Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness

CCNL Lavoratori dello Sport: apprendistato

Durata, livelli retributivi, formazione e specificità dell’apprendistato nel contratto collettivo dei dipendenti di palestre, piscine e impianti sportivi, inclusa la tipologia speciale per giovani atleti introdotta con il rinnovo 2024.

In sintesi

L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Lavoratori dello Sport dura 36 mesi per i livelli 2°-5° (art. 37; per il 6° livello il CCNL non indica una durata). Il trattamento retributivo parte da 2 livelli sotto quello finale nella prima metà e scende a 1 livello sotto nella seconda metà (art. 30); per le qualifiche del 5° livello è il 6° nella prima metà e il 5° nella seconda. Il CCNL prevede anche l’apprendistato per giovani atleti (art. 42-bis) con età minima a 14 anni.

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Dati contrattuali

Riferimento CCNL
Artt. 26-43 CCNL Lavoratori dello Sport 2024 (Capo I – Apprendistato)
Base legale
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 81 (artt. 41-46); D.Lgs. 36/2021 (per giovani atleti)
Tipologie previste
Apprendistato professionalizzante (art. 36-40); per qualifica/diploma (art. 41); alta formazione (art. 42); giovani atleti (art. 42-bis)
Percentuale di conferma
20% degli apprendisti scaduti nei 36 mesi precedenti (art. 36 CCNL)

Tabella riepilogativa

Apprendistato professionalizzante per livello – artt. 30 e 37 CCNL Lavoratori dello Sport 2024
Livello finale Durata totale Prima metà (livello retributivo) Seconda metà (livello retributivo)
2° livello 36 mesi 4° livello 3° livello
3° livello 36 mesi 5° livello 4° livello
4° livello 36 mesi 6° livello 5° livello
5° livello 36 mesi 6° livello 5° livello

Nota sul 6° livello: il CCNL 2024 ha soppresso il 7° livello promuovendo i lavoratori al 6°. L’art. 37 indica la durata solo per i livelli dal 2° al 5° (36 mesi) e l’art. 30, come modificato dall’accordo integrativo del 23 gennaio 2024, regola il 5° livello (6° nella prima metà, 5° nella seconda) ma non il 6°: per questa qualifica non c’è una durata né un sotto-inquadramento previsti dal CCNL. Il tempo parziale in apprendistato non può essere inferiore al 60% dell’orario normale (art. 29).

L’apprendistato professionalizzante: struttura e formazione

L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dagli artt. 22-43 del CCNL e dal D.Lgs. 81/2015. Le caratteristiche principali:

  • Finalità: consentire al datore di avviare un giovane lavoratore alla qualifica professionale finale, con progressione retributiva graduale;
  • Piano formativo individuale (PFI): il contratto deve allegare il PFI, che definisce gli obiettivi formativi, le modalità di erogazione (in azienda, on the job, FAD/e-learning) e il referente per la formazione;
  • Ore di formazione: comprese nell’orario normale di lavoro; la formazione può essere anticipata in tutto o in parte;
  • Periodo di prova: può essere previsto, con durata massima pari a quella del lavoratore qualificato inquadrato al livello iniziale di assunzione (art. 28 CCNL), per esempio 70 giorni di lavoro effettivo al 4° e 5° livello (art. 63);
  • Riconoscimento periodi precedenti: i periodi di apprendistato svolti presso altri datori (per le stesse attività) si cumulano, purché non sia intercorsa una interruzione superiore a un anno (art. 33 CCNL).

La percentuale di conferma (art. 36 CCNL)

Il datore non può assumere nuovi apprendisti se non ha mantenuto in servizio almeno il 20% degli apprendisti il cui contratto professionalizzante sia scaduto nei 36 mesi precedenti. Non si computano:

  • lavoratori che si siano dimessi;
  • lavoratori licenziati per giusta causa;
  • lavoratori che al termine abbiano esercitato il diritto di recesso;
  • rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.

La limitazione non si applica se nei 36 mesi precedenti sono venuti a scadere al massimo 5 contratti di apprendistato.

L’apprendistato per giovani atleti (art. 42-bis): una specificità del settore

Il rinnovo del 2024, raccordandosi con il D.Lgs. 36/2021, ha introdotto una disciplina speciale per i giovani atleti nelle società e associazioni sportive. Questa tipologia permette di integrare la formazione sportiva con una preparazione professionale che prepara il giovane atleta al mercato del lavoro anche dopo la carriera sportiva.

Caratteristiche principali:

  • Età minima: 14 anni per le tipologie di qualifica/diploma (in deroga al D.Lgs. 81/2015 che fissa 15 anni); 15 anni per le società professionistiche;
  • Età massima: 23 anni per le società professionistiche (L. 234/2021);
  • Inquadramento retributivo: 2 livelli sotto quello finale per tutta la durata (non la progressione 2+1 dell’apprendistato professionalizzante ordinario);
  • Formazione: conseguibile con lauree in Scienze Motorie (L-22, LM-47, LM-67, LM-68);
  • Premio di formazione tecnica: se al termine l’atleta firma con una società diversa senza soluzione di continuità, quest’ultima deve corrispondere il premio di formazione tecnica alla società formativa (art. 31, co. 2, D.Lgs. 36/2021).
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Casi pratici

Tizio — Apprendista avviato al 3° livello come istruttore

Tizio ha 20 anni e viene assunto con contratto di apprendistato professionalizzante per conseguire la qualifica di istruttore (3° livello). Durata: 36 mesi. Nei primi 18 mesi è retribuito al 5° livello (minimo 1.413,42 € dal 1° luglio 2026); negli ultimi 18 mesi al 4° livello (1.506,82 €). Al termine, se confermato, entra al 3° livello (1.636,42 €). Alla scadenza ciascuna parte che voglia recedere deve darne comunicazione scritta con 30 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del periodo di formazione (art. 26).

Caia — Palestra che non rispetta la percentuale di conferma

La palestra di Caia aveva 6 apprendisti scaduti negli ultimi 36 mesi e non ne ha confermato nessuno (0%). Vuole assumere un nuovo apprendista. Poiché ha confermato meno del 20% (ne servivano almeno 2 su 6) e ha superato la soglia di 5 contratti scaduti, non può stipulare nuovi contratti di apprendistato fino a quando non raggiunge la percentuale minima.

Sempronio — Giovane atleta con contratto di apprendistato

Sempronio ha 16 anni ed è un nuotatore promettente. La piscina sportiva lo assume con contratto di apprendistato per giovani atleti (art. 42-bis CCNL). Sempronio viene inquadrato 2 livelli sotto il livello finale per tutta la durata. La formazione si integra con il percorso scolastico e con le ore di allenamento. Al termine del contratto, se passa a un’altra società senza interruzione, la nuova società deve corrispondere il premio di formazione tecnica alla piscina.

Domande frequenti

Quanto dura l’apprendistato professionalizzante nel CCNL sport?
36 mesi per i livelli 2°-5° (art. 37 CCNL); per il 6° livello il CCNL non indica una durata. L’apprendistato per qualifica/diploma e quello di alta formazione hanno durate diverse definite dalla normativa di legge e dai decreti ministeriali.
Quale stipendio riceve un apprendista?
Nella prima metà del contratto è retribuito a 2 livelli sotto quello finale; nella seconda metà a 1 livello sotto (art. 30 CCNL); per le qualifiche del 5° livello, 6° livello nella prima metà e 5° nella seconda. Il minimo è quello tabellare del livello applicato (dal 1° luglio 2026: 4° livello 1.506,82 €, 5° 1.413,42 €, 6° 1.336,82 €).
Esistono requisiti di forma per il contratto di apprendistato?
Sì. Il contratto deve essere in forma scritta con allegato il Piano Formativo Individuale (PFI). È necessario nominare un referente per l’apprendistato (art. 32 CCNL) e ottenere il parere di conformità dall’Ente bilaterale.
Esiste un tetto al numero di apprendisti assumibili?
Sì. Almeno il 20% degli apprendisti scaduti nei 36 mesi precedenti deve essere stato confermato, salvo che siano scaduti al massimo 5 contratti nel triennio (art. 36 CCNL).
Cos’è l’apprendistato per giovani atleti?
È una tipologia speciale (art. 42-bis CCNL) per giovani atleti in ASD/SSD e società professionistiche, con età minima 14 anni, che integra formazione sportiva e preparazione professionale. L’inquadramento è 2 livelli sotto per tutta la durata.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lavoratori dello Sport del 12 gennaio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISASCAT-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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