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La guida
Orario di lavoro, nastro lavorativo e straordinari: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie
L’orario di lavoro nel settore ferroviario ha caratteristiche uniche rispetto ad altri comparti: il personale mobile (macchinisti, capitreno, personale di bordo) è soggetto a regole speciali di nastro lavorativo, riposi minimi e limiti di guida che derivano sia dalla normativa europea sia dalle disposizioni specifiche del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie.
Il CCNL fissa l’orario in 38 ore settimanali, calcolate per i turnisti come media nello sviluppo del turno, di norma nel mese. Per il personale mobile il periodo di lavoro giornaliero va da 7 a 10 ore secondo il tipo di servizio; il riposo in residenza è di almeno 14 ore dopo un servizio diurno e 18 ore dopo un servizio nella fascia 0-5 (22 ore nei merci dopo due notturni consecutivi). Lo straordinario è maggiorato del 18%, 35% o 50%, entro 250 ore l’anno. Dal 1° agosto 2025 l’indennità notturna oraria è di 2,50 euro.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Orario di lavoro CCNL Ferrovie: la tabella
| Voce | Personale non mobile | Personale mobile (treni) |
|---|---|---|
| Orario settimanale | 38 ore; per i turnisti media nello sviluppo del turno, di norma nel mese; nei servizi accessori e di pulizia media su 4 mesi (fino a 6 con accordo aziendale) | 38 ore medie |
| Periodo di lavoro giornaliero massimo | 10 ore; 8 ore se interessa la fascia 0-5 (fino a 9 nei turni avvicendati) | Da 7 a 10 ore secondo sezione, modulo di equipaggio e fascia oraria; 16-17 ore complessive per andata e ritorno con riposo fuori residenza |
| Riposo giornaliero | 11 ore consecutive (fino a 8 in alcuni turni, con media di 11 ore) | In residenza 14 ore dopo servizio diurno, 18 ore dopo servizio nella fascia 0-5 (merci: 16 e 18 ore, 22 dopo due notturni consecutivi); fuori residenza almeno 7 ore |
| Riposo settimanale | Almeno 48 ore consecutive | Almeno 48 ore consecutive (riducibili a 35 fino a 8 volte l’anno con accordo aziendale) |
| Limite straordinario | 250 ore l’anno e 80 ore a trimestre, salvo i casi eccezionali dell’art. 28 | |
| Maggiorazioni straordinario | 18% feriale diurno; 35% feriale notturno o festivo diurno; 50% festivo notturno (art. 74) | |
| Indennità notturna | 2,50 € per ora tra le 22 e le 6 (dal 1° agosto 2025) | |
| Indennità domenicale | 23,50 € oltre 2 ore di servizio, metà fino a 2 ore; 65 € la domenica di Pasqua | |
| Assenza dalla residenza | — | 1,00 €/ora senza riposo fuori residenza, 2,60 €/ora con riposo fuori residenza, 1,00 €/ora accompagnamento notte (assenza di almeno 3 ore) |
Nota: artt. 27, 28, 74, 75, 76 e 77 del testo del CCNL Mobilità/Area AF del 22 maggio 2025. I limiti del personale mobile cambiano per sezione (passeggeri a mercato, regionali, media-lunga percorrenza, merci, servizi a bordo) e possono essere modificati dagli accordi aziendali nei casi previsti dal CCNL.
Il quadro normativo: legge e CCNL a confronto
Il d.lgs. 66/2003, che recepisce la direttiva europea sull’orario di lavoro, fissa per tutti i lavoratori subordinati:
- orario normale non superiore a 40 ore settimanali;
- riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore;
- limite di 48 ore settimanali (incluso lo straordinario) calcolato su un periodo di riferimento di 4 mesi (estendibile a 6 mesi dalla contrattazione collettiva).
Il CCNL Ferrovie migliora la legge su più fronti per il personale sedentario (riducendo l’orario a 38 ore) e introduce per il personale mobile una disciplina speciale più restrittiva sui riposi e sul nastro, in attuazione della direttiva 2005/47/CE specificamente rivolta al settore ferroviario mobile.
Distinzione fondamentale: la disciplina del nastro lavorativo e dei riposi minimi per il personale mobile è di derivazione sia contrattuale sia regolamentare (circolari ANSFISA). Il macchinista è soggetto anche alle norme tecniche di sicurezza che possono fissare limiti di guida più restrittivi di quelli contrattali.
Il nastro lavorativo del personale mobile
Il nastro lavorativo è la misura della durata complessiva del servizio, calcolata dal momento in cui il lavoratore mobile si mette a disposizione dell’impresa (presentazione al deposito, firma del turno) fino all’ultimo atto del servizio (consegna del mezzo, firma di fine turno). Non coincide necessariamente con il tempo di guida o accompagnamento effettivo.
Il CCNL parla di periodo di lavoro giornaliero e fissa limiti diversi per ogni sezione del personale mobile. Nei servizi passeggeri di media-lunga percorrenza, per esempio, il massimo è 10 ore per i servizi diurni con due agenti in cabina o con personale di bordo, 8 ore e 30 minuti con un solo macchinista, 7 o 8 ore se il servizio interessa la fascia 0-5; con un riposo fuori residenza le due giornate di andata e ritorno non superano 17 ore complessive. Nel periodo di lavoro possono rientrare:
- tempi di condotta o accompagnamento (attività principali);
- tempi di attesa in stazione intermedia o di nodo;
- tempi di trasferimento da o per il deposito;
- pause obbligatorie di riposo durante il servizio.
Per il personale mobile è straordinario il lavoro che eccede il periodo di lavoro giornaliero programmato, oppure quello reso nei giorni di riposo e non recuperato (art. 28).
Riposi e tutele specifiche per la sicurezza
L’industria ferroviaria è classificata come settore a rischio per l’incidenza dell’affaticamento del conducente (fatigue) sulla sicurezza dell’esercizio. Il CCNL, anche a seguito del rinnovo del 2025, ha fissato standard di riposo superiori a quelli previsti dalla legge generale per i lavoratori mobili:
- 14 ore di riposo in residenza dopo un servizio diurno (16 nei servizi merci);
- 18 ore di riposo in residenza dopo un servizio che interessa la fascia 0-5; nei servizi merci 22 ore dopo ciascuno di due servizi notturni consecutivi;
- riposo fuori residenza di almeno 7 ore consecutive, in numero limitato (per esempio nei servizi a mercato al massimo 2 tra due riposi settimanali e 5 nel mese);
- riposo settimanale di almeno 48 ore consecutive, programmato di norma il 6° giorno.
Dal 1° agosto 2025 il personale mobile riceve un compenso per ogni ora di assenza dalla residenza: 1,00 euro nei servizi senza riposo fuori residenza, 2,60 euro con riposo fuori residenza, 1,00 euro nell’accompagnamento notte (art. 77).
Indennità di turno, notte e domenicale
Dal 1° agosto 2025 il CCNL ha ridefinito le indennità legate alle condizioni di svolgimento del servizio:
- Lavoro notturno: 2,50 euro per ogni ora prestata in orario notturno;
- Lavoro domenicale: 23,50 euro per ogni domenica lavorata; 65,00 euro per la domenica di Pasqua;
- Indennità di turno: per ogni giornata di presenza 2,20 euro nei turni avvicendati nelle 24 ore, 2,45 euro nei turni non cadenzati, 1,30 euro nei turni in seconda (art. 81);
- Indennità per assenza dalla residenza: 1,00 o 2,60 euro l’ora secondo il tipo di servizio (art. 77).
Flessibilità dell’orario e accordi di secondo livello
Il CCNL consente, tramite accordi aziendali, di adottare regimi di flessibilità dell’orario di lavoro: nei periodi di maggiore traffico (estate, festività) l’anno può essere diviso in tre periodi di non più di 4 mesi ciascuno, nei quali la media resta di 38 ore con settimane fino a 46 ore e non sotto le 30 ore (art. 27, punto 1.2). I lavoratori mantengono la retribuzione mensile ordinaria durante tutto il periodo di flessibilità.
Casi pratici
Tizio è di turno su un Intercity con partenza alle 6:00 e un periodo di lavoro giornaliero programmato di 9 ore. Per un guasto il treno accumula ritardo e Tizio finisce alle 15:30, mezz’ora oltre il programmato: per il personale mobile è straordinario il lavoro che eccede il periodo programmato, pagato con la maggiorazione del 18% (feriale diurno). Entro il mese successivo l’azienda può proporgli di recuperarlo, se lui accetta.
Caia, capotreno di un servizio regionale, termina alle ore 2:00 un servizio che interessa la fascia 0-5. Il CCNL le garantisce almeno 18 ore di riposo in residenza: il turno successivo non può iniziare prima delle 20:00 dello stesso giorno. Se l’azienda le programma un turno alle 18:00, il riposo minimo contrattuale non è rispettato.
Sempronio lavora come tecnico di manutenzione (livello C1) in un impianto soggetto a picchi di attività nella stagione estiva. L’accordo aziendale divide l’anno in tre periodi di 4 mesi: da maggio ad agosto lavora due mesi a 42 ore e due a 34 ore, con una media di 38 ore nel periodo e senza superare le 46 ore in una settimana. La retribuzione mensile resta invariata in tutti i mesi; le ore oltre il regime concordato sono straordinario.
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quante ore lavora a settimana un macchinista?
Cos’è il nastro lavorativo?
Qual è il riposo minimo dopo un turno notturno?
Come viene retribuito lo straordinario?
Il personale ferroviario è escluso dal d.lgs. 66/2003?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025, con vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026. I valori delle indennità (notturna, domenicale) sono quelli decorrenti dal 1° agosto 2025. Limiti di lavoro giornaliero e riposi sono quelli dell’art. 27 del testo del CCNL del 22 maggio 2025. Per dettagli aggiornati consultare Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie o un consulente del lavoro.