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Orario di lavoro, nastro lavorativo e straordinari: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie
L’orario di lavoro nel settore ferroviario ha caratteristiche uniche rispetto ad altri comparti: il personale mobile (macchinisti, capitreno, personale di bordo) è soggetto a regole speciali di nastro lavorativo, riposi minimi e limiti di guida che derivano sia dalla normativa europea sia dalle disposizioni specifiche del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie.
Il CCNL fissa 38 ore settimanali medie su 26 settimane. Per il personale mobile il nastro giornaliero non supera 12 ore; i riposi in residenza sono di almeno 14 ore dopo un turno diurno e 22 ore dopo un turno notturno. I turni notturni non possono essere consecutivi. Lo straordinario è maggiorato dall’18% al 50%. Dal 1° agosto 2025 l’indennità notturna oraria è di 2,50 euro.
Tabella riepilogativa
| Parametro | Personale fisso (sedentario) | Personale mobile (treni) |
|---|---|---|
| Orario settimanale contrattuale | 38 ore medie | 38 ore medie |
| Periodo di riferimento | 26 settimane | 26 settimane |
| Nastro lavorativo giornaliero | Non specificamente limitato | Max 12 ore |
| Riposo minimo in residenza (diurno) | 11 ore (d.lgs. 66/2003) | 14 ore (CCNL migliorativo) |
| Riposo minimo in residenza (notturno) | 11 ore (d.lgs. 66/2003) | 22 ore (CCNL migliorativo) |
| Servizi notturni consecutivi | Non specificamente limitati | Vietati: richiesto turno diurno (partenza ≥ 6:00) tra due notturni |
| Domeniche con doppio riposo (annue) | Non specificato | 60 domeniche garantite (alcune categorie) |
| Indennità notturna (dal 1° ago. 2025) | 2,50 €/ora | 2,50 €/ora |
| Indennità domenicale | 23,50 € | 23,50 € (65 € domenica di Pasqua) |
| Magg. straordinario feriale diurno | +18% | +18% |
| Magg. straordinario notturno/festivo diurno | +35% | +35% |
| Magg. straordinario notturno festivo | +50% | +50% |
Nota: i valori relativi ai riposi minimi e al nastro lavorativo del personale mobile derivano dalla disciplina speciale contenuta nel CCNL e nei suoi allegati. Le indennità sono quelle definite dal rinnovo del 22 maggio 2025, con decorrenza 1° agosto 2025. Per il personale dei servizi regionali e locali possono applicarsi disposizioni migliorative derivanti da accordi di secondo livello.
Il quadro normativo: legge e CCNL a confronto
Il d.lgs. 66/2003, che recepisce la direttiva europea sull’orario di lavoro, fissa per tutti i lavoratori subordinati:
- orario normale non superiore a 40 ore settimanali;
- riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore;
- limite di 48 ore settimanali (incluso lo straordinario) calcolato su un periodo di riferimento di 4 mesi (estendibile a 6 mesi dalla contrattazione collettiva).
Il CCNL Ferrovie migliora la legge su più fronti per il personale sedentario (riducendo l’orario a 38 ore) e introduce per il personale mobile una disciplina speciale più restrittiva sui riposi e sul nastro, in attuazione della direttiva 2005/47/CE specificamente rivolta al settore ferroviario mobile.
Distinzione fondamentale: la disciplina del nastro lavorativo e dei riposi minimi per il personale mobile è di derivazione sia contrattuale sia regolamentare (circolari ANSFISA). Il macchinista è soggetto anche alle norme tecniche di sicurezza che possono fissare limiti di guida più restrittivi di quelli contrattali.
Il nastro lavorativo del personale mobile
Il nastro lavorativo è la misura della durata complessiva del servizio, calcolata dal momento in cui il lavoratore mobile si mette a disposizione dell’impresa (presentazione al deposito, firma del turno) fino all’ultimo atto del servizio (consegna del mezzo, firma di fine turno). Non coincide necessariamente con il tempo di guida o accompagnamento effettivo.
Per il personale mobile, il CCNL fissa il nastro massimo di 12 ore. All’interno del nastro possono rientrare:
- tempi di condotta o accompagnamento (attività principali);
- tempi di attesa in stazione intermedia o di nodo;
- tempi di trasferimento da o per il deposito;
- pause obbligatorie di riposo durante il servizio.
Il superamento del nastro di 12 ore costituisce lavoro straordinario da retribuire con le maggiorazioni previste.
Riposi e tutele specifiche per la sicurezza
L’industria ferroviaria è classificata come settore a rischio per l’incidenza dell’affaticamento del conducente (fatigue) sulla sicurezza dell’esercizio. Il CCNL, anche a seguito del rinnovo del 2025, ha fissato standard di riposo superiori a quelli previsti dalla legge generale per i lavoratori mobili:
- 14 ore di riposo in residenza dopo un servizio diurno (vs 11 ore di legge);
- 22 ore di riposo in residenza dopo un servizio notturno;
- divieto di servizi notturni consecutivi: tra due servizi con orario notturno deve intercorrere almeno un servizio con partenza dopo le ore 6:00;
- per alcune categorie di servizi (trasporto regionale), garanzia di almeno 60 domeniche con doppio riposo nell’anno.
L’indennità per il lavoro fuori dalla residenza (chiamata in passato «indennità di assenza dalla residenza» o con le sigle IFR) è stata ridefinita dal rinnovo del 2025 e prevede maggiorazioni orarie per il personale mobile che presta servizio fuori sede, con importi differenziati a seconda del tipo di servizio e della durata dell’assenza.
Indennità di turno, notte e domenicale
Dal 1° agosto 2025 il CCNL ha ridefinito le indennità legate alle condizioni di svolgimento del servizio:
- Lavoro notturno: 2,50 euro per ogni ora prestata in orario notturno;
- Lavoro domenicale: 23,50 euro per ogni domenica lavorata; 65,00 euro per la domenica di Pasqua;
- Indennità di turno: variabile in base all’articolazione del turno (continuo, spezzato, notturno) secondo le tabelle allegate al CCNL;
- Indennità per assenza dalla residenza: per il personale mobile che svolge servizio fuori sede, con importi orari progressivi; i valori aggiornati decorrono dal 1° agosto 2025.
Flessibilità dell’orario e accordi di secondo livello
Il CCNL consente, tramite accordi aziendali, di adottare regimi di flessibilità dell’orario di lavoro: nei periodi di maggiore traffico (estate, festività) le settimane lavorative possono superare le 38 ore, a condizione che nei periodi di minore traffico il numero di ore sia corrispondentemente ridotto, garantendo la media di 38 ore sul semestre. I lavoratori mantengono la retribuzione mensile ordinaria durante tutto il periodo di flessibilità.
Casi pratici
Tizio è di turno su un Intercity con partenza alle 6:00. A causa di un guasto tecnico, il treno subisce ritardi e Tizio termina il turno alle 18:30, con un nastro lavorativo di 12 ore e 30 minuti. Le 30 minuti eccedenti il nastro massimo di 12 ore sono da retribuire come straordinario con la maggiorazione del 18% (diurno feriale). Tizio verifica sul libretto di servizio che il nastro sia correttamente registrato.
Caia termina un servizio notturno alle ore 2:00. Il CCNL garantisce almeno 22 ore di riposo in residenza prima del turno successivo: il turno seguente non può quindi iniziare prima delle 24:00 dello stesso giorno (ovvero non prima della mezzanotte del giorno dopo). L’azienda le propone un turno che inizia alle 20:00 dello stesso giorno: Caia, consultata la Filt-Cgil, contesta il programma perché viola il riposo minimo contrattuale di 22 ore.
Sempronio lavora come tecnico di manutenzione (livello C1) in un impianto soggetto a picchi di attività nella stagione estiva. L’accordo aziendale prevede che da giugno ad agosto lavori 42 ore settimanali, e da settembre a novembre 34 ore, mantenendo la media semestrale di 38 ore. La retribuzione mensile rimane invariata in tutti i mesi; le eventuali ore eccedenti la media semestrale di 48 ore sono retribuite come straordinario.
Domande frequenti