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Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro
Dove il lavoro si svolge in cantiere, in mobilità o in luoghi privi di strutture di ristorazione, al posto della mensa o del buono pasto può essere riconosciuta un’indennità sostitutiva di mensa. Il suo trattamento fiscale è particolare e va conosciuto per non confonderlo con quello del buono pasto.
L’indennità sostitutiva di mensa è una somma in denaro erogata in alternativa al servizio mensa. È di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri e a unità produttive in zone prive di strutture di ristorazione. I buoni pasto seguono invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).
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Le forme del servizio pasto a confronto
Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.
| Forma | In che cosa consiste | Regime fiscale |
|---|---|---|
| Mensa aziendale / convenzioni | Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi | Non concorre al reddito (esente, senza limite) |
| Buono pasto cartaceo | Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata | Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile |
| Buono pasto elettronico | Ticket su card/app | Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile |
| Indennità sostitutiva di mensa | Somma in denaro al posto del servizio | Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione |
Indennità sostitutiva di mensa: quando e quanto
Dove il servizio mensa non è praticabile — cantieri, lavoro itinerante, sedi isolate — al lavoratore può essere riconosciuta una somma in denaro in sostituzione del pasto.
Il regime fiscale
L’indennità sostitutiva di mensa è in linea generale imponibile, perché erogata in denaro. La legge prevede però un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione (art. 51, comma 2, TUIR).
La differenza con il buono pasto
È importante non confondere le due voci: il buono pasto gode delle soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico); l’indennità sostitutiva in denaro segue invece il regime sopra descritto. Anche la mensa aziendale, dove presente, resta integralmente esente.
Un diritto contrattuale
Spettanza, importo e condizioni dell’indennità sostitutiva derivano dal CCNL o dall’accordo aziendale: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale.
Un diritto contrattuale, non di legge
È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.
Casi pratici
Domande frequenti
Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
L’indennità sostitutiva di mensa è esente come il buono pasto?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore e tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il servizio mensa e il buono pasto rispondono a un'esigenza concreta: consentire al lavoratore di ristorarsi durante la pausa. Da questa funzione discende il loro trattamento giuridico e fiscale, che li distingue dalla retribuzione in senso proprio. Nelle cooperative di produzione e lavoro la materia si arricchisce della peculiare posizione del socio-lavoratore, ma resta governata dalle regole generali e dal CCNL applicato.
La funzione del buono e il suo regime
Il buono pasto e un titolo che da diritto a una prestazione di somministrazione di alimenti o a beni alimentari, fruibile durante la pausa. La sua funzione restitutoria-assistenziale spiega perche, entro certi limiti, non concorra a formare reddito. Il buono non e monetizzabile, non e cedibile e non puo essere cumulato oltre i limiti previsti.
Le soglie di esenzione dell'art. 51 TUIR
L'art. 51 del TUIR fissa le soglie di non imponibilita: il buono pasto cartaceo e esente fino a 4 euro, quello in formato elettronico fino a 8 euro, mentre per le somministrazioni in mense aziendali o gestite da terzi opera il limite di 5,29 euro. La parte eventualmente eccedente concorre a formare reddito. Sono soglie di legge, certe e applicabili a prescindere dal settore.
Quando spetta il buono
Il buono pasto e collegato all'effettiva prestazione lavorativa che comporta la pausa: di regola non spetta nei giorni di assenza, ferie o malattia, salvo diversa previsione contrattuale. La sua erogazione presuppone quindi una giornata di lavoro utile con le caratteristiche richieste dal CCNL.
Natura non retributiva e riflessi
Proprio perche non e retribuzione in senso proprio, il buono pasto - entro le soglie - non incide sulle basi di calcolo di altri istituti come TFR, tredicesima o ferie, salvo diverse e specifiche previsioni. Questo profilo va tenuto presente nella verifica complessiva del trattamento spettante.
Il socio-lavoratore di cooperativa
Nelle cooperative di produzione e lavoro il socio presta attivita e partecipa alla vita della cooperativa. Il trattamento, compresi gli istituti come il buono pasto, e disciplinato dal regolamento interno adottato ai sensi della legge sulla posizione del socio-lavoratore, in coerenza con il CCNL applicato. Il regolamento puo modulare condizioni e modalita, nel rispetto dei minimi.
Importi e condizioni: dove leggerli
L'importo nominale del buono, le condizioni di erogazione e le eventuali alternative (mensa, indennita sostitutiva) si leggono nelle tabelle del CCNL e nei regolamenti vigenti. Restano ferme le soglie fiscali di legge dell'art. 51 TUIR, che definiscono il confine dell'esenzione.
Domande frequenti
Il buono pasto e tassato?
Entro le soglie dell'art. 51 TUIR e esente: 4 euro per il cartaceo, 8 euro per l'elettronico, 5,29 euro per la mensa. L'eccedenza concorre al reddito.
Posso farmi pagare i buoni pasto in denaro?
No. Il buono pasto non e monetizzabile ne cedibile e non puo essere cumulato oltre i limiti previsti.
Spetta il buono nei giorni di ferie o malattia?
Di regola no: il buono e collegato a una giornata di lavoro utile con pausa, salvo diversa previsione del CCNL.
Il buono pasto incide sul TFR o sulla tredicesima?
Di norma no, perche non e retribuzione in senso proprio entro le soglie, salvo specifiche previsioni contrattuali.
Come funziona per il socio-lavoratore di cooperativa?
Il trattamento e disciplinato dal regolamento interno della cooperativa in coerenza con il CCNL applicato, nel rispetto dei minimi.