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Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Tessile e Moda Artigianato
Guida pratica all’orario contrattuale nelle imprese artigiane del tessile e moda: 40 ore settimanali, maggiorazioni per straordinario aggiornate dal 2024, lavoro notturno e festivo, lavoro su sei giorni.
Il CCNL Tessile Moda Artigianato fissa l’orario contrattuale a 40 ore settimanali su cinque giorni. Dal 1° agosto 2024 le ore oltre le 40 settimanali sono maggiorate del 12% (in luogo del precedente 10%). Il lavoro notturno e festivo prevede una maggiorazione del 50%. Il sabato lavorativo è maggiorato del 20%.
Tabella riepilogativa delle maggiorazioni
| Tipo di prestazione | Maggiorazione | Decorrenza |
|---|---|---|
| Ore oltre le 40 settimanali (straordinario diurno) | +12% | Dal 1° agosto 2024 |
| Lavoro notturno | +50% | Vigente |
| Lavoro festivo | +50% | Vigente |
| Lavoro il sabato (organizzazione su 6 giorni) | +20% | Vigente |
| Ore oltre le 40 settimanali (testo previgente) | +10% | Fino al 31 luglio 2024 |
Nota: Le maggiorazioni si calcolano sulla retribuzione oraria normale, ottenuta dividendo il minimo tabellare mensile per 173 ore (orario mensile convenzionale di riferimento per il settore). Il lavoro notturno è quello svolto tra le 22.00 e le 6.00, salvo diversa previsione aziendale.
Orario ordinario: 40 ore su cinque giorni
L’orario di lavoro contrattuale nel CCNL Tessile e Moda Artigianato è fissato a 40 ore settimanali, di norma distribuite su cinque giorni per 8 ore giornaliere. Questa distribuzione è la regola generale; è però possibile articolare diversamente l’orario settimanale in accordo con le esigenze produttive, nel rispetto del tetto settimanale e delle previsioni sull’orario massimo legale (D.Lgs. n. 66/2003: 48 ore settimanali medie nel periodo di riferimento).
La retribuzione oraria convenzionale si ottiene dividendo il minimo tabellare mensile per 173 ore (coefficiente mensile per un orario di 40 ore settimanali).
Lavoro straordinario: la novità del 2024
Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha elevato la maggiorazione per le ore di straordinario (ore prestate oltre le 40 settimanali) dal 10% al 12% con decorrenza 1° agosto 2024. Si tratta di un miglioramento significativo per i lavoratori del settore artigiano, che porta la maggiorazione contrattuale più vicina a quanto previsto da altri CCNL del settore.
Il lavoro straordinario nel settore artigiano è soggetto ai limiti previsti dalla legge (D.Lgs. n. 66/2003): non può superare le 250 ore annue complessive. Il datore di lavoro non può imporre il lavoro straordinario in modo sistematico senza le maggiorazioni previste.
Lavoro notturno e festivo
Il lavoro notturno e il lavoro nei giorni festivi godono di una maggiorazione del 50% sulla retribuzione oraria normale. Per «lavoro notturno» si intende quello svolto tra le ore 22.00 e le ore 6.00. Il CCNL non prevede, in aggiunta alle maggiorazioni economiche, l’obbligo di riposo compensativo, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003 sul riposo giornaliero (11 ore consecutive) e settimanale (24 ore consecutive).
Lavoro su sei giorni e il sabato
Quando l’organizzazione della produzione richiede la distribuzione dell’orario su sei giorni lavorativi (lunedì–sabato) per un maggiore utilizzo degli impianti, le ore prestate il sabato sono retribuite con una maggiorazione del 20% rispetto alla paga oraria normale. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente l’organizzazione su sei giorni e il relativo orario.
Assemblea sindacale retribuita: 10 ore annue
Il CCNL Tessile e Moda Artigianato riconosce a ogni lavoratore 10 ore annue retribuite per l’esercizio del diritto di assemblea sindacale, da svolgersi nei luoghi di lavoro o nelle sedi sindacali. Le assemblee devono essere indette dalla RSA/RSU o dalle organizzazioni sindacali firmatarie (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) con preavviso adeguato al datore di lavoro. Ulteriori ore di assemblea oltre le 10 retribuite sono consentite in autoriduzione volontaria della retribuzione.
Casi pratici
Domande frequenti
Quante ore settimanali prevede il CCNL Tessile Moda Artigianato?
Quanto viene pagata l’ora straordinaria?
Il lavoro il sabato è previsto?
Cosa sono le 10 ore di assemblea annue?
Il datore può obbligare al lavoro straordinario?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quante ore settimanali prevede il CCNL Tessile Moda Artigianato?
L'orario contrattuale è di 40 ore settimanali, di norma distribuite su 5 giorni per 8 ore al giorno. Rientrano nelle 40 ore anche le brevi soste retribuite (es. pausa mensa se prevista da accordo aziendale).
Quanto viene pagata l'ora straordinaria nel CCNL Tessile Moda Artigianato?
Dal 1° agosto 2024 le ore prestate oltre le 40 settimanali sono maggiorate del 12% della retribuzione oraria normale. Per le prime quattro ore di straordinario diurno la maggiorazione era precedentemente del 10%. Il lavoro notturno e quello festivo sono maggiorati del 50%.
Il lavoro il sabato è previsto dal CCNL Tessile Moda Artigianato?
Sì. Quando il datore di lavoro organizza la produzione su sei giorni per un maggiore utilizzo degli impianti, le ore prestate il sabato sono retribuite con una maggiorazione del 20% rispetto alla paga oraria normale.
Cosa sono le 10 ore di assemblea annue?
Il CCNL Tessile Moda Artigianato riconosce a ogni lavoratore 10 ore annue retribuite per l'esercizio del diritto di assemblea sindacale, da svolgersi nei luoghi di lavoro o nelle sedi sindacali. Le modalità di fruizione sono concordate con il datore di lavoro.
Il datore di lavoro artigiano può organizzare turni?
Sì. Il CCNL prevede la possibilità di organizzare il lavoro su turni, inclusi turni notturni, con le maggiorazioni previste. L'organizzazione dei turni deve essere comunicata preventivamente ai lavoratori.
Vedi anche