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Ultimo aggiornamento: 24 Marzo 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Metalmeccanica PMI Confapi fissa l'orario ordinario a 40 ore settimanali. Lo straordinario è ammesso fino a 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali, con un tetto annuo di 250 ore. Le maggiorazioni variano dal 20% (straordinario diurno) al 75% (notturno festivo).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: orario di lavoro e straordinari

Orario ordinario, straordinario, lavoro notturno e a turni nel CCNL Unionmeccanica Confapi: regole, limiti, maggiorazioni e diritto alla conversione in riposi compensativi.

In sintesi

L’orario ordinario è di 40 ore settimanali. Lo straordinario è consentito fino a 2 ore al giorno e 8 alla settimana, con un tetto annuo di 250 ore. Le maggiorazioni vanno dal 20% (straordinario diurno feriale) al 75% (notturno festivo). Il lavoratore può scegliere di convertire le ore straordinarie in riposi compensativi se lo comunica entro il mese.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Unionmeccanica (Confapi) · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
Orario ordinario
40 ore settimanali
Limite straordinario
2 ore/giorno · 8 ore/settimana · 250 ore/anno (200 per aziende >200 dipendenti)
Riferimento legale
D.Lgs. 66/2003 (limiti orario) + CCNL per le maggiorazioni

Tabella riepilogativa

Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo — CCNL Metalmeccanica PMI Confapi
Tipologia di prestazione Maggiorazione sulla retribuzione oraria
Straordinario diurno feriale 20%
Lavoro notturno (fino alle 22:00) 25%
Lavoro notturno (oltre le 22:00) 35%
Lavoro festivo (domenica o festività) 40% (con riposo compensativo) o maggiorazione superiore se non si fruisce del riposo
Straordinario notturno festivo Fino al 75% (cumulabilità secondo tabelle contrattuali)

I valori delle maggiorazioni festive e delle combinazioni (es. straordinario + notturno + festivo) sono dettagliatamente disciplinati nelle tabelle del CCNL Unionmeccanica Confapi. Si raccomanda di consultare il testo integrale per le combinazioni specifiche applicabili al proprio turno.

Orario ordinario: distribuzione settimanale

Le 40 ore settimanali ordinarie sono di regola distribuite su 5 giorni (lunedì-venerdì), con il sabato come giorno di riposo. Nelle aziende che mantengono la settimana di 6 giorni, il sabato pomeriggio è tendenzialmente non lavorativo. L’orario giornaliero standard è quindi di 8 ore, con possibilità di flessibilità interna concordata a livello aziendale.

Per le lavorazioni in ciclo continuo (es. altiforni, fonderie, processi chimici integrati nel ciclo metallurgico) l’orario settimanale può salire fino a 48 ore comprensive di straordinario, con i riposi compensativi garantiti dal D.Lgs. 66/2003 (11 ore consecutive di riposo giornaliero, riposo settimanale di 24 ore).

Lavoro straordinario: limiti e procedura

Il ricorso allo straordinario nel CCNL Unionmeccanica Confapi è soggetto a precisi limiti quantitativi e procedurali:

  • Massimo giornaliero: 2 ore di straordinario per lavoratore.
  • Massimo settimanale: 8 ore di straordinario.
  • Massimo annuo: 250 ore per i lavoratori nelle aziende con meno di 200 dipendenti; 200 ore per le aziende con 200 o più dipendenti. Sono previste eccezioni (manutenzione, installazione impianti, attività cantieristiche e aeronautiche) con soglie leggermente superiori.

Lo straordinario deve essere disposto dal datore di lavoro. Il lavoratore che si rifiuta ingiustificatamente di prestare straordinario può incorrere in sanzione disciplinare, nei limiti fissati dal contratto. In ogni caso, lo straordinario non può essere imposto in modo da compromettere la salute o la sicurezza del lavoratore.

Conversione in riposi compensativi

Il CCNL Unionmeccanica Confapi consente al lavoratore di scegliere la conversione delle ore di straordinario in riposi compensativi al posto del pagamento con la maggiorazione. Il lavoratore deve comunicare questa preferenza entro il mese in cui le ore di straordinario sono state prestate. In assenza di comunicazione entro il termine, lo straordinario è pagato con la maggiorazione prevista.

La fruizione del riposo compensativo deve essere concordata con il datore tenendo conto delle esigenze produttive, analogamente a quanto avviene per le ferie.

Lavoro notturno e a turni

Il lavoro notturno (il CCNL individua come notturno il lavoro prestato tra le 22:00 e le 6:00, con una fascia intermedia fino alle 22:00) è retribuito con la maggiorazione indicata in tabella. Il D.Lgs. 66/2003 fissa ulteriori tutele per i lavoratori notturni (limite massimo di 8 ore in media nelle 24 ore su un periodo di riferimento, sorveglianza sanitaria obbligatoria, possibilità di trasferimento al turno diurno per ragioni di salute).

Le imprese che organizzano il lavoro a turni (due o tre turni giornalieri) applicano le maggiorazioni contrattuali per i turni pomeridiani e notturni. I turni avvicendati su 7 giorni con copertura domenicale prevedono compensi aggiuntivi. Il calendario dei turni deve essere comunicato con congruo preavviso.

Casi pratici

Tizio — Straordinario diurno e scelta riposo compensativo
Tizio, operaio al 5° livello, lavora 2 ore in più del normale orario ogni giovedì di maggio (8 ore di straordinario totali nel mese). Entro il 31 maggio comunica per iscritto al responsabile HR che vuole convertirle in riposi compensativi. Le 8 ore vengono accantonate nel suo «conto ore» e fruite come riposo in luglio, compatibilmente con la programmazione produttiva.
Caia — Turno notturno oltre le 22:00
Caia è inserita nel turno di notte di una fonderia (dalle 22:00 alle 6:00). La sua retribuzione oraria ordinaria è quella del 6° livello, circa 13,61 €/ora. Per il turno notturno oltre le 22:00 matura una maggiorazione del 35%, quindi circa 4,76 € aggiuntivi per ogni ora notturna. Su una notte completa (8 ore) la maggiorazione complessiva è di circa 38 € lordi.
Sempronio — Superamento del tetto annuo di straordinario
Sempronio ha già accumulato 245 ore di straordinario entro ottobre. Il datore può fargli fare al massimo 5 ore aggiuntive prima del 31 dicembre per restare nel limite delle 250 ore annue. Se il datore dispone comunque ulteriore straordinario oltre il tetto, Sempronio ha diritto a rifiutarsi senza conseguenze disciplinari e può segnalare la violazione all’Ispettorato del Lavoro.

Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
L’orario ordinario è 40 ore settimanali, di norma su 5 giorni. Le aziende in ciclo continuo possono organizzare orari su 6 giorni con i riposi previsti dalla legge. Eventuali ore aggiuntive sono straordinario.
Quante ore di straordinario posso fare all’anno?
Il tetto è 250 ore annue (200 per aziende con oltre 200 dipendenti), con limite di 2 ore al giorno e 8 alla settimana. Eccezioni per manutenzione, installazione impianti e ciclo nautico/aeronautico sono previste dalle specifiche clausole contrattuali.
Qual è la maggiorazione per lo straordinario diurno feriale?
Il 20% della retribuzione oraria ordinaria. Per il lavoro notturno la maggiorazione sale al 25% (fino alle 22:00) o al 35% (oltre le 22:00). Le festività prevedono compensi ancora più elevati, fino al 75% per le combinazioni notturno-festivo.
Posso convertire lo straordinario in permessi invece del pagamento?
Sì, se lo comunichi entro il mese in cui è stato prestato. Le ore si accumulano in un «conto ore» e si fruiscono come riposi compensativi, concordando le date con il datore come per le ferie.
Il lavoro a turni prevede maggiorazioni aggiuntive?
Sì. Oltre alle maggiorazioni per il notturno, i turni avvicendati su più giorni (inclusa la domenica) prevedono indennità specifiche dettagliate nelle tabelle del CCNL. Per i dettagli sul proprio turno è consigliabile consultare FIM-CISL, FIOM-CGIL o UILM-UIL.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Unionmeccanica Confapi (testo base 26 maggio 2021, codice CNEL C018) e alla disciplina del D.Lgs. 66/2003. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?

L'orario ordinario è di 40 ore settimanali. Il sabato, nelle aziende con settimana corta, è considerato giorno di riposo: il normale orario è distribuito su 5 giorni. Le imprese con turni possono organizzare l'orario in modo continuato (anche 48 ore settimanali) con i riposi compensativi previsti dalla legge.

Quante ore di straordinario posso fare all'anno nel CCNL PMI Confapi?

Il tetto annuo è di 250 ore di straordinario per lavoratore (200 ore per le imprese con più di 200 dipendenti). Il massimo giornaliero è 2 ore e quello settimanale 8 ore. Le ore di straordinario possono essere convertite in riposi compensativi se il lavoratore lo richiede entro il mese di maturazione.

Qual è la maggiorazione per lo straordinario nel CCNL PMI Confapi?

Il CCNL prevede: 20% per straordinario diurno feriale; 25% per lavoro notturno fino alle 22:00; 35% per lavoro notturno oltre le 22:00; maggiorazioni più elevate per lavoro festivo. I valori esatti sono fissati nelle tabelle del contratto.

Il lavoro a turni è regolato dal CCNL PMI Confapi?

Sì. Il CCNL prevede maggiorazioni per il lavoro a turni e per il lavoro notturno continuato. L'organizzazione in turni deve essere comunicata ai lavoratori con adeguato preavviso. I turni su 6 o 7 giorni prevedono compensi aggiuntivi rispetto al normale straordinario.

Posso convertire lo straordinario in permessi invece che ricevere il pagamento?

Sì. Il CCNL Unionmeccanica Confapi consente al lavoratore di dichiarare, entro il mese di maturazione, se vuole convertire le ore di straordinario in riposi compensativi (invece del pagamento con maggiorazione). Se non viene data indicazione entro il mese, lo straordinario è pagato con le maggiorazioni contrattuali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.