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Tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore
Il socio lavoratore di cooperativa ha diritto a un trattamento economico non inferiore ai minimi del CCNL di settore applicabile: la Legge 142/2001 fissa il pavimento, il ristorno cooperativo può integrare la remunerazione complessiva.
Il trattamento economico del socio lavoratore non può essere inferiore ai minimi del CCNL di settore applicabile (L.142/2001, art.3). Il regolamento interno della cooperativa indica quale CCNL si applica in base all’attività svolta. Accanto al minimo tabellare, l’assemblea può deliberare ristorni proporzionali agli scambi mutualistici, nel limite del 30% del trattamento complessivo. Gli scatti di anzianità del CCNL di riferimento maturano regolarmente.
Il meccanismo del trattamento economico minimo
La peculiarità del lavoro cooperativo sta nel doppio rapporto che il socio instaura con la cooperativa: un rapporto associativo (da cui discende la partecipazione democratica e la quota di rischio d’impresa) e un rapporto di lavoro subordinato o para-subordinato (da cui discendono i diritti tipici del prestatore).
La Legge 3 aprile 2001, n. 142 ha disciplinato organicamente questa duplicità e, al suo articolo 3, stabilisce che la cooperativa è tenuta a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.
In pratica: se la cooperativa svolge attività metalmeccanica, il minimo tabellare di riferimento è quello del CCNL Metalmeccanici; se svolge attività edile, si guarda al CCNL Edilizia; se svolge pulizie e multiservizi, al CCNL Multiservizi. Il regolamento interno della cooperativa (obbligatorio ex art.6 L.142/2001) deve indicare esplicitamente quale CCNL si applica.
Struttura della retribuzione del socio lavoratore
La busta paga del socio lavoratore con rapporto subordinato si compone delle stesse voci previste dal CCNL di settore:
- Minimo tabellare: l’importo base per il livello di inquadramento, determinato dal CCNL applicabile.
- Scatti di anzianità: maturano con la stessa cadenza e negli stessi importi previsti dal CCNL di settore.
- Indennità contrattuali: turni, disagio, mansione specifica, secondo il CCNL di riferimento.
- Tredicesima (e, ove prevista, quattordicesima): come da CCNL applicabile.
- Premio di risultato: eventuale, se previsto dalla contrattazione aziendale o di secondo livello.
A queste voci si aggiunge, in modo distinto e separato dalla retribuzione, il ristorno di natura mutualistica.
Il ristorno: cos’è e come funziona
Il ristorno è uno strumento tipico della cooperazione: una restituzione ai soci di una quota dei proventi generati dagli scambi mutualistici, in proporzione alla partecipazione di ciascuno. A differenza della retribuzione, non è un diritto acquisito in busta paga ma una deliberazione dell’assemblea dei soci, subordinata alla sussistenza di utili o avanzi di gestione.
La Legge 142/2001 pone un limite massimo: il ristorno non può superare il 30% dei trattamenti economici complessivi erogati al socio lavoratore nel periodo di riferimento. Il regolamento interno deve disciplinare i criteri di calcolo e di distribuzione.
Il ristorno può essere erogato:
- in denaro;
- mediante aumento della quota sociale del socio;
- mediante emissione di strumenti finanziari.
Tabella riepilogativa
| Componente | Fonte normativa | Obbligatorietà | Note |
|---|---|---|---|
| Minimo tabellare | CCNL di settore applicabile | Sì – obbligo di legge (L.142/2001, art.3) | Non derogabile al ribasso |
| Scatti di anzianità | CCNL di settore | Sì | Come da tabelle del CCNL di riferimento |
| Tredicesima / quattordicesima | CCNL di settore | Sì (tredicesima); quattordicesima se prevista dal CCNL | Proporzionale ai mesi di servizio |
| Ristorno | Statuto e regolamento interno (L.142/2001, art.3, co.2) | No – delibera assembleare | Massimo 30% del trattamento complessivo |
| Premio di risultato | Contrattazione aziendale / di secondo livello | No – se previsto | Deducibile con detassazione se accordo depositato |
Gli importi dei minimi tabellari variano in funzione del CCNL di settore applicabile. Per conoscere i valori in vigore occorre consultare le tabelle del CCNL specifico della propria attività cooperativa.
Riduzioni del trattamento in caso di crisi aziendale
La L.142/2001, all’art.6, consente al regolamento interno di prevedere, in caso di crisi temporanea o di forza maggiore, la temporanea riduzione dei trattamenti economici al di sotto dei minimi contrattuali, purché non inferiori ai minimi di legge e previa delibera dell’assemblea. Questa è una delle principali deroghe al principio del minimo contrattuale: la natura mutualistica della cooperativa consente una flessibilità di solidarietà che il lavoro subordinato ordinario non prevede.
Qualsiasi riduzione deve essere temporanea, motivata e approvata dall’assemblea, con successivo recupero nei limiti del possibile. Non è ammessa una riduzione stabile e strutturale dei minimi.
Casi pratici
Domande frequenti
Cosa si intende per trattamento economico minimo nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro?
Cos’è il ristorno e come si calcola?
Il minimo tabellare del CCNL cooperativo è diverso da quello del CCNL industriale di settore?
Gli scatti di anzianità maturano anche per il socio lavoratore?
Il ristorno è soggetto a contributi e imposte?
La cooperativa può pagare meno del minimo contrattuale?
- Livelli e qualifiche nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro
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- Welfare e sanità integrativa nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Il quadro normativo di riferimento è la Legge 3 aprile 2001, n. 142. Per i minimi tabellari in vigore occorre consultare il testo del CCNL di settore applicabile alla singola cooperativa. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Cosa si intende per trattamento economico minimo nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro?
È la retribuzione complessiva che la cooperativa deve garantire al socio lavoratore, non inferiore ai minimi previsti dal CCNL del settore merceologico applicabile (metalmeccanico, edile, logistica, ecc.) per prestazioni analoghe, come stabilito dall'art.3 della Legge 142/2001.
Cos'è il ristorno e come si calcola?
Il ristorno è una quota di utili redistribuita ai soci lavoratori in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici (ore lavorate, mansioni svolte). Non è retribuzione ma ha natura mutualistica; il regolamento interno ne definisce i criteri. Per legge non può superare il 30% dei trattamenti economici complessivi.
Il minimo tabellare del CCNL cooperativo è diverso da quello del CCNL industriale di settore?
In linea di principio il trattamento minimo del socio lavoratore non può essere inferiore al minimo industriale di riferimento (L.142/2001, art.3). Il CCNL specifico delle cooperative di settore può tuttavia prevedere proprie tabelle, purché non inferiori al parametro di legge.
Gli scatti di anzianità maturano anche per il socio lavoratore?
Sì. Il socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato matura gli scatti di anzianità previsti dal CCNL di settore applicabile, in quanto lo stesso CCNL si applica in forza del rinvio operato dal regolamento interno della cooperativa.
Il ristorno è soggetto a contributi e imposte?
Il ristorno erogato in denaro è tassato come reddito di lavoro dipendente se riconosciuto al socio lavoratore con rapporto subordinato, salvo specifiche agevolazioni previste dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente. È opportuno verificare il regime con un consulente del lavoro o fiscale.
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