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La guida

CCNL Metalmeccanici Industria

In sintesi

Il CCNL Metalmeccanici Industria fissa l’orario normale a 40 ore settimanali. Lo straordinario è contenuto in 2 ore al giorno e 8 a settimana, con un limite di 200 ore annue per lavoratore (250 nelle aziende fino a 200 dipendenti). Le maggiorazioni per chi non lavora a turni vanno dal 25% (prime 2 ore di straordinario) al 75% (straordinario notturno festivo); il turno notturno ordinario è maggiorato del 20% (art. 7, Sez. IV, Tit. III).

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Federmeccanica · Assistal · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
Ultimo rinnovo
22 novembre 2025
Vigenza
1° luglio 2024 – 30 giugno 2028
Platea
~1,5 milioni

Tabella riepilogativa

Maggiorazioni CCNL Metalmeccanici Industria (art. 7, Sez. IV, Tit. III)
Tipologia Lavoro non a turni Lavoro a turni
Straordinario, prime due ore 25% 25%
Straordinario, ore successive 30% 30%
Notturno fino alle 22 20% 20% (onnicomprensivo dal 2013)
Notturno oltre le 22 30% 20% (onnicomprensivo dal 2013)
Festivo 50% 50%
Festivo con riposo compensativo 10% 10%
Straordinario festivo 55% 55%
Straordinario festivo con riposo compensativo 35% 35%
Straordinario notturno, prime 2 ore / successive 50% / 50% 40% / 45%
Notturno festivo 60% 60% (onnicomprensivo dal 2013)
Notturno festivo con riposo compensativo 35% 35% (onnicomprensivo dal 2013)
Straordinario notturno festivo 75% 65%
Straordinario notturno festivo con riposo compensativo 55% 50%

Le percentuali si applicano alla retribuzione oraria (retribuzione mensile divisa per 173). Per i turnisti delle aziende impiantistiche che coprono le 24 ore, nelle ore dalle 22 alle 6 le tre maggiorazioni onnicomprensive salgono a 25%, 65% e 40%. Il rinnovo del 22 novembre 2025 ha lasciato invariati percentuali e limiti annui.

Orario settimanale normale

L’orario di lavoro contrattuale del CCNL Metalmeccanici Industria è di 40 ore settimanali, distribuite di norma su 5 giorni dal lunedì al venerdì (8 ore al giorno). La distribuzione concreta può variare per accordo aziendale: turni avvicendati, settimana corta, orari multiperiodali.

Il superamento dell’orario settimanale di 40 ore configura lavoro straordinario, soggetto a maggiorazione retributiva. Lo straordinario è in linea di principio facoltativo, ma il CCNL prevede che nessun lavoratore possa rifiutarsi “salvo giustificato motivo”.

Limiti annuali allo straordinario

Lo straordinario individuale è soggetto a due limiti distinti:

  • Limite contrattuale CCNL: 200 ore annue per lavoratore; 250 nelle aziende fino a 200 dipendenti e nelle attività di riparazione navale e aeronautica, varo e collaudo a mare; 260 per manutenzione, installazione e montaggi. Lo straordinario resta comunque entro 2 ore al giorno e 8 a settimana (art. 7).
  • Limite di legge (D.Lgs. 66/2003): in assenza di contratto collettivo 250 ore annue; resta fermo il tetto di 48 ore medie settimanali, straordinario compreso.

Il superamento del limite non rende lo straordinario “non dovuto” (resta retribuito), ma può costituire violazione contrattuale sanzionabile dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Riposo compensativo invece del pagamento

Il lavoratore può richiedere, in alternativa al pagamento delle maggiorazioni, di recuperare le ore di straordinario come riposo. Questo si applica in particolare al lavoro del sabato e domenicale, secondo le modalità definite a livello aziendale. La quota base oraria rimane sempre retribuita; ciò che viene “convertito” in riposo è la sola maggiorazione percentuale.

Esempio di calcolo straordinario

Operaio livello C3 con minimo tabellare 2.211,43 €/mese. La retribuzione oraria base si calcola con divisore 173:

2.211,43 € / 173 = 12,78 €/ora

Esempio: 10 ore di straordinario feriale diurno in un mese, 2 ore al giorno per 5 giorni (tutte nelle prime due ore, quindi al 25%):

  • Quota base: 10 × 12,78 € = 127,80 €
  • Maggiorazione 25%: 127,80 × 0,25 = 31,95 €
  • Totale lordo straordinario: 159,75 €

Se invece le stesse 10 ore sono straordinario notturno festivo, per chi non lavora a turni:

  • Quota base: 127,80 €
  • Maggiorazione 75%: 127,80 × 0,75 = 95,85 €
  • Totale lordo: 223,65 €
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Casi pratici

Tizio – Straordinario su richiesta dell’azienda
Tizio (C3) resta 4 ore oltre l’orario in un giorno feriale per chiudere un ordine urgente. Le prime 2 ore sono maggiorate del 25%, le altre 2 del 30%: 12,78 € × (2 × 1,25 + 2 × 1,30) = 65,18 € lordi. Tizio può scegliere se incassarle in busta paga oppure accumularle come ore di riposo da fruire in seguito.
Caia – Turno notturno fisso
Caia lavora in produzione su 3 turni avvicendati. Quando le tocca il turno notturno (22:00-06:00), riceve la maggiorazione onnicomprensiva del 20% sulle ore del turno (non è straordinario, ma turno notturno ordinario). Su 40 ore mensili di turno notturno: 40 × 12,78 × 0,20 = 102,24 € lordi.
Sempronio – Rifiuto giustificato
Sempronio viene convocato per uno straordinario di sabato, ma quel giorno deve accompagnare un familiare a una visita medica programmata. Comunica per iscritto il giustificato motivo. Il datore di lavoro non può sanzionarlo: il CCNL ammette il rifiuto se motivato da ragioni serie (familiari, salute, impegni inderogabili).

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Quante ore di straordinario posso fare al massimo?
200 ore annue per lavoratore, 250 nelle aziende fino a 200 dipendenti (260 per manutenzione, installazione e montaggi), con un massimo di 2 ore al giorno e 8 a settimana (art. 7). Su base giornaliera il riposo di 11 ore porta il limite legale a 13 ore di lavoro complessive.
Lo straordinario è obbligatorio?
In linea di principio è facoltativo, ma il CCNL prevede che non possa essere rifiutato senza giustificato motivo. Sono motivi validi: impegni di cura familiare, salute, formazione, impegni inderogabili documentabili.
Come si calcola la quota oraria per lo straordinario?
Si divide il minimo tabellare mensile per 173 (parametro convenzionale che corrisponde a 40 ore × 4,33 settimane). Su questa base si applicano le maggiorazioni percentuali del CCNL.
La domenica è sempre festiva?
Ai fini retributivi, sì: il lavoro domenicale ha sempre maggiorazione, sia che dia diritto a riposo compensativo (+10%) sia che non lo dia (+50%). Le festività infrasettimanali (es. 25 aprile, 1° maggio) hanno maggiorazione 50% se lavorate.
Posso convertire lo straordinario in ore di riposo?
Sì, per accordo individuale o aziendale. Si può scegliere di accumulare le ore di straordinario in una “banca ore” e fruirle come riposo successivamente. La quota base resta retribuita, viene convertita solo la maggiorazione.
Cosa succede se l'azienda non paga lo straordinario?
Il mancato pagamento dello straordinario è inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi al sindacato, all’Ispettorato del Lavoro o al Giudice del Lavoro. Le somme dovute non vanno in prescrizione fino a 5 anni dal momento del maturato.

Fonti: CCNL Metalmeccanici 5/2/2021 (art. 7, Sez. IV, Tit. III) · accordo di rinnovo 22/11/2025. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi paga per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Metalmeccanici Industria, quanti giorni spettano, Maternità e congedi parentali nel CCNL Metalmeccanici Industria, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Metalmeccanici Industria e comporto, carenza e indennità.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria del 22 novembre 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Approfondimento

Indice dei contenuti

Nel comparto metalmeccanico industriale l'orario di lavoro non è un dettaglio organizzativo, ma una delle materie più negoziate: tocca la produttività delle imprese e, insieme, la salute e la vita privata di oltre un milione di addetti. La disciplina si muove su due binari intrecciati: le regole inderogabili del D.Lgs. 66/2003 sull'orario di lavoro e le previsioni del CCNL, che entro quei limiti modulano durata, distribuzione e compenso delle ore.

L'orario normale di lavoro

L'orario normale è fissato in 40 ore settimanali, distribuite di regola su cinque giorni. È il parametro di riferimento rispetto al quale si misura tutto il resto: ciò che eccede è straordinario, ciò che si colloca in determinate fasce attiva maggiorazioni specifiche. Il CCNL può prevedere regimi di orario plurisettimanale o multiperiodale, che permettono di superare le 40 ore in alcune settimane recuperandole in altre, purché nel rispetto della media e dei limiti di legge.

Lo straordinario e le sue maggiorazioni

Il lavoro straordinario è quello prestato oltre l'orario normale. Non è un obbligo illimitato: è ammesso entro 2 ore al giorno e 8 a settimana e fino a 200 ore annue per lavoratore, 250 nelle aziende fino a 200 dipendenti. La sua peculiarità è il compenso maggiorato: la retribuzione oraria viene aumentata di una percentuale crescente a seconda che lo straordinario sia diurno feriale, notturno o festivo. Per chi non lavora a turni: 25% le prime due ore e 30% le successive, 55% lo straordinario festivo, 50% lo straordinario notturno, 75% lo straordinario notturno festivo (art. 7, Sez. IV, Tit. III; tabella completa qui sopra).

Lavoro notturno e festivo

Il lavoro notturno gode di una tutela rafforzata: il D.Lgs. 66/2003 ne definisce la nozione, pone limiti alla durata media e impone sorveglianza sanitaria, mentre il CCNL riconosce maggiorazioni dedicate sia per il turno notturno ordinario sia per lo straordinario notturno. Anche il lavoro festivo è compensato con maggiorazioni proprie, ulteriori e cumulabili con quelle dello straordinario quando le ore festive eccedono l'orario normale.

I limiti inderogabili di legge

Al di là di ciò che il contratto stabilisce, restano fermi i presidi del D.Lgs. 66/2003: la durata media settimanale, comprensiva di straordinario, non può superare 48 ore calcolate su un periodo di riferimento; spettano 11 ore di riposo consecutivo ogni 24, un riposo settimanale di norma di 24 ore consecutive e pause durante la giornata. Sono limiti di sicurezza, non disponibili dalle parti se non nei margini espressamente consentiti.

La banca ore e i recuperi

Molti contratti metalmeccanici prevedono la cosiddetta banca ore: una parte delle ore straordinarie, invece di essere pagata, viene accantonata e recuperata come riposo compensativo. È uno strumento di flessibilità che avvantaggia chi privilegia il tempo libero rispetto alla maggiorazione economica; le modalità di accantonamento e fruizione dipendono dal CCNL e dagli accordi aziendali.

Cosa controllare nel cedolino

In pratica conviene verificare che le ore eccedenti le 40 settimanali siano correttamente qualificate come straordinario e remunerate con la maggiorazione di fascia, che il lavoro notturno e festivo riceva il proprio trattamento, e che siano rispettati i riposi. Percentuali e tetti sono quelli dell'art. 7, riportati nella tabella di questa pagina; il rinnovo del 22 novembre 2025 non li ha modificati.

Ultimo aggiornamento redazionale: 20 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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