Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Turismo e Pubblici Esercizi

In sintesi

Il CCNL Turismo Pubblici Esercizi prevede un comporto malattia di 6 mesi nell’anno (gennaio-dicembre) per i lavoratori a tempo indeterminato. Per gli stagionali la conservazione del posto è limitata al periodo della stagione. Carenza dei primi 3 giorni coperta dal datore al 100%. Trattamento economico INPS integrato dal datore fino al 100% nei primi periodi.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Federalberghi · FIPE · FAITA · Fiavet · Federreti · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
5 luglio 2024 (tabelle in vigore da maggio 2026)
Vigenza
Aggiornato con rinnovi 2024-2026
Platea
~1,3 milioni

Tabella riepilogativa

Tutele malattia CCNL Turismo
Evento Comporto Trattamento
Malattia tempo indeterminato 6 mesi nell’anno (1/1-31/12) INPS + integrazione
Malattia stagionali Limitata al periodo stagionale INPS + integrazione
Carenza (giorni 1-3) 100% datore
Giorni 4-20 50% INPS + integrazione
Dal 21° giorno 66,66% INPS + integrazione
Infortunio sul lavoro Senza limite INAIL 60-75%

Comporto di 6 mesi nell'anno

Il CCNL Turismo prevede un periodo di comporto di 6 mesi nell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) per i lavoratori a tempo indeterminato. Si computano tutti i giorni di assenza per malattia, anche per patologie diverse.

Una particolarità rispetto ad altri CCNL (es. Metalmeccanici che computa su 36 mesi precedenti): il calcolo è sull’anno solare, quindi al 1° gennaio “ricomincia” il computo.

Carenza e integrazione INPS

Come negli altri settori:

  • Primi 3 giorni (carenza): 100% datore
  • Giorni 4-20: 50% INPS + integrazione = 100%
  • Dal 21° giorno: 66,66% INPS + integrazione
  • Oltre la copertura piena: 80% retribuzione fino al limite del comporto

Stagionali: tutela limitata al periodo

Per i lavoratori stagionali a tempo determinato, la conservazione del posto durante la malattia è limitata al periodo della stagione (fino alla scadenza naturale del contratto a termine).

Se la malattia si prolunga oltre la fine del contratto stagionale, il rapporto cessa per scadenza naturale (non per superamento del comporto). Il lavoratore mantiene il diritto all’indennità INPS fino a guarigione.

Infortunio sul lavoro nel settore turistico

Il settore turistico ha rischi specifici:

  • Tagli e ustioni in cucina
  • Cadute e scivolamenti su pavimenti bagnati
  • Sollevamento carichi (bagagli, vasche cucina)
  • Esposizione a prodotti chimici (pulizie)
  • Rischio aggressioni in pubblici esercizi notturni

INAIL copre l’infortunio sul lavoro: 60% dal giorno 4 al 90°, 75% dal 91°. Carenza 100% datore. Rapporto sospeso fino a guarigione.

Casi pratici

Tizio – Influenza 5 giorni
Tizio (5° livello) ha l’influenza per 5 giorni. Primi 3 giorni: 100% datore. Giorni 4-5: 50% INPS + 50% datore = 100%. Retribuzione piena per tutto il periodo.
Caia – Patologia di 4 mesi
Caia (3° livello, tempo indeterminato) è malata 120 giorni in un anno solare. Comporto totale 180 giorni: ancora dentro il limite. Trattamento: 100% per i primi 122 giorni circa, poi 80%. Conservazione del posto garantita.
Sempronio – Infortunio sul lavoro in cucina
Sempronio (cuoco 4° livello) si taglia gravemente con un coltello in cucina. INAIL copre il ricovero + 60 giorni di prognosi. Carenza 100% datore. Rapporto sospeso fino a guarigione, datore non può recedere.

Domande frequenti

Quanto dura il comporto nel CCNL Turismo?
6 mesi nell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) per i lavoratori a tempo indeterminato. Per stagionali: limitato al periodo della stagione.
Chi paga i primi 3 giorni di malattia?
Il datore di lavoro al 100%. La carenza INPS è coperta integralmente dall’azienda nel CCNL Turismo.
Se sono stagionale e mi ammalo cosa succede?
La conservazione del posto è limitata alla scadenza del contratto a termine. INPS paga l’indennità fino a guarigione anche oltre la fine del contratto, ma il rapporto cessa per scadenza naturale.
Posso essere licenziato per malattia?
No durante il comporto (6 mesi nell’anno). Superato il comporto il datore può recedere con preavviso. Per infortunio sul lavoro nessun limite: rapporto sospeso fino a guarigione.
Le pulizie in ristorante hanno tutele specifiche?
Sì, sorveglianza sanitaria per esposizione a prodotti chimici, eventuali vaccinazioni (epatite A per addetti cucina), DPI specifici. Per malattie professionali tutele INAIL.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi, Preavviso e licenziamento nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Ferie e permessi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Maternità e congedi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi e Periodo di prova nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il CCNL Turismo Pubblici Esercizi disciplina la conservazione del posto in caso di malattia (comporto) e infortunio, integrando la tutela legale.
  • Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il periodo di comporto fissato dal contratto e a un trattamento economico integrativo dell'indennita' INPS.
  • L'infortunio sul lavoro e' tutelato dall'INAIL; il contratto può prevedere integrazioni e regole specifiche di conservazione del posto.
  • Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l'assenza e inviare la certificazione medica secondo le procedure telematiche INPS.
  • Superato il periodo di comporto, il datore può recedere ex art. 2110 c.c., nel rispetto delle regole sul licenziamento.
  • Per durata del comporto e percentuali di integrazione si rinvia alle tabelle del CCNL vigente.
Indice dei contenuti

La malattia e l'infortunio sono eventi che sospendono temporaneamente la prestazione senza estinguere il rapporto: il lavoratore non può essere licenziato per il solo fatto di essersi ammalato, finché dura il cosiddetto periodo di comporto. Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, caratterizzato da forte stagionalita' e da un'organizzazione del lavoro intensa, il CCNL declina queste tutele integrando la disciplina di legge, in particolare l'art. 2110 del codice civile, che e' la norma cardine in materia.

La cornice dell'art. 2110 c.c.

L'art. 2110 del codice civile stabilisce che, in caso di malattia o infortunio, al lavoratore spetta la conservazione del posto per un periodo determinato dalla legge, dagli usi o dall'equita', e un trattamento economico nella misura prevista. La contrattazione collettiva e' chiamata a riempire di contenuto questa norma: e' il CCNL a fissare la durata del comporto e l'entita' dell'integrazione economica a carico del datore. Superato il periodo di comporto, il datore può recedere dal rapporto, ma solo nel rispetto delle regole generali sul licenziamento.

La conservazione del posto: il comporto

Il periodo di comporto e' l'arco di tempo durante il quale il posto e' garantito nonostante l'assenza per malattia. Il CCNL Turismo Pubblici Esercizi ne fissa la durata, distinguendo spesso fra evento unico e somma di più episodi nell'arco di un periodo di riferimento (comporto secco e comporto per sommatoria). La corretta individuazione del comporto e' delicata, perché da essa dipende il momento in cui il datore acquista la facolta' di recedere: per la durata esatta occorre fare riferimento al testo del contratto vigente.

Il trattamento economico in malattia

Durante l'assenza per malattia il lavoratore percepisce di norma un'indennita' a carico dell'INPS per i settori in cui e' prevista, integrata dal datore di lavoro fino a una percentuale della retribuzione stabilita dal contratto, spesso decrescente con il protrarsi dell'assenza. Le percentuali e i giorni di integrazione sono fissati dal CCNL: i valori vanno letti nelle tabelle del contratto vigente, evitando di affidarsi a misure datate.

L'infortunio e la tutela INAIL

L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale hanno una tutela autonoma, affidata all'INAIL, che eroga l'indennita' per inabilita' temporanea a partire dai giorni previsti dalla legge. Anche in questo caso il CCNL può prevedere un'integrazione a carico del datore e regole specifiche per la conservazione del posto, che di norma e' garantita fino alla guarigione clinica con relativa certificazione. La denuncia di infortunio deve essere gestita secondo le procedure INAIL, con oneri di comunicazione a carico del datore.

Gli obblighi del lavoratore

Per conservare il diritto alle tutele il lavoratore deve adempiere a precisi obblighi: comunicare tempestivamente l'assenza al datore, farsi rilasciare il certificato medico telematico, che il medico invia all'INPS, e rendersi reperibile nelle fasce orarie previste per le visite di controllo. La violazione di questi obblighi, in particolare l'assenza ingiustificata alla visita di controllo, può comportare la perdita o la riduzione del trattamento economico e, nei casi più gravi, conseguenze disciplinari.

Il superamento del comporto

Quando le assenze superano il periodo di comporto, il datore può legittimamente recedere ai sensi dell'art. 2110 c.c. Si tratta di un licenziamento peculiare, non disciplinare, che presuppone l'effettivo superamento del comporto correttamente calcolato e una comunicazione che ne dia conto. Prima di tale soglia il licenziamento per malattia e' illegittimo. Il lavoratore prossimo al comporto può valutare, ove possibile, la richiesta di ferie o di aspettativa per evitare il superamento, secondo quanto consentito dal contratto.

Domande frequenti

Posso essere licenziato perche' sono in malattia?

No, finche' dura il periodo di comporto fissato dal CCNL. L'art. 2110 c.c. garantisce la conservazione del posto durante la malattia. Solo al superamento del comporto, correttamente calcolato, il datore puo' recedere nel rispetto delle regole sul licenziamento.

Quanto dura il comporto nel Turismo Pubblici Esercizi?

La durata e' fissata dal CCNL, che distingue spesso fra comporto secco (evento unico) e comporto per sommatoria (piu' episodi in un periodo di riferimento). Per la durata esatta occorre fare riferimento al testo del contratto vigente.

Quanto percepisco durante la malattia?

Di norma un'indennita' a carico dell'INPS, dove prevista, integrata dal datore fino a una percentuale della retribuzione stabilita dal contratto, spesso decrescente con il protrarsi dell'assenza. Percentuali e giorni sono nelle tabelle del CCNL vigente.

L'infortunio sul lavoro come e' tutelato?

Dall'INAIL, che eroga l'indennita' per inabilita' temporanea dai giorni previsti dalla legge. Il CCNL puo' aggiungere un'integrazione a carico del datore e regole di conservazione del posto, di norma garantita fino alla guarigione clinica certificata.

Cosa devo fare quando mi ammalo?

Comunicare tempestivamente l'assenza al datore, farti rilasciare il certificato medico telematico inviato all'INPS e renderti reperibile nelle fasce orarie per le visite di controllo. La violazione di questi obblighi puo' comportare la perdita o riduzione del trattamento e conseguenze disciplinari.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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