Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Panificazione

In sintesi

Nel CCNL Panificazione il posto è conservato per 180 giorni di malattia o infortunio non sul lavoro nei 12 mesi precedenti, anche per malattie diverse, più 60 giorni per lavoratori con disabilità certificata (L. 68/1999) o con patologie oncologiche (art. 46). I primi tre giorni sono pagati dal datore al 100% (art. 45); dal 4° giorno l’indennità INPS è integrata dalla Cassa mutua territoriale o, dove manca, del 25% fino al 20° giorno e del 30% dal 21° (art. 47).

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Assipan-Confcommercio · Fiesa-Assopanificatori Confesercenti · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL; dal 6 luglio 2026 ha aderito anche F.I.P.P.A.-Federpanificatori
Ultimo rinnovo
Accordo del 18 luglio 2024, testo unico firmato il 26 febbraio 2025
Vigenza
In vigore fino al 31 dicembre 2026. Aumento a regime di 183 euro al livello A2 per i panifici artigiani e di 280 euro lordi mensili al livello 3B per la panificazione industriale, in quattro tranche: 35 euro a febbraio 2024, 25 a luglio 2024, 62 a novembre 2025 e 61 a settembre 2026, oltre a una una tantum di 100 euro per i panifici artigianali in due rate da 50 euro (agosto e ottobre 2024)
Platea
circa 80.000 addetti

Malattia e infortunio nel CCNL Panificazione: tabella riepilogativa

Tutele per malattia e infortunio (CCNL 26 febbraio 2025, artt. 45-47)
Evento Conservazione del posto Trattamento economico
Malattia e infortunio non sul lavoro 180 giorni nei 12 mesi precedenti, anche per malattie diverse; poi aspettativa non retribuita su richiesta (fino a 4 mesi negli artigiani, 6 negli industriali) Primi 3 giorni: 100% a carico del datore; dal 4° giorno indennità INPS più integrazione
Disabilità certificata (L. 68/1999) o patologie oncologiche 180 + 60 giorni I 60 giorni aggiuntivi non sono retribuiti
Integrazione dove non c’è la Cassa mutua – 25% della retribuzione dal 4° al 20° giorno, 30% dal 21° (al netto dei ratei di 13ª e 14ª)
Malattia professionale riconosciuta dall’INAIL Per tutto il periodo di inabilità temporanea indennizzato dall’INAIL Indennità INAIL
Infortunio sul lavoro Il CCNL rinvia alla legge Giorno dell’evento 100% e 3 giorni successivi 60% a carico del datore (art. 73 d.P.R. 1124/1965); poi INAIL

Fonte: artt. 45, 45 bis, 46 e 47 del testo unico del CCNL della Panificazione del 26 febbraio 2025.

Il periodo di comporto

Il periodo di comporto è il tempo durante il quale il lavoratore malato conserva il posto. Nel CCNL della Panificazione non dipende dall’anzianità: il lavoratore che non sia in prova o in preavviso conserva il posto per 180 giorni, anche in caso di malattie diverse, nei 12 mesi precedenti (art. 46). Il limite sale di 60 giorni per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. 68/1999 e per quelli con patologie oncologiche; in questi 60 giorni non decorrono retribuzione né anzianità.

Almeno 24 ore prima di superare il limite il lavoratore a tempo indeterminato ancora malato può chiedere per iscritto un’aspettativa non retribuita, certificata, fino a 4 mesi nei panifici artigiani e 6 mesi negli industriali: non è una concessione discrezionale. Scaduti i termini, se il datore licenzia deve pagare anche l’indennità sostitutiva del preavviso; il lavoratore che non riesce a riprendere servizio può dimettersi con diritto al solo TFR (art. 46).

Integrazione retributiva durante la malattia: chi paga e quanto

Per le prime tre giornate, che l’INPS non indennizza, il datore paga il 100%: della paga globale se la malattia dura più di 5 giorni, della retribuzione normale se dura fino a 5 giorni (art. 45). Dal 4° giorno l’INPS paga la propria indennità e la Cassa mutua integrativa regionale o provinciale, finanziata per il 75% dal datore e per il 25% dal lavoratore, la integra (art. 47).

Dove la Cassa è costituita, il datore che non vi aderisce deve integrare direttamente fino al 100% della retribuzione. Dove non esiste, il CCNL garantisce comunque un’integrazione del 25% della retribuzione dal 4° al 20° giorno e del 30% dal 21°, al netto dei ratei di tredicesima e quattordicesima. Per gli impiegati senza indennità INPS spetta l’intera retribuzione per 1 mese e metà per 2 mesi fino a 10 anni di anzianità, l’intera per 2 mesi e metà per 4 mesi oltre i 10 anni.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Per l’infortunio sul lavoro il CCNL rinvia alla legge (art. 45):

  • giornata dell’infortunio: retribuzione intera a carico del datore (art. 73 d.P.R. 1124/1965);
  • tre giorni successivi (carenza): 60% a carico del datore, salvo condizioni migliori;
  • dal 4° giorno: indennità INAIL del 60% della retribuzione giornaliera, che sale al 75% dal 91° giorno (art. 68 d.P.R. 1124/1965).

Per la malattia professionale riconosciuta dall’INAIL il posto è conservato per tutto il periodo in cui l’INAIL paga l’indennità di inabilità temporanea assoluta (art. 46). Il comporto di 180 giorni riguarda la malattia e l’infortunio non sul lavoro.

Casi pratici

Tizio – Malattia lunga e aspettativa
Tizio lavora in un panificio artigiano e si assenta per malattia per 190 giorni consecutivi. Il comporto è di 180 giorni nei 12 mesi precedenti, qualunque sia l’anzianità. Almeno 24 ore prima della scadenza chiede per iscritto l’aspettativa non retribuita, che negli artigiani può durare fino a 4 mesi: il posto resta conservato, ma in quel periodo non matura retribuzione né anzianità.
Caia – Infortunio durante la produzione
Caia si ferisce a una mano al forno e lo comunica subito; il datore denuncia l’infortunio all’INAIL. Il giorno dell’infortunio le spetta la retribuzione intera e i tre giorni successivi il 60%, entrambi a carico del datore (art. 73 d.P.R. 1124/1965); dal 4° giorno l’INAIL paga il 60% della retribuzione giornaliera.
Sempronio – Malattie ripetute e comporto per sommatoria
Sempronio ha tre episodi di malattia: 40 giorni a febbraio, 60 a maggio e 70 a settembre, 170 giorni nei 12 mesi precedenti. Il limite di 180 giorni vale anche per malattie diverse: gli restano 10 giorni. Se avesse una patologia oncologica, il limite salirebbe a 240 giorni.

Domande frequenti

Quanti giorni di malattia si possono fare prima del licenziamento?
180 giorni nei 12 mesi precedenti, anche sommando malattie diverse, qualunque sia l’anzianità (art. 46). Per disabilità certificata o patologie oncologiche il limite sale di 60 giorni. Prima della scadenza si può chiedere un’aspettativa non retribuita fino a 4 mesi (artigiani) o 6 mesi (industriali).
L'infortunio sul lavoro consuma il comporto?
Il comporto di 180 giorni riguarda la malattia e l’infortunio non sul lavoro. Per la malattia professionale riconosciuta dall’INAIL il posto è conservato per tutto il periodo indennizzato dall’INAIL (art. 46).
Chi integra la retribuzione durante la malattia?
I primi 3 giorni li paga il datore al 100%. Dal 4° giorno l’INPS paga la propria indennità e la Cassa mutua integrativa territoriale la integra; dove la Cassa non c’è, il CCNL garantisce il 25% della retribuzione dal 4° al 20° giorno e il 30% dal 21° (artt. 45 e 47).
Cosa succede se si supera il periodo di comporto?
Il datore può licenziare pagando il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso. Il lavoratore può evitarlo chiedendo per iscritto, almeno 24 ore prima della scadenza, l’aspettativa non retribuita: fino a 4 mesi negli artigiani, 6 negli industriali (art. 46).
Le visite fiscali si applicano anche ai panifici?
Sì. Il CCNL impone la reperibilità dal primo giorno, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, salvo diversi orari dei controlli a livello territoriale; l’assenza va comunicata prima dell’inizio del turno e il certificato inviato entro due giorni (art. 45 bis).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali e TFR (Trattamento di Fine Rapporto).

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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