Indice
La guida
Malattia e infortunio nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro
Il socio lavoratore di cooperativa gode delle stesse tutele in caso di malattia e infortunio previste per il lavoratore dipendente: comporto, integrazione INPS, copertura INAIL e sospensione del rapporto di lavoro — non del rapporto associativo.
In caso di malattia il socio lavoratore conserva il posto durante il comporto previsto dal CCNL di settore. L’INPS eroga l’indennità di malattia; il CCNL prevede di norma un’integrazione a carico della cooperativa. Per l’infortunio opera la copertura INAIL. La malattia sospende il rapporto di lavoro ma non quello associativo: il socio mantiene il suo status.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Il comporto: cos’è e come funziona
Il comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore malato ha diritto alla conservazione del posto. È fissato dal CCNL di settore applicabile (di norma tra 6 e 12 mesi, con varianti per malattie gravi o oncologiche). Durante il comporto la cooperativa non può risolvere il rapporto di lavoro.
Per i soci lavoratori con rapporto subordinato il comporto funziona esattamente come per i dipendenti ordinari. Al superamento del comporto la cooperativa può risolvere il rapporto di lavoro con il preavviso previsto dal CCNL. La cessazione del rapporto di lavoro, in questo caso, può determinare anche la perdita della qualità di socio, se lo statuto non prevede categorie di soci non lavoratori.
Trattamento economico durante la malattia
La disciplina economica della malattia è su due livelli:
- Indennità INPS (di legge): dal 4° giorno di malattia, INPS eroga il 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno, e il 66,66% dal 21° al 180° giorno nell’anno solare.
- Integrazione contrattuale: il CCNL di settore applicabile prevede di norma un’integrazione a carico della cooperativa tale da portare il trattamento complessivo a una percentuale più alta della retribuzione ordinaria (tipicamente dall’80% al 100% per i primi periodi di malattia). Le specifiche variano da CCNL a CCNL.
I primi tre giorni di carenza non sono pagati dall’INPS; il CCNL di settore può prevedere che la cooperativa li integri parzialmente o totalmente, secondo le proprie previsioni.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Il socio lavoratore con rapporto subordinato è assicurato obbligatoriamente all’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I contributi INAIL sono a carico della cooperativa come datore di lavoro. In caso di infortunio:
- L’INAIL eroga l’indennità giornaliera dal 4° giorno (i primi 3 giorni a carico della cooperativa al 60% della retribuzione).
- In caso di inabilità permanente parziale o totale, l’INAIL corrisponde una rendita.
- Il CCNL di settore può prevedere un’integrazione a carico della cooperativa.
La specificità cooperativistica: sospensione lavorativa senza perdita qualità di socio
La malattia e l’infortunio sospendono il rapporto di lavoro ma non quello associativo. Il socio lavoratore malato continua ad essere membro della cooperativa a pieno titolo: conserva il diritto di voto in assemblea, può partecipare alle decisioni societarie e non perde la propria quota associativa.
Questa è una delle tutele aggiuntive del socio rispetto al semplice lavoratore dipendente: la qualità di socio non è condizionata all’attività lavorativa corrente.
Tabella riepilogativa
| Evento | Erogatore | Misura base (legge) | Integrazione CCNL |
|---|---|---|---|
| Malattia (giorni 1-3) | Nessuno (carenza) / CCNL | 0% (carenza INPS) | Il CCNL può prevedere integrazione parziale o totale |
| Malattia (giorni 4-20) | INPS | 50% retrib. media giornaliera | Integrazione a carico cooperativa (tipic. fino a 80-100%) |
| Malattia (giorni 21-180) | INPS | 66,66% retrib. media giornaliera | Integrazione a carico cooperativa (tipic. fino a 100%) |
| Infortunio (giorni 1-3) | Cooperativa | 60% retrib. giornaliera (legge INAIL) | Possibile integrazione CCNL |
| Infortunio (dal 4° giorno) | INAIL | 60-75% retrib. media (INAIL) | Integrazione CCNL ove prevista |
Le percentuali di integrazione contrattuale variano da CCNL a CCNL. Per i valori esatti verificare il testo del CCNL di settore applicabile.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Il socio lavoratore malato può essere licenziato?
Chi paga la malattia al socio lavoratore?
L’infortunio del socio lavoratore è coperto da INAIL?
Durante la malattia il rapporto associativo si sospende?
Come si certifica la malattia?
- Ferie, permessi e ROL nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro
- Maternità e congedi nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro
- Preavviso e licenziamento nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro
- Welfare e sanità integrativa nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro
- TFR e fine rapporto nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore e tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Per i limiti esatti del comporto e le percentuali di integrazione occorre consultare il testo del CCNL di settore applicabile. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.