Indice
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  2. Vedi anche

La guida

CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

Apprendistato professionalizzante nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata

L’apprendistato professionalizzante è uno dei principali canali di ingresso nel settore della grande distribuzione organizzata per i giovani. Il CCNL Federdistribuzione (artt. 40-62) ne disciplina durata (24 o 36 mesi, fino a 48 per alcuni profili), inquadramento progressivo e ore di formazione, nel rispetto del d.lgs. 81/2015.

In sintesi

Il CCNL Federdistribuzione disciplina l’apprendistato professionalizzante come strumento di ingresso nel settore GDO. La durata è di 36 mesi per i livelli dal II al V, 24 mesi per il VI e fino a 48 mesi per alcune figure (art. 57 e Tabella B). L’apprendista è inquadrato due livelli sotto quello finale nella prima metà del percorso e un livello sotto nella seconda metà (art. 46).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
23 aprile 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
Norma di legge
D.lgs. 81/2015 – apprendistato professionalizzante

Tabella riepilogativa

Apprendistato professionalizzante – CCNL DMO Federdistribuzione, artt. 46, 57 e 58 (Tabella A)
Livello finale da conseguire Durata Ore di formazione professionalizzante 1ª metà 2ª metà
II livello 36 mesi 240 (210 con diploma di scuola superiore o laurea) Due livelli sotto Un livello sotto
III livello 36 mesi 210 V livello IV livello
IV livello 36 mesi 180 VI livello V livello
V livello 36 mesi 160 Due livelli sotto Un livello sotto
VI livello 24 mesi 120 VII livello Non specificato (l’art. 46, c. 5, indica solo la prima metà al VII)

Note: l’apprendistato professionalizzante è ammesso per le qualifiche dal II al VI livello, con le esclusioni dell’art. 55. Per alcune figure con contenuti omologhi a quelli artigiani (macellaio specializzato, specialista di gastronomia, vetrinista, tecnico riparatore, operaio specializzato provetto e simili) la Tabella B dell’art. 61 porta la durata a 42 o 48 mesi, con 200-340 ore di formazione. Fonte: Testo unico CCNL DMO del 29 settembre 2025.

Cos’è l’apprendistato professionalizzante

L’apprendistato professionalizzante (art. 44 d.lgs. 81/2015) è un contratto di lavoro subordinato a causa mista: il lavoratore presta la propria attività e nello stesso tempo acquisisce una qualifica professionale mediante formazione on the job e, ove necessario, formazione trasversale esterna. Il CCNL lo riserva ai giovani tra i 18 e i 29 anni, o dai 17 anni se in possesso di una qualifica professionale (art. 41); l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, invece, parte dai 15 anni e arriva fino ai 25.

Nella GDO è lo strumento preferito per formare addetti vendita, cassieri, operatori di magazzino e tecnici di supporto. L’apprendistato consente al datore di fruire di agevolazioni contributive e di formare il personale secondo le specificità del proprio punto vendita.

Retribuzione progressiva dell’apprendista

Il CCNL DMO prevede un sistema di retribuzione progressiva: l’apprendista inizia con un livello di inquadramento inferiore rispetto a quello finale da conseguire e progredisce alla metà del percorso. Questo sistema è disciplinato contrattualmente come segue:

  • Prima metà del percorso: l’apprendista è inquadrato a due livelli sotto quello finale.
  • Seconda metà del percorso: l’apprendista è inquadrato a un livello sotto quello finale.

In nessun caso la retribuzione dell’apprendista può essere inferiore al minimo tabellare del livello assegnato per quel periodo. Al termine dell’apprendistato, con il conseguimento della qualifica, il lavoratore viene inquadrato al livello finale con la retribuzione piena.

Formazione obbligatoria

Il CCNL fissa le ore complessive di formazione professionalizzante per tutta la durata, secondo il livello finale: 240 ore per il II livello (210 con diploma di scuola superiore o laurea), 210 per il III, 180 per il IV, 160 per il V e 120 per il VI (art. 58, Tabella A). La formazione si può svolgere in aula, on the job o a distanza (art. 59) e va definita in un Piano Formativo Individuale (PFI) stipulato insieme al contratto (art. 42).

Obblighi del datore di lavoro nella formazione:

  • individuare un referente per l’apprendistato, interno o esterno, con livello di inquadramento pari o superiore a quello finale (art. 48);
  • definire il Piano Formativo Individuale contestualmente alla stipula del contratto;
  • garantire le ore di formazione previste senza riduzione della retribuzione;
  • rilasciare attestazione delle competenze acquisite al termine del contratto.

Agevolazioni contributive e vantaggi per il datore

L’apprendistato professionalizzante offre agevolazioni contributive significative al datore:

  • aliquota contributiva ridotta per tutta la durata dell’apprendistato, con misura che dipende dalla dimensione aziendale e dagli anni di contratto (la verifica si fa sulle circolari INPS);
  • esclusione dell’apprendista dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti (art. 47 d.lgs. 81/2015);
  • contributo del datore al fondo di previdenza complementare Fon.Te. pari all’1,05% (comprensivo della quota associativa di 22 euro), per tutto il periodo (art. 50).

Queste agevolazioni rendono l’apprendistato economicamente conveniente per le catene della GDO che assumono frequentemente giovani lavoratori.

Casi pratici

Tizio – Apprendista commesso: retribuzione progressiva al III livello finale
Tizio ha 20 anni e viene assunto come apprendista per conseguire il III livello (addetto vendita qualificato). La durata del contratto è 3 anni. Nei primi 18 mesi è inquadrato al V livello (due sotto il III): percepisce il minimo tabellare del V livello. Dal 19° mese al termine, è inquadrato al IV livello (uno sotto il III): retribuzione più alta. Al termine, se non vi è recesso, diventa dipendente a tempo indeterminato al III livello con la retribuzione piena.
Caia – Apprendistato dopo diploma: formazione e qualifica
Caia ha 18 anni e un diploma di liceo. Viene assunta in apprendistato professionalizzante per conseguire il IV livello (addetta vendita), per 36 mesi. Il Piano Formativo Individuale prevede 180 ore complessive di formazione (art. 58, Tabella A): sicurezza, customer service, gestione cassa. Caia frequenta i corsi in orario di lavoro, senza decurtazione della retribuzione. Per i primi 18 mesi è inquadrata al VI livello, poi al V. Al termine il datore le attesta la qualifica e, se non c’è disdetta, il rapporto prosegue a tempo indeterminato al IV livello.
Sempronio – Recesso al termine dell’apprendistato
Sempronio completa il percorso di apprendistato al II livello (capo reparto) dopo 36 mesi. Il datore, al termine, valuta che l’organico sia già sufficiente e comunica il recesso con preavviso scritto di 30 giorni dalla scadenza del periodo di formazione (art. 42, c. 6, CCNL; durante l’apprendistato si recede solo per giusta causa o giustificato motivo). Sempronio ha diritto al TFR maturato durante l’apprendistato e alla NASPI come disoccupato involontario.

Domande frequenti

Qual è la durata dell’apprendistato nel CCNL Federdistribuzione?
36 mesi per i livelli dal II al V, 24 mesi per il VI. Per alcune figure con contenuti omologhi a quelli artigiani (Tabella B, art. 61) si arriva a 42 o 48 mesi. Malattia, infortunio o altre sospensioni oltre 30 giorni consecutivi prorogano la scadenza (art. 42).
Quanto guadagna un apprendista nella GDO?
L’apprendista è inquadrato due livelli sotto quello finale nella prima metà del percorso e un livello sotto nella seconda (art. 46), con il minimo tabellare del livello assegnato. Per il VI livello la prima metà è al VII. Gli importi mensili sono quelli della tabella dei minimi del CCNL. Non si può stabilire il compenso a cottimo.
Quante ore di formazione prevede l’apprendistato?
Dipende dal livello finale: 240 ore per il II livello (210 con diploma o laurea), 210 per il III, 180 per il IV, 160 per il V, 120 per il VI (art. 58, Tabella A). Le ore si svolgono in orario di lavoro e sono pagate.
L’apprendistato può essere trasformato in contratto a tempo indeterminato?
Sì. Al termine, se non vi è recesso, il rapporto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato al livello di qualifica conseguita.
Ci sono sgravi contributivi per l’apprendistato?
Sì. Per tutta la durata del contratto il datore versa contributi con aliquote ridotte, la cui misura dipende dalla dimensione dell’azienda e dagli anni di contratto (circolari INPS). Per assumere nuovi apprendisti il datore deve aver confermato almeno il 20% di quelli scaduti nei 36 mesi precedenti (art. 56).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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