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La guida
Maternità, paternità e congedi nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro
Il socio e la socia lavoratrice di cooperativa beneficiano delle tutele di maternità, paternità e congedo parentale previste dal D.Lgs. 151/2001, con le integrazioni del CCNL di settore. Il rapporto associativo non è pregiudicato dalla gravidanza o dal congedo.
La socia lavoratrice ha diritto al congedo di maternità obbligatoria di 5 mesi all’80% (INPS), con eventuale integrazione del CCNL. Il congedo parentale è fruibile da entrambi i genitori soci lavoratori. La gravidanza non può essere causa di esclusione dalla cooperativa né di risoluzione del rapporto associativo. Il periodo di maternità matura TFR e ferie.
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La tutela della maternità nel lavoro cooperativo
Le tutele di maternità previste dal D.Lgs. 151/2001 si applicano integralmente alle socie lavoratrici con rapporto di lavoro subordinato, per effetto del rinvio operato dalla L.142/2001 alle norme di tutela del lavoro dipendente.
In particolare:
- Il divieto di licenziamento per causa di gravidanza (art.54 D.Lgs. 151/2001) si estende al rapporto cooperativo: la cooperativa non può risolvere il rapporto di lavoro né escludere la socia in ragione della gravidanza, dal momento del concepimento fino al compimento di un anno di età del bambino.
- L’esclusione della socia deliberata durante il periodo protetto e motivata dalla gravidanza è nulla.
Congedo di maternità obbligatoria
Il congedo di maternità obbligatoria dura 5 mesi (di norma 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, con possibilità di posticipare il mese pre-parto al post). Durante questo periodo:
- L’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera.
- Il CCNL di settore può prevedere un’integrazione a carico della cooperativa fino al 100%.
- Il periodo matura TFR, ferie e scatti di anzianità come fosse lavoro effettivo.
Congedo di paternità obbligatorio
Il padre socio lavoratore ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio (20 in caso di parto plurimo, art. 27-bis D.Lgs. 151/2001), da fruire da due mesi prima a cinque mesi dopo il parto. L’indennità è pari al 100% della retribuzione, erogata dall’INPS. La cooperativa anticipa l’indennità e la recupera dall’INPS.
Congedo parentale: madre e padre soci lavoratori
Dopo il congedo obbligatorio, entrambi i genitori hanno diritto al congedo parentale (D.Lgs. 151/2001, art.32), fruibile fino ai 14 anni di vita del figlio:
- La madre può fruire fino a 6 mesi e il padre fino a 6 mesi (7 se ne fruisce almeno 3); il limite complessivo per la coppia è di 10 mesi (11 se il padre ne fruisce almeno 3), come previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 151/2001.
- L’indennità INPS (art. 34 del D.Lgs. 151/2001) è del 30% della retribuzione per 3 mesi non trasferibili a ciascun genitore, più altri 3 mesi da ripartire tra i genitori; per i genitori sono 9 mesi indennizzati in tutto (9 per il genitore solo). La misura sale all’80% per 3 mesi, entro il sesto anno di vita del figlio. Oltre i mesi indennizzati il 30% spetta solo se il reddito individuale è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.
- Il CCNL del settore applicato dalla cooperativa (art. 6 L. 142/2001) può migliorare l’indennità; non esiste un contratto unico delle cooperative di produzione e lavoro.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Durata | Indennità INPS | Integrazione possibile da CCNL |
|---|---|---|---|
| Maternità obbligatoria (madre) | 5 mesi | 80% retrib. media | Sì, fino al 100% |
| Paternità obbligatoria | 10 giorni lavorativi (20 per parto plurimo) | 100% retrib. media | Di norma non necessaria |
| Congedo parentale (mesi indennizzati) | 3 mesi non trasferibili per genitore + 3 mesi in alternativa | 30% retrib. media; 3 mesi all’80% fino ai 6 anni (art. 34) | Sì, se prevista dal CCNL |
| Congedo parentale (ulteriori mesi, fino a 10 o 11 per la coppia) | Fino al limite dell’art. 32 | 30% solo se reddito individuale < 2,5 volte il trattamento minimo di pensione | Sì, se prevista dal CCNL |
| Riposo giornaliero allattamento | 2 ore/giorno (1 se orario ridotto) fino a 1 anno | Come da D.Lgs. 151/2001 | Non applicabile |
Le integrazioni contrattuali variano da CCNL a CCNL. Le percentuali del congedo parentale sono quelle dell’art. 34 del D.Lgs. 151/2001, modificato dalle leggi di bilancio successive al 2022 (testo vigente su Normattiva).
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
La socia lavoratrice incinta può essere esclusa dalla cooperativa?
La socia lavoratrice ha diritto all’80% durante la maternità obbligatoria?
Il congedo parentale spetta anche al socio lavoratore padre?
Il periodo di congedo parentale sospende la qualità di socio?
Il periodo di maternità matura TFR e ferie?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Il quadro normativo di riferimento è il D.Lgs. 151/2001 (art. 27-bis per la paternità), la L. 199/2025 e il CCNL di settore applicabile. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.