Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

Orario di lavoro e straordinari nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata

La grande distribuzione organizzata si distingue per orari di apertura prolungati, domeniche lavorative e turni variabili. Il CCNL DMO fissa l’orario ordinario a 40 ore settimanali e disciplina le maggiorazioni per straordinari, lavoro domenicale e notturno, nonché il regime del part-time con clausole elastiche.

In sintesi

Il CCNL Federdistribuzione fissa l’orario normale a 40 ore settimanali. Il lavoro domenicale è particolarmente frequente nella GDO e comporta maggiorazioni specifiche. Lo straordinario è compensato con maggiorazioni e/o recupero in ROL. Il part-time ha clausole elastiche con indennità annua aumentata a 155 euro dal 2025.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
23 aprile 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
Orario ordinario
40 ore settimanali
Norma di legge
D.lgs. 66/2003 – orario di lavoro

Tabella riepilogativa

Principali tipologie di lavoro straordinario e domenicale – CCNL DMO
Tipologia Maggiorazione (indicativa) Note
Straordinario diurno feriale Maggiorazione percentuale sulla retribuzione oraria, secondo tabelle CCNL Entro i limiti di legge (d.lgs. 66/2003)
Lavoro domenicale ordinario Maggiorazione specifica prevista dal CCNL + diritto a riposo compensativo Ricorrente nella GDO per aperture 7/7
Lavoro festivo (festività nazionali) Retribuzione ordinaria + maggiorazione CCNL o recupero in ROL Alcune festività danno diritto a riposo compensativo
Lavoro notturno Maggiorazione per le ore tra le 22:00 e le 06:00 Tutele aggiuntive del d.lgs. 66/2003
Clausola elastica part-time Indennità annua 155 euro (dal 1° gennaio 2025) Richiede consenso scritto del lavoratore

Nota: le aliquote precise delle maggiorazioni devono essere verificate sul testo contrattuale aggiornato, pubblicato da Federdistribuzione o dalle sigle sindacali firmatarie. Le percentuali indicate a titolo generico possono essere integrate o modificate dalla contrattazione di secondo livello.

L’orario ordinario: 40 ore su turni

Il CCNL DMO fissa l’orario normale di lavoro a 40 ore settimanali, coerentemente con quanto stabilito dal d.lgs. 66/2003 per le aziende commerciali. La particolarità della grande distribuzione organizzata è che i punti vendita sono aperti sette giorni su sette, spesso con orari molto estesi (dalle 8:00 alle 21:00 o anche oltre). Questo richiede una organizzazione in turni, con pianificazione settimanale o mensile delle presenze.

Il datore di lavoro ha la facoltà di organizzare l’orario su più giorni della settimana, incluse le domeniche, nel rispetto delle seguenti tutele minime di legge:

  • riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore (art. 7 d.lgs. 66/2003);
  • riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, di norma coincidente con la domenica (art. 9 d.lgs. 66/2003);
  • pausa di almeno 10 minuti quando la prestazione giornaliera supera le 6 ore.

Lavoro domenicale nella GDO: diritti del lavoratore

Il lavoro domenicale è una specificità strutturale della grande distribuzione. Il CCNL DMO riconosce al lavoratore che presta la propria attività di domenica:

  • una maggiorazione retributiva sulla retribuzione oraria, indicata nelle tabelle del CCNL;
  • il diritto a un giorno di riposo compensativo in un altro giorno della settimana.

È importante distinguere: la domenica «ordinaria» del lavoratore che ha il turno domenicale sin dall’assunzione viene trattata diversamente rispetto alla domenica «aggiuntiva» che supera il normale piano turni. In entrambi i casi il CCNL garantisce comunque la maggiorazione prevista.

Il part-time e le clausole elastiche

Il contratto part-time è molto diffuso nella GDO, spesso utilizzato per coprire i turni pomeridiani o del fine settimana. Il CCNL DMO disciplina la clausola elastica, che consente al datore di lavoro di variare la collocazione oraria o di aumentare temporaneamente l’orario del part-time.

Dal rinnovo del 23 aprile 2024, l’indennità annua per la disponibilità a modifiche orarie (clausola elastica) è stata aumentata da 120 a 155 euro annui, con decorrenza 1° gennaio 2025. La clausola elastica:

  • richiede il consenso scritto del lavoratore;
  • prevede un preavviso minimo per le variazioni di orario (generalmente 48 ore);
  • non può trasformare di fatto il contratto part-time in un rapporto full-time.

Casi pratici

Tizio – Addetto vendita con turno domenicale fisso
Tizio lavora 40 ore settimanali su turni che includono stabilmente la domenica come giorno lavorativo. In virtù del contratto e del CCNL applicato, ogni domenica lavorata gli viene corrisposta la maggiorazione contrattuale e matura un giorno di riposo compensativo che di norma viene collocato durante la settimana. Il suo cedolino evidenzia la voce «maggiorazione domenicale» separata dal minimo tabellare.
Caia – Part-time 24 ore con clausola elastica
Caia ha un contratto part-time di 24 ore settimanali distribuito su 4 giorni. Ha firmato la clausola elastica che le consente di essere chiamata a variare l’orario. In dicembre, il punto vendita è aperto anche la vigilia di Natale (extra rispetto al suo turno ordinario): grazie alla clausola elastica Caia viene convocata con 48 ore di preavviso. Le spetta la maggiorazione per lavoro festivo. L’indennità annua da 155 euro le viene corrisposta in busta paga a luglio.
Sempronio – Straordinario in periodo natalizio
Sempronio (IV livello, full-time 40 ore) viene chiamato a prestare 8 ore di straordinario nella settimana prima di Natale per gestire l’affluenza. Lo straordinario è concordato con il responsabile. Sempronio può scegliere, secondo quanto previsto dal CCNL, se ricevere la maggiorazione monetaria o convertire le ore in ROL da fruire in un periodo successivo. Il totale delle ore di straordinario nell’anno non supera il limite di legge di 250 ore.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Quante ore si lavora alla settimana nella grande distribuzione?
L’orario normale è di 40 ore settimanali. Nella GDO i turni variano in base agli orari di apertura del punto vendita, con distribuzione su più giorni della settimana incluse domeniche e festività, compensate da specifiche maggiorazioni.
Come viene pagata la domenica nella GDO?
Il lavoro domenicale ordinario è compensato con una maggiorazione percentuale sulla retribuzione oraria, stabilita dal CCNL, e dà diritto a un giorno di riposo compensativo. L’entità precisa è indicata nelle tabelle delle maggiorazioni del contratto.
Cos’è la clausola elastica nel part-time?
La clausola elastica permette al datore di variare la distribuzione o l’orario del part-time. Dal 2025 l’indennità annua per l’adesione alla clausola elastica è di 155 euro. La clausola richiede il consenso scritto del lavoratore e un preavviso minimo per le variazioni.
Come viene retribuito lo straordinario?
Lo straordinario è compensato con una maggiorazione sulla retribuzione oraria ordinaria. In alternativa, il CCNL può prevedere il recupero in ore di riposo (ROL). Le aliquote variano per tipo di straordinario (diurno, notturno, festivo).
Esiste un limite massimo alle ore di straordinario?
Sì. La legge (d.lgs. 66/2003) fissa un limite generale di 250 ore annue di straordinario. Il CCNL può articolare limiti diversi o procedure di autorizzazione preventiva.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • La grande distribuzione organizzata ha orari di apertura prolungati, domeniche lavorative e turni variabili: l'orario ordinario e' fissato dal CCNL entro la cornice del D.Lgs. 66/2003.
  • Restano inderogabili il riposo giornaliero di 11 ore ogni 24 e il riposo settimanale, anche con aperture domenicali.
  • Straordinario, lavoro domenicale e notturno danno luogo a maggiorazioni differenziate, talvolta recuperabili in ROL.
  • Il part-time nella GDO e' diffuso e governato da clausole elastiche e flessibili con preavviso e indennita' specifiche.
  • Le percentuali e gli importi vanno letti nelle tabelle del CCNL vigente; le soglie di legge restano il riferimento minimo inderogabile.
Indice dei contenuti

La grande distribuzione organizzata e' il regno della flessibilita' oraria: centri commerciali aperti dalla mattina a tarda sera, domeniche e festivi lavorati, turni che cambiano di settimana in settimana. Il CCNL Federdistribuzione costruisce su questa esigenza un impianto che concilia continuita' del servizio e tutele del lavoratore, sempre dentro i limiti del D.Lgs. 66/2003.

Orario ordinario e periodo di riferimento

L'orario normale e' fissato dal contratto su base settimanale, ma la sua distribuzione e' tipicamente plurisettimanale: in alcune settimane si lavora di più, in altre di meno, con la media calcolata sul periodo di riferimento. Questa multiperiodalita' consente alle insegne di assorbire i picchi (saldi, festivita') senza generare straordinario, purche' la media resti nei limiti.

Il lavoro domenicale e festivo

La domenica nella GDO non e' eccezione ma routine. Il CCNL prevede maggiorazioni per il lavoro domenicale e festivo e regola la programmazione dei riposi compensativi, perché il riposo settimanale resta un diritto: deve solo poter cadere in un giorno diverso dalla domenica. Le percentuali concrete e i criteri di rotazione vanno verificati nelle tabelle del CCNL vigente.

Straordinario e ROL

Le ore eccedenti l'orario ordinario danno luogo a straordinario, compensato con maggiorazione o, in alternativa, con riposi (ROL - riduzione orario di lavoro). La scelta tra pagamento e recupero e' disciplinata dal contratto e talvolta dalla contrattazione aziendale, che nella GDO ha un ruolo importante per adattare le regole alle singole insegne.

Il part-time e le clausole elastiche

Il part-time e' la spina dorsale della GDO. La sua flessibilita' passa per le clausole elastiche (variazione della collocazione temporale) e flessibili (incremento della durata): consentono al datore di modulare gli orari, ma a fronte di preavviso, indennita' e limiti previsti dal CCNL. La sottoscrizione di tali clausole non può essere imposta come condizione dell'assunzione e da' diritto a compensi specifici.

Lavoro notturno

Con l'allungamento degli orari di apertura e le attività di rifornimento serale e notturno, il lavoro notturno e' frequente. Oltre alla maggiorazione contrattuale, scattano le tutele del D.Lgs. 66/2003 per i lavoratori notturni: limiti di durata, sorveglianza sanitaria periodica e diritto al trasferimento a mansione diurna in caso di inidoneita'.

Programmazione e diritti del lavoratore

La variabilita' dei turni rende centrale la programmazione: il lavoratore ha interesse a conoscere per tempo i propri orari. Il CCNL e gli accordi aziendali fissano i tempi di comunicazione e i limiti alle variazioni in corso. Resta fermo che riposi e limiti di durata non sono negoziabili: per il dettaglio economico di maggiorazioni e indennita' si rinvia alle tabelle del CCNL vigente.

Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL della grande distribuzione?

L'orario ordinario e' fissato dal CCNL su base settimanale, entro i limiti del D.Lgs. 66/2003, con distribuzione spesso plurisettimanale. Il valore esatto e i criteri di media vanno letti nelle tabelle del CCNL vigente.

Lavorare la domenica da' diritto a una maggiorazione?

Si'. Il lavoro domenicale e festivo e' compensato con maggiorazioni e con la programmazione di riposi compensativi, perche' il riposo settimanale resta un diritto. Le percentuali si trovano nelle tabelle del CCNL vigente.

Lo straordinario si paga o si recupera?

Il CCNL prevede sia la maggiorazione economica sia, in alternativa, il recupero in riposi (ROL). La scelta e' disciplinata dal contratto e dagli accordi aziendali della singola insegna.

Cosa sono le clausole elastiche nel part-time?

Sono clausole che consentono di variare la collocazione oraria o incrementare la durata del part-time, a fronte di preavviso, indennita' e limiti previsti dal CCNL. Non possono essere imposte come condizione dell'assunzione.

Quali tutele ho se lavoro di notte?

Oltre alla maggiorazione contrattuale, il D.Lgs. 66/2003 garantisce ai lavoratori notturni limiti di durata, sorveglianza sanitaria periodica e il diritto al trasferimento a mansione diurna in caso di inidoneita' accertata.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.