Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Panificazione

In sintesi

Nel CCNL Panificazione l’orario normale è di 8 ore al giorno e 40 settimanali su 5 o 6 giorni (art. 29). Lo straordinario, oltre le 8 ore giornaliere o le 40 settimanali, è pagato +30% entro 270 ore annue (art. 33); le ore tra le 21 e le 4 +50% (art. 34 bis); i festivi +20%, la domenica +75% per il pane e +30% per gli altri prodotti (art. 35). Le maggiorazioni non si cumulano oltre il 55% (art. 36).

Dati contrattuali

Risorsa gratuita
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Parti firmatarie
Assipan-Confcommercio · Fiesa-Assopanificatori Confesercenti · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL; dal 6 luglio 2026 ha aderito anche F.I.P.P.A.-Federpanificatori
Ultimo rinnovo
Accordo del 18 luglio 2024, testo unico firmato il 26 febbraio 2025
Vigenza
In vigore fino al 31 dicembre 2026. Aumento a regime di 183 euro al livello A2 per i panifici artigiani e di 280 euro lordi mensili al livello 3B per la panificazione industriale, in quattro tranche: 35 euro a febbraio 2024, 25 a luglio 2024, 62 a novembre 2025 e 61 a settembre 2026, oltre a una una tantum di 100 euro per i panifici artigianali in due rate da 50 euro (agosto e ottobre 2024)
Platea
circa 80.000 addetti

Maggiorazioni del CCNL Panificazione: notturno, straordinario, domenica

Maggiorazioni sulla retribuzione normale (CCNL 26 febbraio 2025)
Prestazione Maggiorazione Articolo
Lavoro straordinario (oltre 8 ore giornaliere o 40 settimanali) 30% art. 33
Lavoro tra le ore 21 e le 4 50% art. 34 bis
Festività nazionali e infrasettimanali lavorate 20% art. 35
Domenica: produzione, confezionamento, distribuzione e vendita del pane 75%, anche con riposo compensativo art. 35
Domenica: produzione e vendita di prodotti diversi dal pane 30% art. 35
Ore oltre l’orario in regime di flessibilità 10% artigiani (30% se di domenica), 20% industriali artt. 31 e 31 bis

La maggiorazione domenicale del 75% non si cumula con altre; le altre maggiorazioni non si cumulano oltre il 55% (art. 36). Fonte: testo unico del CCNL della Panificazione del 26 febbraio 2025.

Orario ordinario e distribuzione settimanale

Il CCNL fissa l’orario normale in 8 ore giornaliere e/o 40 settimanali, distribuito su 5 o 6 giorni (art. 29). La durata media, straordinario compreso, non può superare 48 ore ogni sette giorni, calcolata su un periodo di 4 mesi, e nessuna singola settimana può superare 54 ore. Tutti i lavoratori maturano inoltre 28 ore annue di permessi retribuiti, da godere in gruppi di 8 ore o frazioni.

Con la flessibilità l’orario può salire fino a 48 ore settimanali, entro 112 ore annue nei panifici artigiani e 96 negli industriali, recuperate con pari riduzioni nei periodi di minore attività; la retribuzione resta quella dell’orario contrattuale, si aggiungono 9 ore di permesso l’anno e una maggiorazione sulle ore oltre l’orario (artt. 31 e 31 bis). Per i lavoratori notturni il limite medio di 8 ore nelle 24 si calcola su 3 mesi (art. 34).

Lavoro notturno strutturale: la specificita' del settore

Nella panificazione il lavoro notturno è strutturale: l’impasto e la cottura si concentrano nelle ore che precedono l’apertura. Il CCNL definisce periodo notturno quello dalle 22 alle 5, ma paga con la maggiorazione del 50% tutto il lavoro svolto tra le 21 e le 4 (artt. 34 e 34 bis). Al lavoratore notturno spettano anche 8 ore annue di permessi retribuiti in più.

È lavoratore notturno chi svolge in via non eccezionale almeno tre ore del suo orario normale nel periodo notturno, oppure almeno tre ore per almeno 80 giornate l’anno (art. 34). Se diventa inidoneo per cause legate al notturno, certificate, il datore cerca di adibirlo a mansioni diurne; nelle imprese fino a 5 dipendenti, se non è possibile, interviene la Commissione paritetica territoriale. La lavoratrice madre può ottenere, d’intesa con il datore, 6 mesi in più di esenzione dal notturno dal terzo anno di vita del figlio.

Straordinario: limiti e compensazione

È straordinario il lavoro oltre le 40 ore settimanali e/o le 8 giornaliere; in regime di flessibilità conta dalla prima ora oltre l’orario comunicato. Il limite è di 270 ore annue, aumentabile con accordo di secondo livello, e lo straordinario va autorizzato dal datore. È pagato con la maggiorazione del 30% sulla retribuzione normale (art. 33).

Il limite di 48 ore medie settimanali, straordinario compreso, si calcola su 4 mesi; la contrattazione di secondo livello può modificare il periodo di riferimento per ragioni obiettive (art. 29).

Casi pratici

Tizio – Turno dalle 2 alle 10
Tizio lavora stabilmente dalle 2 alle 10. Le ore dalle 2 alle 4 sono pagate con la maggiorazione del 50% (art. 34 bis); avendo tre ore del suo orario nel periodo notturno 22-5 (dalle 2 alle 5) è lavoratore notturno e matura 8 ore annue di permessi retribuiti in più.
Caia – Domenica al banco del pane
Caia vende pane la domenica: le spetta la maggiorazione del 75%, anche se gode del riposo compensativo in un altro giorno, e non si cumula con altre maggiorazioni. Se il negozio vendesse solo prodotti diversi dal pane, la maggiorazione sarebbe del 30% (art. 35).
Sempronio – Inidoneità al lavoro notturno
Sempronio, lavoratore notturno da anni, presenta un certificato medico che lega la sua inidoneità al lavoro notturno. Il datore si adopera per assegnarlo a mansioni diurne; se il panificio ha al massimo 5 dipendenti e non ci sono ruoli diurni, lo comunica alla Commissione paritetica territoriale, che entro tre mesi cerca una ricollocazione anche presso altre aziende del settore (art. 34).

Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL Panificazione?
8 ore al giorno e 40 settimanali, su 5 o 6 giorni (art. 29). Con la flessibilità si può arrivare a 48 ore settimanali, entro 112 ore annue negli artigiani e 96 negli industriali, recuperate con riduzioni.
Cosa si intende per lavoratore notturno nel CCNL Panificazione?
Chi svolge almeno tre ore del suo orario normale tra le 22 e le 5 in via non eccezionale, o per almeno 80 giornate l’anno (art. 34). Ha diritto a 8 ore annue di permessi retribuiti in più; le ore tra le 21 e le 4 sono pagate +50%.
La maggiorazione notturna e quella domenicale si cumulano?
La maggiorazione domenicale del 75% per il pane non si cumula con nessun’altra. Le altre maggiorazioni non si cumulano oltre il 55% (art. 36).
Quante ore di straordinario si possono fare all'anno?
270 ore annue, aumentabili con accordo di secondo livello per comprovate esigenze (art. 33). La media di 48 ore settimanali, straordinario compreso, si calcola su 4 mesi.
Quanto si paga lo straordinario nella panificazione?
Con la maggiorazione del 30% sulla retribuzione normale (art. 33). Le ore aggiuntive in regime di flessibilità, che vengono recuperate con riduzioni di orario, hanno invece una maggiorazione del 10% negli artigiani (30% se di domenica) e del 20% negli industriali.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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