Testo dell'articoloVigente
Il CCNL Chimica Industria prevede un periodo di comporto di 6-24 mesi in base all’anzianità. Durante la malattia il lavoratore percepisce l’integrazione aziendale al 100% della retribuzione (l’INPS paga il 50-66,66% per i primi mesi, l’azienda integra il restante). Tutela rafforzata rispetto al minimo legale.
Tabella riepilogativa
| Anzianità | Comporto secco | Comporto sommatorio |
|---|---|---|
| Fino a 3 anni | 6 mesi | 9 mesi in 3 anni |
| 3-10 anni | 9 mesi | 12 mesi in 3 anni |
| Oltre 10 anni | 12 mesi | 18 mesi in 3 anni |
| Quadri tutti (A1/A2/A3) | 12-24 mesi | 24 mesi in 3 anni |
Per gravi patologie (oncologiche, cronico-degenerative): comporto raddoppiato.
Comporto: tutele rafforzate per anzianità
Il CCNL Chimica Industria garantisce un periodo di comporto rafforzato rispetto al minimo legale:
- Fino a 3 anni: 6 mesi (180 giorni)
- Da 3 a 10 anni: 9 mesi (270 giorni)
- Oltre 10 anni: 12 mesi (365 giorni)
- Quadri: 12-24 mesi in base ad anzianità
Per gravi patologie certificate (oncologiche, cronico-degenerative gravi) il comporto si raddoppia. Il superamento del comporto consente al datore di recedere per giustificato motivo oggettivo (impossibilità di tenere il posto).
Retribuzione durante la malattia
L’INPS eroga al lavoratore l’indennità di malattia:
- Giorni 1-3 (carenza): a carico del datore (50-100% in base a contratto)
- Giorni 4-20: INPS al 50%
- Giorni 21-180: INPS al 66,66%
Il CCNL Chimica integra al 100% della retribuzione per l’intero periodo di comporto. L’azienda anticipa al lavoratore l’intera retribuzione e si fa rimborsare dall’INPS la quota di sua competenza.
Comporto secco vs sommatorio
Il comporto secco è il periodo massimo per una singola malattia continua. Il comporto sommatorio è il periodo cumulativo per malattie diverse in un arco temporale.
Esempi:
- Tizio (3-10 anni anzianità): comporto secco 9 mesi, comporto sommatorio 12 mesi in un triennio mobile
- Caia (oltre 10 anni): comporto secco 12 mesi, sommatorio 18 mesi in un triennio
Il superamento di uno dei due termini consente il licenziamento per superamento del comporto (con preavviso secondo anzianità).
Infortunio sul lavoro: INAIL
Per l’infortunio sul lavoro si applica la copertura INAIL:
- Giorni 1-3: a carico del datore al 100%
- Giorni 4-90: INAIL al 60%, integrazione aziendale al 100%
- Oltre 90 giorni: INAIL al 75%, integrazione al 100%
L’infortunio NON consuma il comporto malattia: è un istituto separato. Le malattie professionali (es. esposizione a sostanze chimiche, asbesto) sono gestite come infortuni.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura il comporto in Chimica?
La malattia è pagata al 100%?
Cosa è il comporto sommatorio?
L'infortunio sul lavoro consuma il comporto?
Quando devo trasmettere il certificato?
Posso essere licenziato per malattia?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima e Premio di Risultato e periodo di prova per categoria.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Chimica e Industria Farmaceutica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
La malattia e l'infortunio sono eventi che sospendono temporaneamente la prestazione lavorativa, ma non il rapporto, che resta protetto dall'ordinamento. L'art. 2110 del codice civile e' la norma cardine: stabilisce che, in caso di infortunio, malattia, gravidanza o puerperio, al lavoratore spetta la conservazione del posto per un periodo determinato e la corresponsione di un trattamento economico. Nel settore chimico-farmaceutico il CCNL costruisce su questa base una tutela rafforzata, di cui e' utile comprendere i meccanismi.
Il fondamento codicistico: l'art. 2110 c.c.
L'art. 2110 c.c. garantisce due cose: la conservazione del posto per un periodo (il comporto) e un trattamento economico nella misura stabilita dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equita'. La norma rinvia alla contrattazione collettiva per la determinazione concreta della durata e del trattamento, ed e' qui che si inseriscono le previsioni di favore del CCNL chimici.
Cos'e' il periodo di comporto
Il comporto e' il lasso di tempo entro il quale il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto. può essere "secco" (riferito a un unico evento continuativo) o "per sommatoria" (somma di più episodi in un arco di tempo). La sua durata e' graduata in funzione dell'anzianita' di servizio: più lunga e' la permanenza in azienda, più ampia e' la tutela. I valori puntuali sono quelli delle tabelle del CCNL vigente.
L'integrazione aziendale al trattamento previdenziale
Durante la malattia il lavoratore percepisce un'indennita' a carico dell'ente previdenziale, calcolata in percentuale della retribuzione. Il CCNL Chimica Industria prevede un'integrazione a carico dell'azienda che si aggiunge a tale indennita', con l'obiettivo di avvicinare il trattamento alla retribuzione ordinaria. Le percentuali e le modalita' dell'integrazione sono quelle delle tabelle del contratto vigente e vanno lette insieme alle circolari INPS aggiornate sulle indennita' di malattia.
L'infortunio e la copertura INAIL
L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale attivano la copertura INAIL, con un regime indennitario distinto da quello della malattia comune. Anche in questo caso il rapporto e' sospeso e tutelato ai sensi dell'art. 2110 c.c., e il contratto può prevedere integrazioni. La distinzione tra malattia comune e infortunio rileva sia per l'ente erogatore sia per le regole di computo del comporto.
Il superamento del comporto
finché dura il comporto, il licenziamento intimato per la sola malattia e' illegittimo. Solo al superamento del periodo il datore può recedere, nel rispetto delle procedure. Prima di arrivare a tale soglia il lavoratore può, dove previsto, chiedere la fruizione di altri istituti (ferie, aspettativa) per non esaurire il comporto, secondo quanto consentito dal contratto.
Cosa verificare in concreto
Il lavoratore dovrebbe conoscere la propria anzianita' di servizio, individuare la durata del comporto applicabile, verificare il corretto computo degli episodi (specie nel comporto per sommatoria) e controllare l'applicazione dell'integrazione aziendale. Durata e misure vanno sempre riscontrate sul CCNL vigente e sulle circolari INPS aggiornate, evitando valori datati.
Domande frequenti
Cos'e' il periodo di comporto?
E' il periodo entro cui il lavoratore assente per malattia o infortunio ha diritto alla conservazione del posto, ai sensi dell'art. 2110 c.c. Puo' essere secco o per sommatoria e la sua durata cresce con l'anzianita', secondo le tabelle del CCNL vigente.
Posso essere licenziato mentre sono in malattia?
No, non per la sola malattia finche' dura il comporto. Il licenziamento intimato per la malattia entro il periodo di comporto e' illegittimo; solo al superamento di tale periodo il datore puo' recedere nel rispetto delle procedure.
Quanto guadagno durante la malattia?
Si percepisce l'indennita' a carico dell'ente previdenziale piu' l'integrazione aziendale prevista dal CCNL Chimica Industria, che avvicina il trattamento alla retribuzione ordinaria. Le misure esatte sono quelle delle tabelle del contratto e delle circolari INPS aggiornate.
Il comporto per infortunio si calcola come quello per malattia?
L'infortunio attiva la copertura INAIL, con regime distinto dalla malattia comune. La distinzione rileva per l'ente erogatore e per le regole di computo del comporto: occorre verificare le previsioni del CCNL e la disciplina previdenziale applicabile.
Cosa posso fare se sto per superare il comporto?
Dove il contratto lo consente, si possono chiedere altri istituti come ferie residue o aspettativa per non esaurire il comporto. E' opportuno verificare le possibilita' offerte dal CCNL vigente e attivarsi per tempo.