Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Chimica e Industria Farmaceutica

In sintesi

Il CCNL Chimica Industria disciplina l’apprendistato professionalizzante per giovani 18-29 anni. Durata 3-5 anni in base a categoria di destinazione. Retribuzione scalare: 75% nei primi 12 mesi, 85% nei mesi 13-24, 100% dopo. Obbligo di formazione di 120 ore/anno. Al termine, conferma in via definitiva nella categoria finale.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Federchimica · Farmindustria · Filctem-CGIL · Femca-CISL · UILTec-UIL
Ultimo rinnovo
15 aprile 2025 (ipotesi accordo), in vigore dal 1° luglio 2025
Vigenza
Fino al 30 giugno 2028
Platea
~200.000 (chimica, farmaceutica, gomma-plastica industria)

Tabella riepilogativa

Apprendistato CCNL Chimica – Inquadramento e retribuzione
Categoria di destinazione Durata massima Retribuzione iniziale
F, E (operai) 3 anni 75% del minimo categoria destinazione
D (operai specializzati) 4 anni 75-85% scalare
C (impiegati specializzati) 5 anni 75% iniziale → 100% finale
B, A (impiegati responsabili, Quadri) 5 anni Stesso schema

L’apprendistato è riservato a giovani 18-29 anni (anche fino a 34 in alcuni casi di disoccupazione di lunga durata).

Tipologia: apprendistato professionalizzante

Il CCNL Chimica Industria disciplina l’apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015), il tipo più diffuso. Riservato a giovani 18-29 anni (fino a 34 in alcuni casi di disoccupazione di lunga durata).

Finalità: acquisizione di una qualificazione contrattuale per categorie da F a A (quadri). L’apprendistato si articola in:

  • Contratto formativo: assunzione a tempo indeterminato con periodo formativo
  • Piano formativo individuale: definito al momento dell’assunzione, ~120 ore/anno di formazione
  • Formazione: in azienda + esterna (centri di formazione, enti accreditati)

Durata in base alla categoria

La durata massima dell’apprendistato dipende dalla categoria di destinazione finale:

  • Categoria F, E (operai semplici/conduttori): max 3 anni
  • Categoria D (operai specializzati): max 4 anni
  • Categoria C, B, A (impiegati e Quadri): max 5 anni

Al termine del periodo formativo l’apprendista è confermato in via definitiva nella categoria di destinazione, senza necessità di nuovo contratto.

Retribuzione scalare

La retribuzione dell’apprendista è inferiore rispetto al minimo della categoria di destinazione, secondo una scala progressiva:

  • Primi 12 mesi: 75% del minimo della categoria di destinazione
  • Mesi 13-24: 85%
  • Dal mese 25: 100% (oppure inquadramento in categoria inferiore al 100%)

Esempio: apprendista D (cat. destinazione, minimo €1.870). Primi 12 mesi: €1.870 × 75% = €1.402. Mesi 13-24: €1.870 × 85% = €1.590. Mese 25 fino a fine: €1.870 (100%).

Vantaggi per il datore e tutele

Il datore di lavoro ha vantaggi specifici:

  • Contribuzione INPS ridotta: 10% per i primi 3 anni (vs 30-33% standard)
  • Sgravi fiscali per assunzione a tempo indeterminato
  • Periodo di prova ridotto (1 mese per F, 3 mesi per D-C, 6 mesi per B-A)

L’apprendista ha le stesse tutele dei colleghi (ferie, malattia, infortunio, maternità, sicurezza). Al termine del periodo formativo: conferma automatica, salvo recesso comunicato 30 giorni prima della scadenza.

Casi pratici

Tizio – Apprendista D primo anno
Tizio è assunto come apprendista per cat. D (operaio specializzato), durata 4 anni. Primo anno: retribuzione 75% del minimo = €1.402,50 lordi. Formazione 120h/anno presso ente accreditato. Conferma automatica dopo 4 anni in categoria D al 100%.
Caia – Apprendista C nel terzo anno
Caia è apprendista C, terzo anno (mesi 25-36 della durata massima 5 anni). Retribuzione 100% del minimo categoria C = €2.100 lordi. Anzianità decorre dal 1° giorno di apprendistato (non dalla conferma).
Sempronio – Recesso del datore prima della scadenza
Sempronio è apprendista B, viene a sapere che il datore non lo confermerà a fine periodo. Comunicazione 30 giorni prima della scadenza. Sempronio cessa al termine del periodo formativo. Riceve TFR, ferie e 13ª maturate. NASpI se involontaria disoccupazione.

Domande frequenti

A chi è destinato l'apprendistato chimico?
A giovani tra 18 e 29 anni (fino a 34 in alcuni casi di disoccupazione di lunga durata). È il principale strumento per l’ingresso nel settore chimico-farmaceutico per i giovani.
Quanto dura l'apprendistato?
Da 3 a 5 anni in base alla categoria di destinazione: 3 anni per F-E, 4 anni per D, 5 anni per C-B-A. La durata è stabilita nella lettera di assunzione e nel piano formativo individuale.
Quanto guadagna un apprendista?
Retribuzione scalare: 75% del minimo categoria di destinazione per i primi 12 mesi, 85% per i mesi 13-24, 100% dal mese 25. Es. apprendista D: €1.402 → €1.590 → €1.870 lordi.
Posso essere licenziato durante l'apprendistato?
Sì, ma con tutele specifiche: licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (no oggettivo durante il periodo formativo). Al termine: il datore può non confermare comunicando 30 giorni prima.
La formazione è obbligatoria?
Sì, 120 ore/anno minime di formazione (interna o esterna). Senza formazione il contratto è considerato come ordinario tempo indeterminato (con retribuzione piena retroattiva).
Cosa succede al termine dell'apprendistato?
Conferma automatica nella categoria di destinazione, senza necessità di nuovo contratto. Il rapporto prosegue come rapporto a tempo indeterminato ordinario. L’anzianità decorre dal 1° giorno di apprendistato.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima e Premio di Risultato e malattia, infortunio e comporto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Chimica e Industria Farmaceutica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • L'apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015) consente di acquisire una qualifica nel comparto chimico-farmaceutico tramite formazione on the job.
  • La durata varia in funzione della categoria di destinazione, entro il tetto legale di trentasei mesi (cinque anni solo per l'artigianato).
  • La retribuzione e scalare e cresce con l'avanzare del percorso; gli importi sono fissati dalle tabelle del CCNL vigente.
  • La formazione professionalizzante e definita dal CCNL; quella di base e trasversale dalla normativa regionale.
  • Al termine il rapporto prosegue a tempo indeterminato (art. 42 D.Lgs. 81/2015) nella categoria di destinazione, salvo recesso ex art. 2118 c.c.
Indice dei contenuti

Nel CCNL Chimica Industria l'apprendistato professionalizzante e il canale privilegiato di inserimento qualificato in un settore ad alta intensita tecnica, dove la professionalita si forma sul campo. La fonte legale resta il D.Lgs. 81/2015 (artt. 41-47), che configura l'istituto come contratto a tempo indeterminato a causa mista: alla causa di scambio si affianca quella formativa, diretta al conseguimento di una qualificazione professionale spendibile nel comparto chimico, farmaceutico e gomma-plastica.

Durata graduata per categoria

Il tratto distintivo del CCNL Chimici e la graduazione della durata in funzione della categoria di destinazione: piu elevato e il profilo da raggiungere, piu lungo e il percorso formativo, sempre entro il tetto legale di trentasei mesi previsto per l'apprendistato professionalizzante. Le categorie inferiori richiedono un addestramento piu breve, quelle impiegatizie e specialistiche un periodo piu esteso. La corrispondenza puntuale tra categoria e durata e indicata nelle tabelle del CCNL vigente.

Inquadramento e retribuzione scalare

La retribuzione dell'apprendista cresce per scaglioni con l'avanzare del percorso, in coerenza con la progressiva acquisizione di competenze. Gli importi e le percentuali di riferimento sono stabiliti dalle tabelle retributive del CCNL vigente, alle quali occorre rinviare per il calcolo concreto. Il sotto-inquadramento o la retribuzione percentuale iniziale trovano fondamento nella causa formativa del contratto e nel correlato investimento dell'impresa.

L'obbligo formativo

La formazione si articola in una componente professionalizzante, disciplinata dal contratto collettivo e svolta prevalentemente in azienda con l'affiancamento di un tutore, e in una componente di base e trasversale rimessa alla normativa regionale. Il piano formativo individuale documenta gli obiettivi e le competenze. Nel comparto chimico assume rilievo anche la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008), data la presenza di agenti chimici e processi a rischio specifico.

Tutele del rapporto

L'apprendista e a tutti gli effetti un lavoratore subordinato: matura ferie, permessi, tredicesima e gli altri istituti contrattuali, ed e tutelato in caso di malattia e infortunio. La sorveglianza sanitaria e l'uso dei dispositivi di protezione individuale seguono le regole generali del settore. L'anzianita di servizio decorre dall'assunzione e rileva ai fini degli istituti differiti.

Conferma e recesso

Durante il periodo formativo il recesso e ammesso solo per giusta causa o giustificato motivo. Al termine, ciascuna parte puo recedere ex art. 2118 c.c. con il preavviso; in difetto di disdetta nei termini, il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato (art. 42, comma 4, D.Lgs. 81/2015) e l'apprendista e confermato nella categoria di destinazione. La mancata erogazione della formazione, se grave e imputabile al datore, espone al rischio di riqualificazione del rapporto sin dall'origine.

Perche scegliere l'apprendistato in chimica

In un settore in cui la specializzazione e decisiva, l'apprendistato consente all'impresa di formare risorse coerenti con i propri processi beneficiando di incentivi contributivi, e al giovane di acquisire una qualifica tecnica di valore. La genuinita del percorso formativo e la chiave di legittimita dell'istituto: il suo uso pretestuoso, privo di reale contenuto formativo, espone alla conversione del contratto.

Domande frequenti

Da cosa dipende la durata dell'apprendistato in chimica?

Dalla categoria di destinazione: profili piu elevati comportano percorsi piu lunghi, sempre entro il tetto legale di trentasei mesi. La corrispondenza puntuale e nelle tabelle del CCNL vigente.

Come e determinata la retribuzione dell'apprendista?

E scalare e cresce con l'avanzare del percorso. Gli importi e le percentuali di riferimento sono fissati dalle tabelle retributive del CCNL vigente.

Quali eta sono ammesse?

In via ordinaria tra diciotto e ventinove anni compiuti; soglia minima a diciassette anni per chi possiede gia una qualifica professionale.

L'apprendista in chimica deve fare formazione sulla sicurezza?

Si. Oltre alla formazione professionalizzante, si applica la formazione obbligatoria su salute e sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, particolarmente rilevante per il rischio chimico.

Cosa succede al termine del percorso?

Salvo recesso ex art. 2118 c.c. entro il preavviso, il rapporto prosegue automaticamente a tempo indeterminato nella categoria di destinazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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