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Maternità, paternità e congedi nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro
Il socio e la socia lavoratrice di cooperativa beneficiano delle tutele di maternità, paternità e congedo parentale previste dal D.Lgs. 151/2001, con le integrazioni del CCNL di settore. Il rapporto associativo non è pregiudicato dalla gravidanza o dal congedo.
La socia lavoratrice ha diritto al congedo di maternità obbligatoria di 5 mesi all’80% (INPS), con eventuale integrazione del CCNL. Il congedo parentale è fruibile da entrambi i genitori soci lavoratori. La gravidanza non può essere causa di esclusione dalla cooperativa né di risoluzione del rapporto associativo. Il periodo di maternità matura TFR e ferie.
La tutela della maternità nel lavoro cooperativo
Le tutele di maternità previste dal D.Lgs. 151/2001 si applicano integralmente alle socie lavoratrici con rapporto di lavoro subordinato, per effetto del rinvio operato dalla L.142/2001 alle norme di tutela del lavoro dipendente.
In particolare:
- Il divieto di licenziamento per causa di gravidanza (art.54 D.Lgs. 151/2001) si estende al rapporto cooperativo: la cooperativa non può risolvere il rapporto di lavoro né escludere la socia in ragione della gravidanza, dal momento del concepimento fino al compimento di un anno di età del bambino.
- L’esclusione della socia deliberata durante il periodo protetto e motivata dalla gravidanza è nulla.
Congedo di maternità obbligatoria
Il congedo di maternità obbligatoria dura 5 mesi (di norma 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, con possibilità di posticipare il mese pre-parto al post). Durante questo periodo:
- L’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera.
- Il CCNL di settore può prevedere un’integrazione a carico della cooperativa fino al 100%.
- Il periodo matura TFR, ferie e scatti di anzianità come fosse lavoro effettivo.
Congedo di paternità obbligatorio
Il padre socio lavoratore ha diritto a 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio (L.234/2021), da fruire nei due mesi precedenti o nei cinque mesi successivi alla nascita. L’indennità è pari al 100% della retribuzione, erogata dall’INPS. La cooperativa anticipa l’indennità e la recupera dall’INPS.
Congedo parentale: madre e padre soci lavoratori
Dopo il congedo obbligatorio, entrambi i genitori hanno diritto al congedo parentale (D.Lgs. 151/2001, art.32), fruibile fino ai 12 anni di vita del figlio:
- Ciascun genitore può fruire fino a 9 mesi di congedo; il limite combinato è di 11 mesi.
- L’indennità INPS è pari all’80% per il primo mese riconducibile a ciascun genitore (riforma 2023); al 30% per i successivi mesi, con un tetto massimo di mesi indennizzati stabilito dalla legge.
- Il CCNL di settore può migliorare l’indennità per i primi periodi.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Durata | Indennità INPS | Integrazione possibile da CCNL |
|---|---|---|---|
| Maternità obbligatoria (madre) | 5 mesi | 80% retrib. media | Sì, fino al 100% |
| Paternità obbligatoria | 10 giorni | 100% retrib. media | Di norma non necessaria |
| Congedo parentale (1° mese) | 1 mese per genitore | 80% retrib. media | Sì, se prevista dal CCNL |
| Congedo parentale (mesi successivi) | Fino a 8 mesi aggiuntivi per genitore | 30% retrib. media | Sì, se prevista dal CCNL |
| Riposo giornaliero allattamento | 2 ore/giorno (1 se orario ridotto) fino a 1 anno | Come da D.Lgs. 151/2001 | Non applicabile |
Le integrazioni contrattuali variano da CCNL a CCNL. La legge di bilancio 2023 (L.234/2021) ha modificato le percentuali del congedo parentale per i periodi dall’1 gennaio 2023. Verificare l’aggiornamento normativo vigente.
Casi pratici
Domande frequenti
La socia lavoratrice incinta può essere esclusa dalla cooperativa?
La socia lavoratrice ha diritto all’80% durante la maternità obbligatoria?
Il congedo parentale spetta anche al socio lavoratore padre?
Il periodo di congedo parentale sospende la qualità di socio?
Il periodo di maternità matura TFR e ferie?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Il quadro normativo di riferimento è il D.Lgs. 151/2001, la L. 234/2021 e il CCNL di settore applicabile. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
La socia lavoratrice incinta può essere esclusa dalla cooperativa?
No. Il divieto di licenziamento per causa di gravidanza (D.Lgs. 151/2001, art.54) si applica anche al rapporto di lavoro della socia lavoratrice. L'esclusione dalla cooperativa durante il periodo protetto è nulla se motivata dalla gravidanza o dalla maternità.
La socia lavoratrice ha diritto all'80% durante la maternità obbligatoria?
Sì. L'INPS eroga l'indennità di maternità obbligatoria all'80% della retribuzione per i 5 mesi (2 mesi prima + 3 mesi dopo il parto). Il CCNL di settore applicabile può prevedere un'integrazione a carico della cooperativa fino al 100%.
Il congedo parentale spetta anche al socio lavoratore padre?
Sì. Il padre socio lavoratore ha diritto al congedo di paternità obbligatorio (10 giorni, L.234/2021) e, come la madre, al congedo parentale (D.Lgs. 151/2001, art.32), con l'indennità INPS prevista dalla legge.
Il periodo di congedo parentale sospende la qualità di socio?
No. Come per la malattia, il congedo parentale sospende il rapporto di lavoro ma non quello associativo. Il socio o la socia in congedo mantengono il diritto di partecipare alle assemblee e votare.
Il periodo di maternità matura TFR e ferie?
Sì. I periodi di congedo di maternità obbligatoria sono considerati lavoro effettivo ai fini della maturazione del TFR, delle ferie annuali e degli scatti di anzianità.
Vedi anche