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La guida
Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata
Il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) prevede sia la tredicesima mensilità sia la quattordicesima – una caratteristica distintiva rispetto ad altri contratti del terziario – oltre a un sistema di premi demandato alla contrattazione aziendale. Ecco come funzionano e come si calcolano.
Il CCNL Federdistribuzione prevede la tredicesima mensilità (pagata alla vigilia di Natale, art. 204) e la quattordicesima (pagata il 1° luglio, art. 205), entrambe pari a una mensilità della retribuzione di fatto. Il premio di risultato è rinviato alla contrattazione di secondo livello aziendale.
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Tabella riepilogativa
| Istituto | Base di calcolo | Maturazione | Erogazione |
|---|---|---|---|
| Tredicesima mensilità (art. 204) | Una mensilità della retribuzione di fatto (art. 191), esclusi gli assegni familiari | Dodicesimi per i mesi interi di servizio nei 12 mesi precedenti | Alla vigilia di Natale |
| Quattordicesima mensilità (art. 205) | Una mensilità della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno, esclusi gli assegni familiari | Dodicesimi per i mesi interi di servizio nei 12 mesi precedenti il 1° luglio | Il 1° luglio |
| Premio di risultato aziendale | Definito da accordo di secondo livello | Secondo gli obiettivi dell’accordo | Variabile (solitamente annuale) |
| Una tantum (art. 197) | 350 euro lordi sul IV livello, riparametrati per livello (V livello 158,11 euro a rata) | Per chi era in forza alla firma del rinnovo, riproporzionata sul servizio dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023 | Due rate da 175 euro (IV livello): luglio 2024 e luglio 2025 |
Nota: la base di calcolo è la retribuzione di fatto dell’art. 191: paga base nazionale conglobata, contingenza, terzi elementi, scatti di anzianità e ogni altro elemento continuativo, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie e dei rimborsi spese. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni contano come mese intero (art. 187). Il contratto precisa che la retribuzione annua è stata determinata su base annua e suddivisa in 14 mensilità (nota a verbale all’art. 205). L’una tantum non entra nel calcolo di alcun istituto né nel TFR (art. 197, c. 6). Fonte: Testo unico CCNL DMO del 29 settembre 2025.
La tredicesima: regola e calcolo
La tredicesima mensilità si paga alla vigilia di Natale e vale una mensilità della retribuzione di fatto (art. 204). Chi ha lavorato meno dei 12 mesi precedenti ha diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio; le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni contano come mese intero (art. 187). Dalla tredicesima si detraggono i ratei dei periodi in cui non è stata corrisposta la retribuzione per le cause previste dal contratto. Esempio: un lavoratore assunto il 1° luglio 2026 matura 6/12 della tredicesima, pari a mezza mensilità, pagata a dicembre 2026.
La tredicesima è soggetta a tassazione IRPEF ordinaria e contribuzione previdenziale, ed è computata nella base di calcolo del TFR (art. 2120 c.c.).
La quattordicesima: una peculiarità del settore distributivo
Il CCNL DMO Federdistribuzione prevede anche la quattordicesima mensilità, che si paga il 1° luglio di ogni anno e vale una mensilità della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno (art. 205). Questo istituto è caratteristico del settore commerciale e distributivo (si ritrova anche nel CCNL Confcommercio). Non assorbe gratifiche, indennità o premi di merito individuale o collettivo erogati in precedenza dalle aziende.
Come la tredicesima, la quattordicesima:
- è calcolata sulla retribuzione di fatto dell’art. 191;
- matura in dodicesimi per i mesi interi di servizio nei 12 mesi precedenti il 1° luglio (da luglio a giugno);
- è soggetta a IRPEF e contribuzione previdenziale;
- concorre alla base di calcolo del TFR.
La presenza della quattordicesima distingue il CCNL DMO da altri contratti del terziario che non la prevedono, ed è un elemento rilevante nella valutazione complessiva della retribuzione annua (RAL) del lavoratore della GDO.
Il premio di risultato: contrattazione aziendale
Il CCNL nazionale non fissa un importo uniforme di premio di risultato per tutti i lavoratori della distribuzione moderna. Rimanda invece alla contrattazione collettiva di secondo livello (accordi aziendali o territoriali) la definizione degli obiettivi e degli importi.
Nelle grandi catene GDO (ipermercati, supermercati, discount) è frequente la presenza di accordi aziendali che prevedono premi legati a:
- raggiungimento di obiettivi di fatturato o redditività del punto vendita o del gruppo;
- riduzione del tasso di assenteismo;
- indicatori di qualità del servizio (es. soddisfazione clienti, riduzione delle rotture di stock).
I premi di risultato aziendali, se concordati in sede di contrattazione collettiva di secondo livello e con i requisiti di legge, possono beneficiare dell’imposta sostitutiva agevolata sul reddito da lavoro dipendente (art. 1, commi 182-189, L. 208/2015 e successive modifiche). Aliquota e tetto di importo cambiano con le leggi di bilancio e vanno verificati sull’anno in cui il premio è erogato.
Casi pratici
Quanta tredicesima ti spetta?
Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.
Domande frequenti
Il CCNL Federdistribuzione prevede la quattordicesima?
Come si calcola la tredicesima?
Il periodo di malattia riduce la tredicesima?
Esiste un premio di risultato nel CCNL GDO?
La quattordicesima e la tredicesima entrano nel calcolo del TFR?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.