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La guida

CCNL Occhialeria (Anfao)

CCNL Occhialeria: preavviso e licenziamento 2026

I termini di preavviso nel CCNL Occhialeria dipendono dalla categoria: 12 o 18 giorni per gli operai, termini in mesi crescenti con l’anzianità per le qualifiche intermedie. Conoscerli è fondamentale sia per chi intende dimettersi sia per le aziende che devono gestire un recesso dal rapporto di lavoro.

In sintesi

Nel CCNL Occhialeria il preavviso degli operai è di 12 giorni (livelli 1, 2, 3 e 3S) o 18 giorni (livelli 4 e 4S, art. 82); per le qualifiche intermedie va da mezzo mese a 2 mesi secondo livello e anzianità, e chi si dimette deve la metà (art. 89). In mancanza di preavviso si deve l’indennità sostitutiva. Il licenziamento per giusta causa esime dal preavviso.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
Ipotesi di rinnovo
30 gennaio 2026
Vigenza
1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
Norma di legge
Art. 2118 c.c. (preavviso); art. 2119 c.c. (giusta causa); L. 604/1966 (licenziamenti individuali)

Tabella riepilogativa

Termini di preavviso nel CCNL Occhialeria (artt. 82 e 89)
Categoria Livello Anzianità Preavviso di licenziamento
Operai (art. 82) 1, 2, 3, 3S qualunque 12 giorni
Operai (art. 82) 4, 4S qualunque 18 giorni
Qualifiche intermedie (art. 89) 5 fino a 5 anni 1 mese
Qualifiche intermedie (art. 89) 5 oltre 5 e fino a 10 anni 1 mese e mezzo
Qualifiche intermedie (art. 89) 5 oltre 10 anni 2 mesi
Qualifiche intermedie (art. 89) 4, 4S fino a 5 anni mezzo mese
Qualifiche intermedie (art. 89) 4, 4S oltre 5 e fino a 10 anni 1 mese
Qualifiche intermedie (art. 89) 4, 4S oltre 10 anni 1 mese e mezzo

Fonti: art. 82 nel testo in vigore dal 1° luglio 2017 riportato dallaccordo di rinnovo del 4 dicembre 2020 (il testo del CCNL 9 novembre 2013 prevedeva 6 e 12 giorni); art. 89 del testo 2013. Le dimissioni seguono gli stessi termini degli operai; per le qualifiche intermedie il dimissionario deve la metà dei termini di licenziamento. Il preavviso decorre in qualunque giorno della settimana per gli operai, dalla metà o dalla fine del mese per le qualifiche intermedie, e non può coincidere con le ferie. I termini degli impiegati sono nell’art. 99, che non abbiamo potuto leggere in una fonte aperta: per loro fa fede il testo applicato in azienda.

Cos’è il preavviso e a chi si applica

Il preavviso è il periodo che deve intercorrere tra la comunicazione del recesso dal rapporto di lavoro e la sua effettiva cessazione. È previsto dall’art. 2118 c.c. e si applica sia al licenziamento (recesso del datore) sia alle dimissioni (recesso del lavoratore). Durante il preavviso il rapporto di lavoro prosegue normalmente: il lavoratore ha diritto alla retribuzione completa e continua a maturare ferie e TFR.

Il preavviso serve a dare a entrambe le parti il tempo di organizzarsi: il datore trova un sostituto, il lavoratore trova una nuova occupazione.

Indennità sostitutiva del preavviso

Se il datore di lavoro decide di far cessare immediatamente il rapporto (senza far lavorare il lavoratore durante il preavviso), deve corrispondere un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo non lavorato. Analogamente, se il lavoratore si dimette senza rispettare il preavviso, deve corrispondere al datore la stessa somma.

L’indennità è pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso (artt. 82 e 89); il datore può trattenerla dalle competenze dovute al lavoratore.

Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo

Il CCNL Occhialeria si inserisce nel quadro generale della L. 604/1966 e della L. 300/1970:

  • Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto nemmeno temporaneamente. Non richiede preavviso. Esempi: furto, violenza fisica, falsificazione di documenti. La valutazione di gravità è rimessa al giudice, sulla base delle circostanze concrete.
  • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento contrattuale di gravità non tale da costituire giusta causa (es. reiterate assenze ingiustificate dopo contestazione disciplinare). Richiede il preavviso e il previo procedimento disciplinare.
  • Giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento dell’impresa (es. soppressione del posto). Richiede il preavviso e, per le aziende sopra i 15 dipendenti, la verifica dei requisiti di legge e contrattuale.

Dimissioni: procedura telematica obbligatoria

Dal 2016 (D.Lgs. 151/2015, art. 26) le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere effettuate attraverso la procedura telematica obbligatoria sul portale del Ministero del Lavoro (tramite PIN INPS o CAF/patronato). Senza questo adempimento le dimissioni sono prive di efficacia. La procedura telematica non si applica alle dimissioni avvenute durante il periodo di prova o per giusta causa del lavoratore.

Casi pratici

Tizio – Dimissioni di un operaio con 5 anni di anzianità
Tizio, operaio al livello 3 con 5 anni di anzianità, decide di dimettersi per accettare un’offerta di lavoro migliore. Il suo preavviso è di 12 giorni (art. 82), uguale per licenziamento e dimissioni e senza scaglioni di anzianità. Comunica le dimissioni tramite il portale ministeriale e lavora i 12 giorni, che possono partire in qualunque giorno della settimana. L’azienda potrebbe decidere di esonerarlo dal lavorare durante il preavviso, pagandogli l’indennità sostitutiva.
Caia – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Caia (livello 5, 7 anni di anzianità) viene licenziata per soppressione del suo ruolo a seguito di una riorganizzazione produttiva (automazione del reparto lenti). Il datore è tenuto a rispettare il preavviso di 1 mese e mezzo (art. 89: livello 5, oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità), con decorrenza dalla metà o dalla fine del mese e comunicazione scritta. Durante il preavviso Caia matura TFR e ferie; al termine riceve il TFR completo, le ferie non godute e l’eventuale preavviso pagato. Può impugnare il licenziamento entro 60 giorni (art. 6 L. 604/1966) se ritiene che il giustificato motivo non sussista.
Sempronio – Licenziamento per giusta causa: nessun preavviso
Sempronio (livello 4) viene sorpreso a fotografare i processi produttivi riservati per conto di un concorrente. Il datore avvia il procedimento disciplinare (contestazione + audizione), poi intima il licenziamento per giusta causa. Non è dovuto alcun preavviso: Sempronio cessa immediatamente il servizio. Riceve il TFR maturato (non perde il TFR) ma non l’indennità sostitutiva. Può impugnare il licenziamento entro 60 giorni.

Domande frequenti

Quanto preavviso deve dare un operaio in caso di dimissioni?
Per gli operai dei livelli 1, 2, 3 e 3S: 12 giorni; per i livelli 4 e 4S: 18 giorni (art. 82, testo in vigore dal 1° luglio 2017). Per le qualifiche intermedie chi si dimette deve la metà dei termini di licenziamento, che crescono con l’anzianità (art. 89).
Cosa è l’indennità sostitutiva del preavviso?
È l’importo pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso non lavorato. Deve essere corrisposta se il datore dispensa il lavoratore dal lavorare durante il preavviso, o se il lavoratore si dimette senza rispettarlo.
Il licenziamento per giusta causa richiede preavviso?
No. Il licenziamento per giusta causa (comportamento gravissimo) è immediatamente efficace, senza preavviso né indennità sostitutiva. Rimane sempre il diritto al TFR maturato.
Come ci si dimette nel CCNL Occhialeria?
Le dimissioni devono essere effettuate tramite la procedura telematica obbligatoria sul portale del Ministero del Lavoro (tramite PIN INPS, CAF o patronato), pena la loro inefficacia. L’eccezione riguarda le dimissioni durante il periodo di prova.
Il lavoratore può essere licenziato durante la malattia?
No, se il periodo di comporto non è ancora scaduto: la durata del comporto è nella scheda su malattia e infortunio.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL 2026, maternità congedi e tutele 2026, tredicesima, PPVA e premi 2026 e malattia e infortunio 2026.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’ipotesi di rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritta il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. I termini di preavviso indicati nella tabella sono quelli degli artt. 82 e 89 del testo 2013 e dell’accordo del 4 dicembre 2020; i rinnovi successivi potrebbero averli modificati. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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