Indice
La guida
Nel CCNL Panificazione il posto è conservato per 180 giorni di malattia o infortunio non sul lavoro nei 12 mesi precedenti, anche per malattie diverse, più 60 giorni per lavoratori con disabilità certificata (L. 68/1999) o con patologie oncologiche (art. 46). I primi tre giorni sono pagati dal datore al 100% (art. 45); dal 4° giorno l’indennità INPS è integrata dalla Cassa mutua territoriale o, dove manca, del 25% fino al 20° giorno e del 30% dal 21° (art. 47).
Malattia e infortunio nel CCNL Panificazione: tabella riepilogativa
| Evento | Conservazione del posto | Trattamento economico |
|---|---|---|
| Malattia e infortunio non sul lavoro | 180 giorni nei 12 mesi precedenti, anche per malattie diverse; poi aspettativa non retribuita su richiesta (fino a 4 mesi negli artigiani, 6 negli industriali) | Primi 3 giorni: 100% a carico del datore; dal 4° giorno indennità INPS più integrazione |
| Disabilità certificata (L. 68/1999) o patologie oncologiche | 180 + 60 giorni | I 60 giorni aggiuntivi non sono retribuiti |
| Integrazione dove non c’è la Cassa mutua | – | 25% della retribuzione dal 4° al 20° giorno, 30% dal 21° (al netto dei ratei di 13ª e 14ª) |
| Malattia professionale riconosciuta dall’INAIL | Per tutto il periodo di inabilità temporanea indennizzato dall’INAIL | Indennità INAIL |
| Infortunio sul lavoro | Il CCNL rinvia alla legge | Giorno dell’evento 100% e 3 giorni successivi 60% a carico del datore (art. 73 d.P.R. 1124/1965); poi INAIL |
Fonte: artt. 45, 45 bis, 46 e 47 del testo unico del CCNL della Panificazione del 26 febbraio 2025.
Il periodo di comporto
Il periodo di comporto è il tempo durante il quale il lavoratore malato conserva il posto. Nel CCNL della Panificazione non dipende dall’anzianità: il lavoratore che non sia in prova o in preavviso conserva il posto per 180 giorni, anche in caso di malattie diverse, nei 12 mesi precedenti (art. 46). Il limite sale di 60 giorni per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. 68/1999 e per quelli con patologie oncologiche; in questi 60 giorni non decorrono retribuzione né anzianità.
Almeno 24 ore prima di superare il limite il lavoratore a tempo indeterminato ancora malato può chiedere per iscritto un’aspettativa non retribuita, certificata, fino a 4 mesi nei panifici artigiani e 6 mesi negli industriali: non è una concessione discrezionale. Scaduti i termini, se il datore licenzia deve pagare anche l’indennità sostitutiva del preavviso; il lavoratore che non riesce a riprendere servizio può dimettersi con diritto al solo TFR (art. 46).
Integrazione retributiva durante la malattia: chi paga e quanto
Per le prime tre giornate, che l’INPS non indennizza, il datore paga il 100%: della paga globale se la malattia dura più di 5 giorni, della retribuzione normale se dura fino a 5 giorni (art. 45). Dal 4° giorno l’INPS paga la propria indennità e la Cassa mutua integrativa regionale o provinciale, finanziata per il 75% dal datore e per il 25% dal lavoratore, la integra (art. 47).
Dove la Cassa è costituita, il datore che non vi aderisce deve integrare direttamente fino al 100% della retribuzione. Dove non esiste, il CCNL garantisce comunque un’integrazione del 25% della retribuzione dal 4° al 20° giorno e del 30% dal 21°, al netto dei ratei di tredicesima e quattordicesima. Per gli impiegati senza indennità INPS spetta l’intera retribuzione per 1 mese e metà per 2 mesi fino a 10 anni di anzianità, l’intera per 2 mesi e metà per 4 mesi oltre i 10 anni.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Per l’infortunio sul lavoro il CCNL rinvia alla legge (art. 45):
- giornata dell’infortunio: retribuzione intera a carico del datore (art. 73 d.P.R. 1124/1965);
- tre giorni successivi (carenza): 60% a carico del datore, salvo condizioni migliori;
- dal 4° giorno: indennità INAIL del 60% della retribuzione giornaliera, che sale al 75% dal 91° giorno (art. 68 d.P.R. 1124/1965).
Per la malattia professionale riconosciuta dall’INAIL il posto è conservato per tutto il periodo in cui l’INAIL paga l’indennità di inabilità temporanea assoluta (art. 46). Il comporto di 180 giorni riguarda la malattia e l’infortunio non sul lavoro.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanti giorni di malattia si possono fare prima del licenziamento?
L'infortunio sul lavoro consuma il comporto?
Chi integra la retribuzione durante la malattia?
Cosa succede se si supera il periodo di comporto?
Le visite fiscali si applicano anche ai panifici?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali e TFR (Trattamento di Fine Rapporto).
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.