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Ferie, permessi e ROL: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie
Il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie garantisce al personale ferroviario un diritto alle ferie graduato in base all’anzianità di servizio, a cui si aggiungono le giornate per le ex festività e i permessi retribuiti per eventi familiari e personali. Per il personale mobile la pianificazione delle ferie tiene conto delle specificità dell’esercizio ferroviario.
Il CCNL Ferrovie prevede da 20 a 25 giorni lavorativi di ferie in base all’anzianità, più 4 giorni per le ex festività. Il congedo matrimoniale è di 15 giorni; i permessi per lutto sono di 3 giorni per evento. Le ferie non godute per necessità di servizio non si perdono e devono essere fruite entro l’anno successivo. La monetizzazione durante il rapporto è vietata per legge.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Durata / Importo | Note |
|---|---|---|
| Ferie annue | 20-25 giorni lavorativi | Graduati per anzianità; settimana = 5 giorni |
| Ex festività (GRO) | 4 giornate | Aggiuntive alle ferie; fruibili anche a ore |
| Congedo matrimoniale | 15 giorni di calendario | Non computati nelle ferie; retribuiti al 100% |
| Permesso lutto (1° grado) | 3 giorni per evento | Coniuge, genitori, figli; non cumulabili tra eventi |
| Permesso lutto (altri parenti) | 1 giorno per evento | Fratelli, suoceri; verifica testo CCNL per dettagli |
| Donazione sangue | 1 giorno per donazione | Legge 584/1967; retribuito |
| Visite specialistiche | Tempo necessario | Con certificazione medica; per personale di condotta anche visite periodiche ANSFISA |
| Permessi studio | Secondo legge 300/1970 | Fino a 150 ore annue per corsi riconosciuti |
Nota: i giorni di ferie si calcolano su una settimana lavorativa di 5 giorni (dal lunedì al venerdì); la domenica e il giorno di riposo settimanale non si computano nelle ferie. Per il personale mobile con turnazione su 7 giorni, il calcolo avviene sul ciclo programmato.
Ferie annue: maturazione e fruizione
Il diritto alle ferie matura proporzionalmente ai mesi di servizio effettivo nell’anno solare. Per il primo anno di lavoro si ha diritto a tante giornate quante ne corrispondono ai mesi lavorati, contando per intero i mesi con almeno 15 giorni di lavoro. Le ferie si maturano anche durante:
- le assenze per malattia nei limiti del comporto;
- il congedo di maternità obbligatoria;
- il congedo parentale (nei limiti legali);
- i permessi retribuiti.
Le ferie non si maturano durante le assenze non retribuite superiori a un mese. Il datore di lavoro ha il potere-dovere di pianificare le ferie tenendo conto delle esigenze organizzative dell’esercizio. Per il personale mobile, la pianificazione è inserita nei turni programmati; il lavoratore può formulare preferenze che l’azienda considera compatibilmente con le necessità operative.
Ferie non godute: obblighi di legge e decadenza
Il d.lgs. 66/2003 (art. 10) prevede che il lavoratore fruisca di un periodo di almeno 4 settimane di ferie l’anno. Di queste, due settimane devono essere godute nell’anno di maturazione; le rimanenti entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione.
Il CCNL Ferrovie consente il rinvio delle ferie non godute per comprovate esigenze di servizio, ma non la loro perdita definitiva: il lavoratore mantiene il diritto a fruite le ferie non godute o, alla cessazione del rapporto, a ricevere l’indennità sostitutiva corrispondente ai giorni non fruiti.
Divieto di monetizzazione: durante il rapporto di lavoro in corso le ferie non possono essere trasformate in denaro, salvo che il CCNL preveda espressamente la possibilità per i giorni eccedenti il minimo legale (4 settimane). In caso di cessazione del rapporto per qualsiasi causa, le ferie residue vengono indennizzate nella busta paga di liquidazione.
Le ex festività (giornate di riduzione d’orario)
Le 4 giornate derivano dalla soppressione di alcune festività civili e religiose avvenuta con la legge 937/1977 e successive modifiche. Spettano a tutti i lavoratori indipendentemente dall’anzianità e si aggiungono alle ferie ordinarie. La denominazione varia aziendalmente (ex festività, GRO — giornate di riduzione d’orario, permessi retribuiti aggiuntivi). Possono essere:
- fruite come giornate intere di riposo;
- fruite in frazioni orarie (ore di permesso ROL);
- accumulate a formare periodi di assenza più lunghi.
Se al 31 dicembre residuano giornate non fruite, queste si monetizzano o si trasportano all’anno successivo secondo quanto previsto dalla contrattazione aziendale.
Permessi retribuiti per eventi familiari
Il CCNL e la legge (d.lgs. 151/2001 e art. 4, l. 53/2000) riconoscono permessi retribuiti non computati nelle ferie per le seguenti fattispecie:
- Congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario, fruibili in coincidenza con la data di matrimonio o unione civile;
- Lutto di parenti di primo grado (coniuge, genitori, figli): 3 giorni di permesso per ogni evento, non cumulabili tra loro;
- Grave infermità di coniuge, convivente, parenti di primo grado o parenti di secondo grado conviventi: 3 giorni l’anno (l. 53/2000);
- Donazione di sangue o midollo osseo: giornata intera (legge 584/1967);
- Permessi per funzioni elettorali o di giuria: garantiti dalla legge.
Casi pratici
Tizio, macchinista con 10 anni di anzianità, ha diritto a 23 giorni di ferie. A causa di un picco operativo estivo, l’azienda gli ha consentito di godere solo 18 giorni nel corso dell’anno. I 5 giorni residui non si perdono: il CCNL e la legge garantiscono il riporto all’anno successivo. Entro il 30 giugno dell’anno successivo Tizio deve aver fruito di quei 5 giorni; in mancanza, li indennizza alla cessazione del rapporto.
Caia è capotreno e si sposa il 14 giugno. Ha diritto a 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale retribuito, che può iniziare alcuni giorni prima della cerimonia. Presenta la richiesta con congruo anticipo all’ufficio programmi, allegando la documentazione. I 15 giorni non si deducono dalle ferie ordinarie: Caia mantiene intatto il suo diritto alle ferie maturate nell’anno.
Sempronio, operatore di manutenzione livello C1, perde il padre. Ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito. Rientra al lavoro e, nei mesi successivi, utilizza alcune giornate di ROL (ex festività) per gestire le pratiche burocratiche successive al decesso (successione, servizi funerari). Le giornate di ROL sono prenotate tramite il sistema aziendale con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi.
Domande frequenti
Quanti giorni di ferie spettano a un lavoratore ferroviario?
Il CCNL Ferrovie/Attività Ferroviarie prevede da 20 a 25 giorni lavorativi di ferie annue. Il minimo di 20 giorni si applica ai lavoratori con meno anzianità; con l'aumentare degli anni di servizio si arriva fino a 25 giorni lavorativi. I giorni si computano su settimana lavorativa di 5 giorni.
Cosa sono le ex festività soppresse?
Le ex festività soppresse (o giornate di riduzione d'orario, GRO) sono 4 giornate aggiuntive per anno che compensano le festività nazionali abolite nel 1977. Spettano a tutti i lavoratori indipendentemente dall'anzianità e si aggiungono ai giorni di ferie ordinarie.
Le ferie possono essere monetizzate?
No. La legge (d.lgs. 66/2003, art. 10) e la giurisprudenza europea vietano la monetizzazione delle ferie durante il rapporto di lavoro. Le ferie maturate ma non godute possono essere indennizzate solo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Quanti giorni di permesso retribuito spettano per il matrimonio?
Il CCNL Ferrovie prevede 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale retribuito, non computati nel periodo di ferie ordinarie. Per i lutti di parenti di primo grado (coniuge, genitori, figli) spettano 3 giorni di permesso retribuito per evento.
Come funziona il permesso per visite mediche?
La legge e il CCNL riconoscono il diritto al permesso per visite mediche, esami specialistici e accertamenti sanitari collegati allo stato di malattia. Il lavoratore deve documentare la visita con il certificato del medico. Per il personale sottoposto a sorveglianza sanitaria obbligatoria (es. macchinisti), le visite periodiche ANSFISA avvengono durante l'orario di lavoro senza decurtazione.
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