← Torna a CCNL — Contratti Collettivi
Ultimo aggiornamento: 14 Marzo 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Chimico-Farmaceutico integra la maternità obbligatoria al 100% della retribuzione per i 5 mesi di astensione. Il padre ha diritto a 2 giorni aggiuntivi rispetto ai 10 di legge, con integrazione al 100%. Dal rinnovo 2025 i congedi parentali sono computati per tutti gli istituti contrattuali. Il fondo Faschim copre le spese sanitarie anche durante la maternità.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

CCNL Chimico-Farmaceutico: maternità, paternità e congedi

Il settore chimico-farmaceutico offre tra le migliori tutele di conciliazione vita-lavoro nell’industria italiana: integrazione della maternità al 100%, congedo di paternità potenziato e, dal rinnovo 2025, il pieno computo dei congedi parentali su tutti gli istituti contrattuali.

In sintesi

Il CCNL integra la maternità obbligatoria al 100% per tutti i 5 mesi. Il padre ha diritto a 10 giorni di legge più 2 giorni aggiuntivi CCNL, tutti al 100%. Dal rinnovo 2025 i congedi parentali sono computati per tutti gli istituti contrattuali. Faschim copre le spese sanitarie della lavoratrice anche durante la maternità.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Farmindustria · Federchimica · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
15 aprile 2025
Vigenza
1° luglio 2025 – 30 giugno 2028

Tabella riepilogativa dei congedi genitoriali

Maternità, paternità e congedi parentali — CCNL Chimico-Farmaceutico vs legge
Istituto Legge (D.Lgs. 151/2001) CCNL (miglioramento)
Congedo maternità obbligatorio 5 mesi, indennità INPS 80% Integrazione al 100% a carico del datore
Congedo paternità obbligatorio 10 giorni (D.Lgs. 105/2022), retribuiti al 100% INPS +2 giorni aggiuntivi CCNL al 100%, a carico del datore
Congedo parentale (madre/padre) Fino al 12° anno: indennizzato al 30% o 80% nei primi anni, poi non retribuito Computato agli effetti di tutti gli istituti contrattuali (novità 2025)
Divieto di licenziamento Gestazione + primo anno di vita del figlio Stessa protezione; il CCNL conferma il divieto anche in periodo di prova salvo giusta causa
Interdizione anticipata Su richiesta Ispettorato Lavoro o del medico se lavoro a rischio In stabilimenti GMP con sostanze pericolose: facoltà di richiedere cambio mansioni o interdizione

L’integrazione contrattuale al 100% della maternità obbligatoria è una delle caratteristiche più apprezzate del CCNL Chimico-Farmaceutico e distingue il settore da molti altri contratti nazionali.

Il congedo obbligatorio di maternità

Il congedo obbligatorio di maternità (astensione obbligatoria) dura complessivamente 5 mesi, di norma distribuiti in 2 mesi precedenti la data presunta del parto e 3 mesi successivi. È possibile scegliere la modalità «flessibile» che posticipa l’inizio dell’astensione al mese prima del parto (salvo parere contrario del medico e del datore), fruendo poi di 4 mesi dopo il parto.

Durante il congedo obbligatorio:

  • L’INPS eroga l’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera globale;
  • Il CCNL integra la differenza fino al 100%: la lavoratrice percepisce quindi la retribuzione piena durante i 5 mesi;
  • La lavoratrice matura ferie, TFR e anzianità a tutti gli effetti.

Il congedo obbligatorio di paternità

Il padre lavoratore dipendente ha diritto al congedo obbligatorio di paternità, introdotto dall’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001 e rafforzato dal D.Lgs. 105/2022:

  • 10 giorni obbligatori previsti dalla legge, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita (o dall’adozione/affido), non necessariamente consecutivi;
  • 2 giorni aggiuntivi riconosciuti dal CCNL Chimico-Farmaceutico, a carico del datore di lavoro, con integrazione al 100% della retribuzione;
  • Totale: 12 giorni di congedo obbligatorio di paternità retribuiti al 100%.

Il padre può fruire del congedo anche contemporaneamente alla madre durante il congedo di maternità.

Congedo parentale: regole e novità 2025

Il congedo parentale (art. 32 D.Lgs. 151/2001) spetta a ciascun genitore fino al 12° anno di vita del figlio, per un totale di 6 mesi ciascuno (10 mesi se entrambi lo fruiscono). Le aliquote INPS variano per anno e fascia d’età del figlio; per un approfondimento sulla parte economica è necessario consultare le circolari INPS aggiornate.

La novità introdotta dal rinnovo 2025 riguarda il computo degli istituti contrattuali: d’ora in poi le assenze per maternità, paternità e congedi parentali sono computate «agli effetti di tutti gli istituti contrattuali», non solo dei primi 2 anni come previsto dal precedente contratto. Questo significa che il periodo di congedo concorre pienamente a:

  • maturazione delle ferie;
  • calcolo dell’anzianità per scatti e preavviso;
  • maturazione del TFR;
  • computo del comporto (limite malattia);
  • progressione verso le soglie di anzianità che danno diritto a benefit migliorativi.

Specificità GMP: la tutela della lavoratrice in stabilimento farmaceutico

Negli stabilimenti farmaceutici, la presenza di sostanze attive, solventi, agenti biologici e radiazioni ionizzanti richiede una valutazione specifica del rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza. Il datore di lavoro è obbligato (D.Lgs. 151/2001, artt. 11-16) a:

  • valutare i rischi specifici per le lavoratrici madri;
  • modificare le condizioni o l’orario di lavoro se possibile (es. allontanamento da aree con esposizione a citotossici o solventi organici);
  • in caso di impossibilità, richiedere all’Ispettorato del Lavoro l’anticipazione del congedo obbligatorio.

Il fondo Faschim garantisce alla lavoratrice incinta l’accesso a visite ostetrico-ginecologiche specialistiche e esami diagnostici senza lista d’attesa, nell’ambito delle prestazioni coperte dal fondo.

Casi pratici

Tizio — Padre operatore (D1): i 12 giorni di congedo CCNL
Tizio diventa padre il 15 settembre 2025. Ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio di legge più 2 giorni aggiuntivi CCNL = 12 giorni complessivi, da fruire entro il 15 febbraio 2026 (5 mesi). Li fruisce in 3 blocchi: 5 giorni alla nascita, 4 giorni a ottobre e 3 giorni a novembre, per essere presente nei momenti chiave. Tutti i 12 giorni sono retribuiti al 100%; i 2 giorni CCNL sono a carico del datore, i 10 di legge a carico INPS.
Caia — Ricercatrice (B2) incinta in laboratorio GMP
Caia è ricercatrice e lavora con solventi organici. Alla settima settimana di gravidanza, il medico competente aziendale valuta che la sua postazione comporta un rischio non eliminabile. L’azienda la sposta temporaneamente in mansioni amministrative con stessa retribuzione. Se non fosse possibile il cambio di mansioni, si attiverebbe la procedura di interdizione anticipata davanti all’Ispettorato del Lavoro. Il fondo Faschim copre le sue visite ginecologiche e gli esami prenatali.
Sempronio — Madre ISF (B1): congedo parentale e istituti contrattuali
Sempronia, ISF da 7 anni, fruisce di 4 mesi di congedo parentale dopo la maternità obbligatoria. Grazie alla novità del rinnovo 2025, questi 4 mesi di congedo parentale vengono computati integralmente per la maturazione delle ferie, per il TFR e per la progressione verso lo scatto di anzianità successivo. Al rientro Sempronia ritrova invariata la sua posizione contrattuale, le ferie maturate e il TFR accantonato come se avesse lavorato.

Domande frequenti

La lavoratrice farmaceutica ha diritto all’integrazione della maternità al 100%?
Sì: il CCNL integra l’indennità INPS (80%) fino al 100% della retribuzione per tutta la durata del congedo obbligatorio di 5 mesi.
Quanti giorni di congedo paternità spettano nel chimico-farmaceutico?
10 giorni obbligatori di legge (D.Lgs. 105/2022) più 2 giorni aggiuntivi CCNL = 12 giorni complessivi, tutti retribuiti al 100%, da fruire entro 5 mesi dalla nascita.
Il congedo parentale è retribuito nel chimico-farmaceutico?
Il congedo parentale è disciplinato dalla legge (D.Lgs. 151/2001) con indennità INPS variabile. Il CCNL dal 2025 stabilisce che il periodo sia computato per tutti gli istituti contrattuali, migliorando significativamente la tutela.
Posso essere licenziata durante la gravidanza?
No: il licenziamento è vietato dalla gestazione fino al primo anno di vita del figlio, salvo giusta causa. Il divieto vale anche durante il periodo di prova.
Cosa succede se lavoro con sostanze pericolose in gravidanza?
Il datore è obbligato a modificare le condizioni di lavoro o cambiare le mansioni. Se non è possibile, può essere richiesta l’interdizione anticipata dal lavoro all’Ispettorato del Lavoro.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Industria Chimica, Chimico-Farmaceutica e affini del 15 aprile 2025. La normativa su maternità, paternità e congedi parentali è soggetta ad aggiornamenti legislativi (D.Lgs. 151/2001, D.Lgs. 105/2022). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

La lavoratrice farmaceutica ha diritto all'integrazione della maternità al 100%?

Sì: il CCNL Chimico-Farmaceutico integra l'indennità di maternità INPS (80% della retribuzione per legge) fino al 100% della retribuzione per tutta la durata del congedo obbligatorio (5 mesi). Si tratta di un miglioramento contrattuale rispetto alla legge.

Quanti giorni di congedo paternità spettano nel chimico-farmaceutico?

La legge prevede 10 giorni obbligatori (D.Lgs. 105/2022). Il CCNL aggiunge ulteriori 2 giorni retribuiti al 100% a carico del datore di lavoro, per un totale di 12 giorni di congedo obbligatorio di paternità fruibili nei primi 5 mesi dalla nascita.

Il congedo parentale nel chimico-farmaceutico è retribuito?

Il congedo parentale è disciplinato dal D.Lgs. 151/2001: spetta a ciascun genitore fino al 12° anno di vita del figlio (fino a 6 anni con indennità INPS pari al 30% o 80% secondo l'anno, poi non retribuito). Il CCNL, dal rinnovo 2025, stabilisce che le assenze per congedo parentale siano computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali (ferie, TFR, comporto, scatti), non solo dei primi 2 anni come in precedenza.

La lavoratrice può essere licenziata durante la gravidanza?

No: il licenziamento durante la gestazione e fino al primo anno di vita del bambino è vietato dalla legge (D.Lgs. 151/2001, art. 54), salvo giusta causa. Il divieto si applica indipendentemente dall'anzianità e dalla dimensione dell'azienda, anche durante il periodo di prova.

Cosa si intende per 'interdizione anticipata dal lavoro'?

Se il lavoro comporta rischi per la salute della lavoratrice o del nascituro, l'Ispettorato del Lavoro può disporre l'interdizione anticipata dal lavoro, che anticipa l'inizio della maternità obbligatoria. In stabilimenti farmaceutici con esposizione a sostanze pericolose, la lavoratrice incinta può richiedere la modifica delle mansioni o, se non possibile, l'interdizione. L'indennità durante l'interdizione è a carico INPS.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.