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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Chimica Industria prevede un periodo di prova variabile da 1 a 6 mesi in base alla categoria: 1 mese per F, 2 mesi per E, 3 mesi per D, 4 mesi per C, 5 mesi per B, 6 mesi per Quadri A1/A2/A3. Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso. La prova va indicata per iscritto nella lettera di assunzione, altrimenti è non pattuita.

Testo dell'articoloVigente

CCNL Chimica e Industria Farmaceutica

In sintesi

Il CCNL Chimica Industria prevede un periodo di prova variabile da 1 a 6 mesi in base alla categoria: 1 mese per F, 2 mesi per E, 3 mesi per D, 4 mesi per C, 5 mesi per B, 6 mesi per Quadri A1/A2/A3. Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso. La prova va indicata per iscritto nella lettera di assunzione, altrimenti è non pattuita.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federchimica · Farmindustria · Filctem-CGIL · Femca-CISL · UILTec-UIL
Ultimo rinnovo
15 aprile 2025 (ipotesi accordo), in vigore dal 1° luglio 2025
Vigenza
Fino al 30 giugno 2028
Platea
~200.000 (chimica, farmaceutica, gomma-plastica industria)

Tabella riepilogativa

Periodo di prova CCNL Chimica per categoria
Categoria Durata prova Note
A1, A2, A3 (Quadri) 6 mesi Massima durata
B 5 mesi Impiegati responsabili
C 4 mesi Impiegati specializzati
D 3 mesi Operai specializzati
E 2 mesi Conduttori
F 1 mese Mansioni elementari

Durata variabile per categoria

Il CCNL Chimica Industria gradua il periodo di prova in base alla complessità della mansione, dalle categorie più semplici alle più complesse:

  • F (mansioni elementari): 1 mese di calendario
  • E (conduttori): 2 mesi
  • D (operai specializzati): 3 mesi
  • C (impiegati specializzati): 4 mesi
  • B (impiegati responsabili): 5 mesi
  • A1, A2, A3 (Quadri): 6 mesi (massimo legale)

I 6 mesi dei Quadri sono il limite massimo legale previsto dall’art. 2096 c.c. Non può essere previsto un periodo di prova superiore.

Forma scritta obbligatoria

La lettera di assunzione deve indicare espressamente:

  • Categoria e mansioni
  • Durata del periodo di prova in mesi
  • Decorrenza
  • Sede di lavoro

Se la prova NON è indicata per iscritto, si considera non pattuita e il rapporto è definitivo fin dall’inizio. Tutela importante per il lavoratore.

Recesso durante la prova

Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso e senza necessità di motivazione. La cessazione del rapporto è immediata.

Tuttavia il recesso non può essere discriminatorio (razza, religione, opinioni politiche, gravidanza). Un recesso discriminatorio è nullo e dà diritto a reintegro o indennizzo.

Il lavoratore riceve: retribuzione per i giorni lavorati, quota di tredicesima, ferie maturate.

Sospensione della prova

Il periodo di prova si sospende per:

  • Malattia o infortunio
  • Ferie programmate (non frequente in prova)
  • Permessi retribuiti
  • Maternità (sospensione e divieto licenziamento)

I giorni sospesi NON contano nei mesi di prova. La prova riprende al rientro del lavoratore.

Casi pratici

Tizio – Operaio F neoassunto
Tizio è assunto come ausiliario (cat. F). Periodo di prova: 1 mese. Dopo 25 giorni il datore comunica recesso per «mancato superamento della prova». Recesso libero, nessun preavviso. Tizio riceve i giorni di lavoro effettivo + ferie e tredicesima maturate.
Caia – Quadro A2 in prova 6 mesi
Caia è assunta come Quadro A2 (responsabile area regolatoria). Prova di 6 mesi. Dopo 4 mesi il direttore conferma il suo lavoro. Caia continua, l’anzianità decorre dal primo giorno (non dalla fine della prova). Tutti i 6 mesi contano per ferie, 13ª e TFR.
Sempronio – Malattia che sospende la prova
Sempronio è D in prova da 2 mesi su 3 totali. Si ammala per 20 giorni. La prova si sospende: i 20 giorni di malattia NON contano. Al rientro mancano ancora 30 giorni di prova effettiva. Tutela equa per entrambe le parti.

Domande frequenti

Quanto dura la prova nel CCNL Chimici?
Dipende dalla categoria: 1 mese per F, 2 mesi E, 3 mesi D, 4 mesi C, 5 mesi B, 6 mesi Quadri (A1/A2/A3). I 6 mesi dei Quadri sono il limite massimo legale.
La prova deve essere scritta?
Sì, OBBLIGATORIAMENTE indicata nella lettera di assunzione (durata in mesi, decorrenza). Se manca la clausola scritta, la prova si considera non pattuita e il rapporto è definitivo dall’inizio.
Posso essere licenziato durante la prova?
Sì, liberamente e senza preavviso. Riceverai però la retribuzione per i giorni di lavoro effettivo, la quota di tredicesima maturata e le ferie maturate non godute.
La malattia sospende la prova?
Sì, i giorni di malattia, infortunio, ferie e permessi retribuiti NON contano nei mesi di prova. La prova si sospende e riprende al rientro al lavoro.
Dopo la prova come si conta l'anzianità?
L’anzianità decorre dal PRIMO giorno di lavoro effettivo, non dalla fine della prova. I mesi di prova contano integralmente per ferie, 13ª, TFR, scatti.
Il recesso in prova può essere discriminatorio?
NO, il recesso non può essere motivato da ragioni discriminatorie (gravidanza, religione, razza, etc.). Un recesso discriminatorio è nullo e dà diritto a reintegro o indennizzo.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Chimica e Industria Farmaceutica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanto dura la prova nel CCNL Chimici?

Dipende dalla categoria: 1 mese per F, 2 mesi E, 3 mesi D, 4 mesi C, 5 mesi B, 6 mesi Quadri (A1/A2/A3). I 6 mesi dei Quadri sono il limite massimo legale.

La prova deve essere scritta?

Sì, OBBLIGATORIAMENTE indicata nella lettera di assunzione (durata in mesi, decorrenza). Se manca la clausola scritta, la prova si considera non pattuita e il rapporto è definitivo dall'inizio.

Posso essere licenziato durante la prova?

Sì, liberamente e senza preavviso. Riceverai però la retribuzione per i giorni di lavoro effettivo, la quota di tredicesima maturata e le ferie maturate non godute.

La malattia sospende la prova?

Sì, i giorni di malattia, infortunio, ferie e permessi retribuiti NON contano nei mesi di prova. La prova si sospende e riprende al rientro al lavoro.

Dopo la prova come si conta l'anzianità?

L'anzianità decorre dal PRIMO giorno di lavoro effettivo, non dalla fine della prova. I mesi di prova contano integralmente per ferie, 13ª, TFR, scatti.

Il recesso in prova può essere discriminatorio?

NO, il recesso non può essere motivato da ragioni discriminatorie (gravidanza, religione, razza, etc.). Un recesso discriminatorio è nullo e dà diritto a reintegro o indennizzo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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