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CCNL Lavoratori dello Sport: tabelle retributive e minimi 2024-2026
Una guida pratica ai minimi tabellari del CCNL per i lavoratori dipendenti di palestre, centri fitness, piscine e impianti sportivi: livelli, importi, scatti di anzianità e novità introdotte dal rinnovo del 12 gennaio 2024.
Il CCNL Lavoratori dello Sport, rinnovato il 12 gennaio 2024 con vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026, prevede sei livelli più la categoria Quadri. I minimi mensili lordi variano da circa 1.310 € (6° livello, addetti alle pulizie/portieri) a circa 2.041 € (Quadri). I lavoratori assunti prima del 22 dicembre 2015 mantengono scatti biennali; quelli assunti dal 1° gennaio 2019 non li maturano più.
Tabella riepilogativa dei minimi mensili
| Livello | Figura tipo | Minimo mensile | Scatto biennale (ante 2015) |
|---|---|---|---|
| Quadri | Direttore tecnico/sportivo, responsabile di struttura | 2.041,62 € | 28,92 € |
| 1° livello | Allenatore/responsabile tecnico di alta esperienza | 1.949,15 € | 27,89 € |
| 2° livello | Allenatore capo, coordinatore di area, atleta di interesse nazionale | 1.770,74 € | 26,34 € |
| 3° livello | Istruttore/allenatore autonomo, preparatore atletico, infermiere/fisioterapista | 1.603,71 € | 24,79 € |
| 4° livello | Aiuto istruttore abilitato, bagnino, cassiere, customer care esperto | 1.476,82 € | 23,24 € |
| 5° livello | Receptionist, addetto desk, addetto manutenzione piscine, operaio qualificato | 1.385,15 € | 22,72 € |
| 6° livello | Guardarobiere, portiere, addetto spogliatoi, addetto alle pulizie, operaio comune | 1.310,16 € | 21,69 € |
Nota: i valori indicati sono la retribuzione nazionale conglobata (paga base + contingenza) al 1° gennaio 2024 secondo la Tabella B del CCNL. Gli scatti biennali si applicano solo ai lavoratori assunti prima del 22 dicembre 2015, fino a un massimo di 5 scatti. Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2019 non sono previsti aumenti periodici di anzianità.
La struttura della retribuzione nel CCNL sport
La busta paga di un dipendente di palestra o impianto sportivo è composta da più voci. Il minimo tabellare (retribuzione nazionale conglobata, art. 121 CCNL) costituisce la base obbligatoria sotto la quale il datore di lavoro non può scendere. Su di esso si stratificano:
- Scatti di anzianità: aumenti biennali per i lavoratori assunti prima del 22 dicembre 2015, fino a 5 maturazioni;
- Superminimo individuale: importo aggiuntivo concordato con il datore, con clausola di assorbibilità o non assorbibilità;
- Tredicesima mensilità: corrisposta ogni 5 dicembre (si veda l’art. 125 CCNL);
- Indennità di funzione per i Quadri: 60 € lordi mensili per 13 mensilità (art. 60 CCNL);
- Maggiorazioni per straordinario, notturno, festivo: calcolate sulla quota oraria della retribuzione di fatto.
Il divisore convenzionale per la quota oraria è 173 (per il personale a 40 ore settimanali) e 195 (per il personale discontinuo a 45 ore). La quota giornaliera si ottiene dividendo l’importo mensile per 26.
La nuova disciplina degli scatti: chi ha diritto e chi no
Il rinnovo del 2024 ha consolidato una distinzione già introdotta nei contratti precedenti:
- Assunti prima del 22 dicembre 2015: continuano a maturare 5 aumenti biennali agli importi indicati in tabella (da 21,69 € a 28,92 € per scatto, secondo il livello).
- Assunti tra il 22 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2018: regime transitorio disciplinato dalle norme di armonizzazione.
- Assunti dal 1° gennaio 2019: nessuno scatto di anzianità matura. Il trattamento economico di questi lavoratori è quello della retribuzione nazionale conglobata più eventuali superminimi o premi aziendali.
La logica è quella dell’armonizzazione progressiva avviata nel 2015: nel tempo tutti i nuovi assunti convergeranno verso un regime retributivo uniforme senza scatti automatici.
Quattordicesima: disciplina transitoria fino al 2029
I lavoratori in forza al 22 dicembre 2015 avevano diritto a una quattordicesima mensilità (corrisposta il 1° luglio). Il rinnovo del 2024 non la ha abolita bruscamente, ma ha previsto la sua riassorbimento progressivo nella retribuzione base: il superminimo non assorbibile corrispondente viene eroso mensilmente fino al 31 ottobre 2029 (art. 116, norma transitoria). I nuovi assunti non maturano la quattordicesima.
Lavoratore sportivo vs dipendente: una distinzione critica
Il D.Lgs. 36/2021 (riforma dello sport) ha introdotto la figura del lavoratore sportivo, che comprende atleti, allenatori, istruttori, preparatori atletici, direttori tecnici e sportivi che esercitano l’attività sportiva verso corrispettivo. Questa figura è regolata da una disciplina speciale (contribuzione previdenziale agevolata nelle ASD/SSD, possibilità di collaborazioni coordinate) che in parte si affianca al CCNL.
Il CCNL Lavoratori dello Sport 2024-2026 è pensato per disciplinare i rapporti di lavoro subordinato (e le co.co.co.) nel settore. Un istruttore dipendente di una palestra profit riceve la tutela piena del CCNL. Un istruttore che opera come collaboratore sportivo in un’ASD in regime agevolato (esenzione contributiva fino a 15.000 € annui, art. 35 D.Lgs. 36/2021) non è invece assoggettato ai minimi tabellari del CCNL. Le due discipline non si sovrappongono automaticamente: è il tipo di rapporto giuridico a determinare quale si applica.
Stima del netto in busta paga
La conversione da lordo a netto dipende da aliquote IRPEF, addizionali regionali e comunali, carichi familiari e detrazioni. A titolo orientativo, per un lavoratore single senza detrazioni aggiuntive:
| Livello | Lordo mensile | Netto stimato | Note |
|---|---|---|---|
| 6° livello | 1.310 € | ~1.070 € | Addetto pulizie, portiere |
| 5° livello | 1.385 € | ~1.110 € | Receptionist, addetto desk |
| 4° livello | 1.476 € | ~1.170 € | Bagnino, customer care |
| 3° livello | 1.603 € | ~1.250 € | Istruttore fitness autonomo |
| 2° livello | 1.770 € | ~1.360 € | Allenatore capo |
| 1° livello | 1.949 € | ~1.470 € | Responsabile tecnico senior |
Stima puramente orientativa. Il netto effettivo varia in base a regione, comune di residenza, numero di familiari a carico e altri elementi fiscali.
Casi pratici
Tizio è assunto a tempo indeterminato come istruttore di sala pesi in una palestra commerciale. Viene inquadrato al 3° livello per mancanza di un’anzianità rilevante. Il suo minimo mensile è 1.603,71 € lordi. Non essendo stato assunto prima del 22 dicembre 2015, non matura scatti di anzianità. Il datore gli corrisponde un superminimo di 100 € non assorbibile. La sua retribuzione base lorda ammonta quindi a 1.703,71 €.
Caia lavora come receptionist in un centro fitness dal 2012. Essendo in forza ante 22 dicembre 2015, ha maturato tutti e 5 gli scatti biennali (5 × 22,72 € = 113,60 €/mese). La sua retribuzione base mensile è quindi 1.385,15 € + 113,60 € = 1.498,75 € lordi, più la componente residua del superminimo derivante dall’armonizzazione della quattordicesima.
Sempronio dirige il settore tecnico di un impianto polivalente con competenze di coordinamento su dieci istruttori. Viene inquadrato come Quadro ai sensi dell’art. 55 CCNL. Il suo minimo tabellare è 2.041,62 € mensili, ai quali si aggiunge l’indennità di funzione di 60 € lordi per 13 mensilità. Per i Quadri è prevista la copertura sanitaria integrativa tramite la Cassa Qu.A.S. (art. 61 CCNL), a carico del datore di lavoro.
Domande frequenti
Qual è il minimo per un istruttore fitness al 3° livello?
Esistono scatti di anzianità nel CCNL sport?
La quattordicesima è prevista per tutti?
Il CCNL copre anche i personal trainer a partita IVA?
Dove trovo le tabelle retributive ufficiali aggiornate?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lavoratori dello Sport del 12 gennaio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISASCAT-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Qual è il minimo per un istruttore fitness al 3° livello?
Secondo le tabelle in vigore dal 1° gennaio 2024, il minimo mensile conglobato per il 3° livello è di circa 1.603 € lordi. Il 3° livello copre allenatori/istruttori con titolo abilitante e autonomia operativa. Verificare le tabelle aggiornate sul sito della Confederazione dello Sport o dei sindacati firmatari.
Esistono scatti di anzianità nel CCNL sport?
Sì, ma con una distinzione importante: i lavoratori assunti prima del 22 dicembre 2015 maturano 5 aumenti periodici biennali (scatti); i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2019 in poi non maturano più scatti di anzianità secondo la nuova disciplina contrattuale.
La quattordicesima è prevista per tutti?
No. La quattordicesima mensilità era prevista per i lavoratori già in forza al 22 dicembre 2015. Il rinnovo del 2024 ha avviato un processo di armonizzazione che la riassorbirà progressivamente nella retribuzione base mensile fino al 31 ottobre 2029. I nuovi assunti percepiscono sola tredicesima.
Il CCNL copre anche i personal trainer a partita IVA?
No. Il CCNL Lavoratori dello Sport disciplina esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato e le collaborazioni coordinate e continuative. I personal trainer con partita IVA autonoma sono al di fuori del perimetro contrattuale, salvo che la loro prestazione non configuri una collaborazione coordinata regolata dalla Sezione II del CCNL.
Dove trovo le tabelle retributive ufficiali aggiornate?
Le tabelle ufficiali sono allegate al testo del CCNL sottoscritto il 12 gennaio 2024 e disponibili presso la Confederazione italiana dello Sport, Confcommercio, SLC-CGIL, FISASCAT-CISL e UILCOM-UIL. Eventuali aggiornamenti sono comunicati tramite accordi integrativi.
Vedi anche