Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

Ferie, permessi e ROL: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

Il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie garantisce al personale ferroviario un diritto alle ferie graduato in base all’anzianità di servizio, a cui si aggiungono le giornate per le ex festività e i permessi retribuiti per eventi familiari e personali. Per il personale mobile la pianificazione delle ferie tiene conto delle specificità dell’esercizio ferroviario.

In sintesi

Il CCNL Ferrovie prevede da 20 a 25 giorni lavorativi di ferie in base all’anzianità, più 4 giorni per le ex festività. Il congedo matrimoniale è di 15 giorni; i permessi per lutto sono di 3 giorni per evento. Le ferie non godute per necessità di servizio non si perdono e devono essere fruite entro l’anno successivo. La monetizzazione durante il rapporto è vietata per legge.

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Dati contrattuali

Parti datoriali
Agens · Ancp · Confcooperative Lavoro e Servizi · Legacoop Produzione e Servizi
Parti sindacali
Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl-Ferrovieri · Fast-Confsal · Orsa Ferrovie
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo 22 maggio 2025)
Norma di legge
Art. 2109 c.c.; d.lgs. 66/2003 art. 10; l. 937/1977 (ex festività)

Tabella riepilogativa

Ferie, permessi e assenze retribuite — CCNL Ferrovie/Attività Ferroviarie
Istituto Durata / Importo Note
Ferie annue 20-25 giorni lavorativi Graduati per anzianità; settimana = 5 giorni
Ex festività (GRO) 4 giornate Aggiuntive alle ferie; fruibili anche a ore
Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario Non computati nelle ferie; retribuiti al 100%
Permesso lutto (1° grado) 3 giorni per evento Coniuge, genitori, figli; non cumulabili tra eventi
Permesso lutto (altri parenti) 1 giorno per evento Fratelli, suoceri; verifica testo CCNL per dettagli
Donazione sangue 1 giorno per donazione Legge 584/1967; retribuito
Visite specialistiche Tempo necessario Con certificazione medica; per personale di condotta anche visite periodiche ANSFISA
Permessi studio Secondo legge 300/1970 Fino a 150 ore annue per corsi riconosciuti

Nota: i giorni di ferie si calcolano su una settimana lavorativa di 5 giorni (dal lunedì al venerdì); la domenica e il giorno di riposo settimanale non si computano nelle ferie. Per il personale mobile con turnazione su 7 giorni, il calcolo avviene sul ciclo programmato.

Ferie annue: maturazione e fruizione

Il diritto alle ferie matura proporzionalmente ai mesi di servizio effettivo nell’anno solare. Per il primo anno di lavoro si ha diritto a tante giornate quante ne corrispondono ai mesi lavorati, contando per intero i mesi con almeno 15 giorni di lavoro. Le ferie si maturano anche durante:

  • le assenze per malattia nei limiti del comporto;
  • il congedo di maternità obbligatoria;
  • il congedo parentale (nei limiti legali);
  • i permessi retribuiti.

Le ferie non si maturano durante le assenze non retribuite superiori a un mese. Il datore di lavoro ha il potere-dovere di pianificare le ferie tenendo conto delle esigenze organizzative dell’esercizio. Per il personale mobile, la pianificazione è inserita nei turni programmati; il lavoratore può formulare preferenze che l’azienda considera compatibilmente con le necessità operative.

Ferie non godute: obblighi di legge e decadenza

Il d.lgs. 66/2003 (art. 10) prevede che il lavoratore fruisca di un periodo di almeno 4 settimane di ferie l’anno. Di queste, due settimane devono essere godute nell’anno di maturazione; le rimanenti entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione.

Il CCNL Ferrovie consente il rinvio delle ferie non godute per comprovate esigenze di servizio, ma non la loro perdita definitiva: il lavoratore mantiene il diritto a fruite le ferie non godute o, alla cessazione del rapporto, a ricevere l’indennità sostitutiva corrispondente ai giorni non fruiti.

Divieto di monetizzazione: durante il rapporto di lavoro in corso le ferie non possono essere trasformate in denaro, salvo che il CCNL preveda espressamente la possibilità per i giorni eccedenti il minimo legale (4 settimane). In caso di cessazione del rapporto per qualsiasi causa, le ferie residue vengono indennizzate nella busta paga di liquidazione.

Le ex festività (giornate di riduzione d’orario)

Le 4 giornate derivano dalla soppressione di alcune festività civili e religiose avvenuta con la legge 937/1977 e successive modifiche. Spettano a tutti i lavoratori indipendentemente dall’anzianità e si aggiungono alle ferie ordinarie. La denominazione varia aziendalmente (ex festività, GRO — giornate di riduzione d’orario, permessi retribuiti aggiuntivi). Possono essere:

  • fruite come giornate intere di riposo;
  • fruite in frazioni orarie (ore di permesso ROL);
  • accumulate a formare periodi di assenza più lunghi.

Se al 31 dicembre residuano giornate non fruite, queste si monetizzano o si trasportano all’anno successivo secondo quanto previsto dalla contrattazione aziendale.

Permessi retribuiti per eventi familiari

Il CCNL e la legge (d.lgs. 151/2001 e art. 4, l. 53/2000) riconoscono permessi retribuiti non computati nelle ferie per le seguenti fattispecie:

  • Congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario, fruibili in coincidenza con la data di matrimonio o unione civile;
  • Lutto di parenti di primo grado (coniuge, genitori, figli): 3 giorni di permesso per ogni evento, non cumulabili tra loro;
  • Grave infermità di coniuge, convivente, parenti di primo grado o parenti di secondo grado conviventi: 3 giorni l’anno (l. 53/2000);
  • Donazione di sangue o midollo osseo: giornata intera (legge 584/1967);
  • Permessi per funzioni elettorali o di giuria: garantiti dalla legge.

Casi pratici

Tizio — Ferie non godute per esigenze di servizio

Tizio, macchinista con 10 anni di anzianità, ha diritto a 23 giorni di ferie. A causa di un picco operativo estivo, l’azienda gli ha consentito di godere solo 18 giorni nel corso dell’anno. I 5 giorni residui non si perdono: il CCNL e la legge garantiscono il riporto all’anno successivo. Entro il 30 giugno dell’anno successivo Tizio deve aver fruito di quei 5 giorni; in mancanza, li indennizza alla cessazione del rapporto.

Caia — Congedo matrimoniale e pianificazione turni

Caia è capotreno e si sposa il 14 giugno. Ha diritto a 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale retribuito, che può iniziare alcuni giorni prima della cerimonia. Presenta la richiesta con congruo anticipo all’ufficio programmi, allegando la documentazione. I 15 giorni non si deducono dalle ferie ordinarie: Caia mantiene intatto il suo diritto alle ferie maturate nell’anno.

Sempronio — Permesso per lutto e successiva riprogrammazione

Sempronio, operatore di manutenzione livello C1, perde il padre. Ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito. Rientra al lavoro e, nei mesi successivi, utilizza alcune giornate di ROL (ex festività) per gestire le pratiche burocratiche successive al decesso (successione, servizi funerari). Le giornate di ROL sono prenotate tramite il sistema aziendale con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie spettano a un lavoratore ferroviario?
Il CCNL Ferrovie/Attività Ferroviarie prevede da 20 a 25 giorni lavorativi di ferie annue in base all’anzianità. I giorni si calcolano su settimana di 5 giorni.
Cosa sono le ex festività soppresse?
Sono 4 giornate aggiuntive che compensano le festività nazionali abolite dalla l. 937/1977. Spettano a tutti i lavoratori indipendentemente dall’anzianità e si aggiungono alle ferie ordinarie.
Le ferie possono essere monetizzate?
No. Il d.lgs. 66/2003 vieta la monetizzazione delle ferie durante il rapporto di lavoro. Le ferie residue vengono indennizzate solo alla cessazione del rapporto.
Quanti giorni di permesso per il matrimonio?
Il CCNL Ferrovie prevede 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale retribuito, non deducibili dalle ferie ordinarie.
Come funziona il permesso per visite mediche per i macchinisti?
Le visite periodiche ANSFISA (obbligatorie per abilitazione alla condotta) avvengono durante l’orario di lavoro senza decurtazione della retribuzione. Per le visite personali ordinarie il lavoratore documenta l’assenza con certificazione medica.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025, con vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • Le ferie nel CCNL Ferrovie maturano per anzianita di servizio e si fruiscono secondo le esigenze dell'esercizio ferroviario.
  • Alle ferie ordinarie si aggiungono le giornate per le ex festivita soppresse e i permessi retribuiti per eventi familiari.
  • Il fondamento di legge e l'art. 2109 c.c. (irrinunciabilita) e il d.lgs. 66/2003 sull'orario di lavoro.
  • Le ferie non godute per necessita di servizio non si perdono e vanno fruite entro i termini di legge.
  • La monetizzazione delle ferie in costanza di rapporto e vietata, salvo il residuo alla cessazione.
Indice dei contenuti

La disciplina di ferie, permessi e ROL nel settore ferroviario intreccia la regola generale del codice civile con le particolarita organizzative di un servizio che opera senza soluzione di continuita. Per il personale mobile la programmazione delle assenze deve conciliarsi con i turni di condotta e di esercizio, sicche la lettura corretta passa sempre dalla tabella ufficiale del CCNL vigente e dal piano ferie aziendale.

La maturazione progressiva per anzianita

Il monte ferie cresce al crescere dell'anzianita di servizio: il contratto individua scaglioni di anzianita ai quali corrisponde un numero di giornate maturate. Per conoscere il dato puntuale occorre leggere la tabella del CCNL in vigore, evitando di applicare a memoria valori non aggiornati; il rinnovo piu recente puo aver ridefinito gli scaglioni.

Ex festivita e permessi retribuiti

Alle ferie vere e proprie si affiancano le giornate per le ex festivita soppresse, retaggio della l. 937/1977, e i permessi retribuiti per matrimonio, lutto e gravi motivi familiari. Sono istituti distinti dalle ferie: non incidono sul comporto e seguono regole proprie di preavviso e documentazione.

Il vincolo dell'esercizio ferroviario

La fruizione non e libera: l'azienda predispone un piano ferie che tiene conto della continuita del servizio e della sicurezza dell'esercizio. Il lavoratore ha diritto al riposo annuale, ma il momento della fruizione e oggetto di contemperamento tra esigenze personali ed esigenze aziendali, secondo correttezza e buona fede.

Irrinunciabilita e divieto di monetizzazione

L'art. 2109 c.c. e il d.lgs. 66/2003 sanciscono il diritto irrinunciabile a un periodo minimo di ferie e ne vietano la sostituzione con un'indennita durante il rapporto. La conversione in denaro e ammessa solo per il residuo non fruito al momento della cessazione, quando il godimento in natura non e piu possibile.

ROL e riduzioni di orario

I permessi per riduzione orario (ROL) rappresentano un monte ore annuo da fruire o, in difetto, da liquidare secondo le previsioni contrattuali. La loro gestione e tipicamente affidata alla contrattazione aziendale, che ne disciplina maturazione, fruizione frazionata e termini di utilizzo: anche qui il riferimento e la disciplina del CCNL vigente e gli accordi di secondo livello.

Decadenza e termini di fruizione

Le ferie non godute per comprovate necessita di servizio non si perdono: la normativa impone la fruizione entro i termini fissati dalla legge e dal contratto. Una gestione documentata delle richieste e dei dinieghi tutela il lavoratore in caso di contestazione sul residuo maturato.

Domande frequenti

Quante giornate di ferie spettano al personale ferroviario?

Il numero varia per anzianita di servizio secondo gli scaglioni della tabella del CCNL vigente; vanno aggiunte le giornate per le ex festivita soppresse.

Le ferie non godute si perdono a fine anno?

No: se non fruite per necessita di servizio non decadono e devono essere godute entro i termini previsti da legge e contratto.

Posso farmi pagare le ferie invece di goderle?

No, durante il rapporto la monetizzazione e vietata dall'art. 2109 c.c. e dal d.lgs. 66/2003; la liquidazione e ammessa solo sul residuo alla cessazione.

Che differenza c'e tra ferie e permessi ex festivita?

Le ferie sono il riposo annuale irrinunciabile; le ex festivita sono giornate aggiuntive nate dalla soppressione di alcune festivita civili e seguono regole proprie.

Chi decide quando vado in ferie?

Il datore predispone il piano ferie contemperando le esigenze dell'esercizio ferroviario con quelle del lavoratore, secondo buona fede; il diritto al riposo resta garantito.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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