Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Chimica e Industria Farmaceutica

In sintesi

Nel CCNL Chimico-farmaceutico l’apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015) dura da 6 mesi a 3 anni, per giovani tra 18 e 29 anni. Nel primo periodo l’apprendista è inquadrato una categoria sotto quella di destinazione, nel secondo nella categoria di destinazione, con il minimo contrattuale senza IPO; la categoria F non può essere di destinazione. La formazione va da 80 a 120 ore annue medie. Al termine, se nessuno recede, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Federchimica · Farmindustria · Filctem-CGIL · Femca-CISL · UILTec-UIL
Ultimo rinnovo
15 aprile 2025 (ipotesi accordo), in vigore dal 1° luglio 2025
Vigenza
Fino al 30 giugno 2028
Platea
Addetti dell’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL

Tabella riepilogativa

Apprendistato professionalizzante CCNL Chimico-farmaceutico
Voce Regola
Durata Minimo 6 mesi, massimo 3 anni
Primo periodo Una categoria sotto quella di destinazione, minimo contrattuale senza IPO
Secondo periodo Categoria di destinazione, minimo contrattuale senza IPO
Categorie di destinazione Da E ad A (la F non può essere di destinazione)
Formazione Da 80 a 120 ore annue medie, comprese fino a concorrenza quelle dell’offerta formativa pubblica
Periodo di prova Come per gli altri lavoratori, ma non oltre il 40% della durata del contratto
Malattia o infortunio oltre 30 giorni Il contratto può essere prolungato

Età: tra 18 e 29 anni (da 17 con una qualifica professionale); senza limiti di età per chi riceve un’indennità di disoccupazione o di mobilità (artt. 44 e 47 D.Lgs. 81/2015). Le regole sono quelle della scheda del CCNL 2018-2022; il rinnovo del 2025 non risulta averle modificate.

Tipologia: apprendistato professionalizzante

Il CCNL Chimica Industria disciplina l’apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015), il tipo più diffuso. Riservato a giovani 18-29 anni; senza limiti di età per i beneficiari di indennità di disoccupazione o di mobilità (art. 47, comma 4, D.Lgs. 81/2015).

Finalità: acquisizione di una qualificazione contrattuale nelle categorie da E ad A (la F non può essere categoria di destinazione). L’apprendistato si articola in:

  • Contratto formativo: assunzione a tempo indeterminato con periodo formativo
  • Piano formativo individuale: definito al momento dell’assunzione, da 80 a 120 ore annue medie di formazione
  • Formazione: in azienda + esterna (centri di formazione, enti accreditati)

Durata in base alla categoria

Nel CCNL Chimico-farmaceutico l’apprendistato professionalizzante dura da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni, entro il tetto di legge (art. 44, comma 2, D.Lgs. 81/2015). In caso di malattia, infortunio o altra sospensione involontaria superiore a 30 giorni, il periodo può essere prolungato.

Al termine del periodo formativo l’apprendista è confermato in via definitiva nella categoria di destinazione, senza necessità di nuovo contratto.

Retribuzione scalare

Il CCNL non usa percentuali sul minimo: l’apprendista è sottoinquadrato.

  • Primo periodo: una categoria sotto quella di destinazione, con il minimo contrattuale di quella categoria senza IPO
  • Secondo periodo: categoria di destinazione, con il minimo contrattuale senza IPO

Esempio: un apprendista destinato alla categoria D riceve nel primo periodo il minimo della categoria E e nel secondo il minimo della D, in entrambi i casi senza l’IPO. I minimi sono nella scheda tabelle retributive del CCNL.

Vantaggi per il datore e tutele

Il datore di lavoro ha vantaggi specifici:

  • Sottoinquadramento per il primo periodo e retribuzione senza IPO
  • Periodo di prova: come per gli altri lavoratori, ma non oltre il 40% della durata del contratto

L’apprendista ha le stesse tutele dei colleghi (ferie, malattia, infortunio, maternità, sicurezza). Al termine del periodo formativo le parti possono recedere con il preavviso dell’art. 2118 c.c., che decorre dalla fine del periodo; se nessuno recede il rapporto prosegue a tempo indeterminato (art. 42, comma 4, D.Lgs. 81/2015).

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Casi pratici

Tizio – Apprendista D primo anno
Tizio è assunto come apprendista con destinazione alla categoria D, per 3 anni. Nel primo periodo è inquadrato in E con il minimo della E senza IPO, poi passa in D con il minimo della D senza IPO. Fa da 80 a 120 ore annue medie di formazione. Se nessuno recede, a fine periodo resta in D a tempo indeterminato.
Caia – Apprendista C nel terzo anno
Caia è apprendista con destinazione C, nel terzo e ultimo anno (la durata massima è 3 anni). È nel secondo periodo: categoria C con il minimo contrattuale senza IPO. Anzianità decorre dal 1° giorno di apprendistato (non dalla conferma).
Sempronio – Recesso del datore prima della scadenza
Sempronio è apprendista B, viene a sapere che il datore non lo confermerà a fine periodo. Il datore recede con il preavviso dell’art. 2118 c.c., che decorre dalla fine del periodo formativo (art. 42, comma 4, D.Lgs. 81/2015). Sempronio cessa al termine del preavviso. Riceve TFR, ferie e 13ª maturate. NASpI se involontaria disoccupazione.

Domande frequenti

A chi è destinato l’apprendistato chimico?
A giovani tra 18 e 29 anni (da 17 con una qualifica professionale). Senza limiti di età si possono assumere in apprendistato professionalizzante i beneficiari di indennità di disoccupazione o di mobilità (artt. 44 e 47 D.Lgs. 81/2015).
Quanto dura l’apprendistato?
Da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni; la durata è fissata nel contratto e nel piano formativo individuale e può essere prolungata per assenze involontarie superiori a 30 giorni.
Quanto guadagna un apprendista?
Nel primo periodo il minimo contrattuale della categoria immediatamente inferiore a quella di destinazione, nel secondo il minimo della categoria di destinazione, in entrambi i casi senza IPO. Gli importi sono nella scheda tabelle retributive del CCNL.
Posso essere licenziato durante l'apprendistato?
Durante il periodo formativo solo per giusta causa o giustificato motivo, con le tutele contro il licenziamento illegittimo (art. 42, comma 3, D.Lgs. 81/2015). Al termine le parti possono recedere con il preavviso dell’art. 2118 c.c., che decorre dalla fine del periodo.
La formazione è obbligatoria?
Sì: il CCNL prevede da 80 a 120 ore annue medie di formazione. Se la formazione manca per colpa esclusiva del datore, la legge lo obbliga a versare la differenza di contributi rispetto al livello finale, maggiorata del 100% (art. 47, comma 1, D.Lgs. 81/2015).
Cosa succede al termine dell'apprendistato?
Conferma automatica nella categoria di destinazione, senza necessità di nuovo contratto. Il rapporto prosegue come rapporto a tempo indeterminato ordinario. L’anzianità decorre dal 1° giorno di apprendistato.

Fonti: scheda CCNL Chimici farmaceutici (Unicolavoro, testo 2018-2022) · accordo di rinnovo 15/4/2025 · D.Lgs. 81/2015, art. 42 · art. 44 · art. 47. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima e Premio di Risultato e malattia, infortunio e comporto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Chimica e Industria Farmaceutica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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