Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Occhialeria (Anfao)

CCNL Occhialeria: orario di lavoro e straordinari 2026

Il CCNL Occhialeria fissa a 40 ore l’orario settimanale normale e disciplina le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Il rinnovo 2026-2028 rafforza la sicurezza sul lavoro e introduce strumenti sperimentali di flessibilità oraria.

In sintesi

Il CCNL Occhialeria fissa l’orario normale in 40 ore settimanali. Lo straordinario è maggiorato del 25% (35% il sabato, 45% di notte), il lavoro notturno del 30% e il festivo del 40%; lo straordinario è volontario, con un tetto individuale di 180 ore l’anno. Il divisore orario è 173 (o 156 per i turnisti 6×6). L’ipotesi di rinnovo 2026 rafforza soprattutto le norme sulla sicurezza.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
30 gennaio 2026
Vigenza
1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
Norma di legge
D.lgs. 66/2003 (orario di lavoro); art. 2108 c.c. (maggiorazioni)

Tabella riepilogativa

Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo – CCNL Occhialeria (art. 35)
Prestazione Maggiorazione
Lavoro straordinario diurno 25%
Lavoro straordinario nel giorno di sabato 35%
Lavoro festivo 40%
Lavoro festivo straordinario (oltre le 8 ore e le 48 settimanali) 50%
Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) 30%
Lavoro straordinario notturno 45%
Lavoro festivo notturno 50%
Lavoro notturno festivo straordinario 70%

Le percentuali si calcolano sulla quota oraria della retribuzione normale di fatto e non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Per le ore lavorate a squadre (turni) spetta inoltre una maggiorazione dell’1,05% della retribuzione di fatto (art. 36). Divisori: quota oraria = retribuzione mensile ÷ 173 (art. 44) oppure ÷ 156 nei turni di 6 ore (6×6, art. 75). Fonti: accordo di rinnovo del 4 dicembre 2020 (art. 35, tabella delle maggiorazioni con lo straordinario del sabato); testo del CCNL 9 novembre 2013 (artt. 35, 36, 44 e 75).

L’orario normale: 40 ore settimanali

Il orario contrattuale normale nel CCNL Occhialeria è di 40 ore settimanali, di regola articolate su 5 giorni (lunedì-venerdì, 8 ore al giorno). Alcune aziende del distretto bellunese adottano turni su 6 giorni o cicli continui, in base alle esigenze produttive e agli accordi aziendali.

Il limite legale stabilito dal D.lgs. 66/2003 è di 48 ore settimanali medie calcolate di norma su 4 mesi; il CCNL Occhialeria porta questo periodo di riferimento a 12 mesi (art. 35), come consente l’art. 4 del decreto. Il superamento di tale limite è vietato e sanzionabile.

Lavoro straordinario: regole e limiti

Per il CCNL è straordinario il lavoro prestato oltre l’orario contrattuale settimanale di 40 ore, esclusi i regimi di flessibilità (art. 35). La disciplina prevede:

  • Volontarietà: il lavoro straordinario ha carattere volontario; quando riguarda gruppi di lavoratori è oggetto di esame preventivo tra direzione aziendale e RSU, salvo i casi di forza maggiore (art. 35).
  • Limiti: massimo 180 ore annue per lavoratore, fino a un monte aziendale di 130 ore per dipendente. Le ore tra la 130ª e la 180ª sono recuperate, su richiesta del lavoratore, in riposi compensativi: metà in date scelte dal lavoratore, metà in date scelte dall’azienda. Il limite di 250 ore annue del D.Lgs. 66/2003 vale solo in mancanza di disciplina collettiva.
  • Esclusioni: non è straordinario il lavoro reso nei regimi di flessibilità degli artt. 33 e 34; restano fuori dai limiti manutenzioni e adempimenti amministrativi concentrati in alcuni periodi dell’anno.
  • Alternativa al pagamento: la banca delle ore individuale (art. 39) consente di accantonare le ore e fruirle come riposi compensativi.

Lavoro notturno e turni

Il CCNL Occhialeria considera notturno il lavoro svolto dalle 22 alle 6 (art. 35); il D.Lgs. 66/2003 fissa i limiti e le tutele del lavoratore notturno. Le principali regole sono:

  • I lavoratori notturni non possono essere adibiti a più di 8 ore per notte in media in un periodo di 24 ore.
  • Le lavoratrici non possono essere adibite al lavoro dalle 24 alle 6 dall’accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 11 D.Lgs. 66/2003).
  • I lavoratori notturni hanno diritto a sorveglianza sanitaria periodica a carico del datore di lavoro.

Nelle aziende con produzione a ciclo continuo (turni 6×6), il divisore orario scende a 156, in quanto l’orario è distribuito su più giorni nell’arco del mese.

Sicurezza e formazione: le novità 2026

L’ipotesi di rinnovo del 30 gennaio 2026 non modifica le regole su orario e straordinari, ma rafforza la disciplina della sicurezza sul lavoro:

  • L’agibilità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e l’Ambiente (RLSA) è aumentata da 40 a 72 ore annue nelle aziende con più di 15 dipendenti.
  • Sono stati introdotti strumenti di mappatura dei rischi («hazard alert» e «near miss») come buone pratiche di prevenzione.
  • Il CCNL prevede «accomodamenti ragionevoli» per i lavoratori con disabilità, in attuazione della normativa europea sull’accessibilità.
  • La formazione continua obbligatoria prevede 8 ore annue per ogni lavoratore (24 nel triennio 2026-2028).

Casi pratici

Tizio – Calcolo dello straordinario diurno
Tizio (livello 4, minimo 2.042,96 €) lavora lunedì 10 ore anziché 8. Le 2 ore eccedenti le 40 settimanali sono straordinario diurno, maggiorato del 25%. La sua retribuzione oraria è 2.042,96 ÷ 173 = 11,81 €. Lo straordinario vale 11,81 × 1,25 = 14,76 € per ora. Per le 2 ore: 29,52 € aggiuntivi in busta.
Caia – Turno notturno fisso
Caia lavora nel turno notturno (22:00-6:00) di un’azienda di lenti oftalmica di Agordo. Il suo turno è ordinario (non straordinario) e le spetta la maggiorazione del 30% per ogni ora notturna. Con minimo 1.945,65 € (livello 3) e retribuzione oraria 11,25 €, ogni ora notturna è retribuita a 11,25 × 1,30 = 14,62 €. L’azienda è tenuta a effettuare sorveglianza sanitaria periodica a carico proprio.
Sempronio – Banca ore invece del pagamento
Sempronio (livello 5S) ha accumulato 20 ore di straordinario diurno nel mese di marzo 2026. L’azienda, in base a un accordo sindacale aziendale, propone di convertire le ore in riposi compensativi (banca ore) invece del pagamento immediato. Sempronio acconsente: le 20 ore vengono accreditate nella banca ore e potranno essere fruite come riposi aggiuntivi nei mesi successivi, in accordo con l’organizzazione produttiva.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Quante ore si lavora a settimana nel CCNL Occhialeria?
L’orario normale è di 40 ore settimanali. Il limite legale massimo (D.lgs. 66/2003) è di 48 ore medie in 4 mesi, incluso lo straordinario.
Qual è la maggiorazione per lo straordinario diurno?
Il lavoro straordinario diurno è maggiorato del 25% sulla quota oraria della retribuzione normale di fatto (mensile diviso 173), il 35% se cade di sabato. Lo straordinario notturno è maggiorato del 45%, il lavoro festivo del 40%, lo straordinario festivo del 50%, il festivo notturno del 50% e il notturno festivo straordinario del 70%.
Il lavoro notturno prevede maggiorazioni anche se ordinario?
Sì. Il lavoro notturno inserito regolarmente nel turno (non straordinario) è maggiorato del 30% sulla retribuzione oraria, in base al CCNL Occhialeria.
Quante ore di straordinario si possono fare nel CCNL Occhialeria?
Al massimo 180 ore l’anno per lavoratore, entro un monte aziendale di 130 ore per dipendente; le ore oltre la 130ª si recuperano, su richiesta del lavoratore, in riposi compensativi (art. 35). Lo straordinario è volontario. Il tetto di 250 ore del D.Lgs. 66/2003 vale solo dove manca una disciplina collettiva.
È possibile convertire lo straordinario in riposi?
Sì, purché vi sia un accordo aziendale (di norma con la RSU o le organizzazioni sindacali) che istituisca una «banca ore». In tal caso le ore di straordinario vengono accreditate e fruite come riposi in periodi di minore attività produttiva.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità congedi e tutele 2026 e tredicesima, PPVA e premi 2026.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. Le maggiorazioni riportate sono quelle dell’art. 35 nel testo dell’accordo di rinnovo del 4 dicembre 2020, articolo non toccato dall’ipotesi di rinnovo 2026. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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