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La guida
Buoni pasto e mensa nel CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione): diritto e regime fiscale
Nella grande distribuzione il buono pasto è un benefit diffuso, ma non nasce dal contratto nazionale: il testo unico del CCNL DMO non contiene una disciplina di mensa o buoni pasto. Esistono solo se previsti da un accordo aziendale o dal contratto individuale, e godono dell’esenzione fiscale entro soglie precise, diverse tra buono cartaceo ed elettronico.
Il testo unico del CCNL DMO (29 settembre 2025) non prevede alcun obbligo di mensa o di buoni pasto: gli unici riferimenti sono al vitto in natura (art. 213) e ai rimborsi di vitto in missione (art. 162). Mensa e buoni pasto, dove ci sono, nascono dagli accordi aziendali. Il buono pasto è esente da imposte e contributi fino a 4 €/giorno se cartaceo e 10 €/giorno se elettronico (dal 1° gennaio 2026; fino al 2025: 8 €) (art. 51 TUIR); la mensa aziendale è esente senza limite.
Le forme del servizio pasto a confronto
Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dall’accordo aziendale o dal contratto individuale, perché il CCNL DMO non li prevede; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.
| Forma | In che cosa consiste | Regime fiscale |
|---|---|---|
| Mensa aziendale / convenzioni | Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi | Non concorre al reddito (esente, senza limite) |
| Buono pasto cartaceo | Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata | Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile |
| Buono pasto elettronico | Ticket su card/app | Esente fino a 10,00 €/giorno; eccedenza imponibile |
| Indennità sostitutiva di mensa | Somma in denaro al posto del servizio | Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione |
Buoni pasto: cartacei ed elettronici
Il buono pasto (ticket restaurant) è il benefit sostitutivo della mensa più comune. La sua disciplina fiscale distingue nettamente due tipologie.
Le soglie di esenzione
Il buono pasto è esente da imposte e contributi fino a 4,00 € al giorno se in formato cartaceo e fino a 10,00 € al giorno se in formato elettronico; la parte eccedente concorre al reddito. La differenza incentiva l’uso del formato elettronico.
Le regole d’uso
I buoni pasto non sono cedibili né convertibili in denaro e si possono cumulare fino a otto per volta (D.M. 122/2017). La spettanza dipende da ciò che stabilisce l’accordo aziendale: di norma è collegata alle giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto.
Non c’è un obbligo nel CCNL
Il buono pasto non è previsto dalla legge come diritto generale e non è previsto dal testo unico del CCNL DMO: spetta se e nella misura in cui lo stabilisce l’accordo aziendale o il contratto individuale. Per importo e condizioni occorre quindi leggere l’accordo aziendale applicato nel proprio punto vendita.
Cosa dice il CCNL DMO su vitto e pasti
È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge, e il testo unico del CCNL DMO non li disciplina. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi punti vendita in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio.
Il contratto nazionale parla di vitto solo in due casi, che non riguardano la pausa pranzo ordinaria (fonte: Testo unico CCNL DMO del 29 settembre 2025):
- vitto e alloggio in natura (art. 213): in mancanza di norme locali il valore è fissato in metà della retribuzione di fatto per vitto e alloggio, un terzo per il vitto di due pasti, un quarto per il vitto di un pasto e un quinto per il solo alloggio;
- missioni (art. 162): al lavoratore in missione spetta una diaria e, in alternativa, il datore può rimborsare a piè di lista le spese di vitto e alloggio con trattamento uniforme per tutto il personale. Vedi la scheda su trasferta e indennità.
Sulla pausa durante l’orario il testo unico non detta regole proprie e valgono quelle di legge (art. 8 D.Lgs. 66/2003: intervallo se l’orario giornaliero supera sei ore, con modalità rimesse alla contrattazione collettiva). Dove esiste, il buono spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza, secondo l’accordo aziendale.
Casi pratici
Domande frequenti
Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
Il CCNL Federdistribuzione prevede la mensa o i buoni pasto?
Qual è la differenza fiscale tra buono pasto cartaceo ed elettronico?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR) e al testo unico del CCNL DMO del 29 settembre 2025. Per spettanza, importi e condizioni di mensa e buoni pasto occorre leggere l’accordo aziendale applicato.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.