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La guida

CCNL Animazione Turistica

Buoni pasto e mensa nel CCNL Animazione Turistica: diritto e regime fiscale

Nei settori d’ufficio e dei servizi il buono pasto è il benefit più diffuso. Non è però un diritto automatico di legge: nasce dal CCNL o dall’accordo aziendale, e gode dell’esenzione fiscale solo entro soglie precise, diverse tra buono cartaceo ed elettronico.

In sintesi

Il buono pasto non è un diritto di legge: il CCNL Turismo non lo prevede, lo riconosce solo l’accordo aziendale. È esente da imposte e contributi fino a 4 €/giorno se cartaceo e 10 €/giorno se elettronico (dal 1° gennaio 2026; fino al 2025: 8 €); l’eccedenza è imponibile. La mensa aziendale e le convenzioni sono invece integralmente esenti. Di norma spetta un solo beneficio per giornata.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federalberghi · Faita · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Istituti trattati
Buoni pasto cartacei ed elettronici · Mensa e convenzioni · Regime fiscale
Riferimenti
Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · Accordi aziendali; Allegato 1 CCNL Turismo (vitto e alloggio)
Fonte
Testo del CCNL Turismo coordinato con l’accordo di rinnovo del 5 luglio 2024

Le forme del servizio pasto a confronto

Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
Forma In che cosa consiste Regime fiscale
Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 10,00 €/giorno; eccedenza imponibile
Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Il CCNL Turismo non fissa importi di buono pasto, mensa o indennità sostitutiva: li stabiliscono gli accordi aziendali. L’Allegato 1 disciplina solo la convenzione per il vitto e l’alloggio nelle aziende alberghiere, con prezzi a carico del lavoratore pari, dal 1° gennaio 2026, a 1,05 € per un pranzo, 0,19 € per una prima colazione e 1,17 € per un pernottamento.

Buoni pasto: cartacei ed elettronici

Il buono pasto (ticket restaurant) è il benefit più comune negli uffici. La sua disciplina fiscale distingue nettamente due tipologie.

Le soglie di esenzione

Il buono pasto è esente da imposte e contributi fino a 4,00 € al giorno se in formato cartaceo e fino a 10,00 € al giorno se in formato elettronico; la parte eccedente concorre al reddito. La differenza incentiva l’uso del formato elettronico.

Le regole d’uso

I buoni pasto non sono cumulabili oltre un certo numero per singolo acquisto, non sono cedibili né convertibili in denaro e spettano per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dia titolo al pasto. Non maturano nei giorni di assenza, ferie o malattia.

Un diritto contrattuale

Il buono pasto non è previsto dalla legge come diritto generale: spetta se e nella misura in cui lo stabiliscono il CCNL o l’accordo aziendale. Il CCNL Turismo non prevede un buono pasto nazionale: importo e condizioni stanno nell’accordo aziendale, se esiste.

Un diritto contrattuale, non di legge

È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

Casi pratici

Tizio — buono pasto elettronico da 11 euro
Tizio riceve un buono pasto elettronico del valore di 11 € per ogni giorno lavorato. La quota fino a 10 € è esente; il restante 1 € concorre al reddito imponibile. Se il buono fosse cartaceo, l’esenzione si fermerebbe a 4 €.
Caia — part-time e diritto al buono pasto
Caia è part-time orizzontale e lavora solo il mattino, senza pausa pasto. Il diritto al buono pasto dipende da come il CCNL o l’accordo aziendale lo collegano alla presenza e alla pausa: se è previsto per le giornate con orario che dà titolo al pasto, va verificata la sua specifica articolazione oraria.
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Domande frequenti

Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
Qual è la differenza fiscale tra buono pasto cartaceo ed elettronico?
Il buono cartaceo è esente fino a 4 €/giorno, quello elettronico fino a 10 €/giorno. La parte eccedente concorre al reddito. Per questo molte aziende adottano il formato elettronico.

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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Il CCNL Turismo (coordinato con l’accordo del 5 luglio 2024) non disciplina buoni pasto e indennità sostitutiva; l’Allegato 1 regola vitto e alloggio nelle aziende alberghiere. Spettanza e importi vanno cercati negli accordi aziendali.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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