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Ultimo aggiornamento: 7 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il TFR nel CCNL Ferrovie si calcola secondo l'art. 2120 c.c. (retribuzione annua / 13,5 per ogni anno). I lavoratori possono destinare il TFR al fondo pensione complementare Eurofer (iscritto COVIP n. 129). L'anticipazione è possibile dopo 8 anni di servizio per spese sanitarie o acquisto prima casa. Il TFR è integralmente erogato alla cessazione per qualsiasi causa.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

TFR e fine rapporto: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è uno degli istituti retributivi più rilevanti per i lavoratori ferroviari, che hanno la possibilità di destinarlo al fondo pensione complementare di settore Eurofer. Il CCNL Ferrovie non modifica le regole generali del TFR (art. 2120 c.c.) ma interagisce con esse attraverso la disciplina della previdenza complementare.

In sintesi

Il TFR si calcola con la formula legale (retribuzione annua / 13,5), rivalutato annualmente. I lavoratori del settore ferroviario possono destinarlo a Eurofer (COVIP n. 129), con contribuzione datoriale al 3% (dal 2026) nel Gruppo FS. L’anticipazione è possibile dopo 8 anni per spese sanitarie o acquisto prima casa (max 70% del maturato). Il TFR spetta sempre alla cessazione, indipendentemente dalla causa.

Dati contrattuali

Parti datoriali
Agens · Ancp · Confcooperative Lavoro e Servizi · Legacoop Produzione e Servizi
Parti sindacali
Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl-Ferrovieri · Fast-Confsal · Orsa Ferrovie
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo 22 maggio 2025)
Norma di legge
Art. 2120 c.c. (TFR); d.lgs. 252/2005 (previdenza complementare); l. 297/1982
Fondo pensione complementare
Eurofer (COVIP n. 129, fondoeurofer.it)

Tabella riepilogativa

TFR: calcolo, rivalutazione e destinazione
Aspetto Regola
Formula di calcolo quota annua Retribuzione annua lorda ÷ 13,5
Voci incluse nella base Tutti gli elementi retributivi fissi: minimo, scatti, indennità fisse, tredicesima, quattordicesima
Rivalutazione annua (31 dicembre) 1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTAT
Destinazione: azienda Per aziende <50 dipendenti: mantienuto in azienda; per ≥50 dipendenti: versato al Fondo di Tesoreria INPS
Destinazione alternativa Fondo pensione Eurofer (iscritto COVIP n. 129)
Contributo datoriale aggiuntivo (Gruppo FS) 3% retribuzione mensile (dal 1° gennaio 2026)
Anticipazione Dopo 8 anni; max 70% maturato; cause: sanitarie o prima casa; una sola volta
Erogazione alla cessazione Entro 30-45 giorni dalla data di cessazione; senza condizioni
Tassazione alla cessazione Tassazione separata (art. 17 TUIR) con aliquota media degli ultimi 5 anni

Nota: per le aziende con almeno 50 dipendenti (la quasi totalità del settore ferroviario), il TFR non destinato a previdenza complementare viene versato al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS. Il lavoratore riceve comunque la liquidazione integralmente alla cessazione; è l’azienda a richiedere i fondi all’INPS.

Come si calcola il TFR

Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c. (nella versione modificata dalla l. 297/1982). La formula di calcolo è:

Quota annua TFR = Retribuzione annua lorda ÷ 13,5

La retribuzione annua lorda comprende tutti gli elementi retributivi con carattere di continuità:

  • il minimo tabellare mensile (12 mensilità);
  • gli scatti di anzianità;
  • l’indennità di funzione (per Q1 e Q2);
  • la tredicesima;
  • la quattordicesima;
  • le indennità mensili fisse previste dal CCNL o dall’accordo aziendale.

Non entrano nel TFR i rimborsi spese, le voci occasionali (straordinari saltuari non consolidati) e le prestazioni in natura non monetizzabili.

Il divisore 13,5 è fissato per legge; non può essere modificato dalla contrattazione collettiva. Corrisponde a una quota di circa il 7,41% della retribuzione annua lorda.

Rivalutazione del TFR accantonato in azienda

Il TFR accantonato in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS) viene rivalutato ogni 31 dicembre con il seguente tasso:

  • 1,5% fisso (componente garantita);
  • 75% del tasso di inflazione ISTAT (componente variabile, misurata dall’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati).

Nei periodi di alta inflazione (come il 2022-2023) la rivalutazione del TFR in azienda supera il 5% annuo; in periodi di bassa inflazione la rivalutazione tende verso il minimo garantito dell’1,5%.

Eurofer: il fondo pensione complementare del settore

Eurofer è il fondo pensione complementare di riferimento per i lavoratori del settore della Mobilità/Attività Ferroviarie. È iscritto all’albo COVIP con il numero 129 ed è operativo dal 2002 (www.fondoeurofer.it). Il fondo è a contribuzione definita con capitalizzazione individuale: il montante finale dipende dai contributi versati e dai rendimenti delle gestioni finanziarie del fondo.

Le fonti di contribuzione al fondo sono:

  1. TFR maturando: il lavoratore può scegliere di destinare il TFR futuro a Eurofer;
  2. Contributo lavoratore: volontario, in percentuale della retribuzione;
  3. Contributo datoriale: previsto dal contratto. Il Contratto Aziendale del Gruppo FS del 22 maggio 2025 ha elevato il contributo datoriale al 3% della retribuzione mensile (dal 1° gennaio 2026), rispetto al precedente 2%. Le imprese che applicano solo il CCNL nazionale possono avere percentuali diverse.

I vantaggi fiscali della previdenza complementare (deducibilità dei contributi fino a 5.164,57 euro annui, tassazione agevolata delle prestazioni) si applicano anche per Eurofer.

Anticipazione del TFR

La legge (art. 2120, comma 6, c.c.) consente l’anticipazione del TFR dopo 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore. Le condizioni sono tassative:

  • Spese sanitarie straordinarie: per trattamenti o terapie non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale o dai fondi sanitari integrativi;
  • Acquisto o ristrutturazione straordinaria della prima casa di abitazione.

L’anticipazione non può superare il 70% del TFR maturato e può essere richiesta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. Non è un diritto assoluto per il datore nelle grandi aziende: l’art. 2120 c.c. prevede che entro l’anno siano soddisfatte le richieste nel limite del 10% dei dipendenti aventi diritto.

Casi pratici

Tizio — Calcolo TFR dopo 12 anni come macchinista

Tizio, macchinista livello B1, lascia il lavoro dopo 12 anni. La sua retribuzione annua lorda negli ultimi anni è di circa 31.000 euro (incluse tredicesima e quattordicesima). La quota annua di TFR è stata circa 31.000 / 13,5 = 2.296 euro. In 12 anni ha accantonato circa 27.550 euro lordi, più la rivalutazione annua. Non avendo aderito a Eurofer, riceve la liquidazione dal Fondo di Tesoreria INPS, con tassazione separata.

Caia — Destinazione a Eurofer e contributo datoriale

Caia, capotreno B2 al Gruppo FS, aderisce a Eurofer al momento dell’assunzione. Destina il TFR maturando al fondo e versa anche un contributo personale pari all’1% della retribuzione. L’azienda versa il 3% (dal 2026). Ogni mese confluiscono in Eurofer: TFR (~7,41% della retribuzione mensile) + 1% lavoratore + 3% azienda. Le somme sono deducibili entro i limiti di legge; la pensione complementare matura per diversificare il reddito in età pensionabile.

Sempronio — Anticipazione TFR per acquisto prima casa

Sempronio, operatore di manutenzione C1 con 10 anni di servizio, ha un TFR accantonato stimato di 22.000 euro. Richiede l’anticipazione per acquistare la prima casa di abitazione. L’anticipazione massima erogabile è il 70% di 22.000 = 15.400 euro. L’anticipo è tassato con ritenuta a titolo di acconto (aliquota media del percipiente) e va a decurtare il TFR residuo. Alla cessazione riceverà la liquidazione calcolata sul TFR accantonato dopo l’anticipazione.