Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

Orario di lavoro e straordinari nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata

La grande distribuzione organizzata si distingue per orari di apertura prolungati, domeniche lavorative e turni variabili. Il CCNL DMO fissa l’orario ordinario a 40 ore settimanali e disciplina le maggiorazioni per straordinari, lavoro domenicale e notturno, nonché il regime del part-time con clausole elastiche.

In sintesi

Il CCNL Federdistribuzione fissa l’orario normale a 40 ore settimanali (art. 115). Lo straordinario ha un tetto di 250 ore annue e si paga con la maggiorazione del 15% fino alla 48ª ora settimanale, del 20% oltre la 48ª, del 30% se festivo o domenicale, del 50% se notturno (art. 132). La domenica lavorata vale +30% per ogni ora e il lavoro ordinario notturno +15% (artt. 134 e 136). Nel part-time la clausola elastica si compensa con l’1,5% sulle ore variate oppure con un’indennità annua di almeno 155 euro dal 1° gennaio 2025.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
23 aprile 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
Orario ordinario
40 ore settimanali
Norma di legge
D.lgs. 66/2003 – orario di lavoro

Tabella riepilogativa

Maggiorazioni per straordinario, domenica e notte – CCNL DMO (testo unico 29 settembre 2025)
Tipologia Maggiorazione Articolo e note
Straordinario dalla 41ª alla 48ª ora settimanale +15% Art. 132, c. 1. Entro il tetto di 250 ore annue (art. 131)
Straordinario oltre la 48ª ora settimanale +20% Art. 132, c. 1
Straordinario festivo o domenicale +30% Art. 132, c. 2. Vale anche per le ore prestate nelle festività elencate all’art. 137 (art. 138)
Straordinario notturno (dalle 22 alle 6, fuori dai turni regolari) +50% Art. 132, c. 3
Lavoro ordinario notturno (dalle 22 alle 6) +15% Art. 134. Si calcola sulla retribuzione di fatto ed è assorbita dai trattamenti aziendali di pari funzione
Lavoro ordinario di domenica +30% per ogni ora Art. 136, c. 7 e 8. Omnicomprensiva e non cumulabile; vale anche per chi ha il riposo in un altro giorno. Fanno salve le intese di secondo livello più favorevoli
Ore lavorate nel giorno di riposo settimanale +30%, più riposo compensativo il giorno successivo Art. 139
Clausola elastica nel part-time +1,5% sulle ore variate, oppure indennità annua di almeno 155 euro (120 euro fino al 2024) Art. 86, c. 8 e 12. L’accordo del lavoratore deve essere scritto

Nota: le maggiorazioni dell’art. 132 non si cumulano tra loro (c. 5) e si calcolano sulla quota oraria della normale retribuzione, mentre l’ora si paga con la retribuzione di fatto: la quota oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per 168 per chi fa 40 ore settimanali (art. 194). Il testo unico non rimanda a tabelle per queste percentuali: sono scritte negli articoli indicati. Le intese territoriali e aziendali possono prevedere trattamenti migliori e li assorbono nei limiti degli artt. 134 e 136. Fonte: Testo unico CCNL DMO del 29 settembre 2025.

L’orario ordinario: 40 ore su turni

Il CCNL DMO fissa l’orario normale di lavoro a 40 ore settimanali, coerentemente con quanto stabilito dal d.lgs. 66/2003 per le aziende commerciali. La particolarità della grande distribuzione organizzata è che i punti vendita sono aperti sette giorni su sette, spesso con orari molto estesi (dalle 8:00 alle 21:00 o anche oltre). Questo richiede una organizzazione in turni, con pianificazione settimanale o mensile delle presenze.

L’art. 115 consente di chiedere prestazioni giornaliere superiori a 8 ore, purché entro le 40 settimanali. La media dell’orario si calcola su sei mesi, estendibili a dodici dalla contrattazione territoriale o aziendale (art. 116). Per i picchi di attività l’azienda può superare l’orario fino a 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane, restituendo le ore con riduzioni di pari entità (art. 122): lo straordinario scatta solo dopo l’orario definito per la settimana. Il datore di lavoro ha la facoltà di organizzare l’orario su più giorni della settimana, incluse le domeniche, nel rispetto delle seguenti tutele minime di legge:

  • riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore (art. 7 d.lgs. 66/2003);
  • riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, di norma coincidente con la domenica (art. 9 d.lgs. 66/2003);
  • pausa di almeno 10 minuti quando la prestazione giornaliera supera le 6 ore.

Lavoro domenicale nella GDO: diritti del lavoratore

Il lavoro domenicale è una specificità strutturale della grande distribuzione. Il CCNL DMO riconosce al lavoratore che presta la propria attività di domenica:

  • una maggiorazione del 30% per ogni ora di lavoro prestata di domenica, omnicomprensiva e non cumulabile (art. 136, commi 7 e 8), salvo trattamenti migliori previsti dalla contrattazione aziendale o territoriale;
  • il riposo settimanale in un altro giorno, come prevede l’art. 9 del D.Lgs. 66/2003. Se invece lavora proprio nel giorno di riposo settimanale, oltre al 30% ha diritto al riposo compensativo il giorno successivo (art. 139).

È importante distinguere: la domenica «ordinaria» del lavoratore che ha il turno domenicale sin dall’assunzione viene trattata diversamente rispetto alla domenica «aggiuntiva» che supera il normale piano turni. Per le aperture domenicali l’art. 136 affida le modalità alla contrattazione di secondo livello; in mancanza, ogni lavoratore a tempo pieno può essere chiamato a coprire le domeniche di apertura previste dal D.Lgs. 114/1998 più il 30% delle ulteriori aperture decise a livello territoriale. Sono esonerati le madri e i padri affidatari di bambini fino a 3 anni, chi assiste familiari conviventi con handicap o non autosufficienti e i lavoratori con disabilità ex art. 3, c. 3, L. 104/1992.

Il part-time e le clausole elastiche

Il contratto part-time è molto diffuso nella GDO, spesso utilizzato per coprire i turni pomeridiani o del fine settimana. Il CCNL DMO disciplina la clausola elastica, che consente al datore di lavoro di variare la collocazione oraria o di aumentare temporaneamente l’orario del part-time.

Il rinnovo del 23 aprile 2024 ha portato da 120 a 155 euro l’indennità annua minima che, in alternativa alla maggiorazione dell’1,5% sulle ore variate, compensa la disponibilità alle modifiche (art. 86, comma 12). Vale dal 1° gennaio 2025 e si paga in quote mensili. La clausola elastica:

  • richiede il consenso scritto del lavoratore, con le ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive che la giustificano;
  • prevede un preavviso di almeno due giorni;
  • non può trasformare di fatto il contratto part-time in un rapporto full-time.

Casi pratici

Tizio – Addetto vendita con turno domenicale fisso
Tizio lavora 40 ore settimanali su turni che includono stabilmente la domenica. Se l’azienda non applica intese di miglior favore, per ogni ora lavorata di domenica gli spetta il 30% in più (art. 136). Ipotizzando una retribuzione oraria di 10 euro, 8 ore di domenica valgono 24 euro di maggiorazione. Il riposo settimanale cade in un altro giorno della settimana; il cedolino riporta la maggiorazione come voce separata.
Caia – Part-time 24 ore con clausola elastica
Caia ha un contratto part-time di 24 ore settimanali distribuito su 4 giorni e ha firmato la clausola elastica sulla collocazione dell’orario. L’azienda le chiede di spostare un turno e la avvisa con almeno due giorni di anticipo, come richiede l’art. 86. Per le ore spostate le spetta almeno l’1,5% in più; in alternativa, se così è stato pattuito, ha un’indennità annua di almeno 155 euro, pagata in quote mensili. Se un giorno è una festività dell’art. 137, le ore lavorate si pagano come straordinario festivo (+30%, art. 138).
Sempronio – Straordinario in periodo natalizio
Sempronio (full-time 40 ore) viene chiamato a fare 8 ore di straordinario nella settimana prima di Natale, autorizzate dal responsabile (art. 131, c. 4). Nella settimana ha già lavorato 40 ore: le prime 8 ore oltre la 40ª, fino alla 48ª, si pagano con la retribuzione di fatto più il 15% (art. 132). Il contratto non gli lascia la scelta di cambiare lo straordinario in riposi: le ore si pagano, e il pagamento avviene entro il mese successivo (art. 133). Il totale annuo non può superare 250 ore.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Quante ore si lavora alla settimana nella grande distribuzione?
L’orario normale è di 40 ore settimanali. Nella GDO i turni variano in base agli orari di apertura del punto vendita, con distribuzione su più giorni della settimana incluse domeniche e festività, compensate da specifiche maggiorazioni.
Come viene pagata la domenica nella GDO?
Ogni ora ordinaria lavorata di domenica ha una maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione, omnicomprensiva e non cumulabile (art. 136, c. 7 e 8), salvo le intese aziendali o territoriali più favorevoli. Il riposo settimanale va concesso in un altro giorno; se si lavora nel giorno di riposo spetta anche il riposo compensativo successivo (art. 139).
Cos’è la clausola elastica nel part-time?
La clausola elastica permette al datore di variare la distribuzione o l’orario del part-time. Dal 2025 l’indennità annua per l’adesione alla clausola elastica è di 155 euro. La clausola richiede il consenso scritto del lavoratore e un preavviso minimo per le variazioni.
Come viene retribuito lo straordinario?
Con la retribuzione di fatto più una maggiorazione: 15% dalla 41ª alla 48ª ora settimanale, 20% oltre la 48ª, 30% se festivo o domenicale, 50% se notturno (22-6, fuori dai turni regolari). Le maggiorazioni non si cumulano (art. 132). Il contratto non prevede di cambiarlo con ROL: le ore vanno liquidate entro il mese successivo (art. 133).
Esiste un limite massimo alle ore di straordinario?
Sì. L’art. 131 fissa il limite individuale di 250 ore annue e richiede l’autorizzazione del datore di lavoro: senza autorizzazione il lavoratore non può fare straordinario. Sono ore di straordinario individuale: per ogni lavoratore il tetto vale su base annua.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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