Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

Tredicesima, quattordicesima e premi: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

Il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie è uno dei contratti che prevede 14 mensilità: la tredicesima da liquidare entro il 15 dicembre e la quattordicesima entro il 27 luglio. Il rinnovo del 22 maggio 2025 ha introdotto la novità che i periodi di congedo parentale concorrono al calcolo della quattordicesima.

In sintesi

Il CCNL Ferrovie prevede 14 mensilità: tredicesima entro il 15 dicembre e quattordicesima entro il 27 luglio. Entrambe si calcolano sulla retribuzione mensile in vigore e si frazionano per dodicesimi in caso di assunzione o cessazione in corso d’anno. Dal 2025 il congedo parentale concorre al calcolo della quattordicesima. I premi di risultato sono definiti dalla contrattazione aziendale.

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Dati contrattuali

Parti datoriali
Agens · Ancp · Confcooperative Lavoro e Servizi · Legacoop Produzione e Servizi
Parti sindacali
Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl-Ferrovieri · Fast-Confsal · Orsa Ferrovie
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo 22 maggio 2025)
Norma di legge
Art. 2120 c.c. (TFR e mensilità aggiuntive); d.lgs. 314/1997 (tassazione)

Tabella riepilogativa

Tredicesima e quattordicesima — CCNL Ferrovie/Attività Ferroviarie
Mensilità Scadenza pagamento Base di calcolo Periodi che concorrono
Tredicesima Entro 15 dicembre Retribuzione mensile in vigore a dicembre Tutti i mesi lavorati + malattia/maternità obbligatoria + infortunio + congedo parentale
Quattordicesima Entro 27 luglio Retribuzione mensile in vigore a luglio Come tredicesima + congedo parentale (novità 2025)

Calcolo per dodicesimi: per i rapporti di lavoro iniziati o cessati in corso d’anno, tredicesima e quattordicesima si calcolano proporzionalmente: 1/12 per ogni mese lavorato. Si conta un mese pieno anche se l’assunzione o la cessazione avviene entro i primi 15 giorni del mese (o negli ultimi 15 giorni per la cessazione).

La tredicesima: scadenza e calcolo

La tredicesima mensilità è corrisposta entro il 15 dicembre di ogni anno. Il CCNL Ferrovie stabilisce che il calcolo si basa sulla retribuzione mensile in vigore al momento del pagamento. La tredicesima comprende:

  • il minimo tabellare del livello;
  • gli scatti di anzianità maturati;
  • l’indennità di funzione (per i livelli Q1 e Q2);
  • le eventuali indennità fisse mensili previste dal CCNL o dall’accordo aziendale.

Non entrano nel calcolo della tredicesima le voci variabili della busta paga mensile (straordinari, indennità di turno occasionali, rimborsi spese).

I periodi di assenza che concorrono al calcolo della tredicesima sono: malattia nei limiti del comporto, congedo obbligatorio di maternità e paternità, infortunio sul lavoro, congedo parentale (indennizzato), ferie e permessi retribuiti.

La quattordicesima: scadenza e novità 2025

La quattordicesima mensilità è corrisposta entro il 27 luglio di ogni anno. Si calcola sulla retribuzione mensile in vigore a luglio, con la stessa logica della tredicesima.

La novità introdotta dal rinnovo del 22 maggio 2025 riguarda il congedo parentale: a partire dall’entrata in vigore del rinnovo, i mesi di congedo parentale goduti concorrono al calcolo della quattordicesima. In precedenza, il congedo parentale riduceva l’importo della quattordicesima proporzionalmente, in quanto non veniva considerato nel computo dei mesi lavorati. Con il rinnovo questo svantaggio è eliminato: un genitore che ha fruito di 2 mesi di congedo parentale nei 12 mesi precedenti luglio riceve comunque la quattordicesima intera.

Frazionamento in caso di assunzione o cessazione

Per i lavoratori assunti o cessati in corso d’anno, tredicesima e quattordicesima vengono liquidate pro-quota. Il calcolo avviene per dodicesimi:

  • si conta un dodicesimo per ogni mese intero lavorato nel periodo di riferimento (dicembre precedente – novembre corrente per la tredicesima; luglio precedente – giugno corrente per la quattordicesima);
  • le frazioni di mese superiori a 15 giorni si contano come mese intero;
  • le frazioni inferiori a 15 giorni non si computano.

In caso di cessazione del rapporto (dimissioni, licenziamento, pensionamento), i ratei maturati di tredicesima e quattordicesima sono liquidati nella busta paga finale insieme al TFR e alle ferie residue.

Premi di risultato e welfare aziendale

Il CCNL Ferrovie non prevede un premio di risultato a livello nazionale. La contrattazione di secondo livello (accordi aziendali) è il luogo in cui vengono definiti:

  • Premi di risultato legati a indicatori di performance aziendale (puntualità dei treni, produttività, sicurezza, soddisfazione dei clienti);
  • Welfare aziendale: crediti da spendere su piattaforme per beni e servizi (rimborsi medici, istruzione, mobilità).

Il Contratto Aziendale del Gruppo FS del 22 maggio 2025 prevede la possibilità di convertire il premio di risultato in welfare con un top-up aziendale del 10%: chi sceglie il welfare al posto del cash riceve il 10% in più di valore. La base di welfare aziendale è stata elevata a 300 euro annui (+200 euro rispetto al precedente contratto).

Casi pratici

Tizio — Assunzione a maggio: calcolo tredicesima

Tizio è assunto il 3 maggio al livello C1 (minimo 2.107,30 euro mensili dal 1° giugno 2026). Al 15 dicembre maturerà la tredicesima relativa ai mesi maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre (7 mesi): il calcolo darà 7/12 × 2.107,30 = circa 1.230 euro lordi. Il mese di maggio si conta per intero essendo stato assunto il 3 del mese.

Caia — Congedo parentale e quattordicesima (novità 2025)

Caia è capotreno (B2, minimo 2.137,04 euro). Tra febbraio e marzo (2 mesi) ha fruito di congedo parentale. Con le vecchie regole, la sua quattordicesima di luglio sarebbe stata decurtata di 2/12. Con la novità del rinnovo 2025, il congedo parentale concorre al calcolo: Caia riceve la quattordicesima intera (2.137,04 euro lordi). Il beneficio concreto è di circa 356 euro lordi rispetto alla precedente disciplina.

Sempronio — Premio di risultato e scelta welfare

Sempronio, macchinista livello B1 al Gruppo FS, matura un premio di risultato annuo di 800 euro. Ha la facoltà di scegliere se riceverlo in busta paga (con la fiscalità agevolata del 5% di tassazione sostitutiva prevista dalla legge per i premi fino a 3.000 euro) oppure convertirlo in welfare aziendale. Se sceglie il welfare, il top-up del 10% gli garantisce 880 euro di credito welfare, esente da imposte e contributi.

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Domande frequenti

Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Ferrovie?
La tredicesima deve essere corrisposta entro il 15 dicembre di ogni anno. Si calcola sulla retribuzione in vigore a dicembre e si fraziona per dodicesimi per i rapporti iniziati o cessati in corso d’anno.
Quando viene pagata la quattordicesima?
La quattordicesima è corrisposta entro il 27 luglio. Dal rinnovo del 22 maggio 2025, i periodi di congedo parentale concorrono al suo calcolo, eliminando la penalizzazione per i genitori che si sono assentati per congedo.
Come si calcola la tredicesima se si è assunti a metà anno?
Per dodicesimi: 1/12 per ogni mese intero lavorato. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si contano come mese intero. Esempio: assunto il 3 maggio, al 15 dicembre si maturano 7/12 della tredicesima.
La tredicesima è inclusa nel calcolo del TFR?
Sì. Il TFR si calcola sulla retribuzione annua lorda, che include le mensilità aggiuntive. Tredicesima e quattordicesima entrano nella base di calcolo del TFR ai sensi dell’art. 2120 c.c.
Esistono premi di risultato nel settore ferroviario?
I premi di risultato non sono previsti dal CCNL nazionale ma vengono definiti dalla contrattazione aziendale. Il Contratto Aziendale del Gruppo FS prevede premi legati a puntualità, sicurezza e produttività, convertibili in welfare con un top-up del 10%.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025, con vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • Il CCNL Mobilita'/attività Ferroviarie prevede 14 mensilita': tredicesima e quattordicesima come mensilita' aggiuntive.
  • Le mensilita' aggiuntive si calcolano sulla retribuzione in vigore e si frazionano per dodicesimi in caso di assunzione o cessazione in corso d'anno.
  • Dal rinnovo 2025 i periodi di congedo parentale concorrono al calcolo della quattordicesima.
  • I premi (di risultato o di produttivita') hanno natura variabile e regime di favore contributivo e fiscale, nei limiti di legge.
  • Le mensilita' aggiuntive maturano anche durante alcune assenze tutelate, secondo le regole del CCNL e di legge.
  • Importi e parametri vanno letti nel CCNL vigente, non stimati.
Indice dei contenuti

Il comparto ferroviario e' tra quelli storicamente più strutturati sul piano retributivo, e l'esistenza di una quattordicesima accanto alla tredicesima ne e' un segno. Le mensilita' aggiuntive non sono un premio discrezionale: sono retribuzione differita, maturata mese per mese e corrisposta in scadenze fisse. Comprenderne il meccanismo evita errori frequenti su maturazione, frazionamento e incidenza delle assenze.

Tredicesima e quattordicesima: natura e scadenze

Le mensilita' aggiuntive sono retribuzione a tutti gli effetti, semplicemente erogata in forma differita. Il CCNL fissa le scadenze: la tredicesima tipicamente entro meta' dicembre, la quattordicesima nel periodo estivo. Si calcolano sulla retribuzione mensile in vigore al momento dell'erogazione, secondo i parametri del contratto. Le date e gli elementi della base di calcolo vanno verificati nel testo vigente, perché i rinnovi possono modificarli.

La maturazione per dodicesimi

Il principio cardine e' la maturazione per dodicesimi: ogni mese di servizio matura un dodicesimo della mensilita' aggiuntiva. In caso di assunzione o cessazione in corso d'anno, il lavoratore ha diritto ai dodicesimi maturati, non all'intera mensilita'. Lo stesso vale per il passaggio tra livelli: il rateo segue la retribuzione del periodo. E' la regola che governa il conguaglio in caso di cambio di rapporto.

La novita' 2025 sul congedo parentale

Il rinnovo del 2025 ha introdotto una previsione di favore: i periodi di congedo parentale concorrono al calcolo della quattordicesima. E' un riconoscimento del valore della genitorialita' che evita la penalizzazione retributiva indiretta di chi usufruisce del congedo. Si tratta di una previsione contrattuale specifica del settore, che va letta nel testo del rinnovo per definirne l'esatta portata.

Le assenze tutelate e l'incidenza sulle mensilita'

In linea generale alcune assenze tutelate (malattia entro certi limiti, maternita' obbligatoria, infortunio) non interrompono la maturazione delle mensilita' aggiuntive, mentre altre (aspettativa non retribuita, assenze ingiustificate) non maturano rateo. La regola precisa dipende dall'intreccio tra norma di legge e CCNL: per la maternita', in particolare, le tutele del D.Lgs. 151/2001 garantiscono la conservazione di diritti retributivi anche differiti.

I premi di risultato: natura variabile e regime di favore

Diversi dalle mensilita' aggiuntive sono i premi di risultato o di produttivita': hanno natura variabile, legata al raggiungimento di obiettivi, e non sono certi nell'an e nel quantum come la tredicesima. Quando rispettano i requisiti di legge (correlazione a incrementi misurabili, accordi di secondo livello), godono di un regime contributivo e fiscale di favore entro i limiti annui previsti. Vanno tenuti distinti dalla retribuzione fissa nella lettura della busta.

Come leggere la propria situazione

Il lavoratore ferroviario dovrebbe distinguere nella busta paga la quota fissa, il rateo di tredicesima e quattordicesima e l'eventuale premio variabile. In caso di ingresso o uscita in corso d'anno, e di periodi di congedo, conviene verificare che il frazionamento per dodicesimi e le previsioni del rinnovo 2025 siano stati applicati correttamente, facendo sempre riferimento al CCNL vigente e non a importi ricordati a memoria.

Domande frequenti

Quante mensilita' prevede il CCNL Ferrovie?

Quattordici: oltre alle dodici ordinarie, la tredicesima e la quattordicesima. Sono retribuzione differita, corrisposta in scadenze fisse fissate dal contratto (tipicamente dicembre ed estate).

Come si calcolano in caso di assunzione a meta' anno?

Per dodicesimi: ogni mese di servizio matura un dodicesimo della mensilita' aggiuntiva. Chi e' assunto o cessa in corso d'anno ha diritto ai soli ratei maturati, non all'intera mensilita'.

Il congedo parentale incide sulla quattordicesima?

Dal rinnovo 2025 i periodi di congedo parentale concorrono al calcolo della quattordicesima, evitando la penalizzazione retributiva di chi ne usufruisce. La portata esatta va letta nel testo del rinnovo.

I premi di risultato sono come la tredicesima?

No. I premi hanno natura variabile, legata a obiettivi, e non sono certi come le mensilita' aggiuntive. Se rispettano i requisiti di legge godono di un regime fiscale e contributivo di favore entro i limiti annui previsti.

Durante la malattia maturano tredicesima e quattordicesima?

In linea generale alcune assenze tutelate non interrompono la maturazione dei ratei, mentre aspettative non retribuite e assenze ingiustificate no. La regola precisa dipende dall'intreccio tra legge e CCNL vigente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.