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Nel CCNL Metalmeccanici Industria il periodo di comporto va da 183 a 365 giorni in base all’anzianità di servizio. La carenza dei primi 3 giorni è interamente pagata dal datore di lavoro. La retribuzione è al 100% fino a 122-214 giorni e poi all’80%. Dal 2026 sono previsti 30-60 giorni di comporto aggiuntivo per disabili con invalidità ≥74%.
Tabella riepilogativa
| Anzianità | Comporto totale | 100% retribuzione | 80% retribuzione |
|---|---|---|---|
| Fino a 3 anni | 183 giorni | 122 giorni | 61 giorni |
| Da 3 a 6 anni | 274 giorni | 153 giorni | 121 giorni |
| Oltre 6 anni | 365 giorni | 214 giorni | 151 giorni |
Calcolo: il comporto è valutato sommando le assenze per malattia nei 3 anni precedenti l’ultimo episodio morboso. La carenza dei primi 3 giorni è coperta dal datore di lavoro al 100% (l’INPS non interviene).
Cos'è il comporto
Il periodo di comporto è il tempo massimo in cui il lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro conserva il diritto al posto. Superato il comporto, il datore di lavoro può recedere dal contratto per superamento del periodo di conservazione del posto (non un licenziamento per giusta causa: serve comunque comunicazione formale e preavviso).
Il CCNL Metalmeccanici Industria distingue il comporto in tre fasce in base all’anzianità di servizio del lavoratore. È un “comporto breve”: la malattia singola non può superare la fascia indicata, e si sommano tutte le assenze degli ultimi 36 mesi.
La carenza pagata dal datore
I primi 3 giorni di malattia sono chiamati “periodo di carenza” e l’INPS non li indennizza. Il CCNL Metalmeccanici Industria stabilisce che la carenza sia pagata interamente dal datore di lavoro al 100% della retribuzione. Questo garantisce continuità economica per assenze brevi e ripetute, tutela importante in settori con turni e attività manuali.
Dal quarto giorno in poi interviene l’INPS con l’indennità di malattia (50% per i primi 20 giorni, 66,66% dal 21° al 180° giorno), integrata dal datore di lavoro fino al 100% della retribuzione nel periodo di copertura piena.
Retribuzione durante la malattia
Il trattamento economico complessivo durante la malattia è una combinazione di indennità INPS + integrazione del datore di lavoro:
- Primi 3 giorni (carenza): 100% retribuzione, a carico del datore.
- Dal 4° giorno al 122°/153°/214° (in base all’anzianità): 100% retribuzione, ottenuta sommando indennità INPS + integrazione datoriale.
- Periodo successivo fino al limite del comporto: 80% della retribuzione.
- Oltre il comporto: nessuna retribuzione, sospensione del rapporto. Il datore può recedere.
Novità 2026 per disabili gravi
Il rinnovo del 22 novembre 2025 ha introdotto un comporto maggiorato per i lavoratori con invalidità certificata ≥74%. Dal 1° gennaio 2026 i giorni aggiuntivi di conservazione del posto sono:
- +30 giorni per anzianità fino a 3 anni
- +45 giorni per anzianità da 3 a 6 anni
- +60 giorni per anzianità oltre 6 anni
Si tratta di una tutela aggiuntiva pensata per chi ha condizioni di salute più fragili e necessita di periodi di cura più estesi senza rischiare il posto.
Infortunio sul lavoro: regole diverse
L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale hanno disciplina distinta: il comporto previsto dal CCNL non si applica, perché interviene l’INAIL e il rapporto di lavoro è sospeso fino a guarigione completa o riconoscimento dei postumi. Il datore di lavoro non può recedere per malattia se l’assenza è dovuta a infortunio sul lavoro.
L’indennità INAIL copre il 60% della retribuzione dal 4° al 90° giorno e il 75% dal 91° in poi. La carenza (primi 3 giorni) è pagata dal datore al 100%.
Casi pratici
Domande frequenti
Come si calcola il comporto?
Chi paga i primi 3 giorni di malattia?
Quanto prendo se sono malato?
Posso essere licenziato in malattia?
Cosa devo fare se sono malato?
Cosa cambia per chi ha disabilità ≥74%?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria del 22 novembre 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Come si calcola il comporto?
Si sommano tutti i giorni di assenza per malattia (anche per patologie diverse) nei 36 mesi precedenti all'ultimo episodio. Se la somma supera la fascia prevista per l'anzianità, scatta il superamento.
Chi paga i primi 3 giorni di malattia?
Il datore di lavoro al 100%. Nel CCNL Metalmeccanici la carenza è completamente coperta dall'azienda. INPS interviene solo dal quarto giorno in poi.
Quanto prendo se sono malato?
Per i giorni coperti al 100% (primi 122/153/214 giorni in base all'anzianità) la retribuzione è piena. Dopo questo periodo si scende all'80% fino al limite del comporto.
Posso essere licenziato in malattia?
No, durante il periodo di comporto sei tutelato. Superato il comporto, il datore può recedere con un atto formale (non automatico): deve comunicare il superamento e concedere il preavviso o la relativa indennità sostitutiva.
Cosa devo fare se sono malato?
Comunicare immediatamente l'assenza al datore di lavoro e farsi rilasciare dal medico il certificato telematico INPS. Il certificato è inviato direttamente dal medico curante. Il numero di protocollo va comunicato al datore.
Cosa cambia per chi ha disabilità ≥74%?
Dal 1° gennaio 2026, i lavoratori con invalidità certificata ≥74% hanno 30-60 giorni aggiuntivi di comporto in base all'anzianità. Es. con anzianità >6 anni: 365 + 60 = 425 giorni di conservazione del posto.
Vedi anche