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La guida
CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: malattia, infortunio e comporto
Durata del comporto, trattamento economico durante la malattia, obblighi di certificazione e differenza tra malattia comune e infortunio sul lavoro nel CCNL Unionmeccanica Confapi.
Il CCNL Metalmeccanica PMI Confapi (art. 55) conserva il posto per malattia o infortunio non sul lavoro per 6 mesi fino a 3 anni di anzianità, 9 mesi da 3 a 6 anni, 12 mesi oltre 6 anni, sommando le assenze dei tre anni precedenti (comporto breve). Con una malattia continuativa il periodo sale a 9, 13,5 e 18 mesi (comporto prolungato). L’azienda integra l’indennità fino alla retribuzione netta: intera retribuzione globale per i primi 2, 3 o 4 mesi e metà per i 4, 6 o 8 mesi successivi. L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale hanno una disciplina propria (art. 54): il posto è conservato fino alla guarigione clinica certificata dall’ente assicuratore.
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Tabella riepilogativa
| Anzianità di servizio | Comporto breve | Comporto prolungato | Retribuzione intera / metà (comporto breve) |
|---|---|---|---|
| Fino a 3 anni compiuti | 6 mesi | 9 mesi | 2 mesi / 4 mesi |
| Oltre 3 e fino a 6 anni compiuti | 9 mesi | 13,5 mesi | 3 mesi / 6 mesi |
| Oltre 6 anni | 12 mesi | 18 mesi | 4 mesi / 8 mesi |
Più malattie si sommano: i periodi si riferiscono alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo episodio, e lo scaglione di anzianità è quello maturato all’inizio della malattia. Il comporto prolungato spetta se la malattia è continuativa (o interrotta da una sola ripresa non superiore a due mesi), se nel triennio vi sono almeno due malattie di almeno tre mesi ciascuna, o se alla scadenza del breve è in corso una malattia con prognosi di almeno tre mesi. Dopo il comporto il lavoratore può chiedere per iscritto 4 mesi di aspettativa non retribuita e, per malattia grave e continuativa, un ulteriore periodo fino a 24 mesi complessivi. Fonte: art. 55 del CCNL 26 maggio 2021. Le assenze per infortunio sul lavoro e malattia professionale seguono l’art. 54.
Trattamento economico durante la malattia: legge e CCNL
Il trattamento economico durante la malattia è regolato principalmente dalla legge (D.P.R. 1026/1976, R.D.L. 1825/1924 per gli impiegati, prassi INPS), con l’integrazione contrattuale dell’art. 55:
- Primi 3 giorni di malattia («carenza»): l’INPS non paga i primi 3 giorni; l’art. 55 prevede però che l’azienda integri quanto il lavoratore percepisce fino al normale trattamento netto, entro i periodi di conservazione del posto.
- Dal 4° al 20° giorno: INPS eroga il 50% della retribuzione media giornaliera.
- Dal 21° giorno in poi: INPS eroga il 66,67% della retribuzione media giornaliera.
L’integrazione dell’art. 55 porta il lavoratore al normale trattamento economico complessivo netto: intera retribuzione globale per i primi 2 mesi e metà per i 4 successivi (anzianità fino a 3 anni), 3 mesi e 6 (da 3 a 6 anni), 4 mesi e 8 (oltre 6 anni); con il comporto prolungato i periodi diventano 3+6, 4,5+9 e 6+12 mesi. Restano fuori dal conteggio dell’intera retribuzione i ricoveri ospedalieri superiori a 10 giorni continuativi e le malattie superiori a 21 giorni continuativi, fino a 60, 75 o 90 giorni per scaglione e comunque a 120 giorni complessivi. L’integrazione presuppone il riconoscimento della malattia da parte dell’ente previdenziale e assorbe i trattamenti aziendali di pari titolo.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono distinti dalla malattia comune per il regime assicurativo applicabile:
- Sono coperti dall’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).
- L’indennità INAIL è pari al 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 90° giorno di inabilità temporanea assoluta; sale al 75% dal 91° giorno in poi.
- I giorni di inabilità INAIL non si computano nel comporto contrattuale per malattia comune; l’art. 54 prevede un’integrazione aziendale fino al normale trattamento netto, a condizione che l’ente assicuratore riconosca l’infortunio come indennizzabile.
- Il posto di lavoro è conservato fino alla guarigione clinica comprovata dal certificato medico definitivo dell’istituto assicuratore (per la malattia professionale, per il periodo di indennità di inabilità temporanea); entro 48 ore dal certificato di guarigione il lavoratore deve presentarsi per riprendere il lavoro (art. 54).
In caso di infortunio, il lavoratore deve dare pronta comunicazione all’azienda e assicurarsi che il medico referto l’infortunio come tale (non come malattia comune) affinché la pratica INAIL sia aperta correttamente.
Obblighi di certificazione e controllo
Il lavoratore malato deve:
- Avvertire l’azienda entro il primo giorno di assenza (art. 55), salvo giustificato impedimento; lo stesso vale per ogni prolungamento o nuova malattia.
- Ottenere il certificato medico dal medico curante, che lo trasmette telematicamente all’INPS: il contratto richiede che l’azienda riceva entro due giorni dall’inizio dell’assenza il certificato (oggi, in pratica, il numero di protocollo del certificato telematico). Senza comunicazioni l’assenza è considerata ingiustificata.
- Essere reperibile alle visite di controllo disposte dall’INPS o dal datore di lavoro nelle fasce orarie di reperibilità (10:00-12:00 e 17:00-19:00 nei giorni feriali, festivi compresi). Se il lavoratore non viene reperito senza giustificato motivo perde l’intero trattamento economico a carico dell’azienda fino a 10 giorni e la metà per i giorni successivi, oltre a provvedimenti disciplinari (art. 55, punto 1); deve inoltre presentarsi alla ASL entro il primo giorno utile.
Superamento del comporto e tutele del lavoratore
Quando il lavoratore raggiunge il limite del comporto, il datore ha la facoltà (non l’obbligo immediato) di licenziarlo per superamento del comporto. Prima di procedere al licenziamento, il datore è tenuto a:
- Verificare se esistono mansioni alternative compatibili con le condizioni di salute (obbligo di repechage, art. 2103 c.c.).
- Considerare che il lavoratore può chiedere per iscritto, entro la scadenza del comporto, 4 mesi di aspettativa non retribuita (e, per malattia grave e continuativa documentata, fino a 24 mesi complessivi): decorsa anche l’aspettativa senza ripresa del servizio l’azienda può risolvere il rapporto (art. 55).
Superato il comporto, se l’azienda risolve il rapporto spetta il trattamento contrattuale per il licenziamento, compresa l’indennità sostitutiva del preavviso (art. 55; la malattia sospende il decorso del preavviso). Il lavoratore licenziato per tale causa ha diritto al TFR maturato e alle spettanze di fine rapporto.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanti giorni di malattia posso fare prima di perdere il posto nel CCNL PMI Confapi?
Chi paga durante la malattia nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
Devo inviare il certificato medico al datore durante la malattia?
L’infortunio sul lavoro è trattato diversamente dalla malattia?
Cosa succede se supero il comporto?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Unionmeccanica Confapi (testo base 26 maggio 2021, codice CNEL C018). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL), l’INPS, l’INAIL o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.