Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

CCNL Chimico-Farmaceutico: preavviso e licenziamento

Il preavviso nel CCNL Chimico-Farmaceutico dipende dalla categoria di inquadramento e dall’anzianità di servizio: va da un mese per le figure esecutive (categoria F) fino a quattro mesi per i quadri con lunga esperienza. Conoscere i propri diritti al momento della cessazione del rapporto è fondamentale sia per il lavoratore che per il datore.

In sintesi

Il preavviso varia da 1 mese (categoria F, fino a 5 anni) a 4 mesi (categorie A-B, oltre 10 anni). In caso di dimissioni i termini si dimezzano. Il mancato rispetto del preavviso obbliga al pagamento dell’indennità sostitutiva. Le tutele contro il licenziamento ingiustificato seguono la legge (D.Lgs. 23/2015 o L. 604/1966 secondo l’anzianità).

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Farmindustria · Federchimica · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
15 aprile 2025
Vigenza
1° luglio 2025 – 30 giugno 2028

Tabella riepilogativa dei termini di preavviso

Preavviso per categoria e anzianità — CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)
Categoria Fino a 5 anni 5-10 anni Oltre 10 anni Dimissioni
A – B (Quadri, impiegati direttivi) 2 mesi 3 mesi 4 mesi Dimezzato
C – D (Impiegati specializzati, operai qualificati) 1,5 mesi 2 mesi 3 mesi Dimezzato
E – F (Operai comuni, esecutivi) 1 mese 1,5 mesi 2 mesi Dimezzato

I termini si intendono come mesi di calendario. In caso di dimissioni, i termini si dimezzano rispetto al licenziamento. È possibile concordare per iscritto un preavviso superiore o un esonero dal preavviso con corresponsione dell’indennità sostitutiva.

Come si calcola il preavviso: regole pratiche

Il preavviso inizia a decorrere dalla data di comunicazione del licenziamento o delle dimissioni. Deve essere comunicato per iscritto (lettera raccomandata, PEC o comunicazione scritta consegnata a mano con ricevuta). La decorrenza parte tipicamente dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione, o dalla data indicata nella lettera, secondo quanto stabilito nell’accordo individuale o nella prassi aziendale.

Durante il preavviso:

  • Il rapporto di lavoro è pienamente in essere: il lavoratore presta l’attività e percepisce la retribuzione normalmente;
  • Maturano ferie, TFR e anzianità;
  • Il lavoratore licenziato può essere esonerato dal lavoro durante il preavviso («preavviso lavorato vs. pagato»): in tal caso il datore corrisponde l’indennità sostitutiva per il periodo non lavorato;
  • Il lavoratore che si dimette può essere esentato dalla prestazione se il datore lo accetta, con cessazione anticipata concordata.

Indennità sostitutiva del preavviso

La parte che manca al preavviso (non rispettandolo) deve corrispondere all’altra l’indennità sostitutiva, pari all’importo della retribuzione globale di fatto per il periodo di preavviso non lavorato. La «retribuzione globale di fatto» include:

  • Minimo contrattuale + EAR/IPO + EDR;
  • Scatti di anzianità maturati;
  • Superminimi individuali;
  • Indennità di turno (se previste in via continuativa).

Non include gli straordinari o i premi variabili occasionali. L’indennità sostitutiva è soggetta a contribuzione previdenziale e tassazione IRPEF ordinaria e concorre alla base di calcolo del TFR finale.

Il licenziamento: tipologie e tutele di legge

Le tutele contro il licenziamento ingiustificato sono disciplinate dalla legge, non dal CCNL (che fissa solo il preavviso). Le principali tipologie di licenziamento:

  • Per giusta causa: mancanza grave che rende impossibile la prosecuzione del rapporto anche provvisoria; non richiede preavviso; soggetto a procedimento disciplinare (contestazione scritta, risposta entro 5 giorni, eventuale sanzione);
  • Per giustificato motivo soggettivo: inadempimento non grave ma significativo, con preavviso; soggetto a procedimento disciplinare;
  • Per giustificato motivo oggettivo: ragioni organizzative, produttive o economiche; richiede preavviso e, per imprese con più di 15 dipendenti, la preventiva comunicazione alla DTL per il tentativo obbligatorio di conciliazione;
  • Collettivo: riduzione del personale per motivi economici che coinvolge più lavoratori; soggetto a procedura sindacale ai sensi della L. 223/1991.

Le sanzioni per licenziamento illegittimo dipendono dalla dimensione aziendale e dall’anzianità del lavoratore (D.Lgs. 23/2015 per assunti dopo il 7 marzo 2015; L. 604/1966 + Statuto dei Lavoratori per assunti prima).

Dimissioni: la procedura telematica obbligatoria

Le dimissioni dal rapporto di lavoro subordinato devono essere comunicate tramite il portale del Ministero del Lavoro (procedure telematiche obbligatorie, introdotte dal D.Lgs. 151/2015, art. 26), pena la nullità delle dimissioni stesse. La procedura si esegue accedendo al portale con SPID o CIE oppure tramite il patronato, il CAF o il sindacato. Le dimissioni in bianco sono vietate e nulle.

Casi pratici

Tizio — Operatore (E1) con 3 anni: licenziamento e preavviso
Tizio (E1, 3 anni di anzianità) riceve lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il 5 ottobre 2025. Il suo preavviso è di 1 mese. Il rapporto cessa il 5 novembre 2025. Il datore lo esonera dal lavoro durante il mese: Tizio riceve la busta paga di ottobre più l’indennità sostitutiva di novembre (pari a una mensilità della retribuzione globale). Il TFR viene liquidato con il saldo finale a novembre.
Caia — Product Manager (B1) con 8 anni: dimissioni e preavviso ridotto
Caia (B1, 8 anni di anzianità) decide di dimettersi per accettare un’offerta da un’altra azienda. Il preavviso per licenziamento nelle sue condizioni è di 3 mesi; in caso di dimissioni si dimezza a 1 mese e mezzo. Caia comunica le dimissioni il 1° settembre 2025 tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro: il rapporto cessa il 15 ottobre 2025. Il nuovo datore può concordare con lei l’inizio anticipato in cambio del pagamento dell’indennità sostitutiva del residuo preavviso.
Sempronio — Quadro (A1) con 12 anni: licenziamento per giusta causa impugnato
Sempronio (A1, 12 anni) viene licenziato per giusta causa senza preavviso il 20 novembre 2025. Ritiene la sanzione sproporzionata rispetto alla mancanza contestata. Ha 60 giorni per impugnare il licenziamento per iscritto (entro il 19 gennaio 2026); poi altri 180 giorni per depositare il ricorso al Giudice del Lavoro o avviare la conciliazione. Si rivolge al sindacato Femca-Cisl per valutare le opzioni.

Domande frequenti

Quanto preavviso devo dare se mi dimetto da un’azienda farmaceutica?
In caso di dimissioni i termini si dimezzano rispetto al licenziamento. Per la categoria E-F con meno di 5 anni: 0,5 mesi; per A-B con più di 10 anni: 2 mesi. Verificare categoria e anzianità nella tabella.
Il datore puè non rispettare il preavviso?
Sì, ma solo per giusta causa (recesso immediato) oppure esonerando il lavoratore dalla prestazione e pagando l’indennità sostitutiva equivalente alle retribuzioni del periodo di preavviso.
Come si impugna un licenziamento?
Entro 60 giorni dalla comunicazione con atto scritto (raccomandata, PEC o lettera consegnata a mano). Entro i successivi 180 giorni va depositato il ricorso al giudice del lavoro o avviata la conciliazione. I sindacati di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) offrono assistenza gratuita.
L’anzianità include il periodo di apprendistato?
Sì: l’anzianità ai fini del preavviso comprende il periodo di apprendistato svolto presso lo stesso datore di lavoro, nonché il periodo di prova se superato.
Cosa si intende per indennità sostitutiva del preavviso?
È la somma dovuta dalla parte che non rispetta il preavviso, pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo non lavorato. È soggetta a tassazione IRPEF e contribuzione previdenziale, e concorre al TFR finale.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi di risultato e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Industria Chimica, Chimico-Farmaceutica e affini del 15 aprile 2025. Le tutele contro il licenziamento ingiustificato dipendono dalla normativa di legge applicabile (D.Lgs. 23/2015 o L. 604/1966) in funzione della data di assunzione e della dimensione aziendale: per valutazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il preavviso dipende dalla categoria di inquadramento e dall'anzianita'; in caso di dimissioni i termini si dimezzano.
  • Il mancato rispetto del preavviso obbliga all'indennita' sostitutiva (art. 2118 c.c.).
  • La giusta causa (art. 2119 c.c.) consente il recesso immediato senza preavviso.
  • Le dimissioni richiedono la procedura telematica (D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni.
  • Le tutele contro il licenziamento seguono L. 604/1966 o D.Lgs. 23/2015 secondo l'anzianita'.
Indice dei contenuti

Il comparto chimico-farmaceutico e' tra i più strutturati dell'industria italiana, con un CCNL Farmindustria storicamente avanzato sul piano delle tutele. Sul tema del recesso, il contratto modula il preavviso per categoria e anzianita' e introduce una regola pratica spesso decisiva: in caso di dimissioni i termini si dimezzano rispetto al licenziamento. Conoscere questa asimmetria orienta le scelte sia del lavoratore sia dell'azienda.

Il preavviso per categoria e anzianita'

La durata del preavviso cresce con il livello di responsabilita' e con l'anzianita' di servizio: le figure direttive e i quadri hanno termini più lunghi rispetto alle figure esecutive. La logica e' quella generale dell'art. 2118 c.c.: più la posizione e' qualificata e radicata, maggiore e' il tempo necessario alla controparte per organizzarsi. I termini precisi vanno letti sulle tabelle del CCNL vigente.

Il dimezzamento in caso di dimissioni

Un tratto caratteristico del contratto e' che, quando e' il lavoratore a recedere, i termini di preavviso si riducono della meta'. La ratio e' agevolare la mobilita' del lavoratore, che ha minore necessita' di un preavviso lungo rispetto all'azienda. Questa regola va tenuta presente nel calcolo del periodo da rispettare e dell'eventuale indennita' sostitutiva.

L'indennita' sostitutiva

Se il preavviso non viene lavorato, la parte inadempiente deve l'indennita' sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo non prestato (art. 2118 c.c.). Vale in entrambe le direzioni: l'azienda che esonera il lavoratore dal preavviso gliela corrisponde; il lavoratore che non lo presta può vedersela trattenere. E' la monetizzazione del tempo non concesso alla controparte.

Giusta causa e recesso immediato

L'art. 2119 c.c. consente di recedere senza preavviso in presenza di una giusta causa, cioe' un evento talmente grave da impedire la prosecuzione anche temporanea del rapporto. Vale per il licenziamento in tronco e per le dimissioni per giusta causa del lavoratore, che conserva in tal caso il diritto all'indennita' sostitutiva a carico del datore.

Forma delle dimissioni e tutele sul licenziamento

Le dimissioni vanno rese con la procedura telematica del D.Lgs. 151/2015, revocabile entro sette giorni, a tutela contro le dimissioni in bianco. Sul versante del licenziamento, la cessazione deve essere giustificata e resta impugnabile: il regime applicabile distingue tra L. 604/1966 con art. 18 St. lav. e D.Lgs. 23/2015 a seconda della data di assunzione.

Cosa verificare

Il lavoratore dovrebbe identificare la propria categoria e anzianita' per leggere il termine sulle tabelle del CCNL Farmindustria vigente, applicare il dimezzamento in caso di dimissioni e rispettare la procedura telematica. In caso di licenziamento, l'attenzione va alla motivazione e ai termini di impugnazione.

Domande frequenti

Da cosa dipende il preavviso nel CCNL Farmindustria?

Dalla categoria di inquadramento e dall'anzianita' di servizio. Le figure direttive hanno termini piu' lunghi; i valori esatti sono nelle tabelle del CCNL vigente.

E' vero che in caso di dimissioni il preavviso si dimezza?

Si'. Quando e' il lavoratore a recedere, i termini di preavviso si riducono della meta' rispetto al licenziamento, per agevolarne la mobilita'.

Cosa comporta non rispettare il preavviso?

L'obbligo di pagare l'indennita' sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, ai sensi dell'art. 2118 c.c.

Quando si puo' recedere senza preavviso?

In presenza di una giusta causa ex art. 2119 c.c., cioe' un fatto cosi' grave da impedire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

Come vanno presentate le dimissioni?

In forma telematica secondo il D.Lgs. 151/2015, con possibilita' di revoca entro 7 giorni; una dimissione non telematica e' di norma priva di effetto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.