Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

Welfare e sanità integrativa CCNL ANASTE 2025: ente bilaterale, fondi e prestazioni

Il sistema di welfare previsto dal CCNL ANASTE per i lavoratori delle RSA e case di riposo si fonda sull’assistenza sanitaria integrativa prevista dall’art. 104, sull’eventuale welfare aziendale e sulla previdenza complementare individuale. Comprendere questi strumenti permette di sfruttare appieno le tutele contrattuali e fiscali disponibili.

In sintesi

Il CCNL ANASTE (art. 104) garantisce a tutti i lavoratori, esclusi quadri e dirigenti, l’assistenza sanitaria integrativa, con 10 € al mese a carico del datore e 2 € a carico del lavoratore. La previdenza complementare è accessibile tramite fondi pensione aperti o PIP, in assenza di un fondo chiuso dedicato esclusivamente al settore ANASTE.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
Ultimo rinnovo
23 luglio 2025 (verbale); testo consolidato 3 novembre 2025
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025 (scaduto). Il CCNL era stato firmato il 3 novembre 2025; la piattaforma per il rinnovo e’ stata presentata l’11 febbraio 2026 e la trattativa e’ in corso. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
Sanità integrativa
Art. 104: fondo o ente convenzionato con ANASTE, 10 € al mese a carico del datore e 2 € a carico del lavoratore
Previdenza complementare
Fondi aperti o PIP (in assenza di fondo chiuso di categoria esclusivo)

L’assistenza sanitaria integrativa: cosa prevede l’art. 104

L’art. 104 del testo consolidato del CCNL ANASTE 2023-2025 garantisce al personale l’assistenza sanitaria integrativa, mediante convenzionamento di ANASTE con un Fondo nazionale o un Ente di Mutuo Soccorso, al quale le aziende associate o che applicano il CCNL devono iscrivere i dipendenti. Le regole sono queste:

  • contribuzione: 10 euro al mese a carico del datore di lavoro e 2 euro a carico del lavoratore, su 12 mensilità;
  • chi è iscritto: tutti i lavoratori cui si applica il CCNL, esclusi quadri e dirigenti;
  • se il datore non iscrive o non versa la quota, deve riconoscere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di 16,00 euro lordi per 13 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto.

Sul proprio sito ANASTE indica come strumento attuale la convenzione con AASSOD – Reale Mutua, con prestazioni gestite tramite il portale Blue Assistance (fonte: ANASTE). Per le prestazioni coperte e i massimali valgono il regolamento e le condizioni di assicurazione dell’ente, che non fanno parte del contratto.

L’ente bilaterale nel CCNL ANASTE

L’art. 8 del contratto prevede soltanto che le parti possano incontrarsi per valutare l’opportunità di costituire un Ente Bilaterale nazionale, composto in modo paritetico da ANASTE e dalle organizzazioni sindacali firmatarie. Il testo non fissa contributi né prestazioni di un ente bilaterale: non ci sono quindi importi o requisiti contrattuali da riportare.

Tabella riepilogativa dei pilastri di welfare CCNL ANASTE

Struttura del welfare nel CCNL ANASTE — schema riepilogativo
Pilastro Strumento Obbligo contrattuale Note
Sanità integrativa Fondo o Ente di Mutuo Soccorso convenzionato con ANASTE Sì (art. 104): iscrizione di tutti i lavoratori, esclusi quadri e dirigenti 10 €/mese a carico del datore, 2 €/mese a carico del lavoratore; se il datore non iscrive, 16 € lordi per 13 mensilità
Previdenza complementare Fondi aperti o PIP autorizzati COVIP No (l’art. 103 prevede solo che le parti possano valutare un fondo di riferimento; per le prime assunzioni dal 1/7/2026 adesione automatica, in assenza di fondo collettivo al fondo residuale FondINPS, salvo rinuncia entro 60 giorni) Nessun fondo di categoria individuato dal CCNL
Welfare aziendale Accordo aziendale o piano unilaterale del datore No (facoltativo, demandato alla contrattazione di 2° livello) Regime fiscale agevolato ex art. 51, cc. 2-3, TUIR
Formazione continua ECM per i professionisti sanitari Il personale in formazione continua è considerato in servizio, fino a 40 ore annue pro capite (art. 59, comma 2) Oneri retributivi a carico del datore

La previdenza complementare: opzioni per i lavoratori ANASTE

In assenza di un fondo pensione chiuso di categoria esclusivamente dedicato alle strutture ANASTE, i lavoratori del settore possono costruire la propria previdenza complementare attraverso:

  • Fondi pensione aperti: gestiti da banche, assicurazioni o SGR e autorizzati dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione). Il lavoratore versa il TFR e, facoltativamente, un contributo aggiuntivo volontario. Il datore non ha obbligo di versare un contributo proprio in assenza di un fondo collettivo di categoria, salvo accordo aziendale.
  • Piani Individuali Pensionistici (PIP): contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale, anch’essi soggetti alla vigilanza COVIP. Maggiore flessibilità ma spesso costi di gestione più elevati rispetto ai fondi aperti.
  • FondINPS (Fondo Residuale INPS): per le prime assunzioni nel settore privato dal 1° luglio 2026, in assenza di un fondo collettivo applicabile, l’adesione automatica porta il TFR nel Fondo Residuale gestito dall’INPS, salvo rinuncia entro 60 giorni dalla prima assunzione (art. 8, commi 7-7-quater, D.Lgs. 252/2005; L. 199/2025, art. 1, commi 202 e 205) (per gli assunti fino al 30 giugno 2026 valeva il silenzio-assenso entro 6 mesi dall’assunzione). È una soluzione di «default», generalmente meno efficiente rispetto a un fondo pensione attivo.

I contributi versati ai fondi pensione (TFR + eventuali contributi volontari) sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a un massimo di 5.164,57 euro annui (ai sensi dell’art. 10 del TUIR). Le prestazioni al pensionamento sono tassate con aliquote ridotte (dal 9% al 15%) in funzione degli anni di partecipazione al fondo.

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Il welfare aziendale: opportunità dalla contrattazione di secondo livello

Il CCNL ANASTE promuove lo sviluppo del welfare aziendale come strumento di integrazione della retribuzione e di miglioramento del benessere dei lavoratori. Tramite accordo aziendale o di secondo livello, il datore può predisporre un piano di welfare che includa:

  • buoni pasto o servizio mensa (non imponibili fino a 10 euro al giorno per buoni elettronici (dal 1° gennaio 2026; fino al 2025: 8 euro));
  • rimborso spese per asilo nido, scuola, libri di testo per i figli;
  • polizze sanitarie integrative collettive (non imponibili ai fini IRPEF e contributivi se rivolte alla generalità dei dipendenti);
  • abbonamenti ai trasporti pubblici;
  • servizi di supporto psicologico o counseling (rilevanti per il personale delle RSA, esposto a elevato stress occupazionale).

Il valore complessivo dei benefit di welfare non soggetti a tassazione è fissato dalla legge (art. 51, comma 3, TUIR) in 1.000 euro annui (elevabili a 2.000 euro per i lavoratori con almeno un figlio a carico, limitatamente agli anni in cui la norma lo prevede). Qualora il piano di welfare sia collegato a un premio di risultato, il limite si somma a quello del premio detassato.

Casi pratici

Tizio — OSS e assistenza sanitaria integrativa
Tizio, OSS al livello 4 in una RSA che applica il CCNL ANASTE, controlla il cedolino: deve risultare la trattenuta di 2 € al mese per l’assistenza sanitaria integrativa, mentre altri 10 € mensili sono a carico del datore. Se la struttura non lo ha iscritto, ha diritto a un elemento distinto della retribuzione di 16,00 € lordi per 13 mensilità (art. 104, comma 5).
Caia — Infermiera che sceglie un fondo pensione aperto
Caia, infermiera al livello 6, all’assunzione decide di destinare il TFR futuro a un fondo pensione aperto di sua scelta, autorizzato dalla COVIP. In aggiunta al TFR, versa volontariamente 100 € mensili (1.200 € annui), che deduce integralmente dall’IRPEF entro il limite di 5.164,57 €. Il datore non ha obbligo di versare un contributo proprio in assenza di un fondo collettivo di categoria. Dopo 30 anni di partecipazione, le prestazioni saranno tassate al 9%, con un risparmio fiscale significativo rispetto alla tassazione ordinaria.
Sempronio — Direttore di struttura che introduce un piano di welfare aziendale
Sempronio, direttore di una RSA con 35 dipendenti, propone al sindacato aziendale un piano di welfare che include: buoni pasto elettronici da 10 € per giorno lavorato, un abbonamento annuale ai trasporti pubblici per ogni dipendente (250 €) e l’attivazione di una polizza sanitaria integrativa collettiva con copertura per visite specialistiche e accertamenti diagnostici. L’accordo aziendale è firmato dalla RSU aziendale e depositato telematicamente. Il costo annuo per la struttura è parzialmente compensato dalla riduzione del cuneo fiscale e contributivo: i benefit sono esenti da contributi INPS e da IRPEF entro i limiti di legge.
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Domande frequenti

Cosa prevede il CCNL ANASTE per la sanità integrativa?
L’art. 104 garantisce a tutti i lavoratori, esclusi quadri e dirigenti, l’assistenza sanitaria integrativa tramite un Fondo o un Ente di Mutuo Soccorso convenzionato con ANASTE: 10 € al mese a carico del datore e 2 € a carico del lavoratore, su 12 mensilità.
Cosa succede se il datore non iscrive i lavoratori?
Deve erogare un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di 16,00 € lordi per 13 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto (art. 104, comma 5).
Il CCNL ANASTE ha un ente bilaterale operativo?
L’art. 8 prevede soltanto che le parti possano valutare la costituzione di un Ente Bilaterale nazionale; il testo non fissa contributi o prestazioni di un ente bilaterale.
I lavoratori ANASTE possono aderire a un fondo pensione complementare?
Sì. In assenza di un fondo pensione chiuso di categoria, i lavoratori possono aderire a fondi pensione aperti o PIP autorizzati dalla COVIP. In assenza di scelta, per le prime assunzioni dal 1° luglio 2026 l’adesione è automatica e il TFR va al Fondo Residuale INPS (FondINPS), salvo rinuncia entro 60 giorni (per gli assunti fino al 30 giugno 2026, silenzio-assenso entro 6 mesi). I contributi versati sono deducibili fino a 5.164,57 € annui.
Il welfare aziendale può sostituire parte della retribuzione nel CCNL ANASTE?
No. Il welfare aziendale si aggiunge alla retribuzione contrattuale minima garantita dal CCNL. Può essere introdotto tramite accordo aziendale e beneficia di esenzione fiscale e contributiva entro i limiti di legge (1.000 € annui, elevabili a 2.000 € con figli a carico).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi 2025.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sugli artt. 8, 103 e 104 del testo consolidato del CCNL ANASTE 2023-2025 (3 novembre 2025). Per prestazioni e massimali dell’assistenza sanitaria integrativa valgono il regolamento e le condizioni di assicurazione dell’ente convenzionato. Le indicazioni sulla previdenza complementare e sul welfare aziendale hanno finalità illustrativa e non costituiscono consulenza fiscale o previdenziale. Per situazioni individuali è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o a un consulente previdenziale abilitato.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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