Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Turismo e Pubblici Esercizi

In sintesi

Il CCNL Turismo conserva il posto per 180 giorni di malattia o infortunio nell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), cumulando più episodi; su richiesta si aggiungono 120 giorni di aspettativa non retribuita, prorogabile per le malattie oncologiche. Negli alberghi il datore integra l’indennità INPS fino al 75% della retribuzione netta dal 4° al 20° giorno e fino al 100% dal 21°, per 180 giorni l’anno; la carenza è a carico del datore per il 2° e 3° giorno, per intero se la malattia dura più di 3 giorni. Per gli stagionali la tutela finisce con il contratto.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Federalberghi · Faita (con Confcommercio) · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
5 luglio 2024 (minimi aggiornati a maggio 2026)
Vigenza
1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
Platea
Circa 290.000 lavoratori in 28.000 aziende (alberghi, villaggi, campeggi)

Tabella riepilogativa

Malattia e infortunio CCNL Turismo – aziende alberghiere
Evento Comporto Trattamento
Malattia o infortunio, tempo indeterminato 180 giorni nell’anno solare, cumulabili (art. 173) INPS + integrazione del datore
Aspettativa dopo il comporto Fino a 120 giorni su richiesta, non retribuita; prorogabile per malattie oncologiche (artt. 174-175) Nessuna retribuzione
Malattia stagionali e tempo determinato Limitata al periodo di stagione o di ingaggio Integrazione solo fino alla fine del contratto
Carenza (giorni 1-3) – 1° giorno a carico del lavoratore, 2° e 3° del datore; tutti e tre del datore se la malattia supera i 3 giorni (art. 228)
Giorni 4-20 – 50% INPS + integrazione fino al 75% della retribuzione netta
Dal 21° giorno – 66,66% INPS + integrazione fino al 100% della retribuzione netta, per 180 giorni l’anno
Infortunio sul lavoro Rientra nei 180 giorni dell’art. 173 Giorno dell’infortunio pagato per intero, 60% per i 3 giorni successivi a carico del datore (art. 170); poi INAIL 60% fino al 90° giorno, 75% dal 91°

Fonte: CCNL Turismo 20 febbraio 2010, artt. 166-176 (parte generale) e 228 (parte speciale alberghi), non modificati dall’accordo di rinnovo del 5 luglio 2024. Le percentuali di integrazione sono quelle delle aziende alberghiere.

Comporto di 180 giorni nell'anno

Il CCNL Turismo conserva il posto per 180 giorni nell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) in caso di malattia o infortunio, a chi non è in prova o in preavviso (art. 173). Più episodi nello stesso anno si sommano, anche per patologie diverse.

Una particolarità rispetto ad altri CCNL (es. Metalmeccanici, che contano le assenze su un arco pluriennale): il calcolo è sull’anno solare, quindi al 1° gennaio il computo ricomincia. Superati i 180 giorni, il lavoratore che non sia affetto da malattie croniche o psichiche può chiedere, con raccomandata prima della scadenza, un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni, una sola volta; per le malattie oncologiche accertate dalla ASL l’aspettativa si proroga anche oltre (artt. 174-175). Alla fine il rapporto si risolve con il TFR, senza indennità di preavviso.

Carenza e integrazione INPS

Nelle aziende alberghiere (art. 228):

  • Primi 3 giorni (carenza): il 1° giorno è a carico del lavoratore, il 2° e il 3° del datore; se la malattia dura più di 3 giorni, l’intera carenza è a carico del datore
  • Giorni 4-20: 50% INPS + integrazione del datore fino al 75% della retribuzione netta
  • Dal 21° giorno: 66,66% INPS + integrazione fino al 100% della retribuzione netta
  • Limite: l’integrazione è dovuta per 180 giorni nell’anno solare; per i contratti a termine e stagionali non oltre la fine del rapporto. Non spetta se l’INPS non riconosce l’indennità

Stagionali: tutela limitata al periodo

Per i lavoratori stagionali e a tempo determinato la conservazione del posto è limitata al periodo di stagione o di ingaggio (art. 173). L’indennità INPS è anticipata dal datore solo ai dipendenti a tempo indeterminato; agli stagionali la paga direttamente l’INPS.

Se la malattia si prolunga oltre la fine del contratto stagionale, il rapporto cessa per scadenza del termine (non per superamento del comporto) e l’integrazione del datore non è più dovuta.

Infortunio sul lavoro nel settore turistico

Il settore turistico ha rischi specifici:

  • Tagli e ustioni in cucina
  • Cadute e scivolamenti su pavimenti bagnati
  • Sollevamento carichi (bagagli, vasche cucina)
  • Esposizione a prodotti chimici (pulizie)
  • Rischio aggressioni in pubblici esercizi notturni

Il datore paga per intero la giornata dell’infortunio e il 60% della retribuzione per i tre giorni successivi (art. 170); poi l’INAIL paga il 60% fino al 90° giorno e il 75% dal 91°, anticipato dal datore ai dipendenti a tempo indeterminato (art. 172). Anche l’infortunio rientra nei 180 giorni di conservazione del posto (art. 173).

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Casi pratici

Tizio – Influenza 5 giorni
Tizio (5° livello) ha l’influenza per 5 giorni. Poiché la malattia supera i 3 giorni, l’intera carenza è a carico del datore. Giorni 4-5: 50% INPS più integrazione del datore fino al 75% della retribuzione netta.
Caia – Patologia di 4 mesi
Caia (3° livello, tempo indeterminato) è malata 120 giorni in un anno solare. Comporto di 180 giorni nell’anno: è ancora dentro il limite. Trattamento: carenza a carico del datore, 75% della retribuzione netta dal 4° al 20° giorno, 100% dal 21° al 120°, tutti nei 180 giorni annui di integrazione.
Sempronio – Infortunio sul lavoro in cucina
Sempronio (cuoco 4° livello) si taglia gravemente con un coltello in cucina. Il datore gli paga per intero il giorno dell’infortunio e il 60% per i tre giorni successivi; dal 4° giorno l’INAIL paga il 60% della retribuzione. Con 60 giorni di prognosi resta ben dentro i 180 giorni di conservazione del posto.

Domande frequenti

Quanto dura il comporto nel CCNL Turismo?
180 giorni nell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), sommando malattie e infortuni, per i lavoratori a tempo indeterminato; su richiesta si aggiungono fino a 120 giorni di aspettativa non retribuita. Per gli stagionali la conservazione è limitata al periodo della stagione.
Chi paga i primi 3 giorni di malattia?
Negli alberghi il 1° giorno è a carico del lavoratore e il 2° e il 3° del datore; se la malattia dura più di 3 giorni, tutta la carenza è a carico del datore (art. 228).
Se sono stagionale e mi ammalo cosa succede?
La conservazione del posto è limitata alla scadenza del contratto a termine. Il rapporto cessa alla scadenza del termine e l’integrazione del datore non è dovuta oltre quella data (art. 228).
Posso essere licenziato per malattia?
No durante il comporto di 180 giorni nell’anno, che vale anche per l’infortunio. Superati i 180 giorni ed eventualmente l’aspettativa di 120 giorni, il rapporto si risolve con il TFR, senza indennità sostitutiva del preavviso (artt. 173-174).
Le pulizie in ristorante hanno tutele specifiche?
Sì, sorveglianza sanitaria per esposizione a prodotti chimici, DPI specifici secondo la valutazione dei rischi. Per malattie professionali tutele INAIL.

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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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