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CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: malattia, infortunio e comporto
Durata del comporto, trattamento economico durante la malattia, obblighi di certificazione e differenza tra malattia comune e infortunio sul lavoro nel CCNL Unionmeccanica Confapi.
Il CCNL Metalmeccanica PMI Confapi fissa il comporto (periodo massimo di conservazione del posto per malattia) in 270 giorni fino a 3 anni di anzianità, 410 giorni da 3 a 6 anni, 18 mesi (circa 547 giorni) oltre i 6 anni. L’infortunio sul lavoro (coperto da INAIL) non rientra nel computo del comporto. Il posto è conservato per tutta la durata dell’inabilità temporanea assoluta certificata dall’INAIL.
Tabella riepilogativa
| Anzianità di servizio | Periodo di riferimento | Giorni massimi di malattia (comporto) |
|---|---|---|
| Fino a 3 anni compiuti | Triennio mobile | 270 giorni |
| Da 3 anni a 6 anni compiuti | Quadriennio mobile | 410 giorni |
| Oltre 6 anni | Biennio mobile (18 mesi) | 547 giorni circa |
Il comporto si calcola su un periodo mobile (non solare): si sommano tutti i giorni di malattia nei 3, 4 o 18 mesi precedenti l’evento che fa scattare il confronto. I giorni di infortunio sul lavoro certificati dall’INAIL non rientrano nel computo. Per malattie gravi o oncologiche il CCNL può prevedere comporti prolungati: verificare il testo contrattuale.
Trattamento economico durante la malattia: legge e CCNL
Il trattamento economico durante la malattia è regolato principalmente dalla legge (D.P.R. 1026/1976, R.D.L. 1825/1924 per gli impiegati, prassi INPS), con possibili integrazioni contrattuali:
- Primi 3 giorni di malattia («carenza»): la legge non impone pagamento per i primi 3 giorni; il CCNL può prevedere l’integrazione a carico del datore. Per la verifica dell’integrazione specifica per il CCNL Unionmeccanica Confapi, consultare il testo contrattuale aggiornato.
- Dal 4° al 20° giorno: INPS eroga il 50% della retribuzione media giornaliera.
- Dal 21° giorno in poi: INPS eroga il 66,67% della retribuzione media giornaliera.
Il CCNL Unionmeccanica Confapi prevede integrazioni a carico del datore di lavoro per avvicinarsi alla retribuzione piena durante la malattia: per i valori precisi delle percentuali di integrazione consultare il testo contrattuale, poiché gli importi possono differire tra operai e impiegati e per livello di anzianità.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono distinti dalla malattia comune per il regime assicurativo applicabile:
- Sono coperti dall’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).
- L’indennità INAIL è pari al 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 90° giorno di inabilità temporanea assoluta; sale al 75% dal 91° giorno in poi.
- I giorni di inabilità INAIL non si computano nel comporto contrattuale per malattia comune.
- Il posto di lavoro è conservato per l’intera durata dell’inabilità temporanea assoluta certificata dall’INAIL, senza limite di giorni.
In caso di infortunio, il lavoratore deve dare pronta comunicazione all’azienda e assicurarsi che il medico referto l’infortunio come tale (non come malattia comune) affinché la pratica INAIL sia aperta correttamente.
Obblighi di certificazione e controllo
Il lavoratore malato deve:
- Comunicare l’assenza al datore di lavoro tempestivamente, di norma entro la prima ora dell’orario lavorativo del primo giorno di malattia (salvo cause di forza maggiore).
- Ottenere il certificato medico dal medico curante del SSN o del medico di base, che lo trasmette telematicamente all’INPS. Il numero di protocollo del certificato può essere comunicato al datore su richiesta.
- Essere reperibile alle visite di controllo disposte dall’INPS o dal datore di lavoro nelle fasce orarie di reperibilità (10:00-12:00 e 17:00-19:00 nei giorni feriali, festivi compresi). Assenza ingiustificata dalla visita di controllo comporta la perdita dell’indennità di malattia per i giorni non coperti dal certificato.
Superamento del comporto e tutele del lavoratore
Quando il lavoratore raggiunge il limite del comporto, il datore ha la facoltà (non l’obbligo immediato) di licenziarlo per superamento del comporto. Prima di procedere al licenziamento, il datore è tenuto a:
- Verificare se esistono mansioni alternative compatibili con le condizioni di salute (obbligo di repechage, art. 2103 c.c.).
- Avvertire il lavoratore dell’imminente scadenza del comporto con congruo preavviso, per consentirgli di valutare se richiedere un’aspettativa non retribuita.
Il licenziamento per superamento del comporto richiede il preavviso contrattuale (o l’indennità sostitutiva). Il lavoratore licenziato per tale causa ha diritto al TFR maturato e alle spettanze di fine rapporto.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanti giorni di malattia posso fare prima di perdere il posto nel CCNL PMI Confapi?
Chi paga durante la malattia nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
Devo inviare il certificato medico al datore durante la malattia?
L’infortunio sul lavoro è trattato diversamente dalla malattia?
Cosa succede se supero il comporto?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Unionmeccanica Confapi (testo base 26 maggio 2021, codice CNEL C018). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL), l’INPS, l’INAIL o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
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