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Ultimo aggiornamento: 9 Febbraio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Turismo garantisce almeno 26 giorni di ferie annuali (legge: 4 settimane). Nei contratti stagionali le ferie maturano proporzionalmente ai mesi lavorati. La forte stagionalità del settore spinge spesso le strutture a concentrare le ferie nella bassa stagione o a liquidarle in busta paga a fine rapporto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Animazione Turistica

CCNL Animazione Turistica: ferie, permessi e ROL

Quante ferie matura un animatore in una stagione di 4 mesi? Come funzionano i ROL? Il datore può imporre il periodo di ferie? Questa guida risponde in base al CCNL Turismo (Federalberghi-Faita) e alla legge, con particolare attenzione alla stagionalità del settore.

In sintesi

Il CCNL Turismo prevede almeno 26 giorni lavorativi di ferie annuali. Nei contratti stagionali le ferie si maturano pro rata e vengono solitamente liquidate a fine rapporto. I ROL (ore da ex festività soppresse) si fruiscono durante la bassa stagione. È vietato per legge monetizzare le ferie durante il rapporto.

Dati contrattuali

Parti firmatarie (lato datoriale)
Federalberghi · Faita
Parti firmatarie (lato sindacale)
Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
5 luglio 2024
Vigenza
1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
Ferie minime (legge)
4 settimane annuali (D.Lgs. 66/2003, art. 10)

Le ferie nel CCNL Turismo: quanti giorni spettano

Il D.Lgs. 66/2003 fissa un minimo inderogabile di 4 settimane di ferie annuali retribuite. Questo minimo di legge equivale a 20 giorni lavorativi per chi lavora 5 giorni a settimana, oppure a 24 giorni per chi lavora 6 giorni, o ancora a 28 giorni per chi opera 7 giorni su 7 come accade spesso nell’animazione turistica.

Il CCNL Turismo (Federalberghi-Faita) migliora il minimo legale, riconoscendo indicativamente 26 giorni lavorativi di ferie annuali, con un incremento che può essere legato all’anzianità di servizio. Consultare il testo contrattuale vigente per i valori esatti per livello e anzianità.

Tabella riepilogativa

Istituti di riposo e permesso — CCNL Turismo e legge
Istituto Previsione Come si fruisce nell’animazione
Ferie annuali Almeno 26 gg lavorativi (CCNL); minimo legale 4 settimane Spesso in bassa stagione o liquidate a fine rapporto stagionale
ROL / Ex festivity soppresse 32 ore annuali (indicative; verificare il CCNL vigente) Fruizione singola concordata con la direzione
Permessi brevi Ore a recupero o retribuite secondo il CCNL Concessi per esigenze personali documentate
Permessi studio Fino a 150 ore annuali per accordo (L. 300/1970) Su richiesta con prova di iscrizione e frequenza
Festività nazionali 12 giorni l’anno (legge); se lavorate, maggiorazione o riposo comp. Nel settore ricettivo quasi sempre lavorate

Nota: i valori indicati sono orientativi. Il monte ore ROL esatto e le condizioni di fruizione delle ferie sono stabiliti nel testo del CCNL Turismo vigente e possono essere integrati da accordi aziendali.

Ferie nei contratti stagionali: maturazione pro rata

La quasi totalità degli animatori turistici lavora con contratti a tempo determinato stagionali. In questi contratti le ferie si maturano in proporzione ai mesi di servizio effettuati:

  • per ogni mese lavorato matura circa 1/12 del rateo annuo;
  • su una stagione di 4 mesi (es. giugno-settembre), l’animatore matura circa 4/12 delle ferie annuali, ossia circa 8-9 giorni lavorativi;
  • se le ferie non sono fruite durante il rapporto (ad esempio perché la struttura non può concederle in alta stagione), vengono liquidate in busta paga con l’indennità sostitutiva di ferie al momento della cessazione del rapporto.

La liquidazione monetaria delle ferie residue a fine rapporto è lecita e normale nel lavoro stagionale; è invece vietata durante il corso del rapporto (non si possono «vendere» le ferie al datore per continuare a lavorare).

I ROL (Riduzione Orario di Lavoro) e le ex festività soppresse

I ROL sono ore di permesso retribuito che il CCNL riconosce in aggiunta alle ferie, come compensazione per le quattro festività nazionali soppresse dalla L. 54/1977: San Giuseppe (19 marzo), Ascensione, Corpus Domini, Santi Pietro e Paolo (29 giugno). Queste giornate, non più festive per legge, sono state trasformate in ore di permesso retribuito da frui secondo le previsioni del CCNL.

Nel settore del turismo i ROL vengono solitamente fruiti in bassa stagione, in giornate concordate individualmente con la direzione, oppure vengono liquidati a fine rapporto come le ferie non godute.

Malattia e ferie: l’interruzione del periodo

Per legge (come confermato dalla Corte di Giustizia UE e recepito dalla giurisprudenza italiana), la malattia insorta durante le ferie interrompe il decorso delle ferie stesse e le trasforma in malattia. I giorni di malattia devono essere recuperati come ferie in un periodo successivo. Il lavoratore deve dare tempestiva comunicazione della malattia e inviare il certificato medico anche durante il periodo feriale.

Casi pratici

Tizio — Stagione estiva di 4 mesi e liquidazione ferie
Tizio lavora come animatore dal 1° giugno al 30 settembre 2026 (4 mesi). Le ferie annuali previste dal CCNL Turismo sono 26 giorni lavorativi. Pro rata su 4 mesi: 4/12 × 26 = circa 8,7 giorni. La struttura non concede ferie in alta stagione. Al termine del contratto Tizio riceve in busta paga l’indennità sostitutiva di ferie per circa 9 giorni, calcolata sulla retribuzione giornaliera.
Caia — Contratto a tempo indeterminato, ferie in bassa stagione
Caia è assunta a tempo indeterminato come responsabile mini club. Lavora tutto l’anno nella struttura. Il CCNL le riconosce 26 giorni di ferie annuali. La direzione pianifica il calendario ferie: 15 giorni a novembre (chiusura parziale della struttura) e 11 giorni tra dicembre e gennaio. Caia deve fruire almeno 2 settimane consecutive entro l’anno di maturazione (obbligo di legge).
Sempronio — Si ammala durante le ferie
Sempronio è in ferie dal 10 al 24 novembre. Il 13 novembre si ammala con febbre alta e va dal medico che gli certifica l’infermità. Sempronio invia il certificato all’azienda e all’INPS. I giorni dal 13 al 17 novembre (5 giorni di malattia) si trasformano in malattia: le relative ferie devono essere recuperate in un periodo successivo concordato con la struttura.

Domande frequenti

Quante ferie spettano a un animatore turistico?
Il CCNL Turismo prevede indicativamente almeno 26 giorni lavorativi di ferie annuali. Nei contratti stagionali le ferie si maturano pro rata (circa 1/12 per ogni mese lavorato) e vengono liquidate a fine rapporto se non fruite.
Nei contratti stagionali le ferie si maturano ugualmente?
Sì. Le ferie maturano in proporzione ai mesi di servizio. A fine rapporto stagionale le ferie residue vengono liquidate con l’indennità sostitutiva di ferie nella busta paga di fine rapporto.
Il datore può imporre le ferie durante la bassa stagione?
Sì, nel rispetto del CCNL. Il datore stabilisce il periodo tenendo conto delle esigenze aziendali. Almeno 2 settimane consecutive devono essere concesse nell’anno di maturazione (D.Lgs. 66/2003).
Cosa sono i ROL e come si usano nell’animazione turistica?
I ROL sono ore di permesso retribuito maturate in sostituzione delle ex festività soppresse (4 giornate). Si fruiscono di norma durante la bassa stagione in giornate singole concordate, oppure si liquidano a fine rapporto.
Le ferie possono essere monetizzate durante il rapporto?
No. Le ferie devono essere effettivamente fruite (art. 10, D.Lgs. 66/2003). La monetizzazione è ammessa solo al momento della cessazione del rapporto, per le ferie residue non godute.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo del 5 luglio 2024. I valori esatti di ferie e ROL vanno verificati nel testo contrattuale vigente pubblicato da Federalberghi o Faita. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quante ferie spettano a un animatore turistico?

Il CCNL Turismo prevede almeno 26 giorni lavorativi di ferie annuali. La legge (D.Lgs. 66/2003) garantisce un minimo inderogabile di 4 settimane (28 giorni calendaristici per chi lavora 7 giorni su 7, o 20 giorni lavorativi per un orario su 5 giorni). Il CCNL migliora questo minimo di legge.

Nei contratti stagionali le ferie si maturano ugualmente?

Sì. Le ferie maturano proporzionalmente ai mesi di servizio effettivo. Per ogni mese lavorato matura circa 1/12 del rateo annuo. A fine rapporto stagionale le ferie non godute vengono liquidate con l'indennità sostitutiva di ferie in busta paga.

Il datore può imporre le ferie durante la bassa stagione?

Sì, entro i limiti del CCNL. Il datore stabilisce il periodo delle ferie tenendo conto delle esigenze aziendali e, nei limiti del possibile, dei desiderata del lavoratore. Nel settore ricettivo è normale che le ferie vengano fruite durante la bassa stagione (autunno-inverno). Almeno 2 settimane consecutive devono essere fruite nell'anno di maturazione.

Cosa sono i ROL e come si usano nell'animazione turistica?

I ROL (Riduzione Orario Lavoro) sono ore di permesso retribuito maturate annualmente in aggiunta alle ferie, a titolo di compensazione per le ex festività soppresse (4 giornate nazionali abolite nel 1977: San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, Santi Pietro e Paolo). Nel settore turismo si fruiscono generalmente durante la bassa stagione o in giornate singole concordate con la direzione.

Le ferie possono essere monetizzate?

No. Le ferie non possono essere sostituite con un'indennità economica durante il rapporto di lavoro: devono essere effettivamente fruite (art. 10, D.Lgs. 66/2003). L'unica eccezione è la liquidazione delle ferie residue a fine rapporto.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.