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Malattia e infortunio: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie
La disciplina della malattia nel CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie si distingue per un elemento peculiare: per le figure del personale di condotta (macchinisti) e per tutto il personale soggetto a sorveglianza sanitaria obbligatoria, la perdita dell’idoneità fisico-psichica attiva procedure di tutela specifiche che vanno oltre le regole generali sul comporto.
Il CCNL Ferrovie prevede un comporto di 18 mesi (estendibile a 30 per alcune condizioni). La retribuzione è al 100% per i primi 18 mesi (INPS integrato dal CCNL). L’infortunio non si computa nel comporto ordinario. Per il personale di condotta, la perdita definitiva dell’idoneità ANSFISA attiva procedure di ricollocazione prima del possibile licenziamento per sopravvenuta inidoneità.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Malattia ordinaria | Infortunio sul lavoro / Malattia professionale |
|---|---|---|
| Comporto (conservazione posto) | 18 mesi (estendibile a 30) | Non si computa nel comporto ordinario |
| Ente erogatore indennità | INPS (dal 4° giorno) | INAIL (dal 4° giorno di inabilità) |
| Integrazione CCNL | Sì, fino al 100% retribuzione | Sì, fino al 100% retribuzione |
| Maturazione ferie | Sì, nei limiti del comporto | Sì, per tutto il periodo di assenza |
| Maturazione TFR | Sì | Sì |
| Fascia di reperibilità | Sì (art. min. lavoro) | Non applicabile durante ricovero |
| Procedura per pers. di condotta | Visita ANSFISA al rientro se assenza > 30 gg | Visita ANSFISA obbligatoria prima del rientro |
Nota: il comporto si calcola sommando i periodi di malattia nell’arco di un determinato periodo di osservazione (generalmente 36 mesi o l’intero rapporto di lavoro, secondo le previsioni specifiche del CCNL). L’estensione a 30 mesi è prevista per condizioni di salute gravi o croniche; il CCNL individua le fattispecie specifiche. Per dettagli aggiornarsi sul testo contrattuale integrale.
Comporto: la regola contrattuale e quella di legge
L’art. 2110 c.c. garantisce al lavoratore ammalato la conservazione del posto per il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o dall’equità. Il CCNL Ferrovie concretizza questa regola fissando un comporto di 18 mesi, estendibile a 30 mesi per alcune patologie gravi o croniche espressamente elencate.
Il periodo di comporto si calcola sommando tutte le assenze per malattia intervenute nell’arco di un periodo di osservazione definito dal CCNL. Le assenze per infortunio sul lavoro, malattia professionale e congedo di maternità obbligatoria non entrano nel calcolo del comporto ordinario.
Superato il comporto, il datore ha la facoltà (non l’obbligo) di recedere dal rapporto, rispettando il preavviso contrattuale. Se recede senza rispettare il preavviso, deve corrispondere la relativa indennità sostitutiva.
Trattamento economico durante la malattia
Il trattamento economico si compone di due livelli:
- Indennità INPS: corrisposta dall’ente previdenziale a partire dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni di carenza sono a carico del datore o coperti da accordi aziendali). L’importo varia in percentuale della retribuzione media giornaliera;
- Integrazione contrattuale: il CCNL Ferrovie prevede che l’azienda integri l’indennità INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione netta di riferimento, per tutta la durata del comporto.
A decorrenza del 19° mese (oltre il comporto ordinario) o in caso di comporto esaurito, il rapporto di lavoro può essere sciolto. Se il datore non recede, la situazione si protrae con trattamento eventualmente ridotto; la scelta del datore è discrezionale ma deve essere non discriminatoria.
Idoneità alla condotta: la specificità del settore ferroviario
Il d.lgs. 247/2010 impone ai macchinisti di essere in possesso di un’idoneità fisico-psichica certificata da un medico riconosciuto da ANSFISA. Le visite periodiche di controllo (obbligatorie per legge, con cadenza stabilita in base all’età) sono svolte durante l’orario di lavoro.
Qualora a seguito di malattia o infortunio il macchinista perda temporaneamente l’idoneità:
- viene sospeso dal servizio di guida;
- può essere adibito a mansioni compatibili con il suo stato di salute durante il periodo di sospensione;
- la retribuzione è garantita nelle forme ordinarie del comporto.
Se la perdita di idoneità è definitiva, il datore deve prima valutare la possibilità di ricollocare il lavoratore in mansioni diverse dalla condotta, compatibili con le sue competenze e il suo stato di salute (obbligo di repêchage). Solo se la ricollocazione è oggettivamente impossibile, può procedere al licenziamento per sopravvenuta inidoneità, che costituisce giustificato motivo oggettivo.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Il settore ferroviario presenta specifici rischi professionali: incidenti durante le operazioni di manovra, cadute, esposizione a sostanze pericolose nella manutenzione, rischi ergonomici per il personale di condotta. Gli infortuni sono coperti dall’INAIL tramite l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (d.lgs. 38/2000).
L’assenza per infortunio ha le seguenti caratteristiche:
- non incide sul comporto ordinario per malattia;
- il posto di lavoro è conservato per tutta la durata dell’inabilità temporanea assoluta;
- la retribuzione è integrata dal CCNL fino al 100%;
- al rientro, il personale di condotta deve effettuare una visita di idoneità ANSFISA prima di riprendere il servizio.
Casi pratici
Tizio, macchinista con 8 anni di anzianità, è in malattia per una patologia grave che lo tiene assente per 20 mesi complessivi (con alcune interruzioni) nell’arco di 36 mesi. Il comporto ordinario di 18 mesi è superato. La patologia non rientra tra quelle per cui il CCNL prevede l’estensione a 30 mesi. L’azienda notifica l’intenzione di recedere; Tizio, con l’assistenza della Filt-Cgil, verifica se siano ancora computabili periodi non attribuibili a malattia ordinaria (ferie, infortuni) per ridurre il conteggio del comporto.
Caia, operatrice di manutenzione livello C1, subisce un infortunio durante operazioni di manovra. L’INAIL riconosce l’inabilità temporanea assoluta per 3 mesi. Il CCNL integra l’indennità INAIL fino alla retribuzione piena. Al termine della prognosi, prima di rientrare alle mansioni di manutenzione (che prevedono accesso alla linea), Caia si sottopone alla visita di idoneità aziendale. Il periodo di infortunio non viene conteggiato nel comporto per malattia ordinaria.
Sempronio, macchinista di 54 anni, viene dichiarato permanentemente inidoneo alla condotta da ANSFISA a causa di un problema cardiologico. L’azienda avvia la procedura di repêchage: verifica se esistano posizioni disponibili compatibili con le sue competenze (es. istruttore tecnico, addetto alla programmazione turni, operatore di circolazione). Individua una posizione disponibile al livello A: Sempronio accetta la ricollocazione, con adeguamento retributivo previsto dal CCNL per i cambiamenti di mansione.
Domande frequenti
Per quanti mesi un lavoratore ferroviario conserva il posto in caso di malattia?
Il CCNL Ferrovie prevede un periodo di comporto di 18 mesi, estendibile a 30 mesi per alcune condizioni di salute specificamente individuate. Dopo il superamento del comporto il datore può recedere dal rapporto di lavoro con il preavviso contrattuale.
La retribuzione è piena durante la malattia?
Il CCNL integra l'indennità INPS fino al 100% della retribuzione per i primi 18 mesi di comporto. L'INPS eroga l'indennità dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni sono a carico del datore o assorbiti da accordi aziendali); il CCNL assicura l'integrazione fino al minimo tabellare e oltre.
Cosa succede se un macchinista perde l'idoneità alla guida?
La perdita definitiva dell'idoneità fisico-psichica certificata da ANSFISA non equivale automaticamente a licenziamento. Il CCNL e la legge (art. 2110 c.c.) prevedono l'obbligo del datore di valutare la possibilità di ricollocazione in mansioni compatibili con lo stato di salute, prima di poter procedere al licenziamento per sopravvenuta inidoneità.
Come si certifica la malattia?
Il lavoratore deve inviare il certificato di malattia telematico (tramite medico di base) all'INPS entro il primo giorno di assenza o comunque tempestivamente. Il datore riceve la comunicazione in automatico tramite INPS. Il CCNL può prevedere obblighi aggiuntivi di comunicazione diretta al responsabile.
L'infortunio sul lavoro è trattato diversamente dalla malattia?
Sì. L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono coperti dall'INAIL, che eroga un'indennità giornaliera (dal 4° giorno per gli infortuni). Il CCNL integra l'indennità INAIL fino alla retribuzione piena. Il periodo di assenza per infortunio non si computa nel comporto malattia ordinario.
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