Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Metalmeccanici Industria

In sintesi

Nel CCNL Metalmeccanici Industria il periodo di comporto va da 183 a 365 giorni in base all’anzianità di servizio. La carenza dei primi 3 giorni è interamente pagata dal datore di lavoro. La retribuzione è al 100% fino a 122-214 giorni e poi all’80%. Dal 2026 sono previsti 30-60 giorni di comporto aggiuntivo per disabili con invalidità ≥74%.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Federmeccanica · Assistal · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
Ultimo rinnovo
22 novembre 2025
Vigenza
1° luglio 2024 – 30 giugno 2028
Platea
~1,5 milioni

Tabella riepilogativa

Periodo di comporto e trattamento economico per anzianità
Anzianità Comporto totale 100% retribuzione 80% retribuzione
Fino a 3 anni 183 giorni 122 giorni 61 giorni
Da 3 a 6 anni 274 giorni 153 giorni 121 giorni
Oltre 6 anni 365 giorni 214 giorni 151 giorni

Calcolo: il comporto è valutato sommando le assenze per malattia nei 3 anni precedenti l’ultimo episodio morboso. La carenza dei primi 3 giorni è coperta dal datore di lavoro al 100% (l’INPS non interviene).

Cos'è il comporto

Il periodo di comporto è il tempo massimo in cui il lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro conserva il diritto al posto. Superato il comporto, il datore di lavoro può recedere dal contratto per superamento del periodo di conservazione del posto (non un licenziamento per giusta causa: serve comunque comunicazione formale e preavviso).

Il CCNL Metalmeccanici Industria distingue il comporto in tre fasce in base all’anzianità di servizio del lavoratore. È un “comporto breve”: la malattia singola non può superare la fascia indicata, e si sommano tutte le assenze degli ultimi 36 mesi.

La carenza pagata dal datore

I primi 3 giorni di malattia sono chiamati “periodo di carenza” e l’INPS non li indennizza. Il CCNL Metalmeccanici Industria stabilisce che la carenza sia pagata interamente dal datore di lavoro al 100% della retribuzione. Questo garantisce continuità economica per assenze brevi e ripetute, tutela importante in settori con turni e attività manuali.

Dal quarto giorno in poi interviene l’INPS con l’indennità di malattia (50% per i primi 20 giorni, 66,66% dal 21° al 180° giorno), integrata dal datore di lavoro fino al 100% della retribuzione nel periodo di copertura piena.

Retribuzione durante la malattia

Il trattamento economico complessivo durante la malattia è una combinazione di indennità INPS + integrazione del datore di lavoro:

  • Primi 3 giorni (carenza): 100% retribuzione, a carico del datore.
  • Dal 4° giorno al 122°/153°/214° (in base all’anzianità): 100% retribuzione, ottenuta sommando indennità INPS + integrazione datoriale.
  • Periodo successivo fino al limite del comporto: 80% della retribuzione.
  • Oltre il comporto: nessuna retribuzione, sospensione del rapporto. Il datore può recedere.

Novità 2026 per disabili gravi

Il rinnovo del 22 novembre 2025 ha introdotto un comporto maggiorato per i lavoratori con invalidità certificata ≥74%. Dal 1° gennaio 2026 i giorni aggiuntivi di conservazione del posto sono:

  • +30 giorni per anzianità fino a 3 anni
  • +45 giorni per anzianità da 3 a 6 anni
  • +60 giorni per anzianità oltre 6 anni

Si tratta di una tutela aggiuntiva pensata per chi ha condizioni di salute più fragili e necessita di periodi di cura più estesi senza rischiare il posto.

Infortunio sul lavoro: regole diverse

L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale hanno disciplina distinta: il comporto previsto dal CCNL non si applica, perché interviene l’INAIL e il rapporto di lavoro è sospeso fino a guarigione completa o riconoscimento dei postumi. Il datore di lavoro non può recedere per malattia se l’assenza è dovuta a infortunio sul lavoro.

L’indennità INAIL copre il 60% della retribuzione dal 4° al 90° giorno e il 75% dal 91° in poi. La carenza (primi 3 giorni) è pagata dal datore al 100%.

Casi pratici

Tizio – Influenza di 5 giorni
Tizio (C3, 4 anni di anzianità) ha un’influenza con prognosi 5 giorni. I primi 3 giorni (carenza) sono pagati al 100% dal datore. I giorni 4 e 5 sono coperti dall’INPS (50%) integrato dal datore fino al 100%. Tizio percepisce la retribuzione piena per tutti i 5 giorni.
Caia – Patologia lunga con anzianità
Caia (B2, 8 anni di anzianità) ha una patologia che la tiene a casa 250 giorni nell’anno. Anzianità >6 anni: comporto 365 gg. Per i primi 214 giorni percepisce il 100% (INPS + integrazione). Dal 215° al 250° giorno percepisce l’80% della retribuzione. Conserva il posto.
Sempronio – Superamento del comporto
Sempronio (D2, 2 anni di anzianità) accumula 200 giorni di malattia nei 36 mesi precedenti. Comporto fascia <3 anni: 183 giorni. Superato il comporto, il datore di lavoro gli comunica formalmente il recesso per superamento del periodo di conservazione del posto. Riceve TFR e indennità di preavviso (sostitutiva).

Domande frequenti

Come si calcola il comporto?
Si sommano tutti i giorni di assenza per malattia (anche per patologie diverse) nei 36 mesi precedenti all’ultimo episodio. Se la somma supera la fascia prevista per l’anzianità, scatta il superamento.
Chi paga i primi 3 giorni di malattia?
Il datore di lavoro al 100%. Nel CCNL Metalmeccanici la carenza è completamente coperta dall’azienda. INPS interviene solo dal quarto giorno in poi.
Quanto prendo se sono malato?
Per i giorni coperti al 100% (primi 122/153/214 giorni in base all’anzianità) la retribuzione è piena. Dopo questo periodo si scende all’80% fino al limite del comporto.
Posso essere licenziato in malattia?
No, durante il periodo di comporto sei tutelato. Superato il comporto, il datore può recedere con un atto formale (non automatico): deve comunicare il superamento e concedere il preavviso o la relativa indennità sostitutiva.
Cosa devo fare se sono malato?
Comunicare immediatamente l’assenza al datore di lavoro e farsi rilasciare dal medico il certificato telematico INPS. Il certificato è inviato direttamente dal medico curante. Il numero di protocollo va comunicato al datore.
Cosa cambia per chi ha disabilità ≥74%?
Dal 1° gennaio 2026, i lavoratori con invalidità certificata ≥74% hanno 30-60 giorni aggiuntivi di comporto in base all’anzianità. Es. con anzianità >6 anni: 365 + 60 = 425 giorni di conservazione del posto.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi paga per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Metalmeccanici Industria, quanti giorni spettano, Maternità e congedi parentali nel CCNL Metalmeccanici Industria, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Metalmeccanici Industria e durata per livello e recesso.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria del 22 novembre 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • La conservazione del posto in malattia e infortunio si fonda sull'art. 2110 c.c.: il rapporto resta sospeso entro il periodo di comporto.
  • Superato il comporto, il datore puo recedere; durante il periodo protetto il licenziamento per malattia e illegittimo.
  • L'indennita di malattia INPS opera dopo i giorni di carenza; il CCNL prevede integrazioni a carico del datore.
  • Per l'infortunio sul lavoro interviene l'INAIL con regole proprie e una diversa decorrenza delle tutele.
  • Durate del comporto, percentuali di integrazione e modalita di calcolo si leggono nel CCNL Metalmeccanici vigente.
Indice dei contenuti

Malattia e infortunio sospendono la prestazione lavorativa senza estinguere il rapporto: e questo il cuore dell'art. 2110 c.c., norma cardine che tutela il lavoratore impossibilitato a lavorare per ragioni di salute. Nel comparto metalmeccanico industriale, ad alta incidenza di lavorazioni manuali e turni, la disciplina assume rilievo pratico quotidiano. Il CCNL di settore specifica durate e trattamenti economici, ma si muove entro la cornice inderogabile della legge.

Il comporto e la conservazione del posto

Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo - il comporto - definito dal contratto collettivo. Entro quel termine il rapporto e sospeso e il licenziamento intimato per la sola malattia e illegittimo. Il comporto puo essere secco (un unico evento) o per sommatoria (piu episodi nell'arco temporale considerato): la distinzione incide sul computo e va verificata sul CCNL vigente.

Il superamento del comporto

Solo al superamento del periodo di comporto il datore puo recedere, e deve farlo manifestando in modo chiaro che il recesso e collegato a tale superamento. Il licenziamento intimato in costanza di comporto, anche se la malattia e lunga, e illegittimo. La giurisprudenza richiede inoltre che il superamento sia effettivo al momento del recesso.

Carenza e indennita di malattia

L'indennita economica di malattia a carico dell'INPS non copre i primi giorni dell'evento (giorni di carenza), tipicamente a carico del datore secondo le previsioni contrattuali. Dal giorno successivo l'indennita INPS si attiva con percentuali crescenti nel tempo. Le percentuali e le modalita concrete vanno lette nelle circolari INPS aggiornate.

L'integrazione contrattuale

Il CCNL Metalmeccanici prevede un'integrazione a carico del datore che, sommata all'indennita INPS, avvicina o eguaglia la retribuzione ordinaria entro certi limiti temporali. L'integrazione e una conquista contrattuale che attenua la perdita economica del lavoratore malato; le percentuali e i tetti si leggono nelle tabelle del CCNL vigente.

L'infortunio e la tutela INAIL

L'infortunio sul lavoro segue un regime diverso: interviene l'INAIL, con una propria decorrenza e modalita di indennizzo, oltre alla tutela del danno biologico. Anche per l'infortunio opera la conservazione del posto ex art. 2110 c.c., spesso con un comporto distinto da quello della malattia comune. La corretta qualificazione dell'evento - malattia o infortunio - e quindi decisiva.

Obblighi di comunicazione e certificazione

Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l'assenza e trasmettere la certificazione medica secondo le procedure telematiche. L'omissione o il ritardo ingiustificato puo avere rilievo disciplinare e incidere sull'indennita. Il rispetto delle reperibilita nelle fasce orarie e un ulteriore presidio del sistema.

Domande frequenti

Posso essere licenziato mentre sono in malattia?

No, finche non si supera il periodo di comporto previsto dal CCNL. In costanza di comporto il licenziamento per malattia e illegittimo.

Cos'e il comporto per sommatoria?

E il computo che somma piu episodi di malattia nell'arco temporale considerato, anziche un unico evento continuativo. Le regole sono nel CCNL vigente.

Chi paga i primi giorni di malattia?

I giorni di carenza non sono coperti dall'INPS e gravano, di regola, sul datore secondo il CCNL. Dal giorno successivo si attiva l'indennita INPS.

L'infortunio e trattato come la malattia?

No. L'infortunio sul lavoro e indennizzato dall'INAIL con regole proprie e spesso un comporto distinto, pur restando ferma la conservazione del posto ex art. 2110 c.c.

Dove trovo la durata del comporto?

Nelle tabelle del CCNL Metalmeccanici Industria vigente, che distingue comporto secco e per sommatoria.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.