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Ultimo aggiornamento: 5 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi il comporto (periodo massimo di conservazione del posto per malattia) va da 270 giorni (fino a 3 anni di anzianità) a 547 giorni (oltre 6 anni). L'INPS copre l'indennità di malattia; il CCNL può prevedere integrazioni a carico del datore.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: malattia, infortunio e comporto

Durata del comporto, trattamento economico durante la malattia, obblighi di certificazione e differenza tra malattia comune e infortunio sul lavoro nel CCNL Unionmeccanica Confapi.

In sintesi

Il CCNL Metalmeccanica PMI Confapi fissa il comporto (periodo massimo di conservazione del posto per malattia) in 270 giorni fino a 3 anni di anzianità, 410 giorni da 3 a 6 anni, 18 mesi (circa 547 giorni) oltre i 6 anni. L’infortunio sul lavoro (coperto da INAIL) non rientra nel computo del comporto. Il posto è conservato per tutta la durata dell’inabilità temporanea assoluta certificata dall’INAIL.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Unionmeccanica (Confapi) · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
Comporto breve
Fino a 3 anni anzianità: 270 giorni nel triennio
Comporto medio
Da 3 a 6 anni: 410 giorni nel quadriennio
Comporto lungo
Oltre 6 anni: 18 mesi (circa 547 giorni)
Infortunio sul lavoro
Conservazione del posto per tutta la durata dell’inabilità INAIL (non computa nel comporto)

Tabella riepilogativa

Comporto per malattia nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi per anzianità di servizio
Anzianità di servizio Periodo di riferimento Giorni massimi di malattia (comporto)
Fino a 3 anni compiuti Triennio mobile 270 giorni
Da 3 anni a 6 anni compiuti Quadriennio mobile 410 giorni
Oltre 6 anni Biennio mobile (18 mesi) 547 giorni circa

Il comporto si calcola su un periodo mobile (non solare): si sommano tutti i giorni di malattia nei 3, 4 o 18 mesi precedenti l’evento che fa scattare il confronto. I giorni di infortunio sul lavoro certificati dall’INAIL non rientrano nel computo. Per malattie gravi o oncologiche il CCNL può prevedere comporti prolungati: verificare il testo contrattuale.

Trattamento economico durante la malattia: legge e CCNL

Il trattamento economico durante la malattia è regolato principalmente dalla legge (D.P.R. 1026/1976, R.D.L. 1825/1924 per gli impiegati, prassi INPS), con possibili integrazioni contrattuali:

  • Primi 3 giorni di malattia («carenza»): la legge non impone pagamento per i primi 3 giorni; il CCNL può prevedere l’integrazione a carico del datore. Per la verifica dell’integrazione specifica per il CCNL Unionmeccanica Confapi, consultare il testo contrattuale aggiornato.
  • Dal 4° al 20° giorno: INPS eroga il 50% della retribuzione media giornaliera.
  • Dal 21° giorno in poi: INPS eroga il 66,67% della retribuzione media giornaliera.

Il CCNL Unionmeccanica Confapi prevede integrazioni a carico del datore di lavoro per avvicinarsi alla retribuzione piena durante la malattia: per i valori precisi delle percentuali di integrazione consultare il testo contrattuale, poiché gli importi possono differire tra operai e impiegati e per livello di anzianità.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono distinti dalla malattia comune per il regime assicurativo applicabile:

  • Sono coperti dall’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).
  • L’indennità INAIL è pari al 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 90° giorno di inabilità temporanea assoluta; sale al 75% dal 91° giorno in poi.
  • I giorni di inabilità INAIL non si computano nel comporto contrattuale per malattia comune.
  • Il posto di lavoro è conservato per l’intera durata dell’inabilità temporanea assoluta certificata dall’INAIL, senza limite di giorni.

In caso di infortunio, il lavoratore deve dare pronta comunicazione all’azienda e assicurarsi che il medico referto l’infortunio come tale (non come malattia comune) affinché la pratica INAIL sia aperta correttamente.

Obblighi di certificazione e controllo

Il lavoratore malato deve:

  1. Comunicare l’assenza al datore di lavoro tempestivamente, di norma entro la prima ora dell’orario lavorativo del primo giorno di malattia (salvo cause di forza maggiore).
  2. Ottenere il certificato medico dal medico curante del SSN o del medico di base, che lo trasmette telematicamente all’INPS. Il numero di protocollo del certificato può essere comunicato al datore su richiesta.
  3. Essere reperibile alle visite di controllo disposte dall’INPS o dal datore di lavoro nelle fasce orarie di reperibilità (10:00-12:00 e 17:00-19:00 nei giorni feriali, festivi compresi). Assenza ingiustificata dalla visita di controllo comporta la perdita dell’indennità di malattia per i giorni non coperti dal certificato.

Superamento del comporto e tutele del lavoratore

Quando il lavoratore raggiunge il limite del comporto, il datore ha la facoltà (non l’obbligo immediato) di licenziarlo per superamento del comporto. Prima di procedere al licenziamento, il datore è tenuto a:

  • Verificare se esistono mansioni alternative compatibili con le condizioni di salute (obbligo di repechage, art. 2103 c.c.).
  • Avvertire il lavoratore dell’imminente scadenza del comporto con congruo preavviso, per consentirgli di valutare se richiedere un’aspettativa non retribuita.

Il licenziamento per superamento del comporto richiede il preavviso contrattuale (o l’indennità sostitutiva). Il lavoratore licenziato per tale causa ha diritto al TFR maturato e alle spettanze di fine rapporto.

Casi pratici

Tizio — Malattia prolungata con anzianità inferiore a 3 anni
Tizio ha 2 anni e 8 mesi di anzianità. Si ammala per una patologia che lo tiene assente 280 giorni in 3 anni. Supera il comporto di 270 giorni. Il datore lo avvisa della scadenza e verifica se esistono mansioni alternative compatibili con le sue condizioni. Non trovando alternative, avvia la procedura di licenziamento per superamento del comporto, con il preavviso contrattuale previsto per il suo livello e la sua anzianità.
Caia — Infortunio sul lavoro, posto conservato
Caia si infortuna sul lavoro e ottiene l’inabilità temporanea assoluta certificata dall’INAIL per 4 mesi. I 4 mesi di assenza INAIL non si computano nel comporto contrattuale per malattia comune. Al rientro, Caia riprende il suo posto al 6° livello senza subire alcuna decurtazione dei diritti maturati. L’INAIL ha erogato il 60% della retribuzione per i primi 90 giorni e il 75% per il restante periodo.
Sempronio — Mancata reperibilità alla visita di controllo
Sempronio è in malattia e il medico di controllo dell’INPS si presenta a casa sua alle 10:30 ma non lo trova. Sempronio era uscito per una visita specialistica. Se non documenta adeguatamente il motivo dell’assenza, rischia la perdita dell’indennità di malattia per i giorni non coperti, oltre a possibili conseguenze disciplinari. Si rivolge al sindacato per presentare giustificazione all’INPS.

Domande frequenti

Quanti giorni di malattia posso fare prima di perdere il posto nel CCNL PMI Confapi?
Il comporto varia per anzianità: fino a 3 anni, 270 giorni nel triennio; da 3 a 6 anni, 410 giorni nel quadriennio; oltre 6 anni, 18 mesi (circa 547 giorni). I giorni di infortunio INAIL non si computano nel comporto.
Chi paga durante la malattia nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
L’INPS eroga il 50% dal 4° al 20° giorno e il 66,67% dal 21° giorno. Il CCNL prevede integrazioni a carico del datore per avvicinarsi alla retribuzione piena: per i valori precisi consultare il testo contrattuale o il proprio sindacato.
Devo inviare il certificato medico al datore durante la malattia?
Il medico trasmette il certificato telematicamente all’INPS. Il lavoratore deve comunicare l’assenza al datore tempestivamente (di norma entro la prima ora del primo giorno). Su richiesta, può comunicare il numero di protocollo del certificato.
L’infortunio sul lavoro è trattato diversamente dalla malattia?
Sì. L’infortunio è coperto dall’INAIL (60% per i primi 90 giorni, 75% dal 91°). I giorni INAIL non rientrano nel comporto contrattuale. Il posto è conservato per tutta la durata dell’inabilità temporanea assoluta certificata dall’INAIL.
Cosa succede se supero il comporto?
Il datore può licenziare per superamento del comporto, ma prima deve verificare mansioni alternative compatibili con le condizioni di salute (repechage) e avvertire il lavoratore dell’imminente scadenza. Il licenziamento richiede preavviso o indennità sostitutiva.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Unionmeccanica Confapi (testo base 26 maggio 2021, codice CNEL C018). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL), l’INPS, l’INAIL o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.