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Ultimo aggiornamento: 20 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto nel periodo di almeno 7 ore tra le 24 e le 5; per i lavoratori notturni l’orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria. Restano fermi il riposo di 11 ore al giorno e di 24 ore a settimana, di regola di domenica. Le maggiorazioni per notturno, festivo e domenicale sono fissate dal CCNL: per le percentuali si rinvia al testo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria): turni e maggiorazioni

Nei cicli produttivi su turni il lavoro di notte, di domenica e nei giorni festivi è spesso la regola. La legge fissa limiti e tutele (durata, riposi, sorveglianza sanitaria), mentre la maggiorazione economica di queste prestazioni è stabilita dal CCNL. Vediamo cosa spetta e quali sono i paletti invalicabili.

In sintesi

Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto nel periodo di almeno 7 ore tra le 24 e le 5; per i lavoratori notturni l’orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria. Restano fermi il riposo di 11 ore al giorno e di 24 ore a settimana, di regola di domenica. Le maggiorazioni per notturno, festivo e domenicale sono fissate dal CCNL: per le percentuali si rinvia al testo.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Farmindustria · Federchimica · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Istituti trattati
Lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) · Maggiorazioni di turno · Festività · Riposo settimanale
Riferimenti
D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa è il lavoro notturno per la legge

Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

Limiti e tutele del lavoratore notturno

  • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
  • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
  • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

Le maggiorazioni: come ragionano i contratti

La legge non fissa l’importo della maggiorazione per il lavoro «disagiato»: lo fa il CCNL, che riconosce percentuali sulla retribuzione oraria diverse a seconda del tipo di prestazione. Lo schema tipico:

Tipo di prestazione Cosa riconosce di norma il CCNL
Lavoro notturno Maggiorazione oraria, più alta se il turno notturno è abituale rispetto a quello occasionale
Lavoro festivo Maggiorazione per la prestazione nei giorni festivi, spesso con riposo compensativo
Lavoro domenicale Maggiorazione quando la domenica non è già il giorno di riposo del turno
Festivo notturno Le maggiorazioni si cumulano secondo le regole del contratto
Le percentuali esatte e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per i valori si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

Turni e rotazioni

Nei cicli continui il personale ruota su turni (mattina, pomeriggio, notte). Il CCNL può prevedere un’indennità di turno distinta dalla maggiorazione del singolo notturno; le due voci vanno lette insieme in busta paga.

I riposi: i paletti che restano sempre

Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

Riposo Durata minima di legge Fonte
Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

Casi pratici

Tizio — turno notturno abituale
Tizio lavora stabilmente sul turno di notte in un ciclo continuo. Oltre alla maggiorazione oraria per il notturno prevista dal CCNL, l’azienda gli riconosce l’indennità di turno; la sua media oraria resta entro le 8 ore nelle 24 e viene sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica.
Caia — festivo lavorato
Caia è chiamata a lavorare in un giorno festivo per un’urgenza di produzione. In busta paga compaiono la maggiorazione per il festivo prevista dal contratto e, secondo il CCNL, un riposo compensativo da fruire nei giorni successivi.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro festivo e domenicale: come va pagato →

Domande frequenti

Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
Dipende dal CCNL. La maggiorazione per il disagio (notturno, festivo, domenicale) e quella per lo straordinario rispondono a ragioni diverse e molti contratti ne prevedono il cumulo, talvolta con regole specifiche. Per il calcolo esatto si fa riferimento alle clausole del contratto applicato.
Di quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
La percentuale non è fissata dalla legge ma dal CCNL applicato, e varia a seconda che il notturno sia abituale od occasionale e che si cumuli o meno con festivo e straordinario. Per i valori esatti occorre consultare le tabelle del tuo contratto nazionale.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto in almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra mezzanotte e le 5.
  • Per il lavoratore notturno l'orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria periodica gratuita.
  • Restano fermi il riposo giornaliero di 11 ore e quello settimanale di 24 ore, di regola di domenica (art. 2109 c.c.).
  • Le maggiorazioni per notturno, festivo e domenicale sono fissate dal CCNL: per le percentuali si rinvia al testo vigente.
  • Sono previste tutele rafforzate per la maternità rispetto al lavoro notturno (D.Lgs. 151/2001).
Indice dei contenuti

Nei cicli produttivi su turni del chimico-farmaceutico il lavoro di notte, di domenica e nei festivi è spesso la regola, imposto dalla continuità dei processi e dei controlli di qualità. La materia vive su due piani: la legge (D.Lgs. 66/2003 e art. 2109 c.c.) fissa limiti e tutele a presidio della salute, mentre la maggiorazione economica di queste prestazioni è rimessa al CCNL. Distinguere i due livelli è essenziale per non confondere ciò che è inderogabile con ciò che è contrattabile.

Che cos'è il lavoro notturno

Il D.Lgs. 66/2003 distingue due nozioni. Il lavoro notturno è l'attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell'anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Solo la seconda qualifica fa scattare le tutele aggiuntive.

Limiti e tutele del lavoratore notturno

L'orario del lavoratore notturno non può superare, in media, le 8 ore nell'arco di 24. Spetta una sorveglianza sanitaria periodica e gratuita, particolarmente importante in un settore con esposizione a sostanze chimiche. Se sopravviene un'inidoneità al notturno certificata, il lavoratore deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

I riposi: l'ancoraggio dell'art. 2109 c.c.

L'art. 2109 c.c. garantisce il diritto al riposo settimanale, di regola coincidente con la domenica, e alle ferie annuali. Su questo cardine il D.Lgs. 66/2003 innesta il riposo giornaliero di 11 ore consecutive e il riposo settimanale di almeno 24 ore, da cumulare con le 11 giornaliere. Sono limiti inderogabili che il turno avvicendato deve in ogni caso rispettare.

Le maggiorazioni: cosa decide il contratto

La legge non fissa l'importo della maggiorazione per il lavoro «disagiato»: lo fa il CCNL, che riconosce percentuali sulla retribuzione differenziate per notturno, festivo e domenicale. Le percentuali puntuali sono fissate dal testo contrattuale vigente e dagli accordi aziendali, e vanno verificate lì: la legge stabilisce il se della tutela, il contratto il quanto del compenso.

Festività e riposo compensativo

Il lavoro reso in giornata festiva o domenicale dà luogo, secondo le previsioni del CCNL, alla maggiorazione retributiva e, in molti casi, a un riposo compensativo. L'organizzazione dei turni deve assicurare che il riposo settimanale di legge sia comunque goduto, anche se spostato rispetto alla domenica.

La tutela della maternità

Il D.Lgs. 151/2001 detta tutele specifiche rispetto al notturno: la lavoratrice in gravidanza non può essere adibita al lavoro notturno e, fino al compimento di un anno di età del bambino, non è obbligata a prestarlo. Analoghe facoltà di esonero spettano, a certe condizioni, ai genitori di figli piccoli o con disabilità, a presidio della conciliazione.

Domande frequenti

Cosa si intende per lavoro notturno?

Ai sensi del D.Lgs. 66/2003 è l'attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendente l'intervallo tra la mezzanotte e le 5. È cosa diversa dalla qualifica di lavoratore notturno, che richiede almeno 3 ore notturne in via non occasionale.

Chi paga la maggiorazione per il lavoro notturno?

La maggiorazione è a carico del datore ed è fissata dal CCNL: la legge stabilisce le tutele ma non l'importo. Le percentuali per notturno, festivo e domenicale si trovano nel testo contrattuale vigente.

Il lavoratore notturno ha diritto a controlli sanitari?

Sì. Ha diritto a una sorveglianza sanitaria periodica e gratuita. Se sopravviene un'inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne, a tutela della salute.

Quali riposi sono garantiti a chi lavora di notte?

Restano fermi il riposo giornaliero di 11 ore consecutive e il riposo settimanale di almeno 24 ore, di regola di domenica, ai sensi del D.Lgs. 66/2003 e dell'art. 2109 c.c. Sono limiti inderogabili.

Una lavoratrice in gravidanza può fare il turno di notte?

No. Il D.Lgs. 151/2001 vieta di adibire al notturno la lavoratrice in gravidanza e, fino a un anno di età del bambino, non la obbliga a prestarlo. Analoghe facoltà di esonero spettano, a certe condizioni, ai genitori di figli piccoli.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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