Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Metalmeccanici Industria

In sintesi

Il periodo di prova nel CCNL Metalmeccanici Industria varia da 1,5 mesi (livelli D1-C1) a 6 mesi (livelli B2-A1). Si riduce (a 1, 2 o 3 mesi) per chi ha svolto le stesse mansioni per almeno un biennio in altre aziende o vi ha completato l’apprendistato. Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti senza obbligo di preavviso; nei contratti a termine la legge fissa una prova proporzionale alla durata.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Federmeccanica · Assistal · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
Ultimo rinnovo
22 novembre 2025
Vigenza
1° luglio 2024 – 30 giugno 2028
Platea
1.743.897 lavoratori (CNEL, codice C011)

Periodo di prova per livello: durata ordinaria e ridotta

Durata massima del periodo di prova per livello (Sezione quarta, Titolo I, art. 2 CCNL)
Livello Durata ordinaria Durata ridotta Campo di responsabilità
D1, D2, C1 1 mese e mezzo 1 mese D (ruoli operativi) e primo livello del campo C
C2, C3, B1 3 mesi 2 mesi C (ruoli tecnico specifici) e primo livello del campo B
B2, B3, A1 6 mesi 3 mesi B (ruoli specialistici e gestionali) e A (gestione del cambiamento e innovazione)

Durata ridotta per chi (a) ha prestato servizio con identiche mansioni per almeno un biennio presso altre aziende oppure (b) ha completato presso altre aziende l’intero apprendistato professionalizzante per lo stesso profilo. La riduzione non è «a metà»: da 1 mese e mezzo a 1 mese, da 3 a 2 mesi, da 6 a 3 mesi. Fonte: testo del CCNL 5 febbraio 2021 (Fiom), art. 2 della Sezione quarta, Titolo I.

Per gli apprendisti la prova è pari alla durata ordinaria del livello finale da raggiungere, e chi si ammala può completarla se rientra entro un numero di giorni pari alla metà della prova (disciplina dell’apprendistato, art. 7): i dettagli sono nella scheda sull’apprendistato metalmeccanico. Chi lavora in una PMI Confapi o in un’impresa artigiana ha un contratto diverso: vedi il periodo di prova nel CCNL Confapi e il periodo di prova dei metalmeccanici artigiani.

Forma scritta obbligatoria

Il periodo di prova nel CCNL Metalmeccanici Industria deve risultare dalla lettera di assunzione, e per l’art. 2096 c.c. il patto deve essere scritto prima o al momento dell’inizio del lavoro. Senza forma scritta il patto è nullo e l’assunzione è definitiva fin dal primo giorno. Per obbligo e durata della prova «fa testo soltanto la lettera di assunzione», nei limiti massimi della tabella; il CCNL non ammette né la proroga né il rinnovo della prova.

L’atto scritto deve indicare:

  • la durata in mesi del periodo di prova
  • il livello di inquadramento e le mansioni da svolgere
  • la decorrenza (data di inizio rapporto)

Periodo di prova: giorni di calendario o di lavoro effettivo?

Il CCNL esprime la prova in mesi, senza parlare di «lavoro effettivo»: i mesi si contano sul calendario dalla data di assunzione. Se la prova viene interrotta da malattia o infortunio, il lavoratore è ammesso a completarla se può riprendere servizio entro tre mesi (art. 2). La legge aggiunge che malattia, infortunio e congedo di maternità o paternità obbligatori prolungano la prova per un periodo pari all’assenza (art. 7, comma 3, D.Lgs. 104/2022). Le ferie non sono tra le cause di prolungamento indicate dal CCNL o dalla legge.

Esempio: assunzione il 1° marzo 2026 al livello C3, prova di 3 mesi fino al 31 maggio 2026. Se il lavoratore è in malattia 10 giorni, la prova si allunga di 10 giorni, fino al 10 giugno 2026.

Periodo di prova nel contratto a tempo determinato

Per i contratti a termine la legge stabilisce una prova proporzionale alla durata: salvo disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario dall’inizio del rapporto, con un minimo di 2 giorni e un massimo di 15 giorni per i contratti fino a 6 mesi e di 30 giorni per quelli oltre 6 e sotto i 12 mesi (art. 7, comma 2, D.Lgs. 104/2022). In caso di rinnovo per le stesse mansioni non si può prevedere una nuova prova.

Esempio: un B2 assunto a termine dal 1° agosto 2026 al 31 gennaio 2027 (184 giorni di calendario) ha una prova di circa 12 giorni di effettiva prestazione, non i 6 mesi della tabella.

Il CCNL aggiunge una regola per chi passa a tempo indeterminato o viene riassunto entro 12 mesi per le stesse mansioni dopo uno o più contratti a termine o di somministrazione nella stessa azienda: se quei periodi superano la prova del livello, la prova non si può prevedere; se sono più brevi, la prova si riduce della stessa misura.

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Durata ridotta: chi ne ha diritto

Il periodo di prova è ridotto (da 1 mese e mezzo a 1 mese, da 3 a 2 mesi, da 6 a 3 mesi) nei seguenti casi:

  1. Esperienza pregressa con identiche mansioni: il lavoratore ha prestato servizio con identiche mansioni per almeno un biennio presso altre aziende. Il CCNL non pone un limite di tempo entro cui il biennio deve essersi svolto.
  2. Apprendistato completato: chi ha portato a termine il periodo di apprendistato professionalizzante per la stessa qualifica professionale presso un’altra azienda del settore.

Per avere la riduzione il lavoratore deve presentare all’azienda, al momento dell’assunzione, gli attestati o i certificati di lavoro che documentano compiti e funzioni svolti nelle occupazioni precedenti.

Recesso durante il periodo di prova

Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso né indennità sostitutiva. Il rapporto cessa nel momento della comunicazione del recesso.

Limiti al recesso datoriale durante la prova:

  • Il recesso non può essere discriminatorio (sesso, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale).
  • Il recesso non può essere ritorsivo (es. per aver denunciato molestie o irregolarità).
  • Se il recesso avviene quando il lavoratore non ha potuto svolgere la prova (es. è stato in malattia tutto il periodo), può essere contestato.

Se il rapporto cessa durante la prova o alla sua fine, l’azienda paga il solo periodo di servizio prestato (art. 2).

Conferma o cessazione al termine della prova

Se al termine del periodo di prova nessuna delle parti recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Non è necessaria alcuna comunicazione esplicita di conferma.

Dopo il superamento della prova:

  • L’anzianità di servizio decorre a tutti gli effetti dal giorno dell’assunzione (art. 2).
  • Si applicano tutte le tutele del CCNL e dello Statuto dei Lavoratori.
  • Eventuali successivi licenziamenti seguono le regole ordinarie (giusta causa, giustificato motivo, preavviso).
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Casi pratici

Tizio – Prima assunzione, prova piena
Tizio è assunto al livello C3 senza esperienza precedente nella stessa mansione. Il periodo di prova è di 3 mesi pieni (durata ordinaria). Il contratto firmato il 1° febbraio 2026 prevede prova fino al 30 aprile. Se Tizio supera la prova senza ricevere recesso, dal 1° maggio è confermato a tempo indeterminato senza ulteriori formalità.
Caia – Esperienza pregressa, prova ridotta
Caia ha lavorato come impiegata tecnica B1 per 3 anni in un’altra azienda metalmeccanica con le stesse mansioni. Viene assunta sempre come B1: la prova massima scende da 3 a 2 mesi, a condizione che consegni all’assunzione il certificato di lavoro della precedente azienda.
Mevio – Da tempo determinato a indeterminato
Mevio ha lavorato 4 mesi a termine come C2 e dopo due mesi viene riassunto a tempo indeterminato nello stesso livello e con le stesse mansioni. Poiché 4 mesi superano la prova di 3 mesi del C2, nel nuovo contratto la prova non si può prevedere.
Sempronio – Recesso del datore durante la prova
Sempronio (D2) è in prova da 25 giorni quando il datore gli comunica recesso per «mancato superamento della prova». Sempronio sospetta sia un recesso ritorsivo dopo aver segnalato un’irregolarità sulla sicurezza. Si rivolge al sindacato che valuta un ricorso al Giudice del Lavoro per nullità del recesso (la prova non può coprire motivazioni discriminatorie o ritorsive).

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Metalmeccanici?
Da 1 mese e mezzo a 6 mesi secondo il livello: 1 mese e mezzo per D1, D2 e C1; 3 mesi per C2, C3 e B1; 6 mesi per B2, B3 e A1. Con un biennio di identiche mansioni in altre aziende o l’apprendistato completato scende a 1, 2 o 3 mesi.
Il periodo di prova deve essere scritto?
Sì. La prova deve risultare dalla lettera di assunzione, firmata prima o all’inizio del lavoro (art. 2096 c.c.). Senza forma scritta il patto è nullo e l’assunzione è definitiva dal primo giorno.
Posso essere licenziato senza motivo durante la prova?
Sì, durante la prova il recesso è libero senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Restano però vietati i recessi discriminatori o ritorsivi, che sono nulli e impugnabili.
La malattia interrompe il periodo di prova?
La sospende: per il CCNL chi si ammala o si infortuna completa la prova se rientra entro tre mesi, e per la legge malattia, infortunio e congedi obbligatori di maternità o paternità prolungano la prova della durata dell’assenza (art. 7 D.Lgs. 104/2022).
Se ho già lavorato come C3 in un'altra azienda, la prova è ridotta?
Sì, se hai prestato servizio con identiche mansioni per almeno un biennio in altre aziende: per il C3 la prova massima scende da 3 a 2 mesi. Devi consegnare all’assunzione attestati o certificati di lavoro.
Quanto dura il periodo di prova in un contratto a tempo determinato?
La legge la rende proporzionale: un giorno di effettiva prestazione ogni 15 di calendario, da 2 a 15 giorni per contratti fino a 6 mesi e fino a 30 giorni per quelli tra 6 e 12 mesi, salvo regole collettive più favorevoli. Se si è già lavorato a termine nella stessa azienda per le stesse mansioni, la prova si riduce o non si può prevedere.
Il periodo di prova si può prorogare?
No. Il CCNL vieta la protrazione e il rinnovo della prova; l’unica eccezione è il completamento dopo malattia o infortunio, se il lavoratore rientra entro tre mesi.
Cosa succede dopo il periodo di prova?
Se nessuno recede, l’assunzione diventa definitiva senza bisogno di comunicazioni e l’anzianità decorre dal giorno dell’assunzione.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi paga per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Metalmeccanici Industria, quanti giorni spettano, Maternità e congedi parentali nel CCNL Metalmeccanici Industria, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Metalmeccanici Industria e comporto, carenza e indennità.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria del 22 novembre 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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