Indice
La guida
Nel CCNL Metalmeccanici Industria il posto si conserva per 183, 274 o 365 giorni secondo l’anzianità (comporto breve), che salgono a 274, 411 o 548 giorni nei casi di malattia lunga (comporto prolungato). La retribuzione è intera per 122, 153 o 214 giorni e poi all’80%. Dalla quarta assenza breve nell’anno i primi tre giorni sono pagati al 66%, dalla quinta al 50%. Dal 2026 i lavoratori con disabilità certificata hanno 30-60 giorni in più. L’infortunio sul lavoro ha regole diverse: il posto si conserva fino alla guarigione clinica.
Tabella riepilogativa
| Anzianità | Comporto totale | 100% retribuzione | 80% retribuzione |
|---|---|---|---|
| Fino a 3 anni | 183 giorni | 122 giorni | 61 giorni |
| Da 3 a 6 anni | 274 giorni | 153 giorni | 121 giorni |
| Oltre 6 anni | 365 giorni | 214 giorni | 151 giorni |
Calcolo: il comporto si valuta sommando le assenze per malattia nei 3 anni precedenti l’ultimo episodio morboso. Il trattamento economico riparte da capo se la nuova malattia arriva dopo 61 giorni di calendario dalla ripresa del lavoro.
Comporto prolungato
Il comporto sale a 274 giorni (fino a 3 anni di anzianità), 411 giorni (da 3 a 6 anni) e 548 giorni (oltre 6 anni) quando c’è una malattia continuativa (al massimo con un’unica ripresa del lavoro non superiore a 61 giorni), quando ci sono state almeno due malattie di 91 giorni o più ciascuna, o quando alla scadenza del comporto breve è in corso una malattia di almeno 91 giorni.
Cos'è il comporto
Il periodo di comporto è il tempo massimo in cui il lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro conserva il diritto al posto. Superato il comporto, il datore di lavoro può recedere dal contratto per superamento del periodo di conservazione del posto (non un licenziamento per giusta causa: serve comunque comunicazione formale e preavviso).
Il CCNL Metalmeccanici Industria distingue il comporto in tre fasce in base all’anzianità di servizio. Quello della tabella è il comporto breve: si sommano tutte le assenze per malattia dei 3 anni precedenti l’ultimo episodio.
I primi tre giorni
I primi 3 giorni di malattia (carenza) non sono indennizzati dall’INPS e li paga il datore con la retribuzione piena. C’è però un limite per le assenze brevi ripetute: se nell’anno (1° gennaio-31 dicembre) ci sono state più di 3 assenze di non oltre 5 giorni, i primi tre giorni della quarta assenza breve sono pagati al 66% e quelli della quinta e successive al 50%. Sono esclusi i ricoveri (anche in day hospital), le malattie in gravidanza e alcune patologie gravi indicate dal contratto.
Dal quarto giorno interviene l’INPS (50% fino al 20° giorno, 66,66% dal 21° al 180°), integrata dal datore fino alla retribuzione prevista dal contratto.
Retribuzione durante la malattia
Il trattamento economico complessivo durante la malattia è una combinazione di indennità INPS + integrazione del datore di lavoro:
- Primi 3 giorni (carenza): a carico del datore, al 100% (66% o 50% dalla quarta assenza breve dell’anno).
- Ricovero ospedaliero oltre 10 giorni: retribuzione intera per i giorni di ricovero, fino a 61 giorni in più rispetto alla tabella.
- Dal 4° giorno al 122°/153°/214° (in base all’anzianità): 100% retribuzione, ottenuta sommando indennità INPS + integrazione datoriale.
- Periodo successivo fino al limite del comporto: 80% della retribuzione.
- Oltre il comporto: nessuna retribuzione, sospensione del rapporto. Il datore può recedere.
Novità 2026 per i lavoratori con disabilità
Dal 1° gennaio 2026, ai lavoratori con disabilità certificata (D.Lgs. 62/2024, L. 104/1992, L. 68/1999), al superamento del comporto breve o prolungato spettano altri giorni di conservazione del posto, con un’integrazione del datore fino all’80% della retribuzione:
- +30 giorni per anzianità fino a 3 anni
- +45 giorni per anzianità da 3 a 6 anni
- +60 giorni per anzianità oltre 6 anni
Separatamente, per la legge 106/2025 chi ha una malattia oncologica o una malattia invalidante o cronica con invalidità di almeno il 74% ha 10 ore annue di permesso per visite e cure e può chiedere un congedo non retribuito fino a 24 mesi, conservando il posto.
Infortunio sul lavoro: trattamento economico e conservazione del posto
L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale hanno una disciplina propria (art. 1, Sez. quarta, Titolo VI, CCNL Federmeccanica 5 febbraio 2021). Il comporto breve e prolungato dell’art. 2 non si applica: il posto si conserva, in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata dal certificato definitivo dell’Istituto assicuratore e, in caso di malattia professionale, per il periodo in cui il lavoratore percepisce l’indennità per inabilità temporanea.
- Il lavoratore infortunato ha diritto all’intera retribuzione per la prima giornata in cui abbandona il lavoro.
- Le aziende integrano quanto il lavoratore percepisce dall’INAIL fino al normale trattamento economico complessivo netto, nei limiti di durata del comporto breve; oltre, spetta il normale trattamento assicurativo.
- Non si cumulano trattamento contrattuale e assicurativo: al lavoratore spetta il più favorevole.
- L’infortunio sul lavoro sospende il decorso del preavviso in caso di licenziamento.
- Se la prosecuzione dell’infermità non consente di riprendere servizio, il lavoratore può risolvere il rapporto con diritto al solo TFR; se non lo fa e l’azienda non licenzia, il rapporto resta sospeso.
L’indennità INAIL copre il 60% della retribuzione dal 4° al 90° giorno e il 75% dal 91° in poi.
Comunicazione, certificato e reperibilità in malattia
Secondo l’art. 2 (CCNL Federmeccanica 5 febbraio 2021), il lavoratore deve avvertire l’azienda entro il primo giorno di assenza (fine turno) e inviare entro il secondo giorno il protocollo del certificato medico; anche la prosecuzione della malattia va comunicata con le stesse modalità. Senza comunicazione, salvo giustificato impedimento, l’assenza è ingiustificata. Il lavoratore deve essere reperibile al domicilio comunicato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi domeniche e festivi (o nelle diverse fasce stabilite da disposizioni legislative o amministrative), con le eccezioni per le necessità legate alla malattia o per gravi motivi familiari comunicati prima.
Malattia durante le ferie
La malattia insorta durante le ferie consecutive sospende la fruizione se comporta un ricovero ospedaliero (per la durata del ricovero) o se la prognosi supera sette giorni di calendario, a condizione che il lavoratore assolva gli obblighi di comunicazione e certificazione (art. 2).
Aspettativa dopo il comporto
Al superamento del comporto il lavoratore può chiedere per iscritto l’aspettativa per malattia, continuativa e non frazionabile, fino a 24 mesi per una sola volta nel triennio di riferimento, senza retribuzione né decorrenza dell’anzianità. Per le patologie gravi che richiedono terapie salvavita l’aspettativa può essere fruita anche in modo frazionato. Con più di 8 anni di anzianità si può chiedere l’anticipazione del TFR. Decorsa l’aspettativa senza ripresa del servizio, l’azienda può risolvere il rapporto.
Novità del rinnovo 2025-2028: malattia dei figli
Dal 1° gennaio 2026 sono previsti tre giorni di permesso annui per le malattie dei figli fino a quattro anni, con indennità a carico dell’azienda pari all’80% del normale trattamento economico complessivo netto (sintesi del rinnovo 2025-2028, analisi EC News).
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Come si calcola il comporto?
Chi paga i primi 3 giorni di malattia?
Quanto prendo se sono malato?
Posso essere licenziato in malattia?
Cosa devo fare se sono malato?
Quali sono le fasce di reperibilità in malattia?
Come è trattato l’infortunio sul lavoro nel CCNL?
Cosa cambia per i lavoratori con disabilità?
Fonti: CCNL Metalmeccanici, Sez. IV Tit. VI art. 2 — Malattia. Testo integrale: CCNL Federmeccanica 5 febbraio 2021 (Sez. quarta, Titolo VI, artt. 1-2); rinnovo 2025: sintesi del rinnovo 2025-2028. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi paga per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Metalmeccanici Industria, quanti giorni spettano, Maternità e congedi parentali nel CCNL Metalmeccanici Industria, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Metalmeccanici Industria e durata per livello e recesso.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria del 22 novembre 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.