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Ultimo aggiornamento: 7 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il TFR nel CCNL Lavoratori dello Sport è disciplinato dall'art. 2120 c.c. e dalla L. 297/1982. Il CCNL identifica la previdenza complementare nel fondo Fon.Te. Il TFR deve essere corrisposto entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto. Le anticipazioni seguono le priorità fissate in apposito allegato al CCNL.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness

CCNL Lavoratori dello Sport: TFR e trattamento di fine rapporto

Calcolo, maturazione, destinazione a Fon.Te. e anticipazioni del TFR per i lavoratori dipendenti di palestre, piscine, centri fitness e impianti sportivi: la disciplina degli artt. 131-135 del CCNL Lavoratori dello Sport 2024-2026.

In sintesi

Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c. e dalla L. 297/1982. Il CCNL indica Fon.Te. come fondo di previdenza complementare. L’accantonamento annuo è pari a 1/13,5 della retribuzione utile. Il TFR deve essere corrisposto entro 60 giorni dalla cessazione. Le voci escluse dalla base di calcolo sono elencate all’art. 131 CCNL.

Dati contrattuali

Base legale TFR
Art. 2120 c.c.; L. 29 maggio 1982, n. 297
Riferimento CCNL
Artt. 131-135 CCNL Lavoratori dello Sport 2024
Fondo previdenza complementare
Fon.Te. (art. 148 CCNL)
Termine pagamento TFR
Entro 60 giorni dalla cessazione (art. 135 CCNL)
Contributi Fon.Te.
0,55% lavoratore + 0,55% datore + 3,45% TFR maturando (art. 148)

Tabella riepilogativa

TFR e previdenza complementare nel CCNL Lavoratori dello Sport 2024-2026
Elemento Regola Fonte
Accantonamento annuo Retribuzione annuale utile ÷ 13,5 Art. 2120 c.c.
Rivalutazione annua TFR in azienda 1,5% fisso + 75% dell’inflazione (indice ISTAT) L. 297/1982
Termine di pagamento Entro 60 giorni dalla cessazione Art. 135 CCNL
Voci escluse dalla base di calcolo Rimborsi spese, straordinario, una tantum, indennità sostitutiva preavviso, indennità sostitutiva ferie Art. 131 CCNL
Fondo previdenza complementare Fon.Te. – contribuzione 0,55% lavoratore + 0,55% datore + 3,45% TFR maturando Art. 148 CCNL
Anticipazione TFR Almeno 8 anni di servizio; max 70% del TFR maturato; cause specifiche (sanitarie, prima casa, congedo parentale) Art. 2120 c.c. co. 6; allegato CCNL

Importante: il TFR è un istituto interamente regolato dalla legge (art. 2120 c.c. e L. 297/1982). Il CCNL interviene principalmente per: (a) identificare le voci da escludere dalla base di calcolo, (b) fissare le priorità per le anticipazioni, (c) indicare il fondo pensione complementare di riferimento (Fon.Te.), (d) stabilire il termine di 60 giorni per il pagamento. La formula di calcolo resta quella legale.

Il calcolo del TFR: la formula legale

La maturazione del TFR avviene ogni anno lavorato. La formula è stabilita dalla legge (art. 2120 c.c.):

  • Quota annua = retribuzione annuale utile ÷ 13,5
  • La retribuzione annuale utile include tutto ciò che il lavoratore percepisce con continuità: paga base, contingenza, superminimo, tredicesima (e quattordicesima per i lavoratori ante 2015), ma esclude le voci elencate nell’art. 131 CCNL;
  • Il TFR accantonato viene rivalutato ogni anno del 1,5% fisso più il 75% dell’inflazione annua (indice FOI ISTAT);
  • In caso di cessazione del rapporto per qualsiasi causa (licenziamento, dimissioni, pensione, morte), il TFR accumulato è liquidato integralmente.

Le voci escluse dalla base di calcolo (art. 131 CCNL)

Il CCNL elenca esplicitamente le voci retributive che non concorrono al calcolo del TFR:

  • rimborsi di spese;
  • compensi per lavoro straordinario;
  • gratificazioni straordinarie o una tantum non contrattuali;
  • indennità sostitutiva del preavviso;
  • indennità sostitutiva di ferie;
  • indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo (o, se continuative, la quota esente IRPEF);
  • prestazioni in natura con corrispettivo a carico del lavoratore;
  • elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.

La previdenza complementare: Fon.Te.

Il CCNL Lavoratori dello Sport identifica il Fondo Fon.Te. come fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale applicabile ai lavoratori del settore (art. 148 CCNL). Fon.Te. è il fondo pensione negoziale del settore terziario, distribuzione e servizi, istituito il 9 aprile 1998.

Le modalità di adesione e contribuzione sono:

  • Contributo lavoratore: 0,55% della retribuzione utile TFR (di cui 0,05% quota associativa);
  • Contributo datore di lavoro: 0,55% della medesima base (di cui 0,05% quota associativa);
  • TFR maturando: 3,45% della retribuzione utile TFR prelevato dal TFR dal momento dell’iscrizione;
  • Quota una tantum all’iscrizione: 15,50 € (di cui 11,88 € a carico del datore e 3,62 € a carico del lavoratore).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 hanno il TFR maturando integralmente destinato al fondo. Chi aderisce può versare quote aggiuntive volontarie nei limiti del regolamento di Fon.Te.

Casi pratici

Tizio — Istruttore che stima il suo TFR dopo 5 anni

Tizio (3° livello) guadagna 1.650 € lordi mensili di retribuzione di fatto, compresa la tredicesima spalmata. La retribuzione utile TFR annua è circa 1.650 € × 13 = 21.450 €. La quota annua di TFR è 21.450 € ÷ 13,5 = circa 1.589 €/anno. Dopo 5 anni, al netto della rivalutazione (indicativamente +2-3% cumulato), il TFR è di circa 8.200-8.500 €. L’importo effettivo dipende dall’andamento dell’inflazione.

Caia — Richiesta di anticipazione TFR per acquisto prima casa

Caia lavora da 9 anni in una palestra. Vuole acquistare la prima casa. Può chiedere un’anticipazione del TFR pari al massimo al 70% del TFR maturato. La domanda va presentata al datore di lavoro con documentazione attestante l’acquisto della prima casa (compromesso o rogito). Le priorità per la concessione in caso di più richieste contemporanee sono definite dall’allegato al CCNL.

Sempronio — TFR in caso di cessazione del rapporto

Sempronio si dimette dopo 12 anni di servizio. Il datore ha 60 giorni per liquidargli il TFR (art. 135 CCNL). Se il pagamento viene ritardato per cause non imputabili a Sempronio, maturano interessi del 2% superiori al tasso ufficiale di sconto. Se Sempronio aveva aderito a Fon.Te., riceve la liquidazione dal fondo complementare secondo i tempi e le modalità del fondo stesso.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR nel CCNL sport?
Con la formula legale: retribuzione annuale utile ÷ 13,5, rivalutata ogni anno dell’1,5% fisso più 75% dell’inflazione (L. 297/1982). Il CCNL elenca le voci escluse dalla base di calcolo (art. 131): straordinari, rimborsi spese, indennità sostitutiva del preavviso, ecc.
Il TFR può essere destinato a Fon.Te.?
Sì. Il CCNL indica Fon.Te. come fondo pensione complementare di riferimento (art. 148). La contribuzione è 0,55% lavoratore + 0,55% datore + 3,45% del TFR maturando.
Entro quando deve essere pagato il TFR alla cessazione del rapporto?
Entro 60 giorni dalla cessazione (art. 135 CCNL). In caso di ritardo non imputabile al lavoratore, maturano interessi del 2% superiori al tasso ufficiale di sconto.
Quando si può richiedere l’anticipazione del TFR?
Dopo almeno 8 anni di servizio, per un importo massimo del 70% del TFR maturato, per spese sanitarie, acquisto prima casa o congedo parentale (art. 2120, co. 6, c.c.). Le priorità sono nell’allegato al CCNL.
La malattia e la maternità riducono il TFR?
No. In caso di sospensione per malattia, maternità o infortunio, nella quota annua TFR si computa l’equivalente della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito normalmente (art. 2120, co. 3, c.c.; art. 131 CCNL).

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lavoratori dello Sport del 12 gennaio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISASCAT-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR nel CCNL sport?

Il TFR si calcola ai sensi dell'art. 2120 c.c. e della L. 297/1982: ogni anno si accantona 1/13,5 della retribuzione annuale utile. La retribuzione utile per il TFR include tutti gli elementi della retribuzione normale e di fatto (paga base, contingenza, superminimi, tredicesima) ma esclude le voci indicate nell'art. 131 CCNL: rimborsi spese, straordinari, gratificazioni una tantum, indennità sostitutiva del preavviso, e simili.

Il TFR può essere destinato a Fon.Te.?

Sì. Il CCNL indica Fon.Te. come fondo pensione complementare applicabile ai lavoratori degli impianti sportivi (art. 148 CCNL). Chi aderisce a Fon.Te. destina il TFR maturando (3,45% della retribuzione utile TFR) al fondo, insieme a contributi propri (0,55%) e del datore (0,55%). In alternativa, i lavoratori possono mantenere il TFR in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS nelle aziende con più di 49 dipendenti).

Entro quando deve essere pagato il TFR alla cessazione del rapporto?

Il CCNL stabilisce che il TFR deve essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto (art. 135 CCNL). In caso di ritardo non imputabile al lavoratore, maturano interessi del 2% superiori al tasso ufficiale di sconto, comprensivi della rivalutazione monetaria.

Quando si può richiedere l'anticipazione del TFR?

L'anticipazione del TFR è regolata dall'art. 2120, comma 6, c.c. (L. 297/1982): può essere richiesta con almeno 8 anni di servizio, in misura non superiore al 70% del TFR maturato, per spese sanitarie, acquisto della prima casa di abitazione o congedo parentale. Le priorità per la concessione sono stabilite in un allegato specifico del CCNL.

La malattia e la maternità riducono il TFR?

No, in linea di principio. L'art. 131 CCNL stabilisce che in caso di sospensione del rapporto per malattia, maternità o infortunio, al posto dell'indennità INPS/INAIL si computa nella quota annua del TFR l'equivalente della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito in caso di normale svolgimento del rapporto (art. 2120, comma 3, c.c.).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.