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Ultimo aggiornamento: 14 Marzo 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
La socia lavoratrice e il socio lavoratore beneficiano delle tutele di maternità e congedo parentale previste dal D.Lgs. 151/2001, integrate dalle disposizioni del CCNL di settore applicabile. La gravidanza non può essere motivo di esclusione dalla cooperativa né di risoluzione del rapporto associativo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

Maternità, paternità e congedi nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

Il socio e la socia lavoratrice di cooperativa beneficiano delle tutele di maternità, paternità e congedo parentale previste dal D.Lgs. 151/2001, con le integrazioni del CCNL di settore. Il rapporto associativo non è pregiudicato dalla gravidanza o dal congedo.

In sintesi

La socia lavoratrice ha diritto al congedo di maternità obbligatoria di 5 mesi all’80% (INPS), con eventuale integrazione del CCNL. Il congedo parentale è fruibile da entrambi i genitori soci lavoratori. La gravidanza non può essere causa di esclusione dalla cooperativa né di risoluzione del rapporto associativo. Il periodo di maternità matura TFR e ferie.

Dati contrattuali

Norma di legge principale
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. maternità)
Congedo maternità obbligatoria
5 mesi (2 ante + 3 post parto) all’80% (INPS)
Congedo paternità obbligatorio
10 giorni (L. 30 dicembre 2021, n. 234)
Congedo parentale
Fino a 9 mesi a testa (max 11 mesi combinati) entro 12 anni del figlio
Indennità congedo parentale
80% per 1 mese ciascuno (riforma 2023); 30% per gli ulteriori mesi; CCNL può integrare
Divieto di esclusione
Art. 54 D.Lgs. 151/2001; nessuna esclusione per gravidanza

La tutela della maternità nel lavoro cooperativo

Le tutele di maternità previste dal D.Lgs. 151/2001 si applicano integralmente alle socie lavoratrici con rapporto di lavoro subordinato, per effetto del rinvio operato dalla L.142/2001 alle norme di tutela del lavoro dipendente.

In particolare:

  • Il divieto di licenziamento per causa di gravidanza (art.54 D.Lgs. 151/2001) si estende al rapporto cooperativo: la cooperativa non può risolvere il rapporto di lavoro né escludere la socia in ragione della gravidanza, dal momento del concepimento fino al compimento di un anno di età del bambino.
  • L’esclusione della socia deliberata durante il periodo protetto e motivata dalla gravidanza è nulla.

Congedo di maternità obbligatoria

Il congedo di maternità obbligatoria dura 5 mesi (di norma 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, con possibilità di posticipare il mese pre-parto al post). Durante questo periodo:

  • L’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera.
  • Il CCNL di settore può prevedere un’integrazione a carico della cooperativa fino al 100%.
  • Il periodo matura TFR, ferie e scatti di anzianità come fosse lavoro effettivo.

Congedo di paternità obbligatorio

Il padre socio lavoratore ha diritto a 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio (L.234/2021), da fruire nei due mesi precedenti o nei cinque mesi successivi alla nascita. L’indennità è pari al 100% della retribuzione, erogata dall’INPS. La cooperativa anticipa l’indennità e la recupera dall’INPS.

Congedo parentale: madre e padre soci lavoratori

Dopo il congedo obbligatorio, entrambi i genitori hanno diritto al congedo parentale (D.Lgs. 151/2001, art.32), fruibile fino ai 12 anni di vita del figlio:

  • Ciascun genitore può fruire fino a 9 mesi di congedo; il limite combinato è di 11 mesi.
  • L’indennità INPS è pari all’80% per il primo mese riconducibile a ciascun genitore (riforma 2023); al 30% per i successivi mesi, con un tetto massimo di mesi indennizzati stabilito dalla legge.
  • Il CCNL di settore può migliorare l’indennità per i primi periodi.

Tabella riepilogativa

Maternità e congedi — schema delle tutele per i soci lavoratori
Istituto Durata Indennità INPS Integrazione possibile da CCNL
Maternità obbligatoria (madre) 5 mesi 80% retrib. media Sì, fino al 100%
Paternità obbligatoria 10 giorni 100% retrib. media Di norma non necessaria
Congedo parentale (1° mese) 1 mese per genitore 80% retrib. media Sì, se prevista dal CCNL
Congedo parentale (mesi successivi) Fino a 8 mesi aggiuntivi per genitore 30% retrib. media Sì, se prevista dal CCNL
Riposo giornaliero allattamento 2 ore/giorno (1 se orario ridotto) fino a 1 anno Come da D.Lgs. 151/2001 Non applicabile

Le integrazioni contrattuali variano da CCNL a CCNL. La legge di bilancio 2023 (L.234/2021) ha modificato le percentuali del congedo parentale per i periodi dall’1 gennaio 2023. Verificare l’aggiornamento normativo vigente.

Casi pratici

Caia – Socia lavoratrice in gravidanza
Caia è socia lavoratrice di una cooperativa metalmeccanica con 3 anni di anzianità. All’ottavo mese di gravidanza inizia il congedo obbligatorio. INPS eroga l’80% della sua retribuzione media; il CCNL Cooperative Metalmeccaniche prevede un’integrazione a carico della cooperativa. Nei 5 mesi di congedo Caia matura ferie, TFR e scatti come se lavorasse.
Tizio – Socio padre in congedo di paternità
Tizio, socio lavoratore in una cooperativa logistica, prende 10 giorni di congedo di paternità obbligatoria alla nascita del figlio. L’INPS eroga il 100% della retribuzione; la cooperativa anticipa l’importo in busta paga e lo recupera dall’INPS. Tizio conserva tutti i diritti di socio durante il congedo.
Sempronio – Tentativo di esclusione durante la gravidanza della moglie-socia
La cooperativa edile tenta di escludere una socia lavoratrice citando «rendimento insufficiente» quando in realtà è al quarto mese di gravidanza. La socia impugna la delibera di esclusione: il Giudice del Lavoro dichiara la nullità dell’esclusione in quanto avvenuta durante il periodo di protezione dalla maternità (art.54 D.Lgs. 151/2001) con motivazione pretestuosa.

Domande frequenti

La socia lavoratrice incinta può essere esclusa dalla cooperativa?
No. Il divieto di licenziamento per causa di gravidanza (D.Lgs. 151/2001, art.54) si applica anche al rapporto cooperativo. L’esclusione durante il periodo protetto motivata dalla gravidanza è nulla.
La socia lavoratrice ha diritto all’80% durante la maternità obbligatoria?
Sì. INPS eroga l’indennità di maternità all’80% per i 5 mesi. Il CCNL di settore può prevedere un’integrazione a carico della cooperativa fino al 100%.
Il congedo parentale spetta anche al socio lavoratore padre?
Sì. Il padre ha diritto al congedo di paternità obbligatorio (10 giorni al 100%) e al congedo parentale (fino a 9 mesi, con indennità INPS).
Il periodo di congedo parentale sospende la qualità di socio?
No. Il congedo sospende il rapporto di lavoro ma non quello associativo. Il socio in congedo mantiene il diritto di partecipare alle assemblee e votare.
Il periodo di maternità matura TFR e ferie?
Sì. I periodi di congedo di maternità obbligatoria sono considerati lavoro effettivo ai fini di TFR, ferie e scatti di anzianità.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Il quadro normativo di riferimento è il D.Lgs. 151/2001, la L. 234/2021 e il CCNL di settore applicabile. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

La socia lavoratrice incinta può essere esclusa dalla cooperativa?

No. Il divieto di licenziamento per causa di gravidanza (D.Lgs. 151/2001, art.54) si applica anche al rapporto di lavoro della socia lavoratrice. L'esclusione dalla cooperativa durante il periodo protetto è nulla se motivata dalla gravidanza o dalla maternità.

La socia lavoratrice ha diritto all'80% durante la maternità obbligatoria?

Sì. L'INPS eroga l'indennità di maternità obbligatoria all'80% della retribuzione per i 5 mesi (2 mesi prima + 3 mesi dopo il parto). Il CCNL di settore applicabile può prevedere un'integrazione a carico della cooperativa fino al 100%.

Il congedo parentale spetta anche al socio lavoratore padre?

Sì. Il padre socio lavoratore ha diritto al congedo di paternità obbligatorio (10 giorni, L.234/2021) e, come la madre, al congedo parentale (D.Lgs. 151/2001, art.32), con l'indennità INPS prevista dalla legge.

Il periodo di congedo parentale sospende la qualità di socio?

No. Come per la malattia, il congedo parentale sospende il rapporto di lavoro ma non quello associativo. Il socio o la socia in congedo mantengono il diritto di partecipare alle assemblee e votare.

Il periodo di maternità matura TFR e ferie?

Sì. I periodi di congedo di maternità obbligatoria sono considerati lavoro effettivo ai fini della maturazione del TFR, delle ferie annuali e degli scatti di anzianità.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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