Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Chimica e Industria Farmaceutica

In sintesi

Il CCNL Chimica Industria disciplina l’apprendistato professionalizzante per giovani 18-29 anni. Durata 3-5 anni in base a categoria di destinazione. Retribuzione scalare: 75% nei primi 12 mesi, 85% nei mesi 13-24, 100% dopo. Obbligo di formazione di 120 ore/anno. Al termine, conferma in via definitiva nella categoria finale.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Federchimica · Farmindustria · Filctem-CGIL · Femca-CISL · UILTec-UIL
Ultimo rinnovo
15 aprile 2025 (ipotesi accordo), in vigore dal 1° luglio 2025
Vigenza
Fino al 30 giugno 2028
Platea
~200.000 (chimica, farmaceutica, gomma-plastica industria)

Tabella riepilogativa

Apprendistato CCNL Chimica – Inquadramento e retribuzione
Categoria di destinazione Durata massima Retribuzione iniziale
F, E (operai) 3 anni 75% del minimo categoria destinazione
D (operai specializzati) 4 anni 75-85% scalare
C (impiegati specializzati) 5 anni 75% iniziale → 100% finale
B, A (impiegati responsabili, Quadri) 5 anni Stesso schema

L’apprendistato è riservato a giovani 18-29 anni (anche fino a 34 in alcuni casi di disoccupazione di lunga durata).

Tipologia: apprendistato professionalizzante

Il CCNL Chimica Industria disciplina l’apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015), il tipo più diffuso. Riservato a giovani 18-29 anni (fino a 34 in alcuni casi di disoccupazione di lunga durata).

Finalità: acquisizione di una qualificazione contrattuale per categorie da F a A (quadri). L’apprendistato si articola in:

  • Contratto formativo: assunzione a tempo indeterminato con periodo formativo
  • Piano formativo individuale: definito al momento dell’assunzione, ~120 ore/anno di formazione
  • Formazione: in azienda + esterna (centri di formazione, enti accreditati)

Durata in base alla categoria

La durata massima dell’apprendistato dipende dalla categoria di destinazione finale:

  • Categoria F, E (operai semplici/conduttori): max 3 anni
  • Categoria D (operai specializzati): max 4 anni
  • Categoria C, B, A (impiegati e Quadri): max 5 anni

Al termine del periodo formativo l’apprendista è confermato in via definitiva nella categoria di destinazione, senza necessità di nuovo contratto.

Retribuzione scalare

La retribuzione dell’apprendista è inferiore rispetto al minimo della categoria di destinazione, secondo una scala progressiva:

  • Primi 12 mesi: 75% del minimo della categoria di destinazione
  • Mesi 13-24: 85%
  • Dal mese 25: 100% (oppure inquadramento in categoria inferiore al 100%)

Esempio: apprendista D (cat. destinazione, minimo €1.870). Primi 12 mesi: €1.870 × 75% = €1.402. Mesi 13-24: €1.870 × 85% = €1.590. Mese 25 fino a fine: €1.870 (100%).

Vantaggi per il datore e tutele

Il datore di lavoro ha vantaggi specifici:

  • Contribuzione INPS ridotta: 10% per i primi 3 anni (vs 30-33% standard)
  • Sgravi fiscali per assunzione a tempo indeterminato
  • Periodo di prova ridotto (1 mese per F, 3 mesi per D-C, 6 mesi per B-A)

L’apprendista ha le stesse tutele dei colleghi (ferie, malattia, infortunio, maternità, sicurezza). Al termine del periodo formativo: conferma automatica, salvo recesso comunicato 30 giorni prima della scadenza.

Casi pratici

Tizio – Apprendista D primo anno
Tizio è assunto come apprendista per cat. D (operaio specializzato), durata 4 anni. Primo anno: retribuzione 75% del minimo = €1.402,50 lordi. Formazione 120h/anno presso ente accreditato. Conferma automatica dopo 4 anni in categoria D al 100%.
Caia – Apprendista C nel terzo anno
Caia è apprendista C, terzo anno (mesi 25-36 della durata massima 5 anni). Retribuzione 100% del minimo categoria C = €2.100 lordi. Anzianità decorre dal 1° giorno di apprendistato (non dalla conferma).
Sempronio – Recesso del datore prima della scadenza
Sempronio è apprendista B, viene a sapere che il datore non lo confermerà a fine periodo. Comunicazione 30 giorni prima della scadenza. Sempronio cessa al termine del periodo formativo. Riceve TFR, ferie e 13ª maturate. NASpI se involontaria disoccupazione.

Domande frequenti

A chi è destinato l'apprendistato chimico?
A giovani tra 18 e 29 anni (fino a 34 in alcuni casi di disoccupazione di lunga durata). È il principale strumento per l’ingresso nel settore chimico-farmaceutico per i giovani.
Quanto dura l'apprendistato?
Da 3 a 5 anni in base alla categoria di destinazione: 3 anni per F-E, 4 anni per D, 5 anni per C-B-A. La durata è stabilita nella lettera di assunzione e nel piano formativo individuale.
Quanto guadagna un apprendista?
Retribuzione scalare: 75% del minimo categoria di destinazione per i primi 12 mesi, 85% per i mesi 13-24, 100% dal mese 25. Es. apprendista D: €1.402 → €1.590 → €1.870 lordi.
Posso essere licenziato durante l'apprendistato?
Sì, ma con tutele specifiche: licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (no oggettivo durante il periodo formativo). Al termine: il datore può non confermare comunicando 30 giorni prima.
La formazione è obbligatoria?
Sì, 120 ore/anno minime di formazione (interna o esterna). Senza formazione il contratto è considerato come ordinario tempo indeterminato (con retribuzione piena retroattiva).
Cosa succede al termine dell'apprendistato?
Conferma automatica nella categoria di destinazione, senza necessità di nuovo contratto. Il rapporto prosegue come rapporto a tempo indeterminato ordinario. L’anzianità decorre dal 1° giorno di apprendistato.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima e Premio di Risultato e malattia, infortunio e comporto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Chimica e Industria Farmaceutica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • L'apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015) consente di acquisire una qualifica nel comparto chimico-farmaceutico tramite formazione on the job.
  • La durata varia in funzione della categoria di destinazione, entro il tetto legale di trentasei mesi (cinque anni solo per l'artigianato).
  • La retribuzione e scalare e cresce con l'avanzare del percorso; gli importi sono fissati dalle tabelle del CCNL vigente.
  • La formazione professionalizzante e definita dal CCNL; quella di base e trasversale dalla normativa regionale.
  • Al termine il rapporto prosegue a tempo indeterminato (art. 42 D.Lgs. 81/2015) nella categoria di destinazione, salvo recesso ex art. 2118 c.c.
Indice dei contenuti

Nel CCNL Chimica Industria l'apprendistato professionalizzante e il canale privilegiato di inserimento qualificato in un settore ad alta intensita tecnica, dove la professionalita si forma sul campo. La fonte legale resta il D.Lgs. 81/2015 (artt. 41-47), che configura l'istituto come contratto a tempo indeterminato a causa mista: alla causa di scambio si affianca quella formativa, diretta al conseguimento di una qualificazione professionale spendibile nel comparto chimico, farmaceutico e gomma-plastica.

Durata graduata per categoria

Il tratto distintivo del CCNL Chimici e la graduazione della durata in funzione della categoria di destinazione: piu elevato e il profilo da raggiungere, piu lungo e il percorso formativo, sempre entro il tetto legale di trentasei mesi previsto per l'apprendistato professionalizzante. Le categorie inferiori richiedono un addestramento piu breve, quelle impiegatizie e specialistiche un periodo piu esteso. La corrispondenza puntuale tra categoria e durata e indicata nelle tabelle del CCNL vigente.

Inquadramento e retribuzione scalare

La retribuzione dell'apprendista cresce per scaglioni con l'avanzare del percorso, in coerenza con la progressiva acquisizione di competenze. Gli importi e le percentuali di riferimento sono stabiliti dalle tabelle retributive del CCNL vigente, alle quali occorre rinviare per il calcolo concreto. Il sotto-inquadramento o la retribuzione percentuale iniziale trovano fondamento nella causa formativa del contratto e nel correlato investimento dell'impresa.

L'obbligo formativo

La formazione si articola in una componente professionalizzante, disciplinata dal contratto collettivo e svolta prevalentemente in azienda con l'affiancamento di un tutore, e in una componente di base e trasversale rimessa alla normativa regionale. Il piano formativo individuale documenta gli obiettivi e le competenze. Nel comparto chimico assume rilievo anche la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008), data la presenza di agenti chimici e processi a rischio specifico.

Tutele del rapporto

L'apprendista e a tutti gli effetti un lavoratore subordinato: matura ferie, permessi, tredicesima e gli altri istituti contrattuali, ed e tutelato in caso di malattia e infortunio. La sorveglianza sanitaria e l'uso dei dispositivi di protezione individuale seguono le regole generali del settore. L'anzianita di servizio decorre dall'assunzione e rileva ai fini degli istituti differiti.

Conferma e recesso

Durante il periodo formativo il recesso e ammesso solo per giusta causa o giustificato motivo. Al termine, ciascuna parte puo recedere ex art. 2118 c.c. con il preavviso; in difetto di disdetta nei termini, il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato (art. 42, comma 4, D.Lgs. 81/2015) e l'apprendista e confermato nella categoria di destinazione. La mancata erogazione della formazione, se grave e imputabile al datore, espone al rischio di riqualificazione del rapporto sin dall'origine.

Perche scegliere l'apprendistato in chimica

In un settore in cui la specializzazione e decisiva, l'apprendistato consente all'impresa di formare risorse coerenti con i propri processi beneficiando di incentivi contributivi, e al giovane di acquisire una qualifica tecnica di valore. La genuinita del percorso formativo e la chiave di legittimita dell'istituto: il suo uso pretestuoso, privo di reale contenuto formativo, espone alla conversione del contratto.

Domande frequenti

Da cosa dipende la durata dell'apprendistato in chimica?

Dalla categoria di destinazione: profili piu elevati comportano percorsi piu lunghi, sempre entro il tetto legale di trentasei mesi. La corrispondenza puntuale e nelle tabelle del CCNL vigente.

Come e determinata la retribuzione dell'apprendista?

E scalare e cresce con l'avanzare del percorso. Gli importi e le percentuali di riferimento sono fissati dalle tabelle retributive del CCNL vigente.

Quali eta sono ammesse?

In via ordinaria tra diciotto e ventinove anni compiuti; soglia minima a diciassette anni per chi possiede gia una qualifica professionale.

L'apprendista in chimica deve fare formazione sulla sicurezza?

Si. Oltre alla formazione professionalizzante, si applica la formazione obbligatoria su salute e sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, particolarmente rilevante per il rischio chimico.

Cosa succede al termine del percorso?

Salvo recesso ex art. 2118 c.c. entro il preavviso, il rapporto prosegue automaticamente a tempo indeterminato nella categoria di destinazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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