Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Metalmeccanici Industria

In sintesi

Il preavviso nel CCNL Metalmeccanici Industria è calcolato per Area di inquadramento (4 aree) e anzianità di servizio. Va da 10 giorni (livelli D, anzianità <5 anni) a 4 mesi (Area A, anzianità >10 anni). Decorre dal giorno successivo alla comunicazione. In caso di mancato rispetto è dovuta l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Federmeccanica · Assistal · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
Ultimo rinnovo
22 novembre 2025
Vigenza
1° luglio 2024 – 30 giugno 2028
Platea
~1,5 milioni

Tabella riepilogativa

Giorni di preavviso per Area e anzianità di servizio
Area di inquadramento Livelli Anzianità <5 anni Anzianità 5-10 anni Anzianità >10 anni
D (esecutiva) D1, D2 10 giorni 20 giorni 1 mese
C (operativa) C1, C2, C3 20 giorni 1 mese 2 mesi
B (specialistica) B1, B2, B3 1 mese 2 mesi 3 mesi
A (alta professionalità) A1 2 mesi 3 mesi 4 mesi

I giorni si computano di calendario (non lavorativi). Il preavviso decorre dal giorno successivo alla comunicazione (lettera raccomandata o consegna a mano).

Quando si applica il preavviso

Il preavviso è dovuto in caso di:

  • Licenziamento intimato dal datore di lavoro (escluso licenziamento per giusta causa).
  • Dimissioni presentate dal lavoratore (escluse dimissioni per giusta causa, es. mancato pagamento della retribuzione).
  • Recesso al superamento del periodo di comporto per malattia.

Il preavviso non si applica in caso di: recesso durante il periodo di prova, licenziamento per giusta causa, dimissioni per giusta causa, cessazione naturale del rapporto a termine.

Decorrenza e modalità

Il preavviso decorre dal giorno successivo alla comunicazione (non si conta il giorno della consegna). La comunicazione può avvenire con:

  • lettera raccomandata A/R
  • consegna a mano con firma di ricezione
  • PEC (se il lavoratore ne dispone)

Durante il preavviso il lavoratore resta in servizio e percepisce la retribuzione normale, comprese ferie e ROL eventualmente da fruire.

Indennità sostitutiva del preavviso

Se il datore di lavoro intima un licenziamento immediato (senza far lavorare il preavviso), deve corrispondere al lavoratore una indennità sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe stata percepita nel periodo di preavviso (compresi ratei di 13ª, ferie, ROL).

Se invece sono le dimissioni senza preavviso da parte del lavoratore, sarà il datore di lavoro a trattenere dalla liquidazione finale l’importo corrispondente al preavviso non lavorato.

L’indennità sostitutiva è imponibile fiscalmente e previdenzialmente come retribuzione ordinaria.

Esempio di calcolo

Tizio è inquadrato C3 con 7 anni di anzianità. Retribuzione mensile 2.211 €. Si dimette il 1° marzo 2026.

  • Area C, anzianità 5-10 anni: preavviso 1 mese.
  • Preavviso decorre dal 2 marzo, scade il 1° aprile 2026.
  • Se Tizio rispetta il preavviso, lavora regolarmente fino al 1° aprile e riceve l’ultima retribuzione + TFR.
  • Se Tizio se ne va il 15 marzo (preavviso lavorato 14 giorni su 30), il datore trattiene dalla liquidazione l’indennità relativa ai 16 giorni non lavorati: ~16/30 × 2.211 = 1.179 €.

Licenziamento per giusta causa

Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) non richiede preavviso: il rapporto cessa immediatamente. Configurano giusta causa fatti che non consentono la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto: furto, gravi insubordinazioni, abbandono ingiustificato del posto, gravi violazioni dei doveri di fedeltà.

Per il licenziamento per giustificato motivo soggettivo (mancanze meno gravi del lavoratore) e giustificato motivo oggettivo (ragioni produttive/organizzative), il preavviso è invece sempre dovuto.

Il licenziamento richiede sempre forma scritta e motivazione (art. 2 L. 604/1966).

Casi pratici

Tizio – Dimissioni con preavviso rispettato
Tizio (C3, 7 anni) si dimette il 1° marzo 2026 per accettare altra offerta. Preavviso dovuto: 1 mese. Lavora regolarmente fino al 1° aprile. Ultima busta paga: retribuzione di marzo (2.211 €) + ratei 13ª + ferie e ROL non goduti + TFR. Nessuna trattenuta per mancato preavviso.
Caia – Licenziamento immediato con indennità
Caia (B2, 12 anni) riceve il 15 febbraio 2026 lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (soppressione del posto) con effetto immediato. Preavviso dovuto: 3 mesi. Il datore le paga l’indennità sostitutiva: 3 × 2.541 = ~7.625 € + ratei + TFR. Caia esce subito ma incassa la liquidazione completa.
Sempronio – Dimissioni senza preavviso
Sempronio (D2, 3 anni) si dimette il 1° marzo 2026 e va a casa il giorno stesso. Preavviso dovuto: 10 giorni. Non rispettandolo, dalla liquidazione finale il datore gli trattiene 10/30 × 1.946 = ~649 € a titolo di indennità per mancato preavviso.

Domande frequenti

Quanto preavviso devo dare se mi licenzio?
Dipende dall’Area di inquadramento e dall’anzianità. Per esempio livello C3 (Area C) con 7 anni di anzianità: 1 mese. Vedi la tabella completa nell’articolo.
Il preavviso si conta in giorni lavorativi o di calendario?
Di calendario. Se sono 30 giorni di preavviso, si contano dal giorno successivo alla comunicazione fino al 30° giorno di calendario, includendo sabati, domeniche e festivi.
Cosa succede se non rispetto il preavviso?
Il datore di lavoro trattiene dalla liquidazione finale (TFR + ratei) un importo pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato. Si chiama indennità sostitutiva.
Le ferie possono coprire il preavviso?
No, di norma il preavviso va effettivamente lavorato. Le ferie non godute vanno monetizzate nella liquidazione finale, non possono “consumare” il preavviso, salvo accordo tra le parti.
Posso essere licenziato senza preavviso?
Solo per giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamenti gravissimi che impediscono la prosecuzione del rapporto. Per giustificato motivo (soggettivo o oggettivo) il preavviso è sempre dovuto.
Il preavviso decorre dal giorno della lettera?
No, dal giorno successivo alla comunicazione effettiva. Per la raccomandata A/R fa fede la data di ricezione, non quella di spedizione.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi paga per livello, quanti giorni spettano, Maternità e congedi parentali nel CCNL Metalmeccanici Industria, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Metalmeccanici Industria, comporto, carenza e indennità e durata per livello e recesso.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria del 22 novembre 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Nel CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica-Assistal) il preavviso cresce con l'area di inquadramento e l'anzianità di servizio.
  • Il preavviso decorre dal giorno successivo alla comunicazione; in caso di mancato rispetto è dovuta l'indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato.
  • Le dimissioni richiedono la procedura telematica obbligatoria (D.Lgs. 151/2015); il preavviso del dimissionario è più breve di quello del licenziamento.
  • Il licenziamento è soggetto alle tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015) per gli assunti dal 7 marzo 2015 e alle tutele previgenti per i precedenti.
  • Restano fermi i riferimenti civilistici: art. 2118 c.c. (preavviso) e art. 2119 c.c. (giusta causa).
Indice dei contenuti

Il CCNL Metalmeccanici Industria, applicato a una platea molto ampia di lavoratori, disciplina in modo articolato i tre momenti finali del rapporto: preavviso, licenziamento e dimissioni. Il preavviso è l'istituto cardine: l'art. 2118 c.c. impone alla parte che recede dal rapporto a tempo indeterminato di darne avviso all'altra entro il termine fissato dal contratto, consentendo di organizzare l'uscita o la sostituzione. Il CCNL gradua la durata in funzione dell'area di inquadramento e dell'anzianità di servizio.

La durata del preavviso

Il preavviso cresce con l'area professionale e con l'anzianità maturata: è più contenuto per le aree operative con minore anzianità e più ampio per le aree direttive con anzianità elevate. I giorni esatti per area e fascia di anzianità sono indicati nelle tabelle del CCNL vigente, alle quali occorre fare riferimento senza affidarsi a valori non aggiornati.

Decorrenza e indennità sostitutiva

Il termine di preavviso decorre dal giorno successivo alla comunicazione del recesso. Se la parte che recede non rispetta il preavviso, deve all'altra l'indennità sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo non lavorato. Il datore può scegliere di esonerare il lavoratore dal servizio durante il preavviso, corrispondendo l'indennità.

Il licenziamento e le tutele crescenti

Il regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo dipende dalla data di assunzione: per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 si applica il contratto a tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015), con tutela prevalentemente indennitaria graduata sull'anzianità; per gli assunti in precedenza valgono le tutele previgenti. Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) consente il recesso immediato senza preavviso in presenza di un fatto che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.

Le dimissioni del lavoratore

Le dimissioni sono valide solo se rese con la procedura telematica obbligatoria (D.Lgs. 151/2015), con diritto di revoca entro sette giorni. Il preavviso dovuto dal dimissionario è di norma più breve di quello previsto in caso di licenziamento; il mancato rispetto comporta la trattenuta dell'indennità sostitutiva. In presenza di giusta causa il lavoratore può dimettersi senza preavviso, con diritto all'indennità a carico del datore.

Computo e sospensioni

Durante il preavviso il rapporto prosegue a tutti gli effetti, con maturazione di retribuzione e istituti connessi. Eventi come la malattia possono incidere sul decorso secondo le regole contrattuali: è opportuno verificare se e in quali termini il preavviso si sospende, perché la disciplina non è uniforme.

Cosa verificare in concreto

Prima di un recesso conviene individuare l'area e l'anzianità per calcolare i giorni di preavviso, accertare la data di decorrenza e valutare l'eventuale indennità sostitutiva. Per le dimissioni va predisposta la procedura telematica; per il licenziamento va considerato il regime di tutela applicabile in base alla data di assunzione.

Domande frequenti

Da quando decorre il preavviso nel CCNL Metalmeccanici Industria?

Dal giorno successivo alla comunicazione del recesso. La durata cresce con l'area di inquadramento e l'anzianità: i giorni esatti si leggono sulle tabelle del CCNL vigente.

Cosa accade se non rispetto il preavviso?

La parte inadempiente deve all'altra l'indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato (art. 2118 c.c.).

Quale tutela si applica in caso di licenziamento illegittimo?

Per gli assunti dal 7 marzo 2015 vale il contratto a tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015), con tutela prevalentemente indennitaria; per gli assunti prima si applicano le tutele previgenti.

Il preavviso di dimissioni è uguale a quello del licenziamento?

No. Il preavviso dovuto dal lavoratore che si dimette è di norma più breve di quello previsto per il licenziamento. I valori sono nelle tabelle del CCNL vigente.

Con la giusta causa serve il preavviso?

No. La giusta causa (art. 2119 c.c.) consente il recesso immediato senza preavviso; se a dimettersi è il lavoratore per giusta causa, gli spetta l'indennità sostitutiva a carico del datore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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