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CCNL Lavoratori dello Sport: maternità e congedi
Maternità, paternità, congedi parentali e tutele speciali nel contratto collettivo dei dipendenti di palestre, piscine e impianti sportivi: ciò che stabilisce la legge, ciò che aggiunge il CCNL e la specificità del settore sport.
Il CCNL Lavoratori dello Sport rinvia espressamente alla legge (D.Lgs. 151/2001) per maternità, paternità e congedi parentali (art. 111 CCNL). Aggiunge una disposizione sulla tredicesima (20% della quota a carico del datore durante la maternità obbligatoria) e fino a 2 mesi di congedo non retribuito aggiuntivo per vittime di violenza di genere (art. 4 CCNL).
Tabella riepilogativa
| Istituto | Durata | Trattamento economico | Fonte |
|---|---|---|---|
| Congedo di maternità obbligatoria | 5 mesi (2+3 o 1+4) | 80% retribuzione a carico INPS; 20% tredicesima a carico datore | D.Lgs. 151/2001; art. 125 CCNL |
| Congedo parentale (facoltativo) | Fino a 6 mesi per genitore (max 10 mesi tra i due) | 30% della retribuzione (INPS) fino ai 6 anni del figlio; quote ridotte oltre | D.Lgs. 151/2001 (come mod. D.Lgs. 105/2022) |
| Congedo di paternità obbligatorio | 10 giorni lavorativi | 80% della retribuzione a carico INPS | D.Lgs. 105/2022 |
| Congedo violenza di genere | Fino a 2 mesi non retribuiti aggiuntivi | Non retribuito (copribile con ferie solidali) | Art. 4 CCNL |
| Congedo matrimoniale | 15 giorni di calendario | Retribuzione di fatto (art. 92 CCNL) | Art. 92 CCNL |
Attenzione: i valori indicati per il congedo parentale si riferiscono alla disciplina vigente al momento del rinnovo del CCNL (12 gennaio 2024). La normativa sul congedo parentale ha subito modifiche significative con il D.Lgs. 105/2022; verificare i valori aggiornati presso l’INPS o un consulente del lavoro.
La maternità nel CCNL sport: ciò che la legge prevede
L’art. 111 del CCNL è lapidario: «Le parti, in considerazione dell’evoluzione normativa in corso rinviano alla disciplina di legge sulle materie di cui al presente titolo». Ciò significa che il contratto collettivo in questo caso non aggiunge clausole di miglior favore proprie, ma demanda interamente alla normativa statale.
La disciplina fondamentale è quella del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). I punti principali:
- Divieto di adibire la lavoratrice a lavori pericolosi o faticosi durante la gravidanza (art. 7 D.Lgs. 151/2001);
- Congedo di maternità obbligatorio: 2 mesi prima del parto + 3 mesi dopo (o 1+4 con certificato medico); indennità INPS all’80% della retribuzione;
- Divieto di licenziamento dalla gravidanza fino al primo anno di vita del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001);
- Congedo parentale facoltativo: fino a 6 mesi per ciascun genitore (massimo 10 mesi tra i due, elevabili a 11 in caso di padre che fruisca di almeno 3 mesi), con indennità INPS al 30% fino ai 6 anni del figlio.
La tredicesima durante la maternità: la regola contrattuale
Il CCNL introduce una norma specifica sulla tredicesima (art. 125): durante il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente al 20% della retribuzione di fatto. L’80% restante è coperto dall’indennità INPS.
Questo meccanismo riflette la struttura generale del trattamento di maternità: l’INPS eroga l’80% e il datore integra solo la quota residua degli istituti contrattuali differiti.
La norma sulla violenza di genere: una tutela contrattuale aggiuntiva
L’art. 4 del CCNL introduce una disciplina specifica di miglior favore rispetto alla legge per le vittime di violenza di genere:
- La parte datoriale concede fino a 2 mesi di congedo non retribuito aggiuntivo rispetto a quanto già previsto dall’art. 24 D.Lgs. 80/2015;
- Il periodo può essere coperto con l’istituto delle ferie solidali;
- Per usufruire del congedo, il lavoratore deve aver esaurito integralmente ferie e permessi residui dell’anno precedente e documentare l’inserimento in un percorso certificato dai servizi sociali del Comune, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio;
- Su richiesta, è possibile il trasferimento temporaneo in altra sede dell’azienda o la trasformazione del rapporto da full time a part time.
Maternità e lavoratrice sportiva
Le lavoratrici sportive (istruttori, allenatrice, preparatori atletici) che esercitano l’attività sportiva come lavoratrici subordinate ai sensi del CCNL godono di tutte le tutele sopra descritte. Diverso è il caso delle collaboratrici sportive in ASD/SSD che operano in regime di collaborazione coordinata agevolata: per loro, la tutela di maternità in termini di indennità INPS è prevista dalla legge (art. 33 D.Lgs. 36/2021), ma il CCNL non è applicabile direttamente. Si tratta di una distinzione fondamentale che incide sulla tutela previdenziale e contrattuale.
Casi pratici
Caia (3° livello, retribuzione di fatto mensile 1.650 €) va in congedo di maternità obbligatorio per 5 mesi. L’INPS eroga l’80% della sua retribuzione. A dicembre, durante il congedo, matura la tredicesima: il datore le deve corrispondere il 20% della tredicesima (pari a 1.650 € × 20% = 330 € per i 5/12 mesi del congedo = circa 137 €). L’80% restante della tredicesima è incorporato nell’indennità INPS.
Tizio, alla nascita del figlio, fruisce dei 10 giorni obbligatori di congedo di paternità previsti dalla legge (D.Lgs. 105/2022). Durante questi 10 giorni l’INPS gli eroga l’80% della sua retribuzione media giornaliera. Il CCNL non aggiunge un’integrazione specifica al 100% per la paternità, rinviando alla sola normativa di legge. Tizio può anche fruire del congedo parentale facoltativo per i mesi successivi.
Sempronia, receptionist (5° livello), necessita di allontanarsi dal luogo di lavoro per motivi di sicurezza personale. Documenta l’inserimento in un percorso dei servizi sociali del Comune. Il CCNL le garantisce fino a 2 mesi di congedo non retribuito aggiuntivo rispetto ai 3 mesi previsti dalla legge. Il datore può anche accordarle il trasferimento temporaneo in altra sede o la riduzione dell’orario a part time.
Domande frequenti
Quanto dura il congedo di maternità obbligatorio?
Il datore può licenziare una dipendente in gravidanza?
Cosa prevede il CCNL sport per la tredicesima durante la maternità?
Esiste il congedo di paternità nel settore sportivo?
Il CCNL prevede qualcosa per le vittime di violenza di genere?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lavoratori dello Sport del 12 gennaio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026) e alle normative di legge vigenti alla stessa data. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISASCAT-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanto dura il congedo di maternità obbligatorio?
Il congedo di maternità obbligatorio è disciplinato dal D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità): 5 mesi totali, di norma 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo. La lavoratrice può optare per 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto con certificato medico. Durante il congedo obbligatorio l'INPS eroga l'80% della retribuzione. Il CCNL sport non prevede un'integrazione datoriale esplicita a questa indennità, ma rinvia alla legge (art. 111 CCNL).
Il datore di lavoro di una palestra può licenziare una dipendente in gravidanza?
No. Il divieto di licenziamento durante la gravidanza e fino al primo anno di vita del bambino è sancito dalla legge (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il licenziamento intimato in violazione di tale divieto è nullo. Il CCNL recepisce questa tutela.
Cosa prevede il CCNL sport per la tredicesima durante la maternità?
Durante il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente al 20% della retribuzione di fatto (art. 125 CCNL). L'80% rimanente è coperto dall'indennità INPS.
Esiste il congedo di paternità nel settore sportivo?
Sì. Il congedo di paternità obbligatorio (attualmente 10 giorni lavorativi, a carico INPS all'80% della retribuzione) è previsto dalla legge (D.Lgs. 151/2001 come modificato dal D.Lgs. 105/2022). Il CCNL sport rinvia espressamente alla disciplina di legge vigente (art. 111).
Il CCNL prevede qualcosa per le vittime di violenza di genere?
Sì. Il CCNL prevede la concessione di fino a 2 mesi di congedo non retribuito aggiuntivo rispetto alla normativa di legge (art. 4 CCNL), fruibile dalla lavoratrice o dal lavoratore vittima di violenza di genere che sia inserito in un percorso certificato dai servizi sociali, da centri antiviolenza o case rifugio. Il periodo può essere coperto con l'istituto delle ferie solidali.
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