Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Chimica e Industria Farmaceutica

In sintesi

Nel CCNL Chimico-farmaceutico la prova, riferita all’effettiva prestazione, dura 6 mesi per le categorie A, B, C e D, 4 mesi per la E e 2 mesi per la F nelle assunzioni a tempo indeterminato; nei contratti non a tempo indeterminato 6 mesi per A e B, 3 per C e D, 2 per E, 1 per F, e mai oltre il 40% della durata del contratto. Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso; la prova va indicata per iscritto.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Federchimica · Farmindustria · Filctem-CGIL · Femca-CISL · UILTec-UIL
Ultimo rinnovo
15 aprile 2025 (ipotesi accordo), in vigore dal 1° luglio 2025
Vigenza
Fino al 30 giugno 2028
Platea
Addetti dell’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL

Tabella riepilogativa

Periodo di prova CCNL Chimico-farmaceutico per categoria
Categoria Assunzione a tempo indeterminato Assunzione non a tempo indeterminato
A 6 mesi 6 mesi
B 6 mesi 6 mesi
C 6 mesi 3 mesi
D 6 mesi 3 mesi
E 4 mesi 2 mesi
F 2 mesi 1 mese

I periodi si riferiscono all’effettiva prestazione lavorativa. Nei contratti non a tempo indeterminato la prova non può superare il 40% della durata del contratto. I periodi del tempo indeterminato si applicano solo se, nei 3 anni precedenti, tra la stessa impresa e lo stesso lavoratore non ci sono stati rapporti non a tempo indeterminato per più di 12 mesi in tutto.

Durata variabile per categoria

Il CCNL Chimica Industria gradua il periodo di prova in base alla complessità della mansione, dalle categorie più semplici alle più complesse:

  • F: 2 mesi di effettiva prestazione
  • E: 4 mesi
  • A, B, C e D: 6 mesi

Nei contratti non a tempo indeterminato la prova è di 6 mesi per A e B, 3 per C e D, 2 per E e 1 per F, sempre entro il 40% della durata del contratto. Per legge la prova non può superare 6 mesi (art. 7 D.Lgs. 104/2022).

Forma scritta obbligatoria

La lettera di assunzione deve indicare espressamente:

  • Categoria e mansioni
  • Durata del periodo di prova in mesi
  • Decorrenza
  • Sede di lavoro

Se la prova NON è indicata per iscritto, si considera non pattuita e il rapporto è definitivo fin dall’inizio. Tutela importante per il lavoratore.

Recesso durante la prova

Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso e senza necessità di motivazione. La cessazione del rapporto è immediata.

Tuttavia il recesso non può essere discriminatorio (razza, religione, opinioni politiche, gravidanza). Un recesso discriminatorio è nullo e dà diritto a reintegro o indennizzo.

Il lavoratore riceve: retribuzione per i giorni lavorati, quota di tredicesima, ferie maturate.

Sospensione della prova

Il periodo di prova si sospende per:

  • Malattia o infortunio
  • Ferie programmate (non frequente in prova)
  • Permessi retribuiti
  • Maternità (sospensione e divieto licenziamento)

I giorni sospesi NON contano nei mesi di prova. La prova riprende al rientro del lavoratore.

Casi pratici

Tizio – Operaio F neoassunto
Tizio è assunto a tempo indeterminato in categoria F. Periodo di prova: 2 mesi di effettiva prestazione. Dopo 40 giorni il datore comunica recesso per «mancato superamento della prova». Recesso libero, nessun preavviso. Tizio riceve i giorni di lavoro effettivo + ferie e tredicesima maturate.
Caia – Quadro A2 in prova 6 mesi
Caia è assunta come Quadro A2 (responsabile area regolatoria). Prova di 6 mesi. Dopo 4 mesi il direttore conferma il suo lavoro. Caia continua, l’anzianità decorre dal primo giorno (non dalla fine della prova). Tutti i 6 mesi contano per ferie, 13ª e TFR.
Sempronio – Malattia che sospende la prova
Sempronio è assunto a tempo indeterminato in categoria D ed è in prova da 2 mesi su 6. Si ammala per 20 giorni: la prova si riferisce all’effettiva prestazione e per legge si prolunga per la durata della malattia (art. 7, comma 3, D.Lgs. 104/2022). Al rientro gli restano 4 mesi di prova. Tutela equa per entrambe le parti.
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Domande frequenti

Quanto dura la prova nel CCNL Chimici?
Con assunzione a tempo indeterminato: 6 mesi per le categorie A, B, C e D, 4 mesi per la E, 2 mesi per la F, riferiti all’effettiva prestazione. Nei contratti a termine: 6 mesi A e B, 3 mesi C e D, 2 mesi E, 1 mese F, entro il 40% della durata.
La prova deve essere scritta?
Sì, OBBLIGATORIAMENTE indicata nella lettera di assunzione (durata in mesi, decorrenza). Se manca la clausola scritta, la prova si considera non pattuita e il rapporto è definitivo dall’inizio.
Posso essere licenziato durante la prova?
Sì, liberamente e senza preavviso. Riceverai però la retribuzione per i giorni di lavoro effettivo, la quota di tredicesima maturata e le ferie maturate non godute.
La malattia sospende la prova?
Sì, i giorni di malattia, infortunio, ferie e permessi retribuiti NON contano nei mesi di prova. La prova si sospende e riprende al rientro al lavoro.
Dopo la prova come si conta l'anzianità?
L’anzianità decorre dal PRIMO giorno di lavoro effettivo, non dalla fine della prova. I mesi di prova contano integralmente per ferie, 13ª, TFR, scatti.
Il recesso in prova può essere discriminatorio?
NO, il recesso non può essere motivato da ragioni discriminatorie (gravidanza, religione, razza, etc.). Un recesso discriminatorio è nullo e dà diritto a reintegro o indennizzo.

Fonti: scheda CCNL Chimici farmaceutici (Unicolavoro, testo 2018-2022) · accordo di rinnovo 15/4/2025 · D.Lgs. 104/2022, art. 7. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima e Premio di Risultato e malattia, infortunio e comporto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Chimica e Industria Farmaceutica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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