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La guida
Il CCNL Turismo conserva il posto per 180 giorni di malattia o infortunio nell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), cumulando più episodi; su richiesta si aggiungono 120 giorni di aspettativa non retribuita, prorogabile per le malattie oncologiche. Negli alberghi il datore integra l’indennità INPS fino al 75% della retribuzione netta dal 4° al 20° giorno e fino al 100% dal 21°, per 180 giorni l’anno; la carenza è a carico del datore per il 2° e 3° giorno, per intero se la malattia dura più di 3 giorni. Per gli stagionali la tutela finisce con il contratto.
Tabella riepilogativa
| Evento | Comporto | Trattamento |
|---|---|---|
| Malattia o infortunio, tempo indeterminato | 180 giorni nell’anno solare, cumulabili (art. 173) | INPS + integrazione del datore |
| Aspettativa dopo il comporto | Fino a 120 giorni su richiesta, non retribuita; prorogabile per malattie oncologiche (artt. 174-175) | Nessuna retribuzione |
| Malattia stagionali e tempo determinato | Limitata al periodo di stagione o di ingaggio | Integrazione solo fino alla fine del contratto |
| Carenza (giorni 1-3) | – | 1° giorno a carico del lavoratore, 2° e 3° del datore; tutti e tre del datore se la malattia supera i 3 giorni (art. 228) |
| Giorni 4-20 | – | 50% INPS + integrazione fino al 75% della retribuzione netta |
| Dal 21° giorno | – | 66,66% INPS + integrazione fino al 100% della retribuzione netta, per 180 giorni l’anno |
| Infortunio sul lavoro | Rientra nei 180 giorni dell’art. 173 | Giorno dell’infortunio pagato per intero, 60% per i 3 giorni successivi a carico del datore (art. 170); poi INAIL 60% fino al 90° giorno, 75% dal 91° |
Fonte: CCNL Turismo 20 febbraio 2010, artt. 166-176 (parte generale) e 228 (parte speciale alberghi), non modificati dall’accordo di rinnovo del 5 luglio 2024. Le percentuali di integrazione sono quelle delle aziende alberghiere.
Comporto di 180 giorni nell'anno
Il CCNL Turismo conserva il posto per 180 giorni nell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) in caso di malattia o infortunio, a chi non è in prova o in preavviso (art. 173). Più episodi nello stesso anno si sommano, anche per patologie diverse.
Una particolarità rispetto ad altri CCNL (es. Metalmeccanici, che contano le assenze su un arco pluriennale): il calcolo è sull’anno solare, quindi al 1° gennaio il computo ricomincia. Superati i 180 giorni, il lavoratore che non sia affetto da malattie croniche o psichiche può chiedere, con raccomandata prima della scadenza, un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni, una sola volta; per le malattie oncologiche accertate dalla ASL l’aspettativa si proroga anche oltre (artt. 174-175). Alla fine il rapporto si risolve con il TFR, senza indennità di preavviso.
Carenza e integrazione INPS
Nelle aziende alberghiere (art. 228):
- Primi 3 giorni (carenza): il 1° giorno è a carico del lavoratore, il 2° e il 3° del datore; se la malattia dura più di 3 giorni, l’intera carenza è a carico del datore
- Giorni 4-20: 50% INPS + integrazione del datore fino al 75% della retribuzione netta
- Dal 21° giorno: 66,66% INPS + integrazione fino al 100% della retribuzione netta
- Limite: l’integrazione è dovuta per 180 giorni nell’anno solare; per i contratti a termine e stagionali non oltre la fine del rapporto. Non spetta se l’INPS non riconosce l’indennità
Stagionali: tutela limitata al periodo
Per i lavoratori stagionali e a tempo determinato la conservazione del posto è limitata al periodo di stagione o di ingaggio (art. 173). L’indennità INPS è anticipata dal datore solo ai dipendenti a tempo indeterminato; agli stagionali la paga direttamente l’INPS.
Se la malattia si prolunga oltre la fine del contratto stagionale, il rapporto cessa per scadenza del termine (non per superamento del comporto) e l’integrazione del datore non è più dovuta.
Infortunio sul lavoro nel settore turistico
Il settore turistico ha rischi specifici:
- Tagli e ustioni in cucina
- Cadute e scivolamenti su pavimenti bagnati
- Sollevamento carichi (bagagli, vasche cucina)
- Esposizione a prodotti chimici (pulizie)
- Rischio aggressioni in pubblici esercizi notturni
Il datore paga per intero la giornata dell’infortunio e il 60% della retribuzione per i tre giorni successivi (art. 170); poi l’INAIL paga il 60% fino al 90° giorno e il 75% dal 91°, anticipato dal datore ai dipendenti a tempo indeterminato (art. 172). Anche l’infortunio rientra nei 180 giorni di conservazione del posto (art. 173).
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura il comporto nel CCNL Turismo?
Chi paga i primi 3 giorni di malattia?
Se sono stagionale e mi ammalo cosa succede?
Posso essere licenziato per malattia?
Le pulizie in ristorante hanno tutele specifiche?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.