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La guida
Nel CCNL Chimico-farmaceutico l’apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015) dura da 6 mesi a 3 anni, per giovani tra 18 e 29 anni. Nel primo periodo l’apprendista è inquadrato una categoria sotto quella di destinazione, nel secondo nella categoria di destinazione, con il minimo contrattuale senza IPO; la categoria F non può essere di destinazione. La formazione va da 80 a 120 ore annue medie. Al termine, se nessuno recede, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.
Tabella riepilogativa
| Voce | Regola |
|---|---|
| Durata | Minimo 6 mesi, massimo 3 anni |
| Primo periodo | Una categoria sotto quella di destinazione, minimo contrattuale senza IPO |
| Secondo periodo | Categoria di destinazione, minimo contrattuale senza IPO |
| Categorie di destinazione | Da E ad A (la F non può essere di destinazione) |
| Formazione | Da 80 a 120 ore annue medie, comprese fino a concorrenza quelle dell’offerta formativa pubblica |
| Periodo di prova | Come per gli altri lavoratori, ma non oltre il 40% della durata del contratto |
| Malattia o infortunio oltre 30 giorni | Il contratto può essere prolungato |
Età: tra 18 e 29 anni (da 17 con una qualifica professionale); senza limiti di età per chi riceve un’indennità di disoccupazione o di mobilità (artt. 44 e 47 D.Lgs. 81/2015). Le regole sono quelle della scheda del CCNL 2018-2022; il rinnovo del 2025 non risulta averle modificate.
Tipologia: apprendistato professionalizzante
Il CCNL Chimica Industria disciplina l’apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015), il tipo più diffuso. Riservato a giovani 18-29 anni; senza limiti di età per i beneficiari di indennità di disoccupazione o di mobilità (art. 47, comma 4, D.Lgs. 81/2015).
Finalità: acquisizione di una qualificazione contrattuale nelle categorie da E ad A (la F non può essere categoria di destinazione). L’apprendistato si articola in:
- Contratto formativo: assunzione a tempo indeterminato con periodo formativo
- Piano formativo individuale: definito al momento dell’assunzione, da 80 a 120 ore annue medie di formazione
- Formazione: in azienda + esterna (centri di formazione, enti accreditati)
Durata in base alla categoria
Nel CCNL Chimico-farmaceutico l’apprendistato professionalizzante dura da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni, entro il tetto di legge (art. 44, comma 2, D.Lgs. 81/2015). In caso di malattia, infortunio o altra sospensione involontaria superiore a 30 giorni, il periodo può essere prolungato.
Al termine del periodo formativo l’apprendista è confermato in via definitiva nella categoria di destinazione, senza necessità di nuovo contratto.
Retribuzione scalare
Il CCNL non usa percentuali sul minimo: l’apprendista è sottoinquadrato.
- Primo periodo: una categoria sotto quella di destinazione, con il minimo contrattuale di quella categoria senza IPO
- Secondo periodo: categoria di destinazione, con il minimo contrattuale senza IPO
Esempio: un apprendista destinato alla categoria D riceve nel primo periodo il minimo della categoria E e nel secondo il minimo della D, in entrambi i casi senza l’IPO. I minimi sono nella scheda tabelle retributive del CCNL.
Vantaggi per il datore e tutele
Il datore di lavoro ha vantaggi specifici:
- Sottoinquadramento per il primo periodo e retribuzione senza IPO
- Periodo di prova: come per gli altri lavoratori, ma non oltre il 40% della durata del contratto
L’apprendista ha le stesse tutele dei colleghi (ferie, malattia, infortunio, maternità, sicurezza). Al termine del periodo formativo le parti possono recedere con il preavviso dell’art. 2118 c.c., che decorre dalla fine del periodo; se nessuno recede il rapporto prosegue a tempo indeterminato (art. 42, comma 4, D.Lgs. 81/2015).
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
A chi è destinato l’apprendistato chimico?
Quanto dura l’apprendistato?
Quanto guadagna un apprendista?
Posso essere licenziato durante l'apprendistato?
La formazione è obbligatoria?
Cosa succede al termine dell'apprendistato?
Fonti: scheda CCNL Chimici farmaceutici (Unicolavoro, testo 2018-2022) · accordo di rinnovo 15/4/2025 · D.Lgs. 81/2015, art. 42 · art. 44 · art. 47. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima e Premio di Risultato e malattia, infortunio e comporto.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Chimica e Industria Farmaceutica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.