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La guida
Welfare e sanità integrativa: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie
Il sistema di welfare del settore ferroviario si articola su più livelli: il fondo pensione complementare Eurofer per la previdenza integrativa, la copertura sanitaria integrativa definita dalla contrattazione aziendale, il credito welfare per beni e servizi, e le tutele specifiche per la sicurezza sul lavoro (Stop Work Authority). Il rinnovo del 22 maggio 2025 ha potenziato tutti questi pilastri.
Il CCNL Ferrovie prevede il fondo pensione complementare Eurofer (COVIP n. 129). Il Contratto Aziendale FS del 22 maggio 2025 prevede per Eurofer, dal 1° gennaio 2026, il 3% a carico dell’azienda e l’1% a carico del lavoratore, 300 euro annui di welfare dal 2025 e un contributo aziendale di 300 euro annui per la sanità integrativa. La Stop Work Authority tutela il personale che ferma il servizio per ragioni di sicurezza.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Strumento | Riferimento | Valore / Condizioni |
|---|---|---|
| Fondo pensione Eurofer | CCNL + C.A. FS | Dal 1° gennaio 2026: 3% a carico dell’azienda e 1% a carico del lavoratore, calcolati su minimo, scatti, superminimo, indennità di funzione Quadri e salario professionale (C.A. FS, punto 2.2); in più 100 euro annui di costo aziendale per ogni lavoratore a tempo indeterminato (punto 2.3) |
| Sanità integrativa | C.A. FS 2025 | Contributo aziendale di 300 €/anno per ciascun lavoratore a tempo indeterminato (punto 3.1 del C.A. FS), a una forma di assistenza sanitaria integrativa scelta dall’azienda |
| Credito welfare annuo | C.A. FS 2025 | 300 €/anno dal 2025 per ogni lavoratore a tempo indeterminato, apprendisti compresi; non monetizzabile (la quota non fruita va a Eurofer); spendibile sulla piattaforma aziendale |
| Stop Work Authority | CCNL + C.A. FS 2025 | Diritto a fermare il servizio per sicurezza; nessuna sanzione; tutela della salute |
| Buoni pasto (appalti) | CCNL 2025 | 7 €/buono per lavoratori degli appalti ferroviari (dal 1° gen. 2026) |
| RLS di sito | CCNL 2025 | Nuova figura di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza negli impianti complessi |
Nota: le previsioni del Contratto Aziendale del Gruppo FS (C.A. FS) si applicano alle aziende del Gruppo (Trenitalia, RFI, FS Italiane e controllate). Le aziende che applicano solo il CCNL nazionale possono avere una dotazione di welfare diversa. Per conoscere i propri diritti verificare quale contratto (CCNL + eventuale accordo aziendale) è applicato dalla propria azienda.
Eurofer: il fondo pensione complementare
Eurofer (“Fondo pensione per i lavoratori della Mobilità/Attività Ferroviarie”) è il fondo pensione negoziale di settore, istituito da Agens e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. È iscritto all’albo COVIP con il numero 129 (fondoeurofer.it) ed è attivo dal 2002.
Il fondo è a contribuzione definita con capitalizzazione individuale: ogni lavoratore ha un proprio conto pensionistico, e la rendita futura dipende dalle somme accumulate e dai rendimenti ottenuti dalle gestioni finanziarie del fondo. Non si tratta di una prestazione garantita come la pensione pubblica, ma di un investimento previdenziale.
Come funziona l’adesione
- Il versamento personale e il conferimento del TFR sono volontari: per chi non era iscritto al 1° gennaio 2017 il contributo aziendale comporta comunque l’adesione contrattuale al fondo, senza obblighi contributivi a carico del lavoratore e senza obbligo di trasferire il TFR (art. 37, comma 2, del CCNL);
- Il lavoratore può destinare il TFR maturando a Eurofer anziché mantenerlo in azienda;
- Può versare un contributo personale volontario in percentuale della retribuzione;
- Nel Gruppo FS dal 1° gennaio 2026 il contributo è del 3% a carico dell’azienda e dell’1% a carico del lavoratore associato.
Vantaggi fiscali
- I contributi versati dal lavoratore sono deducibili dal reddito imponibile fino a 5.164,57 euro annui;
- I rendimenti del fondo sono tassati al 20% (vs 26% per i rendimenti finanziari ordinari);
- Le prestazioni finali (rendita o capitale) sono tassate con aliquota al 15% (scende al 9% dopo 35 anni di partecipazione);
- Il TFR in azienda viene tassato con l’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni: per redditi medio-alti il fondo pensione è generalmente più vantaggioso fiscalmente.
Sanità integrativa
La sanità integrativa nel settore ferroviario è definita principalmente dalla contrattazione aziendale. Il Contratto Aziendale del Gruppo FS del 22 maggio 2025 (punto 3.1) prevede che le società assicurino tutto il personale a una forma di assistenza sanitaria integrativa, con un contributo aziendale di 300 euro annui per ciascun lavoratore.
La copertura sanitaria integrativa per il personale del Gruppo FS è gestita attraverso convenzioni specifiche che integrano le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale per:
- visite specialistiche ambulatoriali;
- esami diagnostici e di laboratorio;
- prestazioni odontoiatriche;
- ricoveri e interventi chirurgici (in forma diretta o a rimborso).
Per i lavoratori delle imprese che applicano solo il CCNL nazionale senza contratto aziendale integrativo, la copertura sanitaria dipende dalle scelte aziendali; è opportuno verificare l’esistenza di polizze o convenzioni sanitarie nell’azienda di appartenenza.
Welfare aziendale e credito
Il welfare aziendale è il pacchetto di benefit non monetari messi a disposizione del lavoratore. Per i dipendenti del Gruppo FS il Contratto Aziendale 2025 ha portato il credito annuo a 300 euro per ogni lavoratore a tempo indeterminato, apprendisti compresi, a partire dal 2025. Il credito viene erogato su piattaforme di welfare digitale e può essere speso per:
- rimborsi medici e prestazioni sanitarie non coperte dal SSN;
- istruzione e formazione dei figli;
- mobilità (abbonamenti mezzi pubblici, car sharing, bici);
- attività ricreative, culturali e sportive;
- rimborso degli interessi su mutui e prestiti e voucher o buoni acquisto presenti sulla piattaforma aziendale.
Il credito welfare non è monetizzabile: non può essere convertito in denaro in busta paga, e la quota non fruita al 31 dicembre (o alla diversa data fissata dall’azienda) è destinata a Eurofer. Le misure ammesse sono quelle con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria del TUIR, che non concorrono al reddito entro i limiti di legge.
Stop Work Authority: il welfare per la sicurezza
Il rinnovo del 22 maggio 2025 ha introdotto esplicitamente la Stop Work Authority nel testo contrattuale. Questo istituto, già diffuso nel settore oil&gas e nell’industria ad alto rischio, consente al lavoratore di:
- interrompere il servizio in presenza di un rischio concreto e imminente per la propria incolumità o quella di terzi;
- abbandonare la postazione di lavoro senza attendere l’autorizzazione di un superiore;
- segnalare il pericolo ai responsabili della sicurezza senza timore di conseguenze disciplinari.
Il CCNL garantisce esplicitamente che l’esercizio della Stop Work Authority non generi provvedimenti disciplinari, licenziamento o pregiudizi alla carriera. È anche prevista l’istituzione del RLS di sito (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza a livello di impianto complesso), che affianca le figure già previste dalla legge.
Casi pratici
Tizio, macchinista da 5 anni al Gruppo FS, decide di aderire a Eurofer. Destina il TFR maturando al fondo e versa il contributo personale dell’1% (dal 2026). L’azienda versa il 3% sugli stessi elementi retributivi (minimo, scatti, indennità e salario professionale), più 100 euro l’anno di costo aziendale. Sceglie la linea bilanciata del fondo, con un mix di obbligazioni e azioni. Sul sito di Eurofer monitora trimestralmente il suo montante previdenziale.
Caia, capotreno, riceve 300 euro di credito welfare sul portale aziendale all’inizio dell’anno. Utilizza 180 euro per rimborsare una visita specialistica oculistica non coperta dal SSN (il macchinista e il capotreno necessitano di controlli visivi regolari) e 120 euro per abbonare il figlio a un corso sportivo. Entrambe le spese rientrano nelle finalità di welfare del TUIR: entro i limiti di legge non concorrono al reddito, e 300 euro di welfare valgono più di 300 euro lordi in busta paga.
Sempronio, operatore di circolazione, rileva un’anomalia sui segnali luminosi dell’impianto che potrebbe causare un conflitto di percorso tra due treni. Applica la Stop Work Authority: ferma la circolazione nell’impianto e contatta il dirigente di movimento. L’anomalia viene accertata e corretta. L’azienda, nella sua comunicazione interna, riconosce l’azione di Sempronio come corretta e conforme alle procedure. Nessun procedimento disciplinare viene avviato.
Domande frequenti
Cos’è il fondo Eurofer e chi può aderire?
Quanto contribuisce l’azienda a Eurofer?
Esiste un fondo sanitario integrativo per i ferrovieri?
Il credito welfare può essere convertito in denaro?
La Stop Work Authority tutela da sanzioni disciplinari?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025 e al Contratto Aziendale del Gruppo FS dello stesso giorno. Le previsioni del Contratto Aziendale si applicano alle società del Gruppo FS; le imprese che applicano il solo CCNL nazionale possono avere dotazioni di welfare diverse. Per informazioni su Eurofer: fondoeurofer.it. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.