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Ultimo aggiornamento: 3 Marzo 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Ferrovie prevede un periodo di comporto di 18 mesi (estendibile a 30 per alcune condizioni) con conservazione del posto e retribuzione al 100% per i primi 18 mesi. Per il personale di condotta (macchinisti) la perdita dell'idoneità fisico-psichica ANSFISA attiva procedure specifiche di ricollocazione prima del possibile licenziamento.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

Malattia e infortunio: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

La disciplina della malattia nel CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie si distingue per un elemento peculiare: per le figure del personale di condotta (macchinisti) e per tutto il personale soggetto a sorveglianza sanitaria obbligatoria, la perdita dell’idoneità fisico-psichica attiva procedure di tutela specifiche che vanno oltre le regole generali sul comporto.

In sintesi

Il CCNL Ferrovie prevede un comporto di 18 mesi (estendibile a 30 per alcune condizioni). La retribuzione è al 100% per i primi 18 mesi (INPS integrato dal CCNL). L’infortunio non si computa nel comporto ordinario. Per il personale di condotta, la perdita definitiva dell’idoneità ANSFISA attiva procedure di ricollocazione prima del possibile licenziamento per sopravvenuta inidoneità.

Dati contrattuali

Parti datoriali
Agens · Ancp · Confcooperative Lavoro e Servizi · Legacoop Produzione e Servizi
Parti sindacali
Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl-Ferrovieri · Fast-Confsal · Orsa Ferrovie
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo 22 maggio 2025)
Norma di legge
Art. 2110 c.c.; d.lgs. 151/2001; d.lgs. 38/2000 (INAIL); d.lgs. 247/2010 (idoneità conduttori)

Tabella riepilogativa

Comporto, trattamento economico e tutele per malattia e infortunio
Istituto Malattia ordinaria Infortunio sul lavoro / Malattia professionale
Comporto (conservazione posto) 18 mesi (estendibile a 30) Non si computa nel comporto ordinario
Ente erogatore indennità INPS (dal 4° giorno) INAIL (dal 4° giorno di inabilità)
Integrazione CCNL Sì, fino al 100% retribuzione Sì, fino al 100% retribuzione
Maturazione ferie Sì, nei limiti del comporto Sì, per tutto il periodo di assenza
Maturazione TFR
Fascia di reperibilità Sì (art. min. lavoro) Non applicabile durante ricovero
Procedura per pers. di condotta Visita ANSFISA al rientro se assenza > 30 gg Visita ANSFISA obbligatoria prima del rientro

Nota: il comporto si calcola sommando i periodi di malattia nell’arco di un determinato periodo di osservazione (generalmente 36 mesi o l’intero rapporto di lavoro, secondo le previsioni specifiche del CCNL). L’estensione a 30 mesi è prevista per condizioni di salute gravi o croniche; il CCNL individua le fattispecie specifiche. Per dettagli aggiornarsi sul testo contrattuale integrale.

Comporto: la regola contrattuale e quella di legge

L’art. 2110 c.c. garantisce al lavoratore ammalato la conservazione del posto per il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o dall’equità. Il CCNL Ferrovie concretizza questa regola fissando un comporto di 18 mesi, estendibile a 30 mesi per alcune patologie gravi o croniche espressamente elencate.

Il periodo di comporto si calcola sommando tutte le assenze per malattia intervenute nell’arco di un periodo di osservazione definito dal CCNL. Le assenze per infortunio sul lavoro, malattia professionale e congedo di maternità obbligatoria non entrano nel calcolo del comporto ordinario.

Superato il comporto, il datore ha la facoltà (non l’obbligo) di recedere dal rapporto, rispettando il preavviso contrattuale. Se recede senza rispettare il preavviso, deve corrispondere la relativa indennità sostitutiva.

Trattamento economico durante la malattia

Il trattamento economico si compone di due livelli:

  1. Indennità INPS: corrisposta dall’ente previdenziale a partire dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni di carenza sono a carico del datore o coperti da accordi aziendali). L’importo varia in percentuale della retribuzione media giornaliera;
  2. Integrazione contrattuale: il CCNL Ferrovie prevede che l’azienda integri l’indennità INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione netta di riferimento, per tutta la durata del comporto.

A decorrenza del 19° mese (oltre il comporto ordinario) o in caso di comporto esaurito, il rapporto di lavoro può essere sciolto. Se il datore non recede, la situazione si protrae con trattamento eventualmente ridotto; la scelta del datore è discrezionale ma deve essere non discriminatoria.

Idoneità alla condotta: la specificità del settore ferroviario

Il d.lgs. 247/2010 impone ai macchinisti di essere in possesso di un’idoneità fisico-psichica certificata da un medico riconosciuto da ANSFISA. Le visite periodiche di controllo (obbligatorie per legge, con cadenza stabilita in base all’età) sono svolte durante l’orario di lavoro.

Qualora a seguito di malattia o infortunio il macchinista perda temporaneamente l’idoneità:

  • viene sospeso dal servizio di guida;
  • può essere adibito a mansioni compatibili con il suo stato di salute durante il periodo di sospensione;
  • la retribuzione è garantita nelle forme ordinarie del comporto.

Se la perdita di idoneità è definitiva, il datore deve prima valutare la possibilità di ricollocare il lavoratore in mansioni diverse dalla condotta, compatibili con le sue competenze e il suo stato di salute (obbligo di repêchage). Solo se la ricollocazione è oggettivamente impossibile, può procedere al licenziamento per sopravvenuta inidoneità, che costituisce giustificato motivo oggettivo.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

Il settore ferroviario presenta specifici rischi professionali: incidenti durante le operazioni di manovra, cadute, esposizione a sostanze pericolose nella manutenzione, rischi ergonomici per il personale di condotta. Gli infortuni sono coperti dall’INAIL tramite l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (d.lgs. 38/2000).

L’assenza per infortunio ha le seguenti caratteristiche:

  • non incide sul comporto ordinario per malattia;
  • il posto di lavoro è conservato per tutta la durata dell’inabilità temporanea assoluta;
  • la retribuzione è integrata dal CCNL fino al 100%;
  • al rientro, il personale di condotta deve effettuare una visita di idoneità ANSFISA prima di riprendere il servizio.

Casi pratici

Tizio — Malattia lunga e comporto

Tizio, macchinista con 8 anni di anzianità, è in malattia per una patologia grave che lo tiene assente per 20 mesi complessivi (con alcune interruzioni) nell’arco di 36 mesi. Il comporto ordinario di 18 mesi è superato. La patologia non rientra tra quelle per cui il CCNL prevede l’estensione a 30 mesi. L’azienda notifica l’intenzione di recedere; Tizio, con l’assistenza della Filt-Cgil, verifica se siano ancora computabili periodi non attribuibili a malattia ordinaria (ferie, infortuni) per ridurre il conteggio del comporto.

Caia — Infortunio in manovra e rientro in servizio

Caia, operatrice di manutenzione livello C1, subisce un infortunio durante operazioni di manovra. L’INAIL riconosce l’inabilità temporanea assoluta per 3 mesi. Il CCNL integra l’indennità INAIL fino alla retribuzione piena. Al termine della prognosi, prima di rientrare alle mansioni di manutenzione (che prevedono accesso alla linea), Caia si sottopone alla visita di idoneità aziendale. Il periodo di infortunio non viene conteggiato nel comporto per malattia ordinaria.

Sempronio — Perdita dell’idoneità alla condotta

Sempronio, macchinista di 54 anni, viene dichiarato permanentemente inidoneo alla condotta da ANSFISA a causa di un problema cardiologico. L’azienda avvia la procedura di repêchage: verifica se esistano posizioni disponibili compatibili con le sue competenze (es. istruttore tecnico, addetto alla programmazione turni, operatore di circolazione). Individua una posizione disponibile al livello A: Sempronio accetta la ricollocazione, con adeguamento retributivo previsto dal CCNL per i cambiamenti di mansione.