retribuiti dall’INPS al 100% e anticipati in busta paga dal datore.
Caia – Cassiera in maternità: integrazione datoriale
Caia (IV livello) va in maternità obbligatoria dal 1° maggio 2026. L’INPS le corrisponde l’80% della retribuzione. Per l’art. 180, comma 9, il datore integra l’indennità fino al 100% della retribuzione mensile netta che Caia avrebbe percepito lavorando: se la quota INPS supera già quell’importo, non c’è integrazione. L’indennità è anticipata dal datore e portata a conguaglio con i contributi.
Sempronio – Dimissioni volontarie durante la maternità
La moglie di Sempronio, addetta vendita, decide di non rientrare al lavoro dopo la maternità. Le dimissioni presentate durante il periodo di divieto di licenziamento (fino a un anno del figlio) vanno convalidate dall’Ispettorato del Lavoro (art. 55 d.lgs. 151/2001; art. 183, c. 9, CCNL). In questo caso spetta il TFR e un’indennità pari a quella sostitutiva del preavviso (art. 232); la convalida garantisce anche l’accesso alla NASpI.

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Domande frequenti

Quanti mesi dura la maternità obbligatoria e quanto si percepisce?
L’astensione obbligatoria dura 5 mesi. Durante questo periodo l’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione; il CCNL DMO obbliga il datore a integrarla fino al 100% della retribuzione mensile netta (art. 180, c. 9), salvo che l’indennità INPS sia già superiore.
Il padre ha diritto al congedo di paternità?
Sì. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni lavorativi retribuiti al 100% dall’INPS, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (art. 27-bis d.lgs. 151/2001). È aggiuntivo al congedo della madre. Se la madre muore o è gravemente inferma, o il bambino è affidato solo al padre, il padre fruisce del congedo di maternità residuo (art. 180, c. 4).
Cosa prevede il CCNL per le vittime di violenza di genere?
L’art. 15 bis dà alla lavoratrice inserita in percorsi di protezione certificati il diritto di astenersi dal lavoro fino a 90 giorni lavorativi, con indennità pari all’ultima retribuzione, preavviso di almeno 7 giorni e fruizione a ore o a giorni nell’arco di tre anni. A richiesta, nei casi previsti, si proroga di altri 90 giorni con indennità al 100% della retribuzione corrente.
Il congedo parentale è retribuito?
Sì, in parte. Secondo l’art. 181, comma 7, l’INPS paga il 30% della retribuzione, elevato all’80% per un massimo di due mesi in alternativa tra i genitori e per un ulteriore mese, entro i sei anni del bambino. Le percentuali possono cambiare con le leggi di bilancio: per la domanda controlla le istruzioni INPS dell’anno.
La maternità protegge dal licenziamento?
Sì. La lavoratrice è tutelata dal divieto di licenziamento dall’inizio della gravidanza fino a un anno di vita del figlio. Il licenziamento in questo periodo è nullo, salvo eccezioni tassative di legge.

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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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