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Maternità, paternità e congedi parentali: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie
Il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie integra le tutele di legge in materia di maternità, paternità e congedo parentale, con specifiche disposizioni per il personale che svolge mansioni a rischio durante la gravidanza. Il rinnovo del 22 maggio 2025 ha ampliato alcune tutele in ottica di parità di genere e conciliazione vita-lavoro.
Il CCNL Ferrovie integra la retribuzione al 100% durante il congedo obbligatorio di maternità e paternità. Il rinnovo 2025 ha previsto che il congedo parentale concorra al calcolo della quattordicesima, 3 giorni di permesso per malattia del figlio sotto i 3 anni senza sorveglianza INPS, e la sospensione del congedo parentale in caso di ricovero ospedaliero del figlio. In caso di parti multipli, il congedo obbligatorio è moltiplicato.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Durata (legge) | Trattamento legge | Integrazione CCNL |
|---|---|---|---|
| Congedo maternità obbligatorio | 5 mesi (2+3 o flessibili) | 80% retribuzione (INPS) | 100% retribuzione |
| Congedo paternità obbligatorio | 10 giorni | 100% retribuzione (INPS) | 100% retribuzione |
| Congedo parentale (1 mese elevato) | Fino a 3 mesi ciascun genitore | 80% (1° mese) / 30% (altri mesi) | Integrazioni aziendali possibili |
| Malattia figlio < 3 anni | Fino a guarigione, illimitata | 30% INPS | 3 giorni senza sorveglianza INPS (novità 2025) |
| Malattia figlio 3-8 anni | 5 gg anno per genitore | Non retribuita (o 30%) | Secondo CCNL e accordi aziendali |
| Sospensione congedo per ricovero | Sì (d.lgs. 151/2001) | Sospensione e ripresa | Confermata dal rinnovo 2025 |
Nota: il d.lgs. 105/2022 ha innalzato l’indennità del primo mese di congedo parentale all’80% (poi elevabile al 60% per un secondo mese entro i 6 anni del figlio, con decorrenza progressiva). Le integrazioni contrattuali specifiche per il Gruppo FS sono definite anche dal Contratto Aziendale FS del 22 maggio 2025. Per gli altri datori applicanti il solo CCNL, verificare la contrattazione aziendale applicabile.
Il congedo obbligatorio di maternità
Il congedo obbligatorio di maternità (d.lgs. 151/2001) dura in totale 5 mesi e si articola normalmente in 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo. La lavoratrice può optare per la flessibilità (entrare in congedo 1 mese prima del parto ed estendere a 4 mesi dopo), previo parere medico di non rischio per sé e per il nascituro.
Il CCNL Ferrovie integra l’indennità INPS (pari all’80% della retribuzione media giornaliera) fino al 100% della retribuzione per tutta la durata del congedo obbligatorio. Il congedo obbligatorio di maternità:
- non si computa nel comporto malattia;
- matura ferie, tredicesima e quattordicesima (integrazione CCNL 2025);
- matura il TFR;
- è computato nell’anzianità di servizio.
Per le lavoratrici che svolgono mansioni a rischio (personale di condotta, lavoro notturno, esposizione a sostanze pericolose), l’astensione anticipata è obbligatoria per legge. L’azienda è tenuta a spostare la lavoratrice a mansioni compatibili, mantenendo la retribuzione, o ad anticipare il congedo.
Il congedo obbligatorio di paternità
Il d.lgs. 105/2022 ha stabilito in 10 giorni il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire nei 5 mesi successivi al parto (o all’adozione/affidamento). In caso di parto plurimo il periodo è moltiplicato proporzionalmente. L’indennità legale è al 100% della retribuzione (INPS); il CCNL conferma la retribuzione piena.
Il congedo parentale: novità del rinnovo 2025
Il congedo parentale permette a ciascun genitore di astenersi dal lavoro nei primi anni di vita del figlio (fino agli 8 anni per complessivi 10 mesi tra i due genitori, elevabili a 11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi). Con il d.lgs. 105/2022:
- il primo mese (per uno dei due genitori) è indennizzato all’80%;
- un secondo mese (per l’altro genitore o in aggiunta) è indennizzato al 60% entro i 6 anni del figlio;
- gli altri mesi sono indennizzati al 30%.
Il rinnovo del 22 maggio 2025 ha introdotto due novità rilevanti:
- I periodi di congedo parentale concorrono al calcolo della quattordicesima mensilità, analogamente a quanto già previsto per il congedo obbligatorio. Si tratta di un miglioramento rispetto alla norma di legge, che non prevede tale computo;
- In caso di ricovero ospedaliero del figlio, il congedo parentale in corso si sospende e riprende dalla fine del ricovero, consentendo al genitore di stare accanto al figlio senza consumare congedo parentale durante la degenza.
Permessi per malattia del figlio
La legge garantisce permessi per la malattia del figlio, con regime diverso per età:
- Fino a 3 anni: assenza illimitata, indennizzata al 30% INPS;
- Tra 3 e 8 anni: 5 giorni per anno per genitore, non retribuiti (salvo accordi aziendali).
Il rinnovo del 2025 ha introdotto 3 giorni aggiuntivi per malattia del figlio sotto i 3 anni senza obbligo di sorveglianza INPS: il lavoratore non deve rispettare le fasce di reperibilità durante questi 3 giorni, facilitando la gestione familiare delle malattie acute del bambino.
Casi pratici
Tizio, macchinista, diventa padre il 10 marzo. Ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio da fruire entro i 5 mesi successivi (entro il 10 agosto). Decide di prenderne 5 subito dopo il parto e 5 un mese dopo per supportare la partner al rientro dall’ospedale. Il CCNL garantisce la retribuzione al 100% per entrambi i periodi. Il turno programmato per quei giorni viene riassegnato.
Caia è macchinista e scopre di essere incinta all’8a settimana. Il lavoro notturno e il servizio di guida (vibrazioni, postura, stress psicofisico) rientrano nei lavori vietati durante la gravidanza. L’azienda la sposta temporaneamente a mansioni di supporto operativo (gestione documentazione di circolazione) con la stessa retribuzione del livello B1. Al termine del congedo obbligatorio post-partum, Caia rientra e, dopo la visita di idoneità ANSFISA, riprende il servizio di guida.
Sempronio, capotreno livello B2, fruisce di 2 mesi di congedo parentale tra aprile e maggio. Grazie alla novità del rinnovo 2025, questi 2 mesi concorrono al calcolo della quattordicesima (liquidata a luglio): la quattordicesima non subisce decurtazione per i periodi di congedo parentale. Prima del rinnovo, il congedo parentale non era computato per la quattordicesima; Sempronio stima un beneficio di circa 400 euro lordi rispetto alla situazione precedente.
Domande frequenti
Quanto percepisce una lavoratrice ferroviaria durante il congedo obbligatorio di maternità?
La legge (d.lgs. 151/2001) garantisce l'80% della retribuzione per 5 mesi di congedo obbligatorio (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto, o diverse combinazioni). Il CCNL Ferrovie integra fino al 100% della retribuzione netta per l'intera durata del congedo obbligatorio.
Quanti giorni di congedo obbligatorio spettano al padre?
La legge prevede 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità (elevabili in caso di parto plurimo). Il CCNL Ferrovie garantisce l'integrazione della retribuzione al 100% per questi giorni, in aggiunta all'indennità INPS.
Il congedo parentale è retribuito nel CCNL Ferrovie?
La legge garantisce un'indennità del 30% della retribuzione per il congedo parentale. Il d.lgs. 105/2022 ha elevato al 80% il primo mese per il genitore che lo richiede in aggiunta all'altro. Il CCNL può prevedere integrazioni aziendali ulteriori; i dettagli sono definiti anche dalla contrattazione di secondo livello aziendale (es. Contratto Aziendale Gruppo FS).
Come si gestisce la maternità per una macchinista?
La lavoratrice macchinista in stato di gravidanza è spostata da mansioni a rischio (guida del treno) a mansioni compatibili con la gravidanza, mantenendo la retribuzione del livello. L'art. 7 del d.lgs. 151/2001 vieta il lavoro notturno durante la gravidanza e fino a 1 anno di vita del figlio; il CCNL recepisce questo obbligo.
Il congedo parentale matura la quattordicesima?
Sì, una delle novità del rinnovo del 22 maggio 2025 è che i periodi di congedo parentale concorrono al calcolo della quattordicesima mensilità, come già accadeva per il congedo obbligatorio di maternità. Questo migliora le condizioni rispetto alla norma di legge.
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