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La guida

CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

Buoni pasto e mensa nel CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione): diritto e regime fiscale

Nella grande distribuzione il buono pasto è un benefit diffuso, ma non nasce dal contratto nazionale: il testo unico del CCNL DMO non contiene una disciplina di mensa o buoni pasto. Esistono solo se previsti da un accordo aziendale o dal contratto individuale, e godono dell’esenzione fiscale entro soglie precise, diverse tra buono cartaceo ed elettronico.

In sintesi

Il testo unico del CCNL DMO (29 settembre 2025) non prevede alcun obbligo di mensa o di buoni pasto: gli unici riferimenti sono al vitto in natura (art. 213) e ai rimborsi di vitto in missione (art. 162). Mensa e buoni pasto, dove ci sono, nascono dagli accordi aziendali. Il buono pasto è esente da imposte e contributi fino a 4 €/giorno se cartaceo e 10 €/giorno se elettronico (dal 1° gennaio 2026; fino al 2025: 8 €) (art. 51 TUIR); la mensa aziendale è esente senza limite.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Istituti trattati
Buoni pasto cartacei ed elettronici · Mensa e convenzioni · Regime fiscale
Riferimenti
Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · Artt. 162 e 213 del CCNL (vitto in missione e in natura)
Fonte
Testo unico CCNL DMO del 29/9/2025 (codice CNEL H008)

Le forme del servizio pasto a confronto

Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dall’accordo aziendale o dal contratto individuale, perché il CCNL DMO non li prevede; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
Forma In che cosa consiste Regime fiscale
Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 10,00 €/giorno; eccedenza imponibile
Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Importi e condizioni di spettanza sono fissati dagli accordi aziendali: il testo unico del CCNL DMO non indica né un valore del buono né un’indennità sostitutiva di mensa.

Buoni pasto: cartacei ed elettronici

Il buono pasto (ticket restaurant) è il benefit sostitutivo della mensa più comune. La sua disciplina fiscale distingue nettamente due tipologie.

Le soglie di esenzione

Il buono pasto è esente da imposte e contributi fino a 4,00 € al giorno se in formato cartaceo e fino a 10,00 € al giorno se in formato elettronico; la parte eccedente concorre al reddito. La differenza incentiva l’uso del formato elettronico.

Le regole d’uso

I buoni pasto non sono cedibili né convertibili in denaro e si possono cumulare fino a otto per volta (D.M. 122/2017). La spettanza dipende da ciò che stabilisce l’accordo aziendale: di norma è collegata alle giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto.

Non c’è un obbligo nel CCNL

Il buono pasto non è previsto dalla legge come diritto generale e non è previsto dal testo unico del CCNL DMO: spetta se e nella misura in cui lo stabilisce l’accordo aziendale o il contratto individuale. Per importo e condizioni occorre quindi leggere l’accordo aziendale applicato nel proprio punto vendita.

Cosa dice il CCNL DMO su vitto e pasti

È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge, e il testo unico del CCNL DMO non li disciplina. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi punti vendita in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio.

Il contratto nazionale parla di vitto solo in due casi, che non riguardano la pausa pranzo ordinaria (fonte: Testo unico CCNL DMO del 29 settembre 2025):

  • vitto e alloggio in natura (art. 213): in mancanza di norme locali il valore è fissato in metà della retribuzione di fatto per vitto e alloggio, un terzo per il vitto di due pasti, un quarto per il vitto di un pasto e un quinto per il solo alloggio;
  • missioni (art. 162): al lavoratore in missione spetta una diaria e, in alternativa, il datore può rimborsare a piè di lista le spese di vitto e alloggio con trattamento uniforme per tutto il personale. Vedi la scheda su trasferta e indennità.

Sulla pausa durante l’orario il testo unico non detta regole proprie e valgono quelle di legge (art. 8 D.Lgs. 66/2003: intervallo se l’orario giornaliero supera sei ore, con modalità rimesse alla contrattazione collettiva). Dove esiste, il buono spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza, secondo l’accordo aziendale.

Casi pratici

Tizio — buono pasto elettronico da 11 euro
Tizio riceve un buono pasto elettronico del valore di 11 € per ogni giorno lavorato. La quota fino a 10 € è esente; il restante 1 € concorre al reddito imponibile. Se il buono fosse cartaceo, l’esenzione si fermerebbe a 4 €.
Caia — part-time e diritto al buono pasto
Caia è part-time orizzontale e lavora solo il mattino, senza pausa pasto. Il diritto al buono pasto dipende da come l’accordo aziendale lo collega alla presenza e alla pausa, perché il CCNL DMO non lo prevede: se è previsto per le giornate con orario che dà titolo al pasto, va verificata la sua specifica articolazione oraria.

Domande frequenti

Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dall’accordo aziendale.
Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. L’accordo aziendale individua quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
Il CCNL Federdistribuzione prevede la mensa o i buoni pasto?
No. Il testo unico del 29 settembre 2025 non contiene una disciplina di mensa, buoni pasto o indennità sostitutiva: i buoni pasto, dove ci sono, sono previsti dagli accordi aziendali. Il CCNL parla solo del valore del vitto in natura (art. 213) e dei rimborsi di vitto in missione (art. 162).
Qual è la differenza fiscale tra buono pasto cartaceo ed elettronico?
Il buono cartaceo è esente fino a 4 €/giorno, quello elettronico fino a 10 €/giorno. La parte eccedente concorre al reddito. Per questo molte aziende adottano il formato elettronico.

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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR) e al testo unico del CCNL DMO del 29 settembre 2025. Per spettanza, importi e condizioni di mensa e buoni pasto occorre leggere l’accordo aziendale applicato.

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