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Ultimo aggiornamento: 7 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Lavoratori dello Sport prevede un comporto di 180 giorni annui. Il trattamento economico integra l'INPS al 100% nei primi 3 giorni (carenza), al 75% dal 4° al 20° giorno e al 100% dal 21° giorno in poi. In caso di malattia grave (oncologica, sclerosi multipla ecc.) il comporto è esteso a 18 mesi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness

CCNL Lavoratori dello Sport: malattia e infortunio

Comporto, trattamento economico e obblighi del lavoratore e del datore in caso di malattia e infortunio nei contratti dei dipendenti di palestre, piscine e impianti sportivi: la disciplina degli artt. 99-110 del CCNL Lavoratori dello Sport 2024-2026.

In sintesi

Il comporto è di 180 giorni annui (18 mesi per malattie gravi). Il CCNL integra l’INPS al 100% nei primi 3 giorni di carenza, al 75% dal 4° al 20°, al 100% dal 21° in poi. In caso di infortunio, il datore integra l’INAIL fino al 90% (giorni 5-20) e al 100% (dal 21°). Reperibilità domiciliare: ore 10-12 e 17-19.

Dati contrattuali

Comporto ordinario
180 giorni in un anno solare (art. 102 CCNL)
Comporto malattie gravi
18 mesi complessivi (art. 109 CCNL)
Aspettativa non retribuita
Ulteriori 120 giorni su richiesta del lavoratore (art. 108)
Reperibilità
10:00-12:00 e 17:00-19:00 (art. 101 CCNL)
Preavviso prima del licenziamento per comporto
30 giorni con raccomandata o PEC (art. 102)

Tabella riepilogativa del trattamento economico

Trattamento economico di malattia – art. 103 CCNL (integrazione datoriale all’indennità INPS)
Periodo Indennità INPS Integrazione datoriale Totale garantito
Giorni 1-3 (carenza) 0% (INPS non eroga) 100% a carico del datore 100% della retribuzione giornaliera netta
Giorni 4-20 50% della retribuzione 25% a integrazione datoriale 75% della retribuzione giornaliera netta
Giorni 21-180 66% della retribuzione 34% a integrazione datoriale 100% della retribuzione giornaliera netta

Base di calcolo: per «retribuzione giornaliera» si intende la quota della retribuzione di fatto (art. 117 CCNL), ottenuta dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale 26, al netto delle trattenute previdenziali. La retribuzione di fatto comprende la retribuzione normale più tutti gli elementi retributivi continuativi, escluso lo straordinario.

Trattamento economico di infortunio sul lavoro – art. 105 CCNL (integrazione datoriale all’indennità INAIL)
Periodo Indennità INAIL Integrazione datoriale Totale garantito
Giorno dell’infortunio Nulla Intera quota giornaliera retribuzione di fatto 100%
Giorni 1-3 (carenza INAIL) 0% 60% a carico del datore 60% della retribuzione giornaliera netta
Giorni 4 (primo giorno INAIL) 60% (INAIL) 60%
Giorni 5-20 60% (INAIL) 30% a integrazione datoriale 90% della retribuzione giornaliera netta
Dal 21° giorno 75% (INAIL) 25% a integrazione datoriale 100% della retribuzione giornaliera netta

Distinzione fondamentale: CCNL e legge

Il trattamento economico durante la malattia è la risultante di due fonti normative diverse che si integrano:

  • La legge (D.Lgs. 151/2001, L. 833/1978, L. 33/1980) prevede l’indennità di malattia INPS (50% dal 4° al 20° giorno; 66,67% dal 21° al 180°) e quella INAIL per gli infortuni sul lavoro (60% dal 4° al 90° giorno; 75% dal 91°). La carenza dei primi 3 giorni di malattia non è indennizzata dall’INPS.
  • Il CCNL migliora la legge obbligando il datore a integrare l’indennità INPS fino ai livelli indicati nella tabella. I primi 3 giorni di carenza, non coperti dall’INPS, sono interamente a carico del datore.

Comporto e aspettativa non retribuita

Il comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore malato non può essere licenziato. Nel CCNL sport è di 180 giorni nell’anno solare. Il computo è per anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), non per i 12 mesi precedenti l’evento.

Trascorsi i 180 giorni, il datore deve avvisare il lavoratore con 30 giorni di preavviso scritto (raccomandata AR o PEC) prima di procedere al licenziamento. Il lavoratore, prima della scadenza del comporto, può richiedere un ulteriore aspettativa non retribuita di 120 giorni, presentando domanda scritta con raccomandata e producendo certificati medici.

Per le malattie gravi e invalidanti (oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, emodialisi, trapianti) il comporto si estende a 18 mesi complessivi (art. 109 CCNL), sempre a condizione di idonea certificazione medica.

Obblighi del lavoratore in malattia

Il lavoratore assente per malattia è tenuto a (artt. 100-101 CCNL):

  • dare immediata comunicazione al datore di lavoro dell’inizio della malattia; se non lo fa entro un giorno, l’assenza è considerata ingiustificata;
  • trasmettere il certificato medico al datore entro 2 giorni dal rilascio;
  • trovarsi al proprio domicilio nelle fasce di reperibilità (10-12 e 17-19) per le visite di controllo INPS/medico di fiducia del datore;
  • comunicare immediatamente eventuali assenze dal domicilio per visite mediche o forza maggiore.

Casi pratici

Tizio — Istruttore con 10 giorni di malattia

Tizio si ammala per 10 giorni. Il trattamento economico è: giorni 1-3 (carenza): 100% a carico del datore; giorni 4-10: il datore anticipa l’indennità INPS (50%) e la integra di un ulteriore 25%, per un totale del 75% della retribuzione giornaliera netta. Tizio non riceve lo stipendio pieno per i giorni 4-10, ma il 75% calcolato sulla sua retribuzione di fatto.

Caia — Bagnina con infortunio in piscina

Caia si infortuna scivol ando in piscina. Per il giorno dell’infortunio riceve l’intera quota giornaliera della retribuzione di fatto (a carico del datore). Nei 3 giorni successivi (carenza INAIL) riceve il 60% a carico del datore. Dal 5° giorno, l’INAIL eroga il 60% e il datore integra al 90%. Dal 21° giorno il totale garantito è il 100%. L’infortunio non sottrae giorni dal comporto ordinario per malattia.

Sempronio — Malattia oncologica

Sempronio riceve una diagnosi oncologica. Presenta al datore una certificazione medica attestante la patologia grave. In questo caso il comporto si estende a 18 mesi complessivi (art. 109 CCNL): Sempronio non può essere licenziato per superamento del comporto prima del raggiungimento dei 18 mesi. Può altresì beneficiare della copertura sanitaria integrativa del Fondo EST.

Domande frequenti

Quanti giorni di comporto prevede il CCNL sport per malattia?
180 giorni in un anno solare (art. 102 CCNL). Per malattie gravi e invalidanti (oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, emodialisi, trapianti) il comporto è esteso a 18 mesi (art. 109).
Come funziona il trattamento economico durante la malattia?
Il CCNL integra l’INPS al 100% nei giorni 1-3 (carenza, a carico del datore), al 75% dal 4° al 20° (INPS 50% + datore 25%), al 100% dal 21° in poi (INPS 66% + datore 34%). Base: retribuzione giornaliera netta di fatto (art. 103 CCNL).
Come funziona il trattamento in caso di infortunio sul lavoro?
Il datore corrisponde il 100% per il giorno dell’infortunio, il 60% per i giorni 1-3 (carenza INAIL), poi integra l’INAIL al 90% (giorni 5-20) e al 100% (dal 21° giorno, art. 105 CCNL).
Cosa succede se il lavoratore non è a casa negli orari di reperibilità?
Il lavoratore può essere sanzionato ai sensi della L. 638/1983 e deve rientrare immediatamente in azienda. Se non rientra, l’assenza è considerata ingiustificata con le conseguenze disciplinari previste dal CCNL (art. 101).
Una patologia oncologica dà diritto a un comporto più lungo?
Sì. Il comporto per malattie gravi e invalidanti è di 18 mesi complessivi (art. 109 CCNL), a fronte dei normali 180 giorni, a condizione di idonea certificazione medica.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lavoratori dello Sport del 12 gennaio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISASCAT-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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