Testo dell'articoloVigente
CCNL Chimico-Farmaceutico: malattia e infortunio
Il CCNL Chimico-Farmaceutico prevede un sistema articolato di tutele durante la malattia, con un comporto (periodo di conservazione del posto) tra gli otto e i dodici mesi secondo l’anzianità e un’integrazione economica che completa l’indennità INPS per garantire la continuità del reddito.
Il CCNL Chimico-Farmaceutico prevede un comporto da 8 a 12 mesi in base all’anzianità. L’integrazione economica porta la retribuzione al 100% per i primi 3-5 mesi, poi al 50% per i mesi successivi. Il rinnovo 2025 ha escluso dal computo del comporto le assenze per terapie oncologiche e degenerative certificate, fino al 100% del periodo ordinario.
Tabella riepilogativa: comporto e integrazione economica
| Anzianità di servizio | Comporto (mesi) | Integrazione al 100% | Integrazione al 50% |
|---|---|---|---|
| Fino a 3 anni | 8 mesi | Primi 3 mesi | Mesi 4° – 8° |
| Da 3 a 6 anni | 10 mesi | Primi 4 mesi | Mesi 5° – 10° |
| Oltre 6 anni | 12 mesi | Primi 5 mesi | Mesi 6° – 12° |
L’integrazione contrattuale si somma all’indennità di malattia INPS (normalmente il 50% della retribuzione media giornaliera globale) per raggiungere i livelli indicati. Verificare le modalità di calcolo esatte con il consulente del lavoro o con la paghe aziendale, poiché la base di calcolo può differire tra aziende che adottano sistemi di cedolino differenti.
La legge e il CCNL: cosa distingue
È importante distinguere ciò che è garantito per legge da ciò che il CCNL migliora:
- Di legge: l’art. 2110 del codice civile garantisce la conservazione del posto durante la malattia per un periodo fissato dalla contrattazione collettiva (il «comporto»); l’INPS eroga l’indennità dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni sono a carico del datore per legge per molte categorie).
- Di CCNL: il comporto (8-12 mesi) è superiore al minimo legale; l’integrazione al 100% per i primi mesi è una miglioria contrattuale che va al di là di quanto previsto dalla legge; la tutela speciale per patologie oncologiche è anch’essa contrattuale.
Patologie gravi: tutele rafforzate dal rinnovo 2025
Il rinnovo del 15 aprile 2025 ha introdotto una significativa novità per i lavoratori affetti da patologie oncologiche o degenerative: le giornate di assenza necessarie per le relative terapie, certificate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata, non vengono conteggiate nel comporto, fino a un massimo del 100% del comporto ordinario spettante.
In termini pratici: un lavoratore con 8 anni di anzianità (comporto ordinario: 12 mesi) che si assenta per chemioterapia può usufruire di altri 12 mesi di assenza «protetta» per le terapie, senza che questi incidano sul comporto ordinario. La certificazione deve provenire da struttura pubblica o convenzionata (non basta il medico privato).
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
La disciplina dell’infortunio sul lavoro si interseca con le norme del CCNL ma ha una base prevalentemente legale:
- INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) eroga l’indennità di inabilità temporanea assoluta per infortuni sul lavoro e malattie professionali, pari al 60% della retribuzione media giornaliera nei primi 90 giorni, al 75% dal 91° giorno (D.P.R. 1124/1965);
- Il CCNL integra l’indennità INAIL a livelli più favorevoli, garantendo la sostanziale continuità del reddito;
- Il periodo di inabilità per infortunio sul lavoro non è conteggiato nel comporto ordinario: il lavoratore infortunato ha diritto a conservare il posto per tutta la durata dell’inabilità;
- In ambienti GMP farmaceutici, la prevenzione degli infortuni è particolarmente rigorosa per la presenza di sostanze chimiche e attrezzature specializzate.
Il fondo sanitario Faschim durante la malattia
Il fondo Faschim (Fondo Assistenza Sanitaria Chimici), cui tutti i lavoratori del settore sono iscritti automaticamente, copre prestazioni sanitarie integrative che possono essere rilevanti durante i periodi di malattia: visite specialistiche, esami diagnostici, day hospital, ricoveri. I dettagli sulle coperture Faschim sono trattati nell’articolo dedicato al welfare integrativo.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanti mesi di malattia posso fare senza perdere il posto?
Quanto vengo pagato durante la malattia?
Le terapie oncologiche rientrano nel comporto?
Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
Come si comunica la malattia nel settore farmaceutico?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Industria Chimica, Chimico-Farmaceutica e affini del 15 aprile 2025. L’integrazione economica riportata descrive il meccanismo contrattuale; le modalità di calcolo esatte variano in funzione della busta paga aziendale. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanti mesi di malattia si possono fare senza perdere il posto nel chimico-farmaceutico?
Il periodo di comporto (conservazione del posto durante la malattia) varia con l'anzianità: 8 mesi per lavoratori con fino a 3 anni di anzianità; 10 mesi per chi ha tra 3 e 6 anni; 12 mesi per chi supera i 6 anni. Al termine del comporto il datore può risolvere il rapporto con preavviso.
Quanto viene pagato il lavoratore durante la malattia?
L'INPS eroga un'indennità di malattia (generalmente il 50-66% della retribuzione media giornaliera). Il CCNL integra questa indennità fino al 100% della retribuzione per i primi mesi (3-5 mesi secondo l'anzianità), poi al 50% per i mesi successivi nel periodo di comporto.
Le terapie oncologiche rientrano nel comporto?
No: con il rinnovo 2025, le giornate di assenza per terapie legate a patologie oncologiche e degenerative certificate da struttura pubblica o convenzionata non vengono conteggiate nel comporto, fino a un massimo del 100% del comporto ordinario spettante. È una tutela aggiuntiva significativa rispetto alla legge.
Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
In caso di infortunio sul lavoro l'INAIL eroga l'indennità di inabilità temporanea. Il CCNL integra questa indennità a livelli superiori rispetto alla legge, garantendo la continuità della retribuzione durante la degenza. Il periodo di inabilità per infortunio non è conteggiato nel comporto ordinario.
Come si comunica la malattia nel settore farmaceutico?
Il lavoratore deve avvisare il datore appena possibile (di norma entro l'inizio del turno o dell'orario di lavoro) e far pervenire il certificato medico telematico tramite il medico di base. In ambienti GMP dove la sostituzione del personale è critica, la comunicazione tempestiva è particolarmente importante per la gestione della turnazione.
Vedi anche