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La guida
CCNL Occhialeria: orario di lavoro e straordinari 2026
Il CCNL Occhialeria fissa a 40 ore l’orario settimanale normale e disciplina le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Il rinnovo 2026-2028 rafforza la sicurezza sul lavoro e introduce strumenti sperimentali di flessibilità oraria.
Il CCNL Occhialeria fissa l’orario normale in 40 ore settimanali. Lo straordinario è maggiorato del 25% (35% il sabato, 45% di notte), il lavoro notturno del 30% e il festivo del 40%; lo straordinario è volontario, con un tetto individuale di 180 ore l’anno. Il divisore orario è 173 (o 156 per i turnisti 6×6). L’ipotesi di rinnovo 2026 rafforza soprattutto le norme sulla sicurezza.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Prestazione | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro straordinario diurno | 25% |
| Lavoro straordinario nel giorno di sabato | 35% |
| Lavoro festivo | 40% |
| Lavoro festivo straordinario (oltre le 8 ore e le 48 settimanali) | 50% |
| Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) | 30% |
| Lavoro straordinario notturno | 45% |
| Lavoro festivo notturno | 50% |
| Lavoro notturno festivo straordinario | 70% |
Le percentuali si calcolano sulla quota oraria della retribuzione normale di fatto e non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Per le ore lavorate a squadre (turni) spetta inoltre una maggiorazione dell’1,05% della retribuzione di fatto (art. 36). Divisori: quota oraria = retribuzione mensile ÷ 173 (art. 44) oppure ÷ 156 nei turni di 6 ore (6×6, art. 75). Fonti: accordo di rinnovo del 4 dicembre 2020 (art. 35, tabella delle maggiorazioni con lo straordinario del sabato); testo del CCNL 9 novembre 2013 (artt. 35, 36, 44 e 75).
L’orario normale: 40 ore settimanali
Il orario contrattuale normale nel CCNL Occhialeria è di 40 ore settimanali, di regola articolate su 5 giorni (lunedì-venerdì, 8 ore al giorno). Alcune aziende del distretto bellunese adottano turni su 6 giorni o cicli continui, in base alle esigenze produttive e agli accordi aziendali.
Il limite legale stabilito dal D.lgs. 66/2003 è di 48 ore settimanali medie calcolate di norma su 4 mesi; il CCNL Occhialeria porta questo periodo di riferimento a 12 mesi (art. 35), come consente l’art. 4 del decreto. Il superamento di tale limite è vietato e sanzionabile.
Lavoro straordinario: regole e limiti
Per il CCNL è straordinario il lavoro prestato oltre l’orario contrattuale settimanale di 40 ore, esclusi i regimi di flessibilità (art. 35). La disciplina prevede:
- Volontarietà: il lavoro straordinario ha carattere volontario; quando riguarda gruppi di lavoratori è oggetto di esame preventivo tra direzione aziendale e RSU, salvo i casi di forza maggiore (art. 35).
- Limiti: massimo 180 ore annue per lavoratore, fino a un monte aziendale di 130 ore per dipendente. Le ore tra la 130ª e la 180ª sono recuperate, su richiesta del lavoratore, in riposi compensativi: metà in date scelte dal lavoratore, metà in date scelte dall’azienda. Il limite di 250 ore annue del D.Lgs. 66/2003 vale solo in mancanza di disciplina collettiva.
- Esclusioni: non è straordinario il lavoro reso nei regimi di flessibilità degli artt. 33 e 34; restano fuori dai limiti manutenzioni e adempimenti amministrativi concentrati in alcuni periodi dell’anno.
- Alternativa al pagamento: la banca delle ore individuale (art. 39) consente di accantonare le ore e fruirle come riposi compensativi.
Lavoro notturno e turni
Il CCNL Occhialeria considera notturno il lavoro svolto dalle 22 alle 6 (art. 35); il D.Lgs. 66/2003 fissa i limiti e le tutele del lavoratore notturno. Le principali regole sono:
- I lavoratori notturni non possono essere adibiti a più di 8 ore per notte in media in un periodo di 24 ore.
- Le lavoratrici non possono essere adibite al lavoro dalle 24 alle 6 dall’accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 11 D.Lgs. 66/2003).
- I lavoratori notturni hanno diritto a sorveglianza sanitaria periodica a carico del datore di lavoro.
Nelle aziende con produzione a ciclo continuo (turni 6×6), il divisore orario scende a 156, in quanto l’orario è distribuito su più giorni nell’arco del mese.
Sicurezza e formazione: le novità 2026
L’ipotesi di rinnovo del 30 gennaio 2026 non modifica le regole su orario e straordinari, ma rafforza la disciplina della sicurezza sul lavoro:
- L’agibilità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e l’Ambiente (RLSA) è aumentata da 40 a 72 ore annue nelle aziende con più di 15 dipendenti.
- Sono stati introdotti strumenti di mappatura dei rischi («hazard alert» e «near miss») come buone pratiche di prevenzione.
- Il CCNL prevede «accomodamenti ragionevoli» per i lavoratori con disabilità, in attuazione della normativa europea sull’accessibilità.
- La formazione continua obbligatoria prevede 8 ore annue per ogni lavoratore (24 nel triennio 2026-2028).
Casi pratici
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Domande frequenti
Quante ore si lavora a settimana nel CCNL Occhialeria?
Qual è la maggiorazione per lo straordinario diurno?
Il lavoro notturno prevede maggiorazioni anche se ordinario?
Quante ore di straordinario si possono fare nel CCNL Occhialeria?
È possibile convertire lo straordinario in riposi?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. Le maggiorazioni riportate sono quelle dell’art. 35 nel testo dell’accordo di rinnovo del 4 dicembre 2020, articolo non toccato dall’ipotesi di rinnovo 2026. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.