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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL ANASTE prevede un sistema di welfare di settore tramite l'ente bilaterale ENBAS e rimanda alla contrattazione aziendale per l'attivazione di piani sanitari integrativi. La previdenza complementare è accessibile tramite fondi pensione aperti o PIP, in assenza di un fondo chiuso dedicato esclusivamente al settore ANASTE.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

Welfare e sanità integrativa CCNL ANASTE 2025: ente bilaterale, fondi e prestazioni

Il sistema di welfare previsto dal CCNL ANASTE per i lavoratori delle RSA e case di riposo si fonda sull’ente bilaterale ENBAS, su eventuali piani sanitari integrativi aziendali e sulla previdenza complementare individuale. Comprendere questi strumenti permette di sfruttare appieno le tutele contrattuali e fiscali disponibili.

In sintesi

Il CCNL ANASTE prevede un sistema di welfare di settore tramite l’ente bilaterale ENBAS e rimanda alla contrattazione aziendale per l’attivazione di piani sanitari integrativi. La previdenza complementare è accessibile tramite fondi pensione aperti o PIP, in assenza di un fondo chiuso dedicato esclusivamente al settore ANASTE.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
Ultimo rinnovo
23 luglio 2025 (verbale); testo consolidato 3 novembre 2025
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025
Ente bilaterale
ENBAS — Ente Nazionale Bilaterale delle Strutture Socio-Assistenziali
Previdenza complementare
Fondi aperti o PIP (in assenza di fondo chiuso di categoria esclusivo)

L’ente bilaterale ENBAS: cos’è e come funziona

L’ENBAS (Ente Nazionale Bilaterale delle Strutture Socio-Assistenziali) è l’organismo paritetico istituito dal CCNL ANASTE tra la parte datoriale (ANASTE) e le organizzazioni sindacali firmatarie. Ha personalità giuridica propria e persegue finalità di assistenza, formazione professionale e welfare integrativo per i lavoratori delle strutture aderenti.

I compiti istituzionali dell’ENBAS includono:

  • gestione di prestazioni di carattere assistenziale per i lavoratori in forza nelle strutture aderenti (contributi per spese sanitarie non coperte dal SSN, sussidi per situazioni di difficoltà temporanea, contributi per formazione professionale continua);
  • attività di studio, ricerca e monitoraggio sul mercato del lavoro nel settore socio-assistenziale;
  • supporto alla contrattazione aziendale di secondo livello e alle commissioni paritetiche;
  • gestione delle procedure di conciliazione e arbitrato nelle controversie di lavoro.

L’adesione all’ENBAS è condizione per beneficiare di alcune agevolazioni previste dal CCNL ANASTE. I datori che non versano i contributi dovuti all’ente bilaterale possono perdere il diritto alle riduzioni contributive INPS collegate al contratto.

La sanità integrativa nel settore ANASTE

A differenza di altri CCNL del comparto sociosanitario (ad esempio il CCNL delle cooperative sociali, che per alcune sigle fa riferimento a fondi sanitari specifici), il CCNL ANASTE non individua a livello nazionale un fondo sanitario integrativo chiuso esclusivamente dedicato alle strutture ANASTE.

Le prestazioni sanitarie integrative per i lavoratori possono essere attivate attraverso due canali principali:

  1. Prestazioni ENBAS: l’ente bilaterale eroga contributi per spese sanitarie straordinarie (interventi chirurgici, protesi, trattamenti non coperti dal SSN) ai lavoratori delle strutture aderenti che ne fanno richiesta, nei limiti e secondo le modalità del regolamento vigente dell’ente.
  2. Piani sanitari aziendali: il datore di lavoro può attivare, tramite accordo aziendale o piano unilaterale, una polizza sanitaria collettiva o l’adesione a un fondo sanitario aperto (es. Fondo Est, Fondo QAS, o altri fondi sanitari integrativi iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari del Ministero della Salute) a favore dei dipendenti. Le prestazioni erogate tramite questi strumenti beneficiano del regime di non imponibilità fiscale e contributiva previsto dall’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, a condizione che il piano sanitario sia rivolto alla generalità o a categorie di dipendenti.

Verifica con l’HR aziendale: l’esistenza di un piano sanitario integrativo dipende dalla struttura specifica. Non tutte le RSA aderenti ad ANASTE hanno attivato una polizza collettiva. È opportuno verificare nel proprio contratto individuale o nel regolamento aziendale se tale beneficio è previsto.

Tabella riepilogativa dei pilastri di welfare CCNL ANASTE

Struttura del welfare nel CCNL ANASTE — schema riepilogativo
Pilastro Strumento Obbligo contrattuale Note
Bilateralità ENBAS Sì (obbligo di adesione per le strutture ANASTE) Contributi a carico di datore e lavoratore; prestazioni variabili per regolamento
Sanità integrativa Prestazioni ENBAS + eventuale polizza aziendale Parziale (ENBAS obbligatorio; polizza aziendale facoltativa o da accordo) Nessun fondo sanitario chiuso di categoria esclusivo ANASTE
Previdenza complementare Fondi aperti o PIP autorizzati COVIP No (il lavoratore sceglie liberamente; silenzio-assenso → FondINPS) Nessun fondo chiuso di categoria esclusivo ANASTE
Welfare aziendale Accordo aziendale o piano unilaterale del datore No (facoltativo, demandato alla contrattazione di 2° livello) Regime fiscale agevolato ex art. 51, cc. 2-3, TUIR
Formazione continua ENBAS e accordi regionali Parziale (obblighi formativi per specifici profili professionali) 120 ore/anno per apprendisti; ECM per professionisti sanitari

La previdenza complementare: opzioni per i lavoratori ANASTE

In assenza di un fondo pensione chiuso di categoria esclusivamente dedicato alle strutture ANASTE, i lavoratori del settore possono costruire la propria previdenza complementare attraverso:

  • Fondi pensione aperti: gestiti da banche, assicurazioni o SGR e autorizzati dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione). Il lavoratore versa il TFR e, facoltativamente, un contributo aggiuntivo volontario. Il datore non ha obbligo di versare un contributo proprio in assenza di un fondo collettivo di categoria, salvo accordo aziendale.
  • Piani Individuali Pensionistici (PIP): contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale, anch’essi soggetti alla vigilanza COVIP. Maggiore flessibilità ma spesso costi di gestione più elevati rispetto ai fondi aperti.
  • FondINPS (Fondo Residuale INPS): nel caso di silenzio-assenso entro 6 mesi dall’assunzione, in assenza di un fondo collettivo applicabile, il TFR confluisce nel Fondo Residuale gestito dall’INPS. È una soluzione di «default», generalmente meno efficiente rispetto a un fondo pensione attivo.

I contributi versati ai fondi pensione (TFR + eventuali contributi volontari) sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a un massimo di 5.164,57 euro annui (ai sensi dell’art. 10 del TUIR). Le prestazioni al pensionamento sono tassate con aliquote ridotte (dal 9% al 15%) in funzione degli anni di partecipazione al fondo.

Il welfare aziendale: opportunità dalla contrattazione di secondo livello

Il CCNL ANASTE promuove lo sviluppo del welfare aziendale come strumento di integrazione della retribuzione e di miglioramento del benessere dei lavoratori. Tramite accordo aziendale o di secondo livello, il datore può predisporre un piano di welfare che includa:

  • buoni pasto o servizio mensa (non imponibili fino a 8 euro al giorno per buoni elettronici);
  • rimborso spese per asilo nido, scuola, libri di testo per i figli;
  • polizze sanitarie integrative collettive (non imponibili ai fini IRPEF e contributivi se rivolte alla generalità dei dipendenti);
  • abbonamenti ai trasporti pubblici;
  • servizi di supporto psicologico o counseling (rilevanti per il personale delle RSA, esposto a elevato stress occupazionale).

Il valore complessivo dei benefit di welfare non soggetti a tassazione è fissato dalla legge (art. 51, comma 3, TUIR) in 1.000 euro annui (elevabili a 2.000 euro per i lavoratori con almeno un figlio a carico, limitatamente agli anni in cui la norma lo prevede). Qualora il piano di welfare sia collegato a un premio di risultato, il limite si somma a quello del premio detassato.

Casi pratici

Tizio — OSS che verifica le prestazioni ENBAS dopo una spesa sanitaria
Tizio, OSS al livello 4 in una RSA aderente ad ANASTE, ha sostenuto una spesa odontoiatrica non rimborsata dal SSN di 800 €. Verifica sul sito dell’ENBAS se la struttura dove lavora è in regola con i versamenti all’ente bilaterale e se la sua spesa rientra tra quelle rimborsabili. Accertato che la struttura è aderente e in regola, presenta la richiesta di contributo con fattura e documentazione medica. Riceve il rimborso nei limiti e nei massimali previsti dal regolamento ENBAS vigente.
Caia — Infermiera che sceglie un fondo pensione aperto
Caia, infermiera al livello 8, all’assunzione decide di destinare il TFR futuro a un fondo pensione aperto di sua scelta, autorizzato dalla COVIP. In aggiunta al TFR, versa volontariamente 100 € mensili (1.200 € annui), che deduce integralmente dall’IRPEF entro il limite di 5.164,57 €. Il datore non ha obbligo di versare un contributo proprio in assenza di un fondo collettivo di categoria. Dopo 30 anni di partecipazione, le prestazioni saranno tassate al 9%, con un risparmio fiscale significativo rispetto alla tassazione ordinaria.
Sempronio — Direttore di struttura che introduce un piano di welfare aziendale
Sempronio, direttore di una RSA con 35 dipendenti, propone al sindacato aziendale un piano di welfare che include: buoni pasto elettronici da 8 € per giorno lavorato, un abbonamento annuale ai trasporti pubblici per ogni dipendente (250 €) e l’attivazione di una polizza sanitaria integrativa collettiva con copertura per visite specialistiche e accertamenti diagnostici. L’accordo aziendale è firmato dalla RSU aziendale e depositato telematicamente. Il costo annuo per la struttura è parzialmente compensato dalla riduzione del cuneo fiscale e contributivo: i benefit sono esenti da contributi INPS e da IRPEF entro i limiti di legge.

Domande frequenti

Cos’è l’ENBAS e cosa offre ai lavoratori delle RSA ANASTE?
L’ENBAS (Ente Nazionale Bilaterale delle strutture socio-assistenziali) è l’ente bilaterale istituito dal CCNL ANASTE. Gestisce prestazioni integrative per i lavoratori delle strutture aderenti: contributi per spese sanitarie, sussidi in caso di difficoltà, contributi per formazione. Le prestazioni specifiche e i massimali sono consultabili sul sito dell’ente e possono variare nel tempo.
Esiste un fondo sanitario integrativo chiuso dedicato esclusivamente al settore ANASTE?
Al momento della redazione di questa guida, il CCNL ANASTE non individua un fondo sanitario integrativo chiuso esclusivamente dedicato alle strutture ANASTE. Le prestazioni sanitarie integrative passano attraverso l’ENBAS o piani sanitari aziendali attivati con accordo di secondo livello.
Il datore di lavoro deve versare contributi all’ENBAS?
Sì. Il CCNL ANASTE prevede l’obbligo per i datori aderenti di versare contributi all’ENBAS per ogni lavoratore in forza. Il mancato versamento può comportare l’inapplicabilità di alcune agevolazioni previste dal contratto.
I lavoratori ANASTE possono aderire a un fondo pensione complementare?
Sì. In assenza di un fondo pensione chiuso di categoria, i lavoratori possono aderire a fondi pensione aperti o PIP autorizzati dalla COVIP. In caso di silenzio-assenso, il TFR va al Fondo Residuale INPS (FondINPS). I contributi versati sono deducibili fino a 5.164,57 € annui.
Il welfare aziendale può sostituire parte della retribuzione nel CCNL ANASTE?
No. Il welfare aziendale si aggiunge alla retribuzione contrattuale minima garantita dal CCNL. Può essere introdotto tramite accordo aziendale e beneficia di esenzione fiscale e contributiva entro i limiti di legge (1.000 € annui, elevabili a 2.000 € con figli a carico).

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo consolidato del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali ANASTE del 3 novembre 2025 (vigenza 2023-2025). Le informazioni sull’ENBAS e sulle prestazioni dell’ente bilaterale sono di carattere generale: per i massimali e le condizioni di accesso aggiornati è necessario consultare direttamente l’ente. Le indicazioni sulla previdenza complementare e sul welfare aziendale hanno finalità illustrativa e non costituiscono consulenza fiscale o previdenziale. Per situazioni individuali è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o a un consulente previdenziale abilitato.

Domande frequenti

Cos'è l'ENBAS e cosa offre ai lavoratori delle RSA ANASTE?

L'ENBAS (Ente Nazionale Bilaterale delle strutture socio-assistenziali) è l'ente bilaterale istituito dal CCNL ANASTE tra la parte datoriale (ANASTE) e le sigle sindacali firmatarie. Gestisce un sistema di prestazioni integrative per i lavoratori delle strutture aderenti, tra cui contributi per spese sanitarie, sussidi in caso di non autosufficienza, contributi per la frequenza di corsi di formazione professionale e sostegno in caso di sospensione dal lavoro. Le prestazioni specifiche e i massimali variano nel tempo e sono consultabili sul sito dell'ente.

Esiste un fondo sanitario integrativo chiuso dedicato esclusivamente al settore ANASTE?

Al momento della redazione di questa guida, il CCNL ANASTE non individua un fondo sanitario integrativo chiuso di settore esclusivamente dedicato alle strutture ANASTE, a differenza di altri CCNL del comparto sociosanitario (es. CCNL Cooperative Sociali che fa riferimento al Fondo SANIMUT per alcune sigle). Le prestazioni sanitarie integrative sono gestite tramite l'ENBAS o attivate attraverso la contrattazione aziendale di secondo livello.

Il datore di lavoro deve versare contributi all'ENBAS?

Sì. Il CCNL ANASTE prevede l'obbligo per i datori di lavoro aderenti di versare contributi all'ENBAS per ogni lavoratore in forza. I contributi sono a carico di entrambe le parti (datore e lavoratore) nella misura stabilita dal regolamento dell'ente. Il mancato versamento dei contributi all'ente bilaterale può comportare l'inapplicabilità delle agevolazioni contributive previste dal CCNL.

I lavoratori ANASTE possono aderire a un fondo pensione complementare?

Sì. In assenza di un fondo pensione chiuso di categoria dedicato esclusivamente alle strutture ANASTE, i lavoratori possono aderire a fondi pensione aperti o a Piani Individuali Pensionistici (PIP) autorizzati dalla COVIP. In caso di silenzio-assenso entro 6 mesi dall'assunzione, il TFR viene destinato al Fondo Residuale INPS (FondINPS), salvo che esista un accordo collettivo che individui un fondo specifico.

Il welfare aziendale può sostituire parte della retribuzione nel CCNL ANASTE?

No, non può sostituire la retribuzione minima garantita dal CCNL. Il welfare aziendale (buoni pasto, voucher per servizi, rimborso spese scolastiche, polizze sanitarie) può essere aggiunto alla retribuzione contrattuale tramite accordo aziendale o piano unilaterale del datore, beneficiando del regime di non imponibilità fiscale e contributiva previsto dall'art. 51, comma 2 e 3, del TUIR, entro i limiti di legge (attualmente 1.000 euro annui, elevabili a 2.000 euro con figli a carico per il 2024-2025).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.