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La guida

CCNL Animazione Turistica

CCNL Animazione Turistica: malattia e infortunio

L’animatore che si fa male durante una partita di beach volley o si ammala a metà stagione: cosa succede? Questa guida illustra il trattamento economico di malattia e infortunio nel CCNL Turismo (Federalberghi-Faita), il periodo di comporto e le specificità dei contratti stagionali.

In sintesi

Il CCNL Turismo prevede un comporto di 180 giorni per anno. Il trattamento economico prevede: carenza il 1° giorno, poi integrazione datoriale progressiva. L’INPS interviene dal 4° giorno. L’INAIL copre gli infortuni sul lavoro dal 1° giorno (i primi 3 a carico del datore al 100%). Nei contratti stagionali la scadenza non si proroga per malattia.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (lato datoriale)
Federalberghi · Faita
Parti firmatarie (lato sindacale)
Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
5 luglio 2024
Vigenza
1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
Comporto (CCNL)
180 giorni per anno

Il periodo di comporto: quanti giorni di malattia si possono avere

Il periodo di comporto è il periodo massimo entro il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia. Il CCNL Turismo (Federalberghi-Faita) stabilisce un comporto di 180 giorni nell’arco di un anno di calendario.

Superato il comporto, il datore può procedere al licenziamento per superamento del periodo di comporto: si tratta di un recesso previsto dalla legge (art. 2110 c.c.) che non richiede giustificato motivo soggettivo. Il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso e alle competenze maturate, incluso il TFR.

Nei contratti stagionali il comporto è proporzionato alla durata del contratto: su un contratto di 4 mesi il comporto non può essere 180 giorni (cioè 6 mesi), ma viene ridotto in proporzione.

Tabella riepilogativa del trattamento economico di malattia

Trattamento economico durante la malattia — CCNL Turismo e legge (lavoratore con contratto a tempo indeterminato o determinato)
Periodo di malattia A carico di chi Importo indicativo
1° giorno (carenza) Lavoratore (carenza INPS) 0% (salvo deroga CCNL per malattia >3 gg)
2°-3° giorno Datore di lavoro Retribuzione a carico datoriale (il CCNL stabilisce la percentuale)
4°-20° giorno INPS (50%) + integrazione datoriale Il CCNL integra fino al 75% della retribuzione
21° giorno in poi INPS (66,66%) + integrazione datoriale Il CCNL integra fino al 100% della retribuzione

Nota: le percentuali esatte di integrazione datoriale sono fissate nel testo del CCNL Turismo vigente e possono variare per anzianità di servizio. I valori INPS sono stabiliti dalla legge (art. 74, R.D.L. 1827/1935 e successive modifiche). Il CCNL determina la quota di integrazione a carico del datore.

Obblighi di comunicazione e certificazione

In caso di malattia il lavoratore deve:

  1. Comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro (di norma entro il primo giorno lavorativo), anche telefonicamente o via messaggio;
  2. Recarsi dal medico curante che trasmette telematicamente il certificato all’INPS;
  3. Comunicare il numero di protocollo del certificato al datore di lavoro (non è più necessario consegnare una copia cartacea);
  4. Rendersi reperibile nelle fasce orarie stabilite dalla legge (10-12 e 17-19) per le visite fiscali INPS.

Nelle strutture residenziali (villaggi e campeggi) dove il lavoratore alloggia in loco, il reperibile è normalmente l’alloggio in struttura. Il lavoratore deve comunicare il luogo di reperibilità in caso di diversa sistemazione.

Infortunio sul lavoro: le peculiarità dell’animazione

Il lavoro degli animatori presenta un rischio infortunistico più elevato rispetto ad altre categorie del turismo, a causa delle attività fisiche, sportive e acrobatiche svolte (giochi in piscina, sport da spiaggia, balli di gruppo, allestimento scenografie). Ogni struttura deve:

  • iscrivere i lavoratori all’INAIL;
  • dotare gli animatori di adeguati dispositivi di protezione individuale laddove necessario;
  • formare il personale sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

In caso di infortunio sul lavoro (evento lesivo avvenuto per causa violenta durante la prestazione lavorativa):

  • i primi 3 giorni sono a carico del datore al 100%;
  • dal 4° giorno l’INAIL eroga il 60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni e il 75% dal 91° al 180° giorno;
  • il CCNL prevede un’integrazione datoriale per raggiungere la retribuzione piena.
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Specificità per i contratti stagionali

In un contratto a termine stagionale la malattia non prolunga automaticamente la durata del contratto. Se il lavoratore è malato e il contratto scade, il rapporto cessa alla data prevista con liquidazione di tutte le competenze. La malattia sospende il decorso del contratto ma non ne cambia la scadenza.

Durante la malattia in un contratto stagionale il lavoratore ha comunque diritto al trattamento economico di malattia per i giorni di assenza entro il periodo di comporto (proporzionato alla durata del contratto) e può percepire l’indennità INPS.

Casi pratici

Tizio — Torcicollo dopo una settimana di attività acrobatica
Tizio si ammala di una cervicalgia acuta il 10 luglio (stagione in corso). Si assenta per 8 giorni. Il 10 luglio è il 1° giorno di malattia (carenza, 0% a carico INPS). L’11-12 luglio (2° e 3° giorno) li paga il datore. Dal 13 luglio al 17 luglio (4°-8° giorno) l’INPS eroga il 50% e il datore integra fino al 75% secondo il CCNL Turismo. Tizio torna al lavoro il 19 luglio.
Caia — Distorsione alla caviglia durante beach volley
Caia si storce la caviglia durante una partita di beach volley organizzata come attività di animazione. Si tratta di un infortunio sul lavoro: il datore compila il modulo INAIL entro 2 giorni. I primi 3 giorni di inabilità sono a carico del datore al 100%; dal 4° giorno subentra l’INAIL. Caia viene tutelata dall’assicurazione INAIL anche per eventuali conseguenze permanenti.
Sempronio — Malattia a fine stagione con contratto stagionale
Sempronio ha un contratto stagionale fino al 30 settembre. Si ammala il 20 settembre per influenza (10 giorni previsti). La scadenza del contratto è il 30 settembre e non si proroga per malattia. Sempronio riceve il trattamento economico di malattia per i giorni di assenza fino al 30 settembre, poi il contratto cessa come previsto e riceve le competenze finali (ferie residue, TFR proporzionale, tredicesima e quattordicesima pro rata).
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Domande frequenti

Qual è il periodo di comporto nel CCNL Turismo?
Il CCNL Turismo prevede un periodo di comporto di 180 giorni per anno. Superato questo limite, il datore può licenziare per superamento del comporto. Nei contratti stagionali il comporto è proporzionato alla durata del contratto.
Chi paga la malattia nei primi giorni?
Il 1° giorno è a carico del lavoratore (carenza). Il 2°-3° giorno è a carico del datore. Dal 4° giorno interviene l’INPS (50% fino al 20° giorno, poi 66,66%) con integrazione datoriale secondo il CCNL.
L’infortunio durante le attività sportive di animazione è coperto dall’INAIL?
Sì, se l’attività sportiva è svolta nell’ambito delle mansioni lavorative assegnate (es. organizzazione e conduzione di giochi in piscina o beach volley per gli ospiti). L’INAIL copre i rischi infortuni per i lavoratori iscritti. I primi 3 giorni sono a carico del datore al 100%, dal 4° subentra l’INAIL.
La malattia prolunga il contratto stagionale?
No. In un contratto a termine stagionale la malattia non prolunga la durata del contratto: questo cessa alla scadenza prevista. Il lavoratore percepisce il trattamento di malattia per i giorni di assenza entro la scadenza.
Cosa succede se supero il comporto in un contratto a tempo indeterminato?
Superato il comporto di 180 giorni, il datore può licenziare per superamento del comporto. Il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, al TFR e a tutte le competenze maturate. Il licenziamento per superamento del comporto non richiede giustificato motivo soggettivo.

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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo del 5 luglio 2024. Le percentuali di integrazione datoriale vanno verificate nel testo contrattuale ufficiale. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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