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La guida
CCNL Animazione Turistica: malattia e infortunio
L’animatore che si fa male durante una partita di beach volley o si ammala a metà stagione: cosa succede? Questa guida illustra il trattamento economico di malattia e infortunio nel CCNL Turismo (Federalberghi-Faita), il periodo di comporto e le specificità dei contratti stagionali.
Il CCNL Turismo prevede un comporto di 180 giorni per anno. Il trattamento economico prevede: carenza il 1° giorno, poi integrazione datoriale progressiva. L’INPS interviene dal 4° giorno. L’INAIL copre gli infortuni sul lavoro dal 1° giorno (i primi 3 a carico del datore al 100%). Nei contratti stagionali la scadenza non si proroga per malattia.
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Il periodo di comporto: quanti giorni di malattia si possono avere
Il periodo di comporto è il periodo massimo entro il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore assente per malattia. Il CCNL Turismo (Federalberghi-Faita) stabilisce un comporto di 180 giorni nell’arco di un anno di calendario.
Superato il comporto, il datore può procedere al licenziamento per superamento del periodo di comporto: si tratta di un recesso previsto dalla legge (art. 2110 c.c.) che non richiede giustificato motivo soggettivo. Il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso e alle competenze maturate, incluso il TFR.
Nei contratti stagionali il comporto è proporzionato alla durata del contratto: su un contratto di 4 mesi il comporto non può essere 180 giorni (cioè 6 mesi), ma viene ridotto in proporzione.
Tabella riepilogativa del trattamento economico di malattia
| Periodo di malattia | A carico di chi | Importo indicativo |
|---|---|---|
| 1° giorno (carenza) | Lavoratore (carenza INPS) | 0% (salvo deroga CCNL per malattia >3 gg) |
| 2°-3° giorno | Datore di lavoro | Retribuzione a carico datoriale (il CCNL stabilisce la percentuale) |
| 4°-20° giorno | INPS (50%) + integrazione datoriale | Il CCNL integra fino al 75% della retribuzione |
| 21° giorno in poi | INPS (66,66%) + integrazione datoriale | Il CCNL integra fino al 100% della retribuzione |
Nota: le percentuali esatte di integrazione datoriale sono fissate nel testo del CCNL Turismo vigente e possono variare per anzianità di servizio. I valori INPS sono stabiliti dalla legge (art. 74, R.D.L. 1827/1935 e successive modifiche). Il CCNL determina la quota di integrazione a carico del datore.
Obblighi di comunicazione e certificazione
In caso di malattia il lavoratore deve:
- Comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro (di norma entro il primo giorno lavorativo), anche telefonicamente o via messaggio;
- Recarsi dal medico curante che trasmette telematicamente il certificato all’INPS;
- Comunicare il numero di protocollo del certificato al datore di lavoro (non è più necessario consegnare una copia cartacea);
- Rendersi reperibile nelle fasce orarie stabilite dalla legge (10-12 e 17-19) per le visite fiscali INPS.
Nelle strutture residenziali (villaggi e campeggi) dove il lavoratore alloggia in loco, il reperibile è normalmente l’alloggio in struttura. Il lavoratore deve comunicare il luogo di reperibilità in caso di diversa sistemazione.
Infortunio sul lavoro: le peculiarità dell’animazione
Il lavoro degli animatori presenta un rischio infortunistico più elevato rispetto ad altre categorie del turismo, a causa delle attività fisiche, sportive e acrobatiche svolte (giochi in piscina, sport da spiaggia, balli di gruppo, allestimento scenografie). Ogni struttura deve:
- iscrivere i lavoratori all’INAIL;
- dotare gli animatori di adeguati dispositivi di protezione individuale laddove necessario;
- formare il personale sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
In caso di infortunio sul lavoro (evento lesivo avvenuto per causa violenta durante la prestazione lavorativa):
- i primi 3 giorni sono a carico del datore al 100%;
- dal 4° giorno l’INAIL eroga il 60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni e il 75% dal 91° al 180° giorno;
- il CCNL prevede un’integrazione datoriale per raggiungere la retribuzione piena.
Specificità per i contratti stagionali
In un contratto a termine stagionale la malattia non prolunga automaticamente la durata del contratto. Se il lavoratore è malato e il contratto scade, il rapporto cessa alla data prevista con liquidazione di tutte le competenze. La malattia sospende il decorso del contratto ma non ne cambia la scadenza.
Durante la malattia in un contratto stagionale il lavoratore ha comunque diritto al trattamento economico di malattia per i giorni di assenza entro il periodo di comporto (proporzionato alla durata del contratto) e può percepire l’indennità INPS.
Casi pratici
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Domande frequenti
Qual è il periodo di comporto nel CCNL Turismo?
Chi paga la malattia nei primi giorni?
L’infortunio durante le attività sportive di animazione è coperto dall’INAIL?
La malattia prolunga il contratto stagionale?
Cosa succede se supero il comporto in un contratto a tempo indeterminato?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo del 5 luglio 2024. Le percentuali di integrazione datoriale vanno verificate nel testo contrattuale ufficiale. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.