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TFR e fine rapporto: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è uno degli istituti retributivi più rilevanti per i lavoratori ferroviari, che hanno la possibilità di destinarlo al fondo pensione complementare di settore Eurofer. Il CCNL Ferrovie non modifica le regole generali del TFR (art. 2120 c.c.) ma interagisce con esse attraverso la disciplina della previdenza complementare.
Il TFR si calcola con la formula legale (retribuzione annua / 13,5), rivalutato annualmente. I lavoratori del settore ferroviario possono destinarlo a Eurofer (COVIP n. 129), con contribuzione datoriale al 3% (dal 2026) nel Gruppo FS. L’anticipazione è possibile dopo 8 anni per spese sanitarie o acquisto prima casa (max 70% del maturato). Il TFR spetta sempre alla cessazione, indipendentemente dalla causa.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Formula di calcolo quota annua | Retribuzione annua lorda ÷ 13,5 |
| Voci incluse nella base | Tutti gli elementi retributivi fissi: minimo, scatti, indennità fisse, tredicesima, quattordicesima |
| Rivalutazione annua (31 dicembre) | 1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTAT |
| Destinazione: azienda | Per aziende <50 dipendenti: mantienuto in azienda; per ≥50 dipendenti: versato al Fondo di Tesoreria INPS |
| Destinazione alternativa | Fondo pensione Eurofer (iscritto COVIP n. 129) |
| Contributo datoriale aggiuntivo (Gruppo FS) | 3% retribuzione mensile (dal 1° gennaio 2026) |
| Anticipazione | Dopo 8 anni; max 70% maturato; cause: sanitarie o prima casa; una sola volta |
| Erogazione alla cessazione | Entro 30-45 giorni dalla data di cessazione; senza condizioni |
| Tassazione alla cessazione | Tassazione separata (art. 17 TUIR) con aliquota media degli ultimi 5 anni |
Nota: per le aziende con almeno 50 dipendenti (la quasi totalità del settore ferroviario), il TFR non destinato a previdenza complementare viene versato al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS. Il lavoratore riceve comunque la liquidazione integralmente alla cessazione; è l’azienda a richiedere i fondi all’INPS.
Come si calcola il TFR
Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c. (nella versione modificata dalla l. 297/1982). La formula di calcolo è:
Quota annua TFR = Retribuzione annua lorda ÷ 13,5
La retribuzione annua lorda comprende tutti gli elementi retributivi con carattere di continuità:
- il minimo tabellare mensile (12 mensilità);
- gli scatti di anzianità;
- l’indennità di funzione (per Q1 e Q2);
- la tredicesima;
- la quattordicesima;
- le indennità mensili fisse previste dal CCNL o dall’accordo aziendale.
Non entrano nel TFR i rimborsi spese, le voci occasionali (straordinari saltuari non consolidati) e le prestazioni in natura non monetizzabili.
Il divisore 13,5 è fissato per legge; non può essere modificato dalla contrattazione collettiva. Corrisponde a una quota di circa il 7,41% della retribuzione annua lorda.
Rivalutazione del TFR accantonato in azienda
Il TFR accantonato in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS) viene rivalutato ogni 31 dicembre con il seguente tasso:
- 1,5% fisso (componente garantita);
- 75% del tasso di inflazione ISTAT (componente variabile, misurata dall’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati).
Nei periodi di alta inflazione (come il 2022-2023) la rivalutazione del TFR in azienda supera il 5% annuo; in periodi di bassa inflazione la rivalutazione tende verso il minimo garantito dell’1,5%.
Eurofer: il fondo pensione complementare del settore
Eurofer è il fondo pensione complementare di riferimento per i lavoratori del settore della Mobilità/Attività Ferroviarie. È iscritto all’albo COVIP con il numero 129 ed è operativo dal 2002 (www.fondoeurofer.it). Il fondo è a contribuzione definita con capitalizzazione individuale: il montante finale dipende dai contributi versati e dai rendimenti delle gestioni finanziarie del fondo.
Le fonti di contribuzione al fondo sono:
- TFR maturando: il lavoratore può scegliere di destinare il TFR futuro a Eurofer;
- Contributo lavoratore: volontario, in percentuale della retribuzione;
- Contributo datoriale: previsto dal contratto. Il Contratto Aziendale del Gruppo FS del 22 maggio 2025 ha elevato il contributo datoriale al 3% della retribuzione mensile (dal 1° gennaio 2026), rispetto al precedente 2%. Le imprese che applicano solo il CCNL nazionale possono avere percentuali diverse.
I vantaggi fiscali della previdenza complementare (deducibilità dei contributi fino a 5.164,57 euro annui, tassazione agevolata delle prestazioni) si applicano anche per Eurofer.
Anticipazione del TFR
La legge (art. 2120, comma 6, c.c.) consente l’anticipazione del TFR dopo 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore. Le condizioni sono tassative:
- Spese sanitarie straordinarie: per trattamenti o terapie non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale o dai fondi sanitari integrativi;
- Acquisto o ristrutturazione straordinaria della prima casa di abitazione.
L’anticipazione non può superare il 70% del TFR maturato e può essere richiesta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. Non è un diritto assoluto per il datore nelle grandi aziende: l’art. 2120 c.c. prevede che entro l’anno siano soddisfatte le richieste nel limite del 10% dei dipendenti aventi diritto.
Casi pratici
Tizio, macchinista livello B1, lascia il lavoro dopo 12 anni. La sua retribuzione annua lorda negli ultimi anni è di circa 31.000 euro (incluse tredicesima e quattordicesima). La quota annua di TFR è stata circa 31.000 / 13,5 = 2.296 euro. In 12 anni ha accantonato circa 27.550 euro lordi, più la rivalutazione annua. Non avendo aderito a Eurofer, riceve la liquidazione dal Fondo di Tesoreria INPS, con tassazione separata.
Caia, capotreno B2 al Gruppo FS, aderisce a Eurofer al momento dell’assunzione. Destina il TFR maturando al fondo e versa anche un contributo personale pari all’1% della retribuzione. L’azienda versa il 3% (dal 2026). Ogni mese confluiscono in Eurofer: TFR (~7,41% della retribuzione mensile) + 1% lavoratore + 3% azienda. Le somme sono deducibili entro i limiti di legge; la pensione complementare matura per diversificare il reddito in età pensionabile.
Sempronio, operatore di manutenzione C1 con 10 anni di servizio, ha un TFR accantonato stimato di 22.000 euro. Richiede l’anticipazione per acquistare la prima casa di abitazione. L’anticipazione massima erogabile è il 70% di 22.000 = 15.400 euro. L’anticipo è tassato con ritenuta a titolo di acconto (aliquota media del percipiente) e va a decurtare il TFR residuo. Alla cessazione riceverà la liquidazione calcolata sul TFR accantonato dopo l’anticipazione.
Domande frequenti
Come si calcola il TFR per un lavoratore ferroviario?
Il TFR si calcola secondo l'art. 2120 c.c.: ogni anno di servizio matura una quota pari alla retribuzione annua lorda (incluse tredicesima e quattordicesima) divisa per 13,5. La quota annua accantonata viene rivalutata annualmente al 31 dicembre di ogni anno con il tasso dell'1,5% fisso più il 75% dell'inflazione (indice ISTAT dei prezzi al consumo).
Cos'è il fondo pensione Eurofer?
Eurofer (fondo pensione iscritto al n. 129 dell'albo COVIP) è il fondo pensione complementare di riferimento per i lavoratori coperti dal CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie. I lavoratori possono destinare il TFR a Eurofer anziché mantenerlo in azienda. Il Contratto Aziendale del Gruppo FS 2025 ha elevato il contributo datoriale al fondo al 3% della retribuzione mensile.
Posso anticipare il TFR senza aspettare la fine del rapporto?
Sì, dopo almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore. L'anticipazione è consentita per: (1) spese sanitarie per trattamenti straordinari non coperti dal SSN o da fondi integrativi; (2) acquisto o ristrutturazione straordinaria della prima casa. L'importo anticipabile non può superare il 70% del TFR maturato e può essere richiesta una sola volta.
Il TFR si perde in caso di licenziamento per giusta causa?
No. Il TFR è un diritto acquisito che spetta al lavoratore per qualsiasi causa di cessazione del rapporto: licenziamento (anche per giusta causa), dimissioni, pensionamento, decesso. Non può essere decurtato come sanzione disciplinare.
Come funziona la rivalutazione del TFR per chi non ha aderito a Eurofer?
Il TFR mantenuto in azienda viene rivalutato ogni 31 dicembre con un tasso pari all'1,5% fisso più il 75% del tasso di inflazione ISTAT. Nel 2025 e 2026 la rivalutazione effettiva dipende dall'andamento dei prezzi al consumo. Nessuna rivalutazione si applica alle quote destinate al fondo pensione complementare, che invece crescono in base ai rendimenti di investimento del fondo.
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