Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

Ferie, permessi e ROL nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata

Il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata garantisce 26 giorni lavorativi di ferie annue, un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi retribuiti al 100% e un sistema di ROL e permessi che si integra con le tutele di legge. Conoscere questi diritti è fondamentale per chi lavora in ipermercati, supermercati e grandi catene della GDO.

In sintesi

Il CCNL Federdistribuzione prevede 26 giorni lavorativi di ferie annue (con settimana lavorativa su 6 giorni come base di calcolo), congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi retribuiti al 100%, oltre ai permessi per legge e ai ROL derivanti dal recupero di festività soppresse.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
23 aprile 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
Ferie annue
26 giorni lavorativi
Congedo matrimoniale
15 giorni consecutivi retribuiti

Tabella riepilogativa

Ferie, permessi e congedi – CCNL DMO Federdistribuzione
Istituto Durata / misura Retribuzione Note
Ferie annue 26 giorni lavorativi 100% retribuzione ordinaria Base di calcolo: settimana su 6 giorni (lun-sab). Domeniche e festività cadenti nel periodo feriale non computate.
Congedo matrimoniale 15 giorni consecutivi 100% In occasione del matrimonio civile o religioso. Si cumula con le ferie.
ROL (Riposi Ore Lavorative) Ore variabili secondo accordo/turni 100% Derivano da ex festività soppresse e da accordi di flessibilità. Da fruire entro i termini CCNL.
Permessi per motivi familiari Secondo legge (L. 104/1992, d.lgs. 151/2001) Secondo norma di legge Assistenza disabile grave, congedi parentali, ecc.
Permessi per lutto 3 giorni lavorativi (di norma) 100% Per decesso di coniuge, convivente, figli, genitori, fratelli e altri familiari indicati dal CCNL.

Avvertenza: i permessi per legge (L. 104/1992, congedi parentali d.lgs. 151/2001, ecc.) sono disciplinati dalla legge e si aggiungono agli istituti contrattuali. Il CCNL può migliorare ma non peggiorare le tutele di legge.

Le ferie: 26 giorni e come si calcolano

Il CCNL DMO riconosce ai lavoratori 26 giorni lavorativi di ferie annue. Questa misura è superiore al minimo legale di 4 settimane (28 giorni se calcolato su 7 giorni settimanali, ma equivalente a 20 giorni se calcolato su 5 giorni) garantito dal d.lgs. 66/2003.

La peculiarità del calcolo nella distribuzione riguarda la base di riferimento settimanale: il CCNL DMO utilizza la settimana su 6 giorni lavorativi (lunedì-sabato) come base di computo. Ciò significa che:

  • le domeniche che cadono in un periodo di ferie non vengono conteggiate come giorni di ferie;
  • le festività nazionali (es. 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto) che cadono durante il periodo feriale non vengono conteggiate e le ferie si prolungano di conseguenza.

Questo meccanismo tutela il lavoratore: se prende ferie nella settimana di Ferragosto, il 15 agosto non erode i 26 giorni contrattualmente spettanti.

Il congedo matrimoniale: 15 giorni consecutivi

Il CCNL Federdistribuzione prevede un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi, retribuito al 100%, da fruire in occasione del matrimonio civile o religioso. Questo istituto è di fonte contrattuale e si cumula con le ferie ordinarie: il lavoratore non deve scegliere tra i due.

Il congedo matrimoniale deve essere richiesto con congruo anticipo (di norma almeno 10-15 giorni prima) e documentato con il relativo atto. Può essere fruito sia prima che dopo la data del matrimonio, nell’arco temporale concordato con il datore.

ROL: cosa sono e quando si maturano

I ROL (Riposi per Ore Lavorative) sono ore di riposo aggiuntive rispetto alle ferie, che derivano principalmente da due fonti:

  1. la riduzione legata alle ex festività soppresse con il d.P.R. 792/1985 (4 festività civili non più celebrate come riposo obbligatorio), che vengono trasformate in ore di permesso aggiuntivo;
  2. eventuali accordi di flessibilità oraria previsti dalla contrattazione aziendale o di secondo livello.

I ROL devono essere fruiti entro l’anno di maturazione o entro il termine previsto dal CCNL o dall’accordo aziendale. Il datore di lavoro può indicare i periodi preferenziali di fruizione, ma il lavoratore conserva il diritto a goderne. In caso di cessazione del rapporto, i ROL non goduti devono essere liquidati in busta paga.

Permessi per legge: L. 104 e congedi parentali

Ai diritti contrattuali si affiancano i permessi previsti dalla legge, che il datore di lavoro è obbligato a riconoscere indipendentemente dal CCNL applicato:

  • L. 104/1992: 3 giorni mensili di permesso retribuito per l’assistenza a un familiare con disabilità grave, o 2 ore giornaliere per i genitori di figli con disabilità.
  • Congedo parentale (d.lgs. 151/2001): fino a 6 mesi ciascuno per madre e padre (con l’incremento dei mesi retribuiti introdotto dal d.lgs. 105/2022 e successive modifiche), da fruire entro i 12 anni del figlio.
  • Congedo per vittime di violenza di genere: il rinnovo 2024 ha introdotto specifiche causali nel CCNL DMO a tutela delle lavoratrici vittime di violenza.

Casi pratici

Tizio – Ferie estive: come si calcolano i 26 giorni
Tizio ha maturato tutti i 26 giorni di ferie annui e decide di prendere 3 settimane in agosto (dal 1° al 21 agosto). Nel periodo cadono: il 15 agosto (festività nazionale) e 3 domeniche. Grazie al calcolo su base 6 giorni, le 3 domeniche non vengono computate come ferie e il 15 agosto non erode il monte ferie. Tizio consuma complessivamente 15 giorni lavorativi di ferie (lun-sab esclusi i 3 sabati di ogni settimana) su 26 spettanti.
Caia – Congedo matrimoniale e ferie: possono coesistere
Caia si sposa il 5 luglio 2026 e richiede il congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi (dal 3 al 17 luglio). A settembre prenota 10 giorni di ferie ordinarie per la luna di miele. I due periodi sono distinti e non si sovrappongono: il congedo matrimoniale non erode il monte ferie. Caia li fruisce separatamente senza rinunciare a nulla.
Sempronio – ROL scaduti: cosa succede
Sempronio aveva maturato 20 ore di ROL nel 2025 ma non le ha fruite entro il 31 dicembre 2025 (scadenza prevista dal CCNL aziendale). Il datore non gliele ha liquidate sostenendo che siano «perse». Sempronio si rivolge alla Fisascat-Cisl che verifica il testo del contratto aziendale: se non vi è una clausola che preveda la decadenza, i ROL non goduti devono essere comunque liquidati all’atto della cessazione del rapporto o entro i termini di legge.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quante ferie spettano nel CCNL Federdistribuzione?
Il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata prevede 26 giorni lavorativi di ferie annue. Il calcolo avviene su base settimana di 6 giorni (lunedì-sabato); domeniche e festività nazionali che cadono nel periodo feriale non vengono conteggiate.
Come funziona il congedo matrimoniale nel CCNL GDO?
Il congedo matrimoniale previsto dal CCNL Federdistribuzione è di 15 giorni consecutivi retribuiti al 100%, da fruire in occasione del matrimonio civile o religioso. Si cumula con le ferie ordinarie e non le erode.
Cosa sono i ROL?
I ROL (Riposi per Ore Lavorative) derivano dalla riduzione delle ore legate alle ex festività soppresse o da accordi di flessibilità. Sono ore di riposo aggiuntive rispetto alle ferie e devono essere fruite entro i termini previsti dal CCNL o dall’accordo aziendale.
Le ferie non godute scadono?
Per legge (d.lgs. 66/2003) almeno 2 settimane di ferie devono essere godute nell’anno di maturazione; le restanti entro 18 mesi dall’anno successivo. Il datore non può monetizzare le ferie non godute tranne in caso di cessazione del rapporto.
Come si calcolano le ferie in caso di assunzione a metà anno?
Le ferie maturano proporzionalmente ai mesi lavorati nell’anno. Ogni mese intero (o frazione superiore a 15 giorni) conta come mese intero. In caso di assunzione a luglio, spettano indicativamente 13 giorni di ferie per il secondo semestre.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, maternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata riconosce ferie annue superiori al minimo legale, calcolate su base settimanale a sei giorni: domeniche e festività cadenti nel periodo feriale non erodono il monte ferie.
  • Il diritto alle ferie è inderogabile: almeno quattro settimane all'anno (D.Lgs. 66/2003), di cui due consecutive da godere nell'anno di maturazione e le restanti entro 18 mesi.
  • Il congedo matrimoniale è di 15 giorni consecutivi retribuiti e si cumula con le ferie ordinarie.
  • I ROL derivano dalle ex festività soppresse e da accordi di flessibilità; se non goduti vanno liquidati alla cessazione del rapporto.
  • I permessi di legge (L. 104/1992, congedi parentali D.Lgs. 151/2001) si aggiungono agli istituti contrattuali e non possono essere peggiorati dal CCNL.
  • Il datore può fissare il periodo feriale secondo le esigenze organizzative, ma deve garantire il godimento effettivo del riposo.
Indice dei contenuti

Nella grande distribuzione organizzata, dove l'apertura prolungata e il lavoro domenicale sono la regola, la gestione di ferie, permessi e ROL assume un rilievo particolare. Il CCNL Federdistribuzione costruisce un sistema che parte dal minimo inderogabile di legge e lo migliora, con un meccanismo di calcolo delle ferie pensato per non penalizzare chi lavora su sei giorni.

Le ferie e il calcolo su base sei giorni

Il diritto alle ferie ha fondamento costituzionale e una soglia minima inderogabile fissata dal D.Lgs. 66/2003 in quattro settimane annue. Il CCNL della distribuzione riconosce un monte ferie superiore, espresso in giorni lavorativi e calcolato su una settimana di sei giorni (lunedì-sabato). Da questa scelta discende un effetto favorevole: le domeniche e le festività nazionali che cadono nel periodo feriale non vengono computate come ferie, sicché il riposo si prolunga di conseguenza. Chi prende ferie nella settimana di Ferragosto, ad esempio, non vede erodere il monte ferie dal giorno festivo.

Maturazione e termini di godimento

Le ferie maturano in proporzione ai mesi lavorati e, per i part-time, in proporzione all'orario contrattuale. La legge impone che almeno due settimane siano godute nell'anno di maturazione e le restanti entro i diciotto mesi successivi. È un vincolo a tutela della salute del lavoratore: le ferie non possono essere monetizzate in costanza di rapporto, salvo i giorni residui alla cessazione, e il datore non può comprimerne il godimento oltre i limiti di legge.

Il congedo matrimoniale

Il CCNL prevede un congedo matrimoniale di quindici giorni consecutivi, retribuito, da fruire in occasione del matrimonio. È un istituto di fonte contrattuale che si cumula con le ferie ordinarie: il lavoratore non deve scegliere fra l'uno e le altre. Va richiesto con congruo anticipo e documentato; può essere collocato prima o dopo la data dell'evento, nell'arco temporale concordato con il datore.

I ROL: origine e fruizione

I ROL sono ore di riposo aggiuntive rispetto alle ferie. Derivano principalmente dalla trasformazione in permessi delle festività civili soppresse e da eventuali accordi di flessibilità oraria di secondo livello. Si fruiscono di norma a ore o a giornata, con un preavviso al responsabile; la cooperativa o l'impresa può indicare periodi preferenziali, ma il lavoratore conserva il diritto di goderne. In caso di mancata fruizione entro il termine di maturazione, i ROL non goduti vengono liquidati, e comunque alla cessazione del rapporto.

I permessi di legge e il rapporto con il CCNL

Accanto agli istituti contrattuali operano i permessi previsti dalla legge, che il datore deve riconoscere a prescindere dal contratto applicato: i tre giorni mensili della L. 104/1992 per l'assistenza a familiari con disabilità grave, i congedi parentali del D.Lgs. 151/2001, i permessi per lutto. Vale il principio del favor: il CCNL può migliorare le tutele di legge ma non peggiorarle. I recenti rinnovi hanno inoltre introdotto causali specifiche, come il congedo per le lavoratrici vittime di violenza di genere.

L'interferenza fra ferie e altri eventi

La sovrapposizione fra ferie e altri eventi sospensivi segue regole consolidate: la malattia certificata insorta durante le ferie le sospende, consentendone il recupero successivo; il congedo di maternità obbligatoria non consuma le ferie maturate. Sono meccanismi che impediscono la coincidenza fra il tempo di riposo effettivo e periodi nei quali il lavoratore non è in grado di goderne, in coerenza con la funzione rigenerativa che la legge attribuisce alle ferie.

Domande frequenti

Le domeniche e le festività erodono il monte ferie?

No. Calcolando le ferie su base sei giorni (lunedì-sabato), le domeniche e le festività nazionali che cadono nel periodo feriale non vengono computate: il riposo si prolunga di conseguenza, a tutela del lavoratore della GDO.

Entro quando vanno godute le ferie?

Almeno due settimane vanno godute nell'anno di maturazione e le restanti entro i 18 mesi successivi (D.Lgs. 66/2003). In costanza di rapporto le ferie non possono essere monetizzate; restano liquidabili solo i giorni residui alla cessazione.

Il congedo matrimoniale si somma alle ferie?

Sì. I 15 giorni consecutivi di congedo matrimoniale sono un istituto contrattuale autonomo che si cumula con le ferie ordinarie. Va richiesto con anticipo e documentato con l'atto di matrimonio.

Cosa succede ai ROL non goduti?

I ROL non fruiti entro il termine di maturazione vanno liquidati in busta paga e, in ogni caso, alla cessazione del rapporto. Derivano dalle ex festività soppresse e da eventuali accordi di flessibilità.

Il CCNL può ridurre i permessi della L. 104?

No. I permessi di legge, come quelli della L. 104/1992 e i congedi parentali del D.Lgs. 151/2001, si aggiungono agli istituti contrattuali. Il CCNL può migliorarli ma non peggiorarli, per il principio del favor.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.