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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Panificazione garantisce la conservazione del posto durante la malattia (periodo di comporto) e integra l'indennita' INPS fino a un certo livello di copertura. In caso di infortunio sul lavoro, l'INAIL corrisponde l'indennita' di inabilita' temporanea e il CCNL puo' prevedere un'integrazione a carico del datore fino al 100% della retribuzione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Panificazione

In sintesi

Il CCNL Panificazione garantisce la conservazione del posto durante la malattia (periodo di comporto) e integra l’indennita’ INPS fino a un certo livello di copertura. In caso di infortunio sul lavoro, l’INAIL corrisponde l’indennita’ di inabilita’ temporanea e il CCNL puo’ prevedere un’integrazione a carico del datore fino al 100% della retribuzione.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · Assipan/Federpanificatori · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
Ultimo rinnovo
Accordo di rinnovo 2021-2024 (testo consolidato; trattative rinnovo 2025 in corso)
Vigenza
Testo in regime di ultrattivita’ in attesa di rinnovo 2025
Platea
~90.000 addetti (panifici artigiani e piccola industria)

Tabella riepilogativa

Tutele malattia e infortunio CCNL Panificazione
Evento Periodo conservazione posto Copertura retributiva
Malattia (anzianita’ fino a 3 anni) 180 giorni nell’arco di 365 INPS 50-66% + integrazione datoriale
Malattia (anzianita’ oltre 3 anni) 270 giorni nell’arco di 365 INPS 50-66% + integrazione datoriale
Infortunio sul lavoro Fino a guarigione clinica (nessun termine) INAIL 60-75% + integrazione CCNL
Malattia professionale Come infortunio sul lavoro INAIL + eventuale integrazione
Ricovero ospedaliero Compreso nel periodo di comporto Come malattia ordinaria

Il periodo di comporto

Il periodo di comporto e’ il lasso di tempo durante il quale il lavoratore in malattia ha diritto alla conservazione del posto. Nel CCNL Panificazione il comporto varia in funzione dell’anzianita’ di servizio: fino a 3 anni di anzianita’, il lavoratore conserva il posto per 180 giorni nell’arco di 365 giorni di calendario; oltre i 3 anni, il periodo si estende a 270 giorni.

Il superamento del comporto non e’ automaticamente un licenziamento: il datore deve inviare specifica comunicazione scritta al lavoratore prima di procedere al recesso per superamento del comporto (art. 2110 c.c.). Il lavoratore che abbia consumato il comporto puo’ richiedere un’aspettativa non retribuita per motivi di salute, il cui accoglimento dipende dalle esigenze organizzative.

Integrazione retributiva durante la malattia

Durante la malattia ordinaria l’INPS corrisponde un’indennita’ pari al 50% della retribuzione convenzionale per i primi 20 giorni e al 66,66% dal 21 al 180 giorno. Il CCNL Panificazione puo’ prevedere un’integrazione a carico del datore che porta la copertura complessiva al 75-100% della retribuzione netta, a seconda dell’anzianita’ e del livello.

Nei panifici artigiani aderenti all’ente bilaterale (EBNA), una quota dell’integrazione puo’ essere gestita dal fondo di settore, alleviando il costo diretto per il datore.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

In caso di infortunio sul lavoro (evento lesivo avvenuto in occasione o a causa del lavoro) l’INAIL corrisponde:

  • Nessuna indennita’ per il giorno dell’infortunio (a carico del datore)
  • 60% della retribuzione dal 4 al 90 giorno
  • 75% della retribuzione dal 91 al 180 giorno

Il CCNL integra a carico del datore la differenza tra l’indennita’ INAIL e il 100% della retribuzione per i periodi e le anzianita’ previsti contrattualmente. L’infortunio sul lavoro sospende il periodo di comporto: il lavoratore non consuma il comporto durante la degenza da infortunio.

Casi pratici

Tizio – Malattia lunga (oltre comporto)
Tizio (livello 3, 2 anni di anzianita’) si assenta per malattia per 190 giorni consecutivi. Avendo anzianita’ inferiore a 3 anni, il comporto e’ di 180 giorni. Al 181 giorno il datore invia lettera di contestazione del superamento del comporto, concedendo a Tizio la facolta’ di richiedere aspettativa. Tizio chiede aspettativa di 30 giorni non retribuita per proseguire le cure.
Caia – Infortunio durante la produzione
Caia si procura una lesione alla mano operando il forno. L’infortunio viene comunicato al datore entro il giorno successivo e denunciato all’INAIL. I primi 3 giorni (carenza INAIL) sono a carico del datore al 100%. Dal 4 giorno l’INAIL corrisponde il 60%; il CCNL prevede integrazione datoriale. Il periodo di infortunio non va a consumare il comporto per malattia ordinaria.
Sempronio – Malattia ricorrente e comporto per sommatoria
Sempronio ha avuto 3 episodi di malattia nell’anno: 40 giorni a febbraio, 60 giorni a maggio, 90 giorni a settembre = 190 giorni totali nell’arco di 365. Con anzianita’ di 4 anni (comporto 270 giorni) il limite non e’ ancora superato, ma il datore monitora la situazione e informa Sempronio del residuo di comporto disponibile (80 giorni).

Domande frequenti

Quanti giorni di malattia si possono fare prima del licenziamento?
Il CCNL Panificazione prevede 180 giorni di comporto per anzianita’ fino a 3 anni e 270 giorni oltre i 3 anni, calcolati nell’arco di 365 giorni. Solo al superamento del comporto il datore puo’ procedere al recesso.
L'infortunio sul lavoro consuma il comporto?
No. Il periodo di assenza per infortunio sul lavoro e’ separato dal comporto per malattia ordinaria. Il lavoratore non rischia il licenziamento per superamento del comporto durante la degenza da infortunio.
Chi integra la retribuzione durante la malattia?
L’INPS corrisponde l’indennita’ di malattia (50% o 66,66%). Il datore e/o l’ente bilaterale EBNA integrano la differenza fino alla copertura contrattuale prevista (di norma 75-100%, a seconda di anzianita’ e livello).
Cosa succede se si supera il periodo di comporto?
Il datore puo’ recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, con preavviso o indennita’ sostitutiva. E’ pero’ obbligato a comunicare preventivamente il superamento del comporto e a consentire al lavoratore di richiedere un’aspettativa non retribuita.
Le visite fiscali si applicano anche ai panifici?
Si. Il medico di controllo dell’INPS puo’ essere richiesto anche per i dipendenti dei panifici artigiani. Le fasce di reperibilita’ obbligatoria sono 10-12 e 17-19 nei giorni feriali (salvo diverse disposizioni dell’INPS).

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanti giorni di malattia si possono fare prima del licenziamento?

Il CCNL Panificazione prevede 180 giorni di comporto per anzianita' fino a 3 anni e 270 giorni oltre i 3 anni, calcolati nell'arco di 365 giorni. Solo al superamento del comporto il datore puo' procedere al recesso.

L'infortunio sul lavoro consuma il comporto?

No. Il periodo di assenza per infortunio sul lavoro e' separato dal comporto per malattia ordinaria. Il lavoratore non rischia il licenziamento per superamento del comporto durante la degenza da infortunio.

Chi integra la retribuzione durante la malattia?

L'INPS corrisponde l'indennita' di malattia (50% o 66,66%). Il datore e/o l'ente bilaterale EBNA integrano la differenza fino alla copertura contrattuale prevista (di norma 75-100%, a seconda di anzianita' e livello).

Cosa succede se si supera il periodo di comporto?

Il datore puo' recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, con preavviso o indennita' sostitutiva. E' pero' obbligato a comunicare preventivamente il superamento del comporto e a consentire al lavoratore di richiedere un'aspettativa non retribuita.

Le visite fiscali si applicano anche ai panifici?

Si. Il medico di controllo dell'INPS puo' essere richiesto anche per i dipendenti dei panifici artigiani. Le fasce di reperibilita' obbligatoria sono 10-12 e 17-19 nei giorni feriali (salvo diverse disposizioni dell'INPS).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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