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Ultimo aggiornamento: 14 Marzo 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Ferrovie integra le tutele di legge (d.lgs. 151/2001) per maternità e congedo parentale. Il rinnovo del 2025 ha ampliato le tutele: il congedo parentale ora conta per la quattordicesima, tre giorni di permesso per malattia del figlio sotto i 3 anni senza sorveglianza INPS, e sospensione del congedo parentale in caso di ricovero ospedaliero del figlio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

Maternità, paternità e congedi parentali: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

Il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie integra le tutele di legge in materia di maternità, paternità e congedo parentale, con specifiche disposizioni per il personale che svolge mansioni a rischio durante la gravidanza. Il rinnovo del 22 maggio 2025 ha ampliato alcune tutele in ottica di parità di genere e conciliazione vita-lavoro.

In sintesi

Il CCNL Ferrovie integra la retribuzione al 100% durante il congedo obbligatorio di maternità e paternità. Il rinnovo 2025 ha previsto che il congedo parentale concorra al calcolo della quattordicesima, 3 giorni di permesso per malattia del figlio sotto i 3 anni senza sorveglianza INPS, e la sospensione del congedo parentale in caso di ricovero ospedaliero del figlio. In caso di parti multipli, il congedo obbligatorio è moltiplicato.

Dati contrattuali

Parti datoriali
Agens · Ancp · Confcooperative Lavoro e Servizi · Legacoop Produzione e Servizi
Parti sindacali
Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl-Ferrovieri · Fast-Confsal · Orsa Ferrovie
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo 22 maggio 2025)
Norma di legge
D.lgs. 151/2001 (TU maternità/paternità); d.lgs. 105/2022 (recepimento dir. 2019/1158)

Tabella riepilogativa

Congedi di maternità, paternità e parentali — legge e CCNL a confronto
Istituto Durata (legge) Trattamento legge Integrazione CCNL
Congedo maternità obbligatorio 5 mesi (2+3 o flessibili) 80% retribuzione (INPS) 100% retribuzione
Congedo paternità obbligatorio 10 giorni 100% retribuzione (INPS) 100% retribuzione
Congedo parentale (1 mese elevato) Fino a 3 mesi ciascun genitore 80% (1° mese) / 30% (altri mesi) Integrazioni aziendali possibili
Malattia figlio < 3 anni Fino a guarigione, illimitata 30% INPS 3 giorni senza sorveglianza INPS (novità 2025)
Malattia figlio 3-8 anni 5 gg anno per genitore Non retribuita (o 30%) Secondo CCNL e accordi aziendali
Sospensione congedo per ricovero Sì (d.lgs. 151/2001) Sospensione e ripresa Confermata dal rinnovo 2025

Nota: il d.lgs. 105/2022 ha innalzato l’indennità del primo mese di congedo parentale all’80% (poi elevabile al 60% per un secondo mese entro i 6 anni del figlio, con decorrenza progressiva). Le integrazioni contrattuali specifiche per il Gruppo FS sono definite anche dal Contratto Aziendale FS del 22 maggio 2025. Per gli altri datori applicanti il solo CCNL, verificare la contrattazione aziendale applicabile.

Il congedo obbligatorio di maternità

Il congedo obbligatorio di maternità (d.lgs. 151/2001) dura in totale 5 mesi e si articola normalmente in 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo. La lavoratrice può optare per la flessibilità (entrare in congedo 1 mese prima del parto ed estendere a 4 mesi dopo), previo parere medico di non rischio per sé e per il nascituro.

Il CCNL Ferrovie integra l’indennità INPS (pari all’80% della retribuzione media giornaliera) fino al 100% della retribuzione per tutta la durata del congedo obbligatorio. Il congedo obbligatorio di maternità:

  • non si computa nel comporto malattia;
  • matura ferie, tredicesima e quattordicesima (integrazione CCNL 2025);
  • matura il TFR;
  • è computato nell’anzianità di servizio.

Per le lavoratrici che svolgono mansioni a rischio (personale di condotta, lavoro notturno, esposizione a sostanze pericolose), l’astensione anticipata è obbligatoria per legge. L’azienda è tenuta a spostare la lavoratrice a mansioni compatibili, mantenendo la retribuzione, o ad anticipare il congedo.

Il congedo obbligatorio di paternità

Il d.lgs. 105/2022 ha stabilito in 10 giorni il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire nei 5 mesi successivi al parto (o all’adozione/affidamento). In caso di parto plurimo il periodo è moltiplicato proporzionalmente. L’indennità legale è al 100% della retribuzione (INPS); il CCNL conferma la retribuzione piena.

Il congedo parentale: novità del rinnovo 2025

Il congedo parentale permette a ciascun genitore di astenersi dal lavoro nei primi anni di vita del figlio (fino agli 8 anni per complessivi 10 mesi tra i due genitori, elevabili a 11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi). Con il d.lgs. 105/2022:

  • il primo mese (per uno dei due genitori) è indennizzato all’80%;
  • un secondo mese (per l’altro genitore o in aggiunta) è indennizzato al 60% entro i 6 anni del figlio;
  • gli altri mesi sono indennizzati al 30%.

Il rinnovo del 22 maggio 2025 ha introdotto due novità rilevanti:

  1. I periodi di congedo parentale concorrono al calcolo della quattordicesima mensilità, analogamente a quanto già previsto per il congedo obbligatorio. Si tratta di un miglioramento rispetto alla norma di legge, che non prevede tale computo;
  2. In caso di ricovero ospedaliero del figlio, il congedo parentale in corso si sospende e riprende dalla fine del ricovero, consentendo al genitore di stare accanto al figlio senza consumare congedo parentale durante la degenza.

Permessi per malattia del figlio

La legge garantisce permessi per la malattia del figlio, con regime diverso per età:

  • Fino a 3 anni: assenza illimitata, indennizzata al 30% INPS;
  • Tra 3 e 8 anni: 5 giorni per anno per genitore, non retribuiti (salvo accordi aziendali).

Il rinnovo del 2025 ha introdotto 3 giorni aggiuntivi per malattia del figlio sotto i 3 anni senza obbligo di sorveglianza INPS: il lavoratore non deve rispettare le fasce di reperibilità durante questi 3 giorni, facilitando la gestione familiare delle malattie acute del bambino.

Casi pratici

Tizio — Padre macchinista e congedo obbligatorio

Tizio, macchinista, diventa padre il 10 marzo. Ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio da fruire entro i 5 mesi successivi (entro il 10 agosto). Decide di prenderne 5 subito dopo il parto e 5 un mese dopo per supportare la partner al rientro dall’ospedale. Il CCNL garantisce la retribuzione al 100% per entrambi i periodi. Il turno programmato per quei giorni viene riassegnato.

Caia — Macchinista in gravidanza e spostamento di mansione

Caia è macchinista e scopre di essere incinta all’8a settimana. Il lavoro notturno e il servizio di guida (vibrazioni, postura, stress psicofisico) rientrano nei lavori vietati durante la gravidanza. L’azienda la sposta temporaneamente a mansioni di supporto operativo (gestione documentazione di circolazione) con la stessa retribuzione del livello B1. Al termine del congedo obbligatorio post-partum, Caia rientra e, dopo la visita di idoneità ANSFISA, riprende il servizio di guida.

Sempronio — Congedo parentale e quattordicesima (novità 2025)

Sempronio, capotreno livello B2, fruisce di 2 mesi di congedo parentale tra aprile e maggio. Grazie alla novità del rinnovo 2025, questi 2 mesi concorrono al calcolo della quattordicesima (liquidata a luglio): la quattordicesima non subisce decurtazione per i periodi di congedo parentale. Prima del rinnovo, il congedo parentale non era computato per la quattordicesima; Sempronio stima un beneficio di circa 400 euro lordi rispetto alla situazione precedente.