Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: orario di lavoro e straordinari

Orario ordinario, straordinario, lavoro notturno e a turni nel CCNL Unionmeccanica Confapi: regole, limiti, maggiorazioni e diritto alla conversione in riposi compensativi.

In sintesi

L’orario ordinario è di 40 ore settimanali. Lo straordinario è contenuto in 2 ore al giorno e 10 alla settimana (8 per i reparti di produzione), con un tetto di 250 ore annue per lavoratore. Le maggiorazioni vanno dal 20% (straordinario diurno) al 75% (straordinario notturno festivo oltre le 8 ore, lavoro non a turni). Il lavoratore può convertire lo straordinario in riposo (Banca ore) se lo dichiara entro il mese.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Unionmeccanica (Confapi) · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
Orario ordinario
40 ore settimanali
Limite straordinario
2 ore/giorno · 10 ore/settimana (8 nei reparti di produzione) · 250 ore/anno (260 manutenzione e montaggio, 280 riparazione aeronautica, navale e impiantistica)
Riferimento legale
D.Lgs. 66/2003 (limiti orario); maggiorazioni e Banca ore: art. 29 CCNL

Tabella riepilogativa

Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo – art. 29 CCNL Metalmeccanica PMI Confapi
Tipologia di prestazione Lavoro non a turni Lavoro a turni
Straordinario diurno 20% 20%
Lavoro notturno fino alle ore 22 25% 25%
Lavoro notturno oltre le ore 22 35% 25%
Lavoro festivo 55% 55%
Lavoro festivo con riposo compensativo 10% 10%
Straordinario festivo oltre le 8 ore 55% 55%
Straordinario festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore 35% 35%
Straordinario notturno, prime 2 ore 50% 40%
Straordinario notturno, ore successive 50% 45%
Notturno e festivo 60% 55%
Notturno festivo con riposo compensativo 35% 30%
Straordinario notturno festivo oltre le 8 ore 75% 65%
Straordinario notturno festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore 55% 50%

Fonte: art. 29 del CCNL 26 maggio 2021. Le percentuali si sommano alla normale retribuzione e si calcolano sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto, ottenuta dividendo l’importo mensile per 173. Il lavoro festivo con riposo compensativo di domenica è consentito solo nei casi previsti dalla legge.

Orario ordinario: distribuzione settimanale

Il CCNL fissa in 40 ore la durata massima settimanale del lavoro ordinario (art. 20). La ripartizione giornaliera è stabilita dalla direzione aziendale, anche in modo non uniforme, previo esame con le RSU; se l’orario è ripartito su 6 giorni, il lavoro cessa di massima alle 13,00 del sabato. Con la flessibilità dell’art. 23 l’orario settimanale può oscillare tra 35 e 45 ore con compensazione entro 12 mesi (tra 32 e 48 ore se l’azienda sceglie il regime esteso), restando ferma la retribuzione per 40 ore.

Per le lavorazioni in ciclo continuo (es. altiforni, fonderie, processi chimici integrati nel ciclo metallurgico) la durata normale dell’orario può risultare da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali (art. 20), con i riposi garantiti dal D.Lgs. 66/2003 (11 ore consecutive di riposo giornaliero, riposo settimanale di 24 ore).

Lavoro straordinario: limiti e procedura

Il ricorso allo straordinario nel CCNL Unionmeccanica Confapi è soggetto a precisi limiti quantitativi e procedurali:

  • Massimo giornaliero: 2 ore di straordinario per lavoratore.
  • Massimo settimanale: 10 ore di straordinario; 8 ore per gli addetti ai reparti di produzione.
  • Massimo annuo: 250 ore per ciascun lavoratore; 260 ore per manutenzione, installazione e montaggio; 280 ore per riparazione aeronautica, navale e impiantistica (art. 29).

Lo straordinario deve essere disposto dal datore di lavoro. I lavoratori non possono esimersi dallo straordinario disposto nei limiti dell’art. 29, salvo giustificati motivi di impedimento individuale transitori ed eccezionali; l’azienda può comandarlo senza preventivo incontro fino a 48 ore annue per il non turnista e 40 per il turnista, informando le RSU entro due settimane, mentre per le ore restanti dà comunicazione preventiva alle RSU. In ogni caso, lo straordinario non può essere imposto in modo da compromettere la salute o la sicurezza del lavoratore.

Conversione in riposi compensativi

Il CCNL Unionmeccanica Confapi consente al lavoratore di scegliere la conversione delle ore di straordinario in riposi compensativi al posto del pagamento con la maggiorazione. Il lavoratore deve dichiarare la preferenza nel mese in cui le ore sono state prestate (la scelta riguarda tutte le ore del mese, non è frazionabile). In assenza di dichiarazione entro fine mese, lo straordinario è pagato con le maggiorazioni della tabella. Per le ore che confluiscono nella Banca ore è dovuta la sola maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per quella prestazione (art. 29). Le ore accantonate sono fruibili dal mese successivo e quelle residue a fine periodo sono liquidate con la retribuzione in atto.

La fruizione dei riposi accantonati segue le modalità e le condizioni dei permessi annui retribuiti (art. 22).

Pubblicita

Lavoro notturno e a turni

Il lavoro notturno (ai fini retributivi il CCNL lo fa decorrere dalle 12 ore successive all’inizio del turno del mattino di ciascun gruppo; non è notturno il lavoro svolto dalle ore 6, entro un’ora al giorno, per predisporre il funzionamento degli impianti) è retribuito con la maggiorazione indicata in tabella. Il D.Lgs. 66/2003 fissa ulteriori tutele per i lavoratori notturni (limite massimo di 8 ore in media nelle 24 ore su un periodo di riferimento, sorveglianza sanitaria obbligatoria, possibilità di trasferimento al turno diurno per ragioni di salute).

Le imprese che organizzano il lavoro a turni (due o tre turni giornalieri) applicano la colonna «a turni» della tabella (per il notturno oltre le 22, ad esempio, 25% invece di 35%). Gli addetti a turni avvicendati hanno mezz’ora retribuita per la refezione (art. 20) e per il lavoro festivo valgono le percentuali della tabella; non si può rifiutare l’istituzione di più turni giornalieri.

Casi pratici

Tizio – Straordinario diurno e scelta riposo compensativo
Tizio, operaio di 5ª categoria, lavora 2 ore in più del normale orario ogni giovedì di maggio (8 ore di straordinario totali nel mese). Entro il 31 maggio comunica per iscritto al responsabile HR che vuole convertirle in riposi compensativi. Le 8 ore vengono accantonate nel suo «conto ore» e fruite come riposo in luglio, compatibilmente con la programmazione produttiva.
Caia – Turno notturno oltre le 22:00
Caia è inserita nel turno di notte di una fonderia (dalle 22:00 alle 6:00). Supponiamo (cifre di esempio) una quota oraria della retribuzione globale di fatto di 12,00 €. Lavorando a turni, per le ore oltre le 22:00 la maggiorazione è del 25% (non del 35%, che spetta a chi non è a turni): 3,00 € aggiuntivi per ogni ora notturna, cioè 24,00 € lordi su 8 ore.
Sempronio – Superamento del tetto annuo di straordinario
Sempronio ha già accumulato 245 ore di straordinario entro ottobre. Il datore può fargli fare al massimo 5 ore aggiuntive prima del 31 dicembre per restare nel limite delle 250 ore annue (art. 29). Oltre quel tetto nessun lavoratore può essere obbligato a prestare ore straordinarie, e la violazione può essere segnalata all’Ispettorato del Lavoro.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Pubblicita

Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
L’orario ordinario è di 40 ore settimanali (art. 20), ripartite dalla direzione aziendale; se su 6 giorni il lavoro cessa di massima alle 13,00 del sabato. Per gli impianti a ciclo di 7 giorni la media plurisettimanale può arrivare a 48 ore. Le ore oltre l’orario normale sono straordinario.
Quante ore di straordinario posso fare all’anno?
Il tetto è di 250 ore annue per lavoratore, con limite di 2 ore al giorno e 10 alla settimana (8 nei reparti di produzione). Sono 260 ore per manutenzione, installazione e montaggio e 280 per riparazione aeronautica, navale e impiantistica (art. 29).
Qual è la maggiorazione per lo straordinario diurno feriale?
Il 20% sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. Per il lavoro notturno ordinario la maggiorazione è del 25% fino alle 22:00 e del 35% oltre (25% per chi lavora a turni); il festivo è al 55% e il massimo, 75%, spetta allo straordinario notturno festivo oltre le 8 ore del non turnista (art. 29).
Posso convertire lo straordinario in permessi invece del pagamento?
Sì, se lo dichiari entro il mese in cui è stato prestato (Banca ore, art. 29). Per quelle ore è dovuta la sola maggiorazione onnicomprensiva del 50% di quella ordinaria, e i riposi si fruiscono come i permessi annui retribuiti (art. 22).
Il lavoro a turni prevede maggiorazioni aggiuntive?
Sì, in parte: la tabella dell’art. 29 ha una colonna dedicata ai turnisti (con percentuali diverse per straordinario e lavoro notturno) e chi lavora a turni avvicendati ha mezz’ora retribuita per la refezione (art. 20).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e PAR, maternità, paternità e congedi e tredicesima, mensilità aggiuntive e welfare.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Unionmeccanica Confapi (testo base 26 maggio 2021, codice CNEL C018) e alla disciplina del D.Lgs. 66/2003. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.