← Torna a CCNL — Contratti Collettivi
Ultimo aggiornamento: 3 Marzo 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
In caso di malattia o infortunio il socio lavoratore beneficia delle tutele previste dal CCNL di settore e dalla legge: comporto minimo garantito, integrazione dell'indennità INPS/INAIL a carico della cooperativa, sospensione del rapporto associativo ma non sua risoluzione automatica.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

Malattia e infortunio nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

Il socio lavoratore di cooperativa gode delle stesse tutele in caso di malattia e infortunio previste per il lavoratore dipendente: comporto, integrazione INPS, copertura INAIL e sospensione del rapporto di lavoro — non del rapporto associativo.

In sintesi

In caso di malattia il socio lavoratore conserva il posto durante il comporto previsto dal CCNL di settore. L’INPS eroga l’indennità di malattia; il CCNL prevede di norma un’integrazione a carico della cooperativa. Per l’infortunio opera la copertura INAIL. La malattia sospende il rapporto di lavoro ma non quello associativo: il socio mantiene il suo status.

Dati contrattuali

Comporto ordinario
Come da CCNL di settore (tipicamente da 6 a 12 mesi in un triennio)
Integrazione malattia
Come da CCNL di settore (integrazione a carico cooperativa fino all’80-100% della retrib.)
Copertura infortuni
INAIL obbligatorio; integrazione CCNL ove prevista
Carenza
3 giorni di carenza (INPS non paga i primi 3 gg); il CCNL può eliminare la carenza
Sospensione rapporto associativo
No; la malattia non sospende la qualità di socio

Il comporto: cos’è e come funziona

Il comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore malato ha diritto alla conservazione del posto. È fissato dal CCNL di settore applicabile (di norma tra 6 e 12 mesi, con varianti per malattie gravi o oncologiche). Durante il comporto la cooperativa non può risolvere il rapporto di lavoro.

Per i soci lavoratori con rapporto subordinato il comporto funziona esattamente come per i dipendenti ordinari. Al superamento del comporto la cooperativa può risolvere il rapporto di lavoro con il preavviso previsto dal CCNL. La cessazione del rapporto di lavoro, in questo caso, può determinare anche la perdita della qualità di socio, se lo statuto non prevede categorie di soci non lavoratori.

Trattamento economico durante la malattia

La disciplina economica della malattia è su due livelli:

  1. Indennità INPS (di legge): dal 4° giorno di malattia, INPS eroga il 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno, e il 66,66% dal 21° al 180° giorno nell’anno solare.
  2. Integrazione contrattuale: il CCNL di settore applicabile prevede di norma un’integrazione a carico della cooperativa tale da portare il trattamento complessivo a una percentuale più alta della retribuzione ordinaria (tipicamente dall’80% al 100% per i primi periodi di malattia). Le specifiche variano da CCNL a CCNL.

I primi tre giorni di carenza non sono pagati dall’INPS; il CCNL di settore può prevedere che la cooperativa li integri parzialmente o totalmente, secondo le proprie previsioni.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

Il socio lavoratore con rapporto subordinato è assicurato obbligatoriamente all’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I contributi INAIL sono a carico della cooperativa come datore di lavoro. In caso di infortunio:

  • L’INAIL eroga l’indennità giornaliera dal 4° giorno (i primi 3 giorni a carico della cooperativa al 60% della retribuzione).
  • In caso di inabilità permanente parziale o totale, l’INAIL corrisponde una rendita.
  • Il CCNL di settore può prevedere un’integrazione a carico della cooperativa.

La specificità cooperativistica: sospensione lavorativa senza perdita qualità di socio

La malattia e l’infortunio sospendono il rapporto di lavoro ma non quello associativo. Il socio lavoratore malato continua ad essere membro della cooperativa a pieno titolo: conserva il diritto di voto in assemblea, può partecipare alle decisioni societarie e non perde la propria quota associativa.

Questa è una delle tutele aggiuntive del socio rispetto al semplice lavoratore dipendente: la qualità di socio non è condizionata all’attività lavorativa corrente.

Tabella riepilogativa

Tutele economiche in caso di malattia e infortunio — schema generale
Evento Erogatore Misura base (legge) Integrazione CCNL
Malattia (giorni 1-3) Nessuno (carenza) / CCNL 0% (carenza INPS) Il CCNL può prevedere integrazione parziale o totale
Malattia (giorni 4-20) INPS 50% retrib. media giornaliera Integrazione a carico cooperativa (tipic. fino a 80-100%)
Malattia (giorni 21-180) INPS 66,66% retrib. media giornaliera Integrazione a carico cooperativa (tipic. fino a 100%)
Infortunio (giorni 1-3) Cooperativa 60% retrib. giornaliera (legge INAIL) Possibile integrazione CCNL
Infortunio (dal 4° giorno) INAIL 60-75% retrib. media (INAIL) Integrazione CCNL ove prevista

Le percentuali di integrazione contrattuale variano da CCNL a CCNL. Per i valori esatti verificare il testo del CCNL di settore applicabile.

Casi pratici

Tizio – Malattia lunga e comporto
Tizio, socio lavoratore di livello 4° in una cooperativa logistica, si ammala gravemente e è assente per 9 mesi continuativi. Il CCNL Logistica prevede un comporto di 12 mesi nel triennio. Tizio è quindi ancora nel comporto: la cooperativa non può risolvere il rapporto. INPS eroga l’indennità fino al 180° giorno; oltre tale limite scatta il comporto senza indennità INPS ma con conservazione del posto.
Caia – Infortunio sul lavoro
Caia, socia lavoratrice in una cooperativa edile, subisce un infortunio sul cantiere che la rende inabile al lavoro per 45 giorni. L’INAIL avvia la pratica: i primi 3 giorni li paga la cooperativa al 60%; dal 4° giorno interviene l’INAIL con la rendita giornaliera. Il CCNL Edilizia Cooperative prevede un’integrazione a carico della cooperativa. La qualità di socia di Caia rimane intatta.
Sempronio – Malattie reiterate e comporto per sommatoria
Sempronio ha accumulato in tre anni diverse malattie brevi per un totale di 7 mesi. Il CCNL Metalmeccaniche Cooperative prevede che per il calcolo del comporto si sommi tutte le assenze per malattia nel triennio precedente: Sempronio si avvicina al limite. La cooperativa lo informa per iscritto dell’avvicinarsi al comporto massimo, come previsto da alcune prassi di buona gestione HR.

Domande frequenti

Il socio lavoratore malato può essere licenziato?
No, durante il comporto non può essere licenziato per motivi connessi alla malattia. Solo al superamento del comporto la cooperativa può recedere.
Chi paga la malattia al socio lavoratore?
L’INPS eroga l’indennità dal 4° giorno; il CCNL di settore prevede di norma un’integrazione a carico della cooperativa.
L’infortunio del socio lavoratore è coperto da INAIL?
Sì. Il socio con rapporto subordinato è assicurato obbligatoriamente INAIL come qualsiasi dipendente.
Durante la malattia il rapporto associativo si sospende?
No. La malattia sospende il rapporto di lavoro ma non quello associativo: il socio conserva il diritto di voto e la qualità di membro della cooperativa.
Come si certifica la malattia?
Il medico invia il certificato telematicamente all’INPS. Il socio lavoratore comunica alla cooperativa il numero di protocollo del certificato entro i termini del CCNL di settore (di norma il primo o il secondo giorno di assenza).

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Per i limiti esatti del comporto e le percentuali di integrazione occorre consultare il testo del CCNL di settore applicabile. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Il socio lavoratore malato può essere licenziato?

No, durante il periodo di comporto (il periodo massimo di conservazione del posto previsto dal CCNL) il socio lavoratore non può essere licenziato per motivi connessi alla malattia. Solo al superamento del comporto la cooperativa può recedere, con le stesse regole del lavoratore dipendente ordinario.

Chi paga la malattia al socio lavoratore?

L'INPS eroga l'indennità di malattia (dal 4° giorno) nella misura prevista dalla legge (50% fino al 20° giorno, 66,66% dal 21° al 180°). Il CCNL di settore applicabile prevede di norma un'integrazione a carico della cooperativa fino al raggiungimento di una percentuale più alta della retribuzione ordinaria.

L'infortunio sul lavoro del socio lavoratore è coperto da INAIL?

Sì. Il socio lavoratore con rapporto subordinato è assicurato obbligatoriamente all'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come qualsiasi lavoratore dipendente. I contributi INAIL sono a carico della cooperativa.

Durante la malattia il rapporto associativo si sospende?

No. La malattia sospende il rapporto di lavoro ma non il rapporto associativo: il socio continua ad essere membro della cooperativa, conserva il diritto di voto e può partecipare alle assemblee.

Come si certifica la malattia?

Il socio lavoratore deve inviare il certificato medico telematico all'INPS (il medico lo invia direttamente) e comunicare alla cooperativa il numero di protocollo del certificato entro i termini previsti dal CCNL di settore (di norma entro il primo giorno di assenza o il giorno successivo).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.