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Maternità e congedi parentali nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata
Cassiere, commesse e addette ai reparti della GDO trovano in questa guida le regole su astensione obbligatoria, integrazione della retribuzione, congedo di paternità e congedi parentali nel CCNL Federdistribuzione. Il rinnovo 2024 ha aggiunto tutele specifiche per le vittime di violenza di genere.
Il CCNL Federdistribuzione recepisce le tutele del d.lgs. 151/2001 (maternità obbligatoria 5 mesi all’80% INPS) e può prevedere integrazioni datoriali. Il rinnovo 2024 ha introdotto specifiche tutele per le lavoratrici vittime di violenza di genere. Il congedo di paternità obbligatorio è disciplinato dalla legge.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Durata | Trattamento economico | Fonte |
|---|---|---|---|
| Congedo di maternità obbligatorio | 5 mesi (2 prima del parto + 3 dopo, o flessibile) | 80% retribuzione media INPS (+ integrazione CCNL) | Art. 16 d.lgs. 151/2001 |
| Congedo di paternità obbligatorio | 10 giorni lavorativi (entro 5 mesi dalla nascita) | 100% retribuzione (INPS) | Legge di Bilancio, stabillizzato |
| Congedo di paternità facoltativo | 1 giorno (in alternativa alla madre) | 100% retribuzione (INPS) | Art. 28 d.lgs. 151/2001 |
| Congedo parentale madre | Fino a 6 mesi, fruibili entro 12 anni | 30% (parzialmente incrementato a 80% per legge) | Art. 32 d.lgs. 151/2001 |
| Congedo parentale padre | Fino a 6 mesi (fino a 11 in totale tra entrambi i genitori) | 30% (primo mese all’80% con d.lgs. 105/2022) | Art. 32 d.lgs. 151/2001 |
| Tutela vittime di violenza di genere | Secondo CCNL 2024 (verificare testo) | Secondo CCNL | CCNL DMO rinnovo 2024 |
Nota: la disciplina del congedo parentale retribuito è in evoluzione normativa. Le percentuali di retribuzione potrebbero essere state ulteriormente aggiornate da interventi legislativi successivi. Verificare sempre con il proprio sindacato o consulente del lavoro la normativa vigente al momento della fruizione.
Il congedo di maternità obbligatorio
La lavoratrice in stato di gravidanza ha diritto all’astensione obbligatoria dal lavoro per un totale di 5 mesi (art. 16 d.lgs. 151/2001). La distribuzione standard prevede 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo. È possibile optare per l’astensione «flessibile»: rimandare l’inizio dell’astensione obbligatoria fino al mese prima del parto, prolungando di conseguenza quella post-partum a 4 mesi, se il medico certifica che il lavoro non compromette la salute della madre e del feto.
Durante il congedo di maternità:
- l’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera (calcolata sulla media dell’ultimo trimestre precedente il congedo);
- il CCNL DMO può prevedere un’integrazione datoriale fino al raggiungimento del 100% della retribuzione ordinaria; l’entità dell’integrazione va verificata sul testo contrattuale;
- il periodo è computato nell’anzianità di servizio ai fini di TFR, ferie, scatti e preavviso.
Il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo
Il padre lavoratore ha diritto al congedo di paternità obbligatorio attualmente fissato dalla legge in 10 giorni lavorativi (retribuiti al 100% dall’INPS), da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio. Può essere fruito anche in modo non continuativo.
Il congedo facoltativo di un giorno ulteriore può essere fruito in alternativa alla madre (cioè la madre deve rinunciare a un giorno del proprio congedo). Questo strumento è pensato per favorire la condivisione delle responsabilità familiari.
Il congedo parentale: legge e CCNL
Dopo il congedo obbligatorio, madre e padre possono fruire del congedo parentale previsto dal d.lgs. 151/2001 (artt. 32 e ss.), modificato dal d.lgs. 105/2022 in recepimento della Direttiva UE 2019/1158:
- ciascun genitore ha diritto a un periodo di congedo parentale di 6 mesi, fruibile entro i 12 anni del figlio;
- i due genitori possono fruirne contemporaneamente o alternativamente, fino a un massimo di 11 mesi complessivi tra madre e padre (o 10 mesi se solo un genitore ne usufruisce);
- il d.lgs. 105/2022 ha elevato all’80% la retribuzione di un mese di congedo del secondo genitore (padre), e al 60% un ulteriore mese per ciascun genitore, con il resto al 30%; le percentuali esatte sono soggette ad aggiornamenti annuali di legge.
Tutele per le vittime di violenza di genere
Una delle novità più significative del rinnovo del 23 aprile 2024 del CCNL DMO riguarda l’introduzione di specifiche tutele per le lavoratrici vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione certificati da centri antiviolenza o servizi sociali. Il CCNL ha introdotto nuove causali di assenza per consentire alle lavoratrici di partecipare ai percorsi di protezione e autonomia. Per i dettagli (durata, retribuzione, procedura) è necessario consultare il testo contrattuale aggiornato o le sigle sindacali firmatarie.
Protezione dal licenziamento
La legislazione vigente (art. 54 d.lgs. 151/2001) vieta il licenziamento della lavoratrice dall’inizio della gravidanza fino a un anno di vita del figlio. Il licenziamento intimato in questo periodo è nullo, salvo le eccezioni tassativamente previste dalla legge (giusta causa, cessazione dell’attività, scadenza del contratto a termine). Il padre che fruisce del congedo di paternità gode di analoghe tutele nel periodo di fruizione.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanti mesi dura la maternità obbligatoria e quanto si percepisce?
Il padre ha diritto al congedo di paternità?
Cosa prevede il CCNL per le vittime di violenza di genere?
Il congedo parentale è retribuito?
La maternità protegge dal licenziamento?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanti mesi dura la maternità obbligatoria e quanto si percepisce?
L'astensione obbligatoria dura 5 mesi (di norma 2 prima del parto e 3 dopo). Durante questo periodo l'INPS eroga un'indennità pari all'80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL può prevedere un'integrazione datoriale fino al 100%.
Il padre ha diritto al congedo di paternità?
Sì. Il congedo di paternità obbligatorio è disciplinato dalla legge (attualmente 10 giorni lavorativi, retribuiti al 100% dall'INPS, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita). Il congedo facoltativo aggiuntivo può essere fruito in alternativa alla madre.
Cosa prevede il CCNL per le vittime di violenza di genere?
Il rinnovo del 23 aprile 2024 ha introdotto nel CCNL DMO specifiche causali di assenza per le lavoratrici vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione certificati. I dettagli (durata, retribuzione, modalità) sono nel testo contrattuale.
Il congedo parentale è retribuito?
Il congedo parentale (fino a 6 mesi ciascuno per madre e padre, fruibile entro i 12 anni del figlio) è retribuito dall'INPS a una quota della retribuzione. Le recenti modifiche legislative (d.lgs. 105/2022) hanno aumentato i mesi retribuiti all'80% per il secondo genitore.
La maternità protegge dal licenziamento?
Sì. La lavoratrice madre è tutelata dal divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza fino a un anno di vita del figlio (art. 54 d.lgs. 151/2001). Il licenziamento in questo periodo è nullo, salvo rare eccezioni (giusta causa, cessazione azienda, ecc.).