Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

Malattia e infortunio: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

La disciplina della malattia nel CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie si distingue per un elemento peculiare: per le figure del personale di condotta (macchinisti) e per tutto il personale soggetto a sorveglianza sanitaria obbligatoria, la perdita dell’idoneità fisico-psichica attiva procedure di tutela specifiche che vanno oltre le regole generali sul comporto.

In sintesi

Il CCNL Ferrovie prevede un comporto di 18 mesi (estendibile a 30 per alcune condizioni). La retribuzione è al 100% per i primi 18 mesi (INPS integrato dal CCNL). L’infortunio non si computa nel comporto ordinario. Per il personale di condotta, la perdita definitiva dell’idoneità ANSFISA attiva procedure di ricollocazione prima del possibile licenziamento per sopravvenuta inidoneità.

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Dati contrattuali

Parti datoriali
Agens · Ancp · Confcooperative Lavoro e Servizi · Legacoop Produzione e Servizi
Parti sindacali
Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl-Ferrovieri · Fast-Confsal · Orsa Ferrovie
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo 22 maggio 2025)
Norma di legge
Art. 2110 c.c.; d.lgs. 151/2001; d.lgs. 38/2000 (INAIL); d.lgs. 247/2010 (idoneità conduttori)

Tabella riepilogativa

Comporto, trattamento economico e tutele per malattia e infortunio
Istituto Malattia ordinaria Infortunio sul lavoro / Malattia professionale
Comporto (conservazione posto) 18 mesi (estendibile a 30) Non si computa nel comporto ordinario
Ente erogatore indennità INPS (dal 4° giorno) INAIL (dal 4° giorno di inabilità)
Integrazione CCNL Sì, fino al 100% retribuzione Sì, fino al 100% retribuzione
Maturazione ferie Sì, nei limiti del comporto Sì, per tutto il periodo di assenza
Maturazione TFR
Fascia di reperibilità Sì (art. min. lavoro) Non applicabile durante ricovero
Procedura per pers. di condotta Visita ANSFISA al rientro se assenza > 30 gg Visita ANSFISA obbligatoria prima del rientro

Nota: il comporto si calcola sommando i periodi di malattia nell’arco di un determinato periodo di osservazione (generalmente 36 mesi o l’intero rapporto di lavoro, secondo le previsioni specifiche del CCNL). L’estensione a 30 mesi è prevista per condizioni di salute gravi o croniche; il CCNL individua le fattispecie specifiche. Per dettagli aggiornarsi sul testo contrattuale integrale.

Comporto: la regola contrattuale e quella di legge

L’art. 2110 c.c. garantisce al lavoratore ammalato la conservazione del posto per il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o dall’equità. Il CCNL Ferrovie concretizza questa regola fissando un comporto di 18 mesi, estendibile a 30 mesi per alcune patologie gravi o croniche espressamente elencate.

Il periodo di comporto si calcola sommando tutte le assenze per malattia intervenute nell’arco di un periodo di osservazione definito dal CCNL. Le assenze per infortunio sul lavoro, malattia professionale e congedo di maternità obbligatoria non entrano nel calcolo del comporto ordinario.

Superato il comporto, il datore ha la facoltà (non l’obbligo) di recedere dal rapporto, rispettando il preavviso contrattuale. Se recede senza rispettare il preavviso, deve corrispondere la relativa indennità sostitutiva.

Trattamento economico durante la malattia

Il trattamento economico si compone di due livelli:

  1. Indennità INPS: corrisposta dall’ente previdenziale a partire dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni di carenza sono a carico del datore o coperti da accordi aziendali). L’importo varia in percentuale della retribuzione media giornaliera;
  2. Integrazione contrattuale: il CCNL Ferrovie prevede che l’azienda integri l’indennità INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione netta di riferimento, per tutta la durata del comporto.

A decorrenza del 19° mese (oltre il comporto ordinario) o in caso di comporto esaurito, il rapporto di lavoro può essere sciolto. Se il datore non recede, la situazione si protrae con trattamento eventualmente ridotto; la scelta del datore è discrezionale ma deve essere non discriminatoria.

Idoneità alla condotta: la specificità del settore ferroviario

Il d.lgs. 247/2010 impone ai macchinisti di essere in possesso di un’idoneità fisico-psichica certificata da un medico riconosciuto da ANSFISA. Le visite periodiche di controllo (obbligatorie per legge, con cadenza stabilita in base all’età) sono svolte durante l’orario di lavoro.

Qualora a seguito di malattia o infortunio il macchinista perda temporaneamente l’idoneità:

  • viene sospeso dal servizio di guida;
  • può essere adibito a mansioni compatibili con il suo stato di salute durante il periodo di sospensione;
  • la retribuzione è garantita nelle forme ordinarie del comporto.

Se la perdita di idoneità è definitiva, il datore deve prima valutare la possibilità di ricollocare il lavoratore in mansioni diverse dalla condotta, compatibili con le sue competenze e il suo stato di salute (obbligo di repêchage). Solo se la ricollocazione è oggettivamente impossibile, può procedere al licenziamento per sopravvenuta inidoneità, che costituisce giustificato motivo oggettivo.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

Il settore ferroviario presenta specifici rischi professionali: incidenti durante le operazioni di manovra, cadute, esposizione a sostanze pericolose nella manutenzione, rischi ergonomici per il personale di condotta. Gli infortuni sono coperti dall’INAIL tramite l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (d.lgs. 38/2000).

L’assenza per infortunio ha le seguenti caratteristiche:

  • non incide sul comporto ordinario per malattia;
  • il posto di lavoro è conservato per tutta la durata dell’inabilità temporanea assoluta;
  • la retribuzione è integrata dal CCNL fino al 100%;
  • al rientro, il personale di condotta deve effettuare una visita di idoneità ANSFISA prima di riprendere il servizio.

Casi pratici

Tizio — Malattia lunga e comporto

Tizio, macchinista con 8 anni di anzianità, è in malattia per una patologia grave che lo tiene assente per 20 mesi complessivi (con alcune interruzioni) nell’arco di 36 mesi. Il comporto ordinario di 18 mesi è superato. La patologia non rientra tra quelle per cui il CCNL prevede l’estensione a 30 mesi. L’azienda notifica l’intenzione di recedere; Tizio, con l’assistenza della Filt-Cgil, verifica se siano ancora computabili periodi non attribuibili a malattia ordinaria (ferie, infortuni) per ridurre il conteggio del comporto.

Caia — Infortunio in manovra e rientro in servizio

Caia, operatrice di manutenzione livello C1, subisce un infortunio durante operazioni di manovra. L’INAIL riconosce l’inabilità temporanea assoluta per 3 mesi. Il CCNL integra l’indennità INAIL fino alla retribuzione piena. Al termine della prognosi, prima di rientrare alle mansioni di manutenzione (che prevedono accesso alla linea), Caia si sottopone alla visita di idoneità aziendale. Il periodo di infortunio non viene conteggiato nel comporto per malattia ordinaria.

Sempronio — Perdita dell’idoneità alla condotta

Sempronio, macchinista di 54 anni, viene dichiarato permanentemente inidoneo alla condotta da ANSFISA a causa di un problema cardiologico. L’azienda avvia la procedura di repêchage: verifica se esistano posizioni disponibili compatibili con le sue competenze (es. istruttore tecnico, addetto alla programmazione turni, operatore di circolazione). Individua una posizione disponibile al livello A: Sempronio accetta la ricollocazione, con adeguamento retributivo previsto dal CCNL per i cambiamenti di mansione.

Domande frequenti

Per quanti mesi si conserva il posto in caso di malattia?
Il CCNL Ferrovie prevede un comporto di 18 mesi, estendibile a 30 mesi per patologie gravi o croniche specificamente individuate. Superato il comporto, il datore può recedere con preavviso.
La retribuzione è piena durante la malattia?
Il CCNL integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione per tutta la durata del comporto. L’INPS eroga l’indennità dal 4° giorno; i primi 3 giorni di carenza sono coperti dall’azienda o da accordi aziendali.
Cosa succede se un macchinista perde l’idoneità alla guida?
La perdita definitiva dell’idoneità fisico-psichica ANSFISA obbliga il datore a valutare la ricollocazione in mansioni compatibili prima del licenziamento. Solo se la ricollocazione è impossibile, scatta il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
L’infortunio si computa nel comporto malattia?
No. L’assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale non si computa nel comporto per malattia ordinaria. Il posto è conservato per tutta la durata dell’inabilità temporanea assoluta.
Come si certifica la malattia?
Il lavoratore fa redigere dal medico di base il certificato telematico, inviato direttamente all’INPS. Il datore riceve la comunicazione automaticamente. Il CCNL può prevedere l’obbligo di comunicazione diretta entro il primo giorno di assenza.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025, con vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • Nel CCNL Mobilita'/attività Ferroviarie la malattia e' regolata con tutele rafforzate per il personale soggetto a sorveglianza sanitaria.
  • Per macchinisti e personale di condotta la perdita dell'idoneita' fisico-psichica attiva procedure di tutela specifiche oltre il comporto ordinario.
  • Durante la malattia operano conservazione del posto (art. 2110 c.c.) e trattamento economico integrativo dell'indennita' INPS.
  • L'infortunio sul lavoro segue la copertura INAIL, distinta dalla malattia comune.
  • Gli importi e le percentuali vanno letti nel CCNL vigente e nelle circolari INPS aggiornate.
Indice dei contenuti

La disciplina della malattia nel CCNL della Mobilita'/attività Ferroviarie presenta un elemento distintivo: per il personale di condotta e per chi e' soggetto a sorveglianza sanitaria obbligatoria, la perdita dell'idoneita' fisico-psichica attiva tutele specifiche che vanno oltre le regole generali sul comporto. Capire questo doppio binario e' essenziale in un settore in cui l'idoneita' e' condizione della prestazione.

Il comporto e la conservazione del posto

La base resta l'art. 2110 c.c.: durante la malattia il rapporto e' sospeso e il posto e' conservato per il periodo di comporto. Il CCNL Ferrovie fissa la durata e le modalita' di computo, che vanno verificate nel testo vigente. Il superamento del comporto può legittimare il recesso, ma nel settore ferroviario si intreccia con la disciplina dell'idoneita', che merita attenzione autonoma.

L'idoneita' fisico-psichica come elemento centrale

Il tratto peculiare e' il ruolo dell'idoneita': macchinisti, personale di condotta e lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria devono mantenere requisiti psico-fisici stringenti. La perdita, anche temporanea, dell'idoneita' non equivale automaticamente alla malattia comune: attiva procedure dedicate di verifica, eventuale ricollocazione e tutela del rapporto, che il contratto disciplina specificamente per evitare la perdita del posto.

Il trattamento economico durante la malattia

Durante l'assenza il lavoratore percepisce l'indennita' a carico dell'INPS secondo le decorrenze e le percentuali delle circolari aggiornate, integrata dal datore fino a una quota della retribuzione prevista dal contratto. Le percentuali e i giorni rilevanti non vanno stimati: il riferimento sono il CCNL vigente e le istruzioni INPS dell'anno in corso, che possono mutare nel tempo.

L'infortunio e la malattia professionale

L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale seguono il regime INAIL, con indennizzo per inabilita' temporanea ed eventualmente permanente, e decorrenze proprie. Il CCNL può prevedere integrazioni a carico del datore. In un settore con rischi operativi specifici, la corretta qualificazione dell'evento e la tempestiva denuncia all'INAIL sono passaggi decisivi per attivare le tutele.

La ricollocazione del personale non più idoneo

Quando il lavoratore perde in modo non transitorio l'idoneita' alle mansioni di sicurezza, il contratto e i principi generali favoriscono soluzioni di ricollocazione in mansioni compatibili, prima di considerare la risoluzione del rapporto. E' una tutela rafforzata, coerente con il fatto che la non idoneita' deriva spesso dall'esposizione professionale e non da una libera scelta del lavoratore.

Adempimenti e verifiche utili

Restano fermi gli obblighi di trasmissione telematica del certificato e di reperibilita' nelle fasce di legge. Per il personale ferroviario e' inoltre cruciale seguire correttamente le procedure di accertamento dell'idoneita'. In caso di dubbio su comporto, percentuali o procedure di idoneita', il riferimento sono il CCNL vigente, le circolari INPS aggiornate e il supporto del patronato o del sindacato di categoria.

Domande frequenti

Cosa distingue la malattia nel CCNL Ferrovie?

Il ruolo dell'idoneita' fisico-psichica: per macchinisti e personale soggetto a sorveglianza sanitaria, la perdita dell'idoneita' attiva procedure specifiche oltre al comporto ordinario.

Quanto dura il comporto?

La durata e le modalita' di computo sono fissate dal CCNL e vanno verificate nel testo vigente. Il superamento puo' legittimare il recesso, salvo le tutele sull'idoneita'.

Chi paga durante la malattia?

L'indennita' e' a carico INPS secondo decorrenze e percentuali delle circolari aggiornate, integrata dal datore fino a una quota di retribuzione prevista dal contratto.

Cosa succede se perdo l'idoneita' alla guida?

La perdita dell'idoneita' non equivale alla malattia comune: attiva procedure dedicate di verifica e favorisce la ricollocazione in mansioni compatibili prima di considerare la risoluzione.

L'infortunio segue le regole della malattia?

No. Infortunio e malattia professionale sono coperti dall'INAIL, con indennizzo e decorrenze proprie, eventualmente integrati dal datore secondo il CCNL.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.