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CCNL Occhialeria: orario di lavoro e straordinari 2026
Il CCNL Occhialeria fissa a 40 ore l’orario settimanale normale e disciplina le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Il rinnovo 2026-2028 rafforza la sicurezza sul lavoro e introduce strumenti sperimentali di flessibilità oraria.
Il CCNL Occhialeria fissa l’orario normale in 40 ore settimanali. Le maggiorazioni per lavoro straordinario sono del 25% (diurno), 45% (notturno) e 40% (festivo). Il divisore orario è 173 (o 156 per i turnisti 6×6). Il CCNL 2026 rafforza le norme sulla sicurezza e sperimenta strumenti per la riduzione e redistribuzione dell’orario.
Tabella riepilogativa
| Tipologia | Maggiorazione | Note |
|---|---|---|
| Straordinario diurno | +25% | Ore in eccesso oltre le 40 settimanali, in orario diurno |
| Lavoro notturno ordinario (in turno) | +30% | Lavoro inserito regolarmente nel turno notturno |
| Straordinario notturno | +45% | Ore straordinarie in orario notturno |
| Lavoro festivo | +40% | Lavoro nelle domeniche e nelle festività nazionali |
| Straordinario festivo notturno | +70% | Combinazione di straordinario, festività e notturno |
Divisori: quota oraria = retribuzione mensile ÷ 173 (orario normale) oppure ÷ 156 (turnisti 6×6). Quota giornaliera = retribuzione mensile ÷ 26.
L’orario normale: 40 ore settimanali
Il orario contrattuale normale nel CCNL Occhialeria è di 40 ore settimanali, di regola articolate su 5 giorni (lunedì-venerdì, 8 ore al giorno). Alcune aziende del distretto bellunese adottano turni su 6 giorni o cicli continui, in base alle esigenze produttive e agli accordi aziendali.
Il limite legale stabilito dal D.lgs. 66/2003 è di 48 ore settimanali medie calcolate su un periodo di 4 mesi (estensibile a 6 o 12 mesi da accordi collettivi). Il superamento di tale limite è vietato e sanzionabile.
Lavoro straordinario: regole e limiti
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali. La disciplina prevede:
- Limite massimo: 250 ore annue ai sensi del D.lgs. 66/2003. Il CCNL non modifica questo tetto.
- Consenso del lavoratore: il lavoro straordinario richiede il consenso del lavoratore, salvo nei casi di necessità produttiva urgente e non prevedibile.
- Registrazione: le ore straordinarie devono essere registrate nel Libro Unico del Lavoro e remunerate nel cedolino del mese in cui sono state prestate.
- Alternativa al pagamento: le aziende possono, previo accordo sindacale, convertire le ore di straordinario in riposi compensativi (banca ore).
Lavoro notturno e turni
Il lavoro notturno nel CCNL Occhialeria è regolato in coerenza con il D.lgs. 66/2003, che definisce come notturno il lavoro prestato tra le 22.00 e le 6.00. Le principali regole sono:
- I lavoratori notturni non possono essere adibiti a più di 8 ore per notte in media in un periodo di 24 ore.
- Le lavoratrici in stato di gravidanza (e nei 7 mesi successivi al parto) non possono essere adibite al lavoro notturno.
- I lavoratori notturni hanno diritto a sorveglianza sanitaria periodica a carico del datore di lavoro.
Nelle aziende con produzione a ciclo continuo (turni 6×6), il divisore orario scende a 156, in quanto l’orario è distribuito su più giorni nell’arco del mese.
Smart working e sicurezza: le novità 2026
Il rinnovo del 30 gennaio 2026 ha confermato le linee guida sullo smart working introdotte nel rinnovo 2023, applicabili alle mansioni compatibili con il lavoro da remoto. Contestualmente, ha rafforzato la disciplina della sicurezza sul lavoro:
- L’agibilità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e l’Ambiente (RLSA) è aumentata da 40 a 72 ore annue nelle aziende con più di 15 dipendenti.
- Sono stati introdotti strumenti di mappatura dei rischi («hazard alert» e «near miss») come buone pratiche di prevenzione.
- Il CCNL prevede «accomodamenti ragionevoli» per i lavoratori con disabilità, in attuazione della normativa europea sull’accessibilità.
- La formazione continua obbligatoria prevede 8 ore annue per ogni lavoratore (24 nel triennio 2026-2028).
Casi pratici
Domande frequenti
Quante ore si lavora a settimana nel CCNL Occhialeria?
Qual è la maggiorazione per lo straordinario diurno?
Il lavoro notturno prevede maggiorazioni anche se ordinario?
Quante ore di straordinario si possono fare nel CCNL Occhialeria?
È possibile convertire lo straordinario in riposi?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. Le maggiorazioni retributive riportate (straordinario diurno 25%, notturno 45%, festivo 40%, festivo notturno 70%) sono tratte dal testo storico del CCNL, confermato dai rinnovi successivi. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quante ore si lavora a settimana nel CCNL Occhialeria?
L'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali, distribuito su 5 o 6 giorni in base all'organizzazione aziendale. Il limite legale di 48 ore medie in 4 mesi (D.lgs. 66/2003) si applica anche al settore.
Qual è la maggiorazione per lo straordinario diurno?
Il lavoro straordinario diurno è maggiorato del 25% sulla retribuzione oraria (minimo tabellare diviso 173). Per lo straordinario notturno la maggiorazione sale al 45%, per il lavoro festivo al 40%, per il festivo notturno al 70%.
Il lavoro notturno prevede maggiorazioni anche se ordinario?
Sì. Anche il lavoro notturno ordinario (non straordinario), inserito nel turno, è maggiorato del 30% sulla retribuzione oraria. Il lavoro notturno straordinario è invece maggiorato del 45%.
Come si calcola la retribuzione oraria nel CCNL Occhialeria?
La retribuzione oraria si ottiene dividendo il minimo mensile per 173 (per i lavoratori a orario normale). Per i turnisti a ciclo continuo 6×6 si usa il divisore 156. La quota giornaliera si ottiene dividendo il mensile per 26.
Quante ore di straordinario si possono fare nel CCNL Occhialeria?
Il D.lgs. 66/2003 fissa il limite legale a 250 ore annue di straordinario. Il CCNL non modifica questo tetto massimo. Il datore deve ottenere il consenso del lavoratore e registrare le ore nel libro unico del lavoro.
Cosa prevede il CCNL 2026 in materia di orario e turni?
Il rinnovo 2026 ha introdotto una sperimentazione del part-time e strumenti per una maggiore equità nella distribuzione dei turni, rafforzando l'Osservatorio nazionale di settore come sede di monitoraggio. Le linee guida sullo smart working, già introdotte nel 2023, sono confermate.
Vedi anche