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La guida
CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: apprendistato professionalizzante
Guida all’apprendistato professionalizzante nel CCNL Unionmeccanica Confapi: durata per livello di destinazione, inquadramento e retribuzione progressiva, formazione obbligatoria, ruolo del tutor e trasformazione a tempo indeterminato al termine del periodo.
Nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi l’apprendistato professionalizzante (art. 10; art. 44 D.Lgs. 81/2015) dura da 6 a 36 mesi (24 per le linee di montaggio semplici; 6 mesi in meno con diploma inerente). L’apprendista entra due categorie sotto quella di destinazione e sale in tre periodi uguali: nel terzo è inquadrato una categoria sotto ma retribuito come la categoria di destinazione. La formazione professionalizzante è di almeno 80 ore medie annue, a carico del datore. Al termine il rapporto prosegue a tempo indeterminato, salvo recesso con preavviso di 15 giorni decorrente dal termine del contratto.
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Il quadro normativo: legge e CCNL
L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dagli artt. 44-47 del D.Lgs. 81/2015 (c.d. Codice dei contratti di lavoro), che assegna ai contratti collettivi nazionali il compito di definire: durata minima e massima, percentuali retributive, monte ore di formazione e modalità di affiancamento da parte del tutor aziendale.
Il CCNL Unionmeccanica Confapi esercita queste facoltà con l’art. 10 (disciplina in vigore dal 1° marzo 2018 per i contratti stipulati dopo quella data). È importante non confondere la disciplina di questo contratto con quella del CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica), che prevede durate e percentuali retributive parzialmente diverse.
L’apprendistato professionalizzante è l’unica tipologia normalmente stipulata nel settore: l’apprendistato per la qualifica e il diploma (art. 43 D.Lgs. 81/2015) e quello di alta formazione e ricerca (art. 45) sono più rari e richiedono il coinvolgimento di istituzioni formative esterne con accordi specifici regionali.
Durata per livello di destinazione
Il CCNL Unionmeccanica Confapi (art. 10) non lega la durata al livello finale: fissa una durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. Le qualifiche conseguibili sono quelle dalla 3ª alla 9ª categoria.
- Per chi ha un diploma di istruzione secondaria superiore o un titolo terziario inerente alla professionalità da conseguire, la durata è ridotta di 6 mesi.
- Per le sole figure addette a produzioni in serie su linee di montaggio semplice (mansioni brevi, semplici e ripetitive, non riconducibili alla 3ª categoria) la durata massima è di 24 mesi.
- I periodi di apprendistato professionalizzante svolti per almeno 12 mesi presso più datori, senza interruzioni superiori a un anno e per le stesse attività, riducono di 6 mesi la durata complessiva; il lavoratore deve presentare la documentazione (libretto) all’assunzione.
Se l’apprendista si assenta per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio per più di 30 giorni, il contratto è prolungato per un periodo pari alla durata dell’assenza; per assenze superiori a 30 giorni per altre cause le parti del contratto individuale definiscono se prolungarlo. Per l’assunzione in prova è richiesto l’atto scritto: la prova ha la durata ordinaria prevista per la categoria di ingresso e in essa ciascuna parte può recedere senza preavviso.
Il CCNL ammette anche le categorie 8ª e 9ª, ma con riferimento ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione e importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. L’apprendista non può essere retribuito a cottimo.
Inquadramento e retribuzione progressiva
Durante l’apprendistato, la legge (art. 42, comma 5, lett. b, D.Lgs. 81/2015) vieta di inquadrare l’apprendista oltre due livelli sotto quello di destinazione. Il CCNL (art. 10, «Inquadramento e retribuzione») prevede tre periodi di uguale durata:
- Primo periodo: l’apprendista è inquadrato due categorie sotto quella di destinazione e percepisce il minimo contrattuale di quella categoria iniziale.
- Secondo periodo: inquadrato una categoria sotto la destinazione, con il minimo contrattuale di quella categoria.
- Terzo periodo: resta inquadrato una categoria sotto, ma la retribuzione è quella della categoria di destinazione.
Le durate dei tre periodi sono: 12+12+12 mesi per un contratto di 36 mesi, 10+10+10 per 30 mesi, 8+8+8 per 24 mesi (salvo diverse intese tra le parti); per durate inferiori i periodi si riducono in proporzione. In pratica, un apprendista destinato alla 5ª categoria con contratto di 24 mesi è inquadrato in 3ª per 8 mesi, in 4ª per altri 8 mesi e, nell’ultimo periodo, in 4ª con retribuzione della 5ª. La retribuzione oraria si calcola con il divisore 173.
Non è ammessa alcuna percentualizzazione della retribuzione al di sotto del minimo tabellare del livello di inquadramento (la prassi di pagare una percentuale del minimo, diffusa in passato, non è conforme all’attuale impianto del D.Lgs. 81/2015).
Tabella riepilogativa
| Durata del contratto | Primo periodo (2 categorie sotto) | Secondo periodo (1 categoria sotto) | Terzo periodo (retribuzione della categoria di destinazione) |
|---|---|---|---|
| 36 mesi | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi |
| 30 mesi | 10 mesi | 10 mesi | 10 mesi |
| 24 mesi | 8 mesi | 8 mesi | 8 mesi |
Fonte: art. 10 del CCNL 26 maggio 2021. La formazione professionalizzante non è inferiore a 80 ore medie annue, comprensive della formazione teorica iniziale sul rischio specifico (Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011), e può svolgersi anche on the job e in affiancamento. Il piano formativo individuale (PFI) è allegato alla lettera di assunzione.
Formazione: piano formativo individuale e tutor
La formazione nell’apprendistato professionalizzante è di due tipi:
- Formazione di tipo professionalizzante: interamente a carico del datore, svolta in azienda sotto la guida del tutor aziendale. Comprende l’addestramento pratico alle mansioni, la conoscenza dei processi produttivi, le norme di sicurezza e salute sul lavoro (D.Lgs. 81/2008). Deve essere documentata nel registro della formazione.
- Formazione di base e trasversale: la formazione professionalizzante è integrata, dove esiste, dall’offerta formativa pubblica per le competenze di base e trasversali (art. 44, comma 3, D.Lgs. 81/2015).
Il piano formativo individuale (PFI) è definito dalle parti del contratto individuale in coerenza con gli standard professionali di riferimento (Allegato 2 del CCNL) e con le conoscenze già possedute dall’apprendista; lo schema è allegato al CCNL e il PFI è allegato alla lettera di assunzione. Può essere modificato in corso di rapporto con il consenso di apprendista, impresa e tutor.
Il tutor aziendale è necessario per attivare il contratto: è indicato nominativamente nel PFI, deve avere adeguata professionalità ed esperienza, cura l’accoglienza e l’inserimento, verifica la progressione dell’apprendimento e attesta il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione (art. 47, comma 1, D.Lgs. 81/2015). Il tutor può essere lo stesso imprenditore.
Contribuzione e incentivi per il datore
L’assunzione in apprendistato comporta vantaggi contributivi per il datore di lavoro. Le aliquote non sono fissate dal CCNL ma dalla legge e dall’INPS: variano con la dimensione dell’azienda e con le leggi di bilancio, e per questo vanno lette nelle circolari INPS in vigore alla data di assunzione
Il CCNL Unionmeccanica Confapi non modifica la disciplina contributiva di legge. Applica invece agli apprendisti la previdenza complementare, la sanità integrativa e il welfare dei suoi artt. 50, 51 e 52 e la gratifica natalizia ragguagliata a 173 ore della retribuzione globale di fatto, con i dodicesimi in caso di inizio o cessazione in corso d’anno. Le agevolazioni di legge spettano solo se il contratto rispetta i requisiti di legge e contrattuali (piano formativo, tutor, formazione).
Un ulteriore vantaggio per il datore è che l’apprendista è escluso dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti (art. 47, comma 3, D.Lgs. 81/2015).
Trasformazione a tempo indeterminato e recesso di fine apprendistato
Al termine del periodo di apprendistato, il contratto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato al livello finale di destinazione, senza necessità di alcuna comunicazione o nuovo accordo. L’apprendista acquista piena stabilità del posto di lavoro.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 42, comma 4, D.Lgs. 81/2015, al termine del periodo formativo ciascuna parte può recedere dal contratto ai sensi dell’art. 2118 c.c. dando un preavviso di 15 giorni decorrente dal termine del contratto (art. 10 del CCNL); durante il preavviso continua ad applicarsi la disciplina dell’apprendistato. Non è richiesta alcuna motivazione per il recesso di fine apprendistato.
Se non si recede, il periodo di apprendistato è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti di legge e di contratto; per la maturazione degli aumenti periodici di anzianità vale però nella misura del 65% (art. 10, dal 1° novembre 2018). Se l’apprendista recede, deve rispettare lo stesso preavviso di 15 giorni.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
Qual è la retribuzione dell’apprendista nel CCNL PMI Confapi?
Quante ore di formazione sono previste per l’apprendista?
L’apprendista matura TFR, ferie e tredicesima?
Cosa succede al termine dell’apprendistato?
Il datore può licenziare l’apprendista durante il periodo formativo?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e PAR, maternità, paternità e congedi e tredicesima, mensilità aggiuntive e welfare.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Unionmeccanica Confapi (testo base 26 maggio 2021, codice CNEL C018) e al D.Lgs. 81/2015. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.