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Ultimo aggiornamento: 14 Marzo 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Occhialeria integra le tutele di legge (D.lgs. 151/2001) per maternità e congedi parentali. Il rinnovo 2026 ha portato a 3 mesi retribuiti l'astensione per violenza di genere, esteso a 14 anni i congedi per figli disabili e introdotto il Codice di condotta contro le molestie.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Occhialeria (Anfao)

CCNL Occhialeria: maternità, congedi e tutele 2026

Il CCNL Occhialeria integra le tutele di legge per maternità, paternità e congedi parentali, garantendo trattamenti economici migliorativi. Il rinnovo del 30 gennaio 2026 ha introdotto significative novità per le vittime di violenza di genere, i lavoratori con figli disabili e la parità di genere.

In sintesi

Il CCNL Occhialeria integra le tutele di legge (D.lgs. 151/2001) per maternità e congedi parentali. Il rinnovo 2026 ha portato a 3 mesi retribuiti l’astensione per violenza di genere, esteso a 14 anni i congedi per figli disabili e introdotto il Codice di condotta contro le molestie.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
30 gennaio 2026
Vigenza
1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
Norme di legge
D.lgs. 151/2001 (maternità); D.lgs. 105/2022 (congedo paternità); L. 104/1992

Tabella riepilogativa

Maternità e congedi nel CCNL Occhialeria 2026 — quadro sintetico
Istituto Durata Trattamento economico Fonte
Congedo obbligatorio maternità 5 mesi (2+3 o 1+4) 80% retribuzione INPS + integrazione CCNL D.lgs. 151/2001 + CCNL
Congedo obbligatorio paternità 10 giorni 100% a carico INPS D.lgs. 105/2022
Congedo parentale facoltativo 9 mesi totali tra i genitori (max 6 per ciascuno) 80% per i primi 3 mesi (INPS + CCNL) D.lgs. 151/2001 + D.lgs. 105/2022
Astensione violenza di genere 3 mesi retribuiti 100% a carico del datore (CCNL 2026) CCNL rinnovo 2026
Permessi L. 104/1992 (figlio disabile) 3 gg/mese fino a 14 anni del figlio 100% retribuiti (INPS) L. 104/1992 + CCNL 2026
Aspettativa tutela volontaria minori stranieri Fino a 1 anno Non retribuita CCNL rinnovo 2026

Nota: il trattamento economico integrativo del CCNL (oltre la quota INPS) va verificato sul testo contrattuale integrale disponibile presso i sindacati. I dati riportati nella tabella recepiscono le comunicazioni ufficiali delle parti firmatarie.

Congedo obbligatorio di maternità

Il congedo obbligatorio di maternità dura 5 mesi e si articola normalmente in 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo. La lavoratrice può optare per 1 mese prima del parto e 4 dopo, con il parere favorevole del medico. L’indennità a carico INPS è pari all’80% della retribuzione media giornaliera per tutto il periodo. Il CCNL Occhialeria integra questa quota, portando la copertura economica a livelli migliorativi rispetto al minimo di legge.

Durante il congedo obbligatorio la lavoratrice non può essere licenziata (art. 54 D.lgs. 151/2001). Il divieto di licenziamento si estende dall’inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

Congedo obbligatorio di paternità

Il congedo obbligatorio di paternità è pari a 10 giorni lavorativi (D.lgs. 105/2022), da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del bambino. È retribuito al 100% a carico INPS, non è trasferibile alla madre e si aggiunge al congedo parentale facoltativo. Il padre può fruirne anche nei giorni coincidenti con il congedo obbligatorio della madre.

Congedo parentale facoltativo

Il congedo parentale spetta a entrambi i genitori nei primi 12 anni di vita del bambino. La durata massima è di 9 mesi complessivi tra i due genitori (con un massimo di 6 mesi per ciascuno, estendibili a 7 per il padre se fruisce di almeno 3 mesi). Il D.lgs. 105/2022 ha elevato all’80% il trattamento economico per i primi 3 mesi (in precedenza al 30%). Il CCNL può prevedere integrazioni aggiuntive.

Le novità 2026: violenza di genere, parità e disabilità

Il rinnovo del 30 gennaio 2026 ha introdotto o migliorato tre aree di tutela:

  • Violenza di genere: le lavoratrici inserite in percorsi certificati di protezione e supporto possono fruire di 3 mesi retribuiti di astensione dal lavoro (in aggiunta a quanto previsto dalla legge). È prevista anche la possibilità di ricollocazione in un altro sito aziendale per garantire la sicurezza della lavoratrice.
  • Codice di condotta: le parti firmatarie si sono impegnate ad adottare un Codice di condotta contro le molestie di genere nei luoghi di lavoro, con procedure di segnalazione e misure di protezione.
  • Direttiva «Pay Transparency»: recepimento delle misure di trasparenza retributiva tra generi previste dalla Direttiva UE 2023/970, con obbligo per le aziende di rendicontare i divari retributivi.
  • Congedi per figli disabili: la possibilità di fruire dei permessi mensili ex art. 33 L. 104/1992 per assistere un figlio con disabilità grave è estesa fino ai 14 anni di età del figlio (prima il limite era 8 anni).
  • Tutela volontaria di minori stranieri non accompagnati: introdotti permessi specifici per i lavoratori che svolgono funzione di tutore volontario di minori stranieri non accompagnati.

Casi pratici

Tizio — Congedo obbligatorio di paternità e congedo parentale
Tizio, operatore al livello 4, diventa padre il 10 marzo 2026. Fruisce subito dei 10 giorni obbligatori di congedo paternità (retribuiti al 100% INPS). Successivamente, nei mesi successivi, richiede 2 mesi di congedo parentale facoltativo per accudire il bambino: il primo mese è retribuito all’80% (D.lgs. 105/2022), il secondo al 30% (oltre la quota garantita). Il CCNL può integrare ulteriormente il trattamento economico dei mesi facoltativi.
Caia — Maternità anticipata per rischi lavorativi
Caia lavora in reparto galvanica: la sua mansione prevede contatto con sostanze chimiche potenzialmente nocive in gravidanza. Il medico competente aziendale certifica l’incompatibilità con le mansioni durante la gravidanza. Il datore adibisce Caia a mansioni alternative al livello equivalente; se non è possibile, il medico provinciale autorizza la maternità anticipata. In entrambi i casi il trattamento economico è garantito senza riduzione.
Sempronia — Tutele per violenza di genere (novità 2026)
Sempronia, addetta al controllo qualità al livello 4S, è inserita in un percorso di protezione certificato da un centro antiviolenza. Dal 1° gennaio 2026 il CCNL le garantisce 3 mesi di astensione retribuita. Sempronia richiede anche la ricollocazione in uno stabilimento della stessa azienda in una provincia diversa, per motivi di sicurezza: l’azienda, in base al CCNL, è tenuta a valutare positivamente tale richiesta.

Domande frequenti

Quanto dura il congedo di maternità nel CCNL Occhialeria?
Il congedo obbligatorio dura 5 mesi (normalmente 2 prima del parto e 3 dopo, o 1 prima e 4 dopo). L’indennità INPS è dell’80%, integrata dal CCNL. La lavoratrice non può essere licenziata dall’inizio della gravidanza fino al primo anno di vita del bambino.
Il padre ha diritto al congedo di paternità obbligatorio?
Sì: 10 giorni lavorativi obbligatori (D.lgs. 105/2022), retribuiti al 100% a carico INPS, da fruire entro 5 mesi dalla nascita. Non sono trasferibili alla madre.
Cosa prevede il CCNL 2026 per le vittime di violenza di genere?
Il rinnovo 2026 garantisce 3 mesi di astensione retribuita per le lavoratrici inserite in percorsi certificati di protezione, la possibilità di ricollocazione in altra sede e un Codice di condotta aziendale contro le molestie.
Il congedo parentale per un figlio con disabilità grave è cambiato nel 2026?
Sì. I permessi mensili ex art. 33 L. 104/1992 (3 giorni/mese) sono ora fruibili fino ai 14 anni del figlio con disabilità grave (prima era 8 anni).
La gravidanza protegge dal licenziamento?
Sì. Dal momento della comunicazione della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino, la lavoratrice non può essere licenziata (salvo giusta causa, cessazione aziendale o scadenza contratto a termine). Il licenziamento nullo è impugnabile.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. Le tutele per la violenza di genere (3 mesi retribuiti), l’estensione dei permessi per figli disabili a 14 anni e le misure di pay transparency sono verificate dalle comunicazioni ufficiali delle parti sindacali. Per il trattamento economico integrativo consultare il testo contrattuale completo disponibile presso i sindacati di categoria o un consulente del lavoro.

Domande frequenti

Quanto dura il congedo di maternità nel CCNL Occhialeria?

Il congedo obbligatorio di maternità dura 5 mesi (di norma 2 mesi prima del parto e 3 dopo, oppure 1 mese prima e 4 dopo su scelta della madre), come stabilito dal D.lgs. 151/2001. Durante il congedo obbligatorio spetta l'80% della retribuzione a carico INPS; il CCNL può prevedere un'integrazione fino al 100%.

Il padre ha diritto al congedo di paternità obbligatorio?

Sì. Per legge (D.lgs. 105/2022) il padre lavoratore dipendente ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità, non trasferibili, retribuiti al 100% a carico INPS. Il CCNL Occhialeria conferma questa tutela. In aggiunta, il padre può fruire di 3 mesi di congedo parentale facoltativo, nelle stesse condizioni della madre.

Cos'è il congedo parentale e per quanto tempo spetta?

Il congedo parentale (ex congedo facoltativo) spetta a entrambi i genitori per i primi 12 anni di vita del bambino, per un totale di 9 mesi tra i due genitori (con massimo 6 mesi per ciascuno, elevabili a 7 per il padre). I primi 3 mesi sono retribuiti all'80% a carico INPS (D.lgs. 105/2022). Il CCNL integra ulteriormente il trattamento economico.

Cosa prevede il CCNL 2026 per le vittime di violenza di genere?

Il rinnovo del 30 gennaio 2026 ha elevato a 3 mesi (da quanto previsto dalla legge) il periodo di astensione retribuita riconosciuto alle lavoratrici vittime di violenza di genere, inserite in percorsi certificati di protezione. È prevista anche la possibilità di ricollocazione in altra sede aziendale e l'adozione di un Codice di condotta contro le molestie di genere.

Il congedo parentale per un figlio con disabilità grave è cambiato nel 2026?

Sì. Il rinnovo 2026 ha esteso la possibilità di fruire dei permessi ex art. 33 L. 104/1992 per assistere un figlio con disabilità grave fino ai 14 anni di età (prima era limitata a 8 anni). I 3 giorni mensili di permesso retribuito previsti dalla L. 104/1992 sono quindi fruibili per un arco temporale più lungo.

La gravidanza protegge dal licenziamento?

Sì. La lavoratrice in stato di gravidanza e nel primo anno di vita del bambino non può essere licenziata, salvo giusta causa, cessazione dell'attività aziendale o scadenza del contratto a termine. Il licenziamento intimato in violazione di questo divieto è nullo (art. 54 D.lgs. 151/2001).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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