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La guida
Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)
Nella grande distribuzione, accanto alle maggiorazioni per il lavoro notturno o festivo, contano la missione fuori sede (diaria e rimborsi, art. 162 del CCNL) e l’indennità di cassa (art. 202). Il CCNL Federdistribuzione non prevede invece un’indennità di turno né una di reperibilità: ecco cosa dice il testo e cosa dice la legge sul regime fiscale.
Il CCNL Federdistribuzione disciplina la missione fuori dalla residenza: rimborso delle spese effettive di viaggio e bagaglio e una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto, ridotta di un terzo senza pernottamento e del 10% oltre il mese (art. 162). Riconosce al personale di cassa un’indennità del 5% della paga base nazionale conglobata (art. 202). Non prevede un’indennità di turno né di reperibilità: le maggiorazioni per notte e festivi sono quelle degli artt. 134, 136 e 138.
Le voci in sintesi
Le indennità legate alla mobilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la previsione del CCNL dal regime fiscale di legge. Fonte del CCNL: Testo unico CCNL DMO del 29 settembre 2025.
| Voce | Cosa prevede il CCNL | Regime fiscale (regola di legge) |
|---|---|---|
| Missione fuori dalla residenza (art. 162) | Rimborso spese di viaggio e bagaglio; diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera di retribuzione di fatto, meno un terzo senza pernottamento, meno il 10% oltre il mese; in alternativa rimborso a piè di lista di vitto e alloggio | Trasferta fuori Comune: esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR) |
| Rimborso analitico (a piè di lista) | Facoltà del datore, con trattamento uniforme per tutto il personale (art. 162, c. 4) | Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato |
| Indennità di cassa e maneggio denaro (art. 202) | 5% della paga base nazionale conglobata, per il personale di cassa con piena responsabilità della gestione | Imponibile (retribuzione) |
| Reperibilità | Il CCNL nazionale non la prevede: eventuale accordo aziendale | Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti) |
| Indennità di turno | Il CCNL nazionale non la prevede; esistono le maggiorazioni per notte (15%), domenica (30%) e festivi (30%) | Imponibile |
| Indennità di trasfertismo | Non regolata dal CCNL | Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR) |
Turni, notte e festivi: cosa riconosce il CCNL
Il CCNL Federdistribuzione non prevede un’indennità di turno. Riconosce invece maggiorazioni sulle singole ore: +15% per il lavoro ordinario tra le 22 e le 6 (art. 134), +30% per ogni ora ordinaria di domenica (art. 136), +30% per le ore nelle festività dell’art. 137 (art. 138), +50% per lo straordinario notturno (art. 132). Le percentuali sono nella scheda su orario e straordinari nel CCNL Federdistribuzione; le maggiorazioni dello straordinario non si cumulano.
Turni e riposi
La programmazione dei turni deve rispettare i vincoli del D.Lgs. 66/2003: riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24, riposo settimanale e limiti alla durata media dell’orario. Per il lavoro notturno il decreto pone tutele aggiuntive, tra cui la sorveglianza sanitaria.
Effetti sulla retribuzione differita
L’art. 233 del CCNL elenca ciò che resta fuori dalla base del TFR: tra l’altro i compensi per straordinario e lavoro festivo, le diarie e le trasferte non continuative e, se continuative, la quota esente da IRPEF. L’indennità di cassa, avendo natura retributiva continuativa, resta nella retribuzione di fatto (art. 191) da cui si calcolano TFR e mensilità aggiuntive.
I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto
La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.
1. Rimborso forfettario
Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.
2. Rimborso analitico (a piè di lista)
Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.
3. Rimborso misto
Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.
Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR
È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.
Casi pratici
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Domande frequenti
L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
Esiste un’indennità di turno nel CCNL Federdistribuzione?
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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Diaria, indennità di cassa e maggiorazioni sono quelle degli artt. 132-138, 162 e 202 del testo unico del CCNL DMO del 29 settembre 2025; eventuali accordi aziendali più favorevoli prevalgono.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.