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La guida
Periodo di prova nel CCNL ANASTE per RSA e case di riposo: durate, recesso e tutele
Il CCNL ANASTE fissa per ogni livello di inquadramento una durata massima del periodo di prova, da 30 giorni di calendario per il 1° livello a 180 giorni per i livelli 9, 10 e per i Quadri. Senza forma scritta il patto di prova è nullo: conoscere le regole protegge sia il lavoratore sia il datore di lavoro.
Nel CCNL ANASTE il periodo di prova va da 30 giorni di calendario (1° livello) a 180 giorni (livelli 9, 10 e Quadri). Deve essere pattuito per iscritto; in sua assenza il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova. Se la malattia o l’infortunio extra-lavorativo interrompono la prova, il lavoratore la completa se riprende entro 90 giorni (art. 24).
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa delle durate
| Livello | Durata massima | Profili tipici |
|---|---|---|
| Livello 1 | 30 giorni di calendario | Addetto alle pulizie |
| Livello 2 | 45 giorni di calendario | Portiere, addetto a lavanderia, guardaroba, cucina |
| Livelli 3, 3S, 4, 5, 6, 7 e 8 | 60 giorni di calendario | Ausiliario socio-sanitario (3), assistente domiciliare e OSA (3S), OSS (4), OSS con coordinamento (5), infermiere (6), coordinatori (7 e 8) |
| Livelli 9 e 10 | 180 giorni di calendario | Responsabile di area (9), direttore di struttura (10) |
| Quadri | 180 giorni di calendario | Funzioni di particolare importanza e responsabilità gestionali |
Fonte: art. 24 del testo consolidato del CCNL ANASTE 2023-2025. Le durate sono i massimi, in giorni di calendario; durante la prova spetta una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali del livello. Se nessuna parte recede alla scadenza, l’assunzione è confermata e la prova conta nell’anzianità.
La forma scritta: requisito inderogabile
Il patto di prova nel CCNL ANASTE è soggetto alla forma scritta ad substantiam. La clausola deve essere contenuta nella lettera di assunzione o in un allegato firmato da entrambe le parti prima dell’inizio del rapporto. La scrittura deve indicare:
- la durata del periodo di prova (in giorni o mesi);
- il livello di inquadramento contrattuale;
- le mansioni oggetto della prova.
In assenza di forma scritta, o se il documento è firmato dopo l’inizio del rapporto, il patto è nullo e il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova dall’origine. In tal caso, qualsiasi recesso del datore produce gli effetti di un licenziamento ordinario, con i relativi obblighi di preavviso e, se applicabile, di giustificazione.
Il computo del periodo: sospensioni e prolungamenti
Il contratto (art. 24, commi 5 e 6) disciplina così le interruzioni:
- Malattia o infortunio extra-lavorativo: il lavoratore è ammesso a completare la prova se riprende il lavoro entro e non oltre 90 giorni dall’inizio dell’evento; altrimenti il rapporto si intende risolto di diritto con la data di inizio dell’assenza.
- Infortunio sul lavoro: il lavoratore completa la prova indipendentemente dalla durata dell’assenza.
- Maternità o congedo di paternità: il contratto non le cita nell’art. 24; si applicano le tutele di legge (D.Lgs. 151/2001), che vietano il licenziamento durante la gravidanza e fino a un anno del bambino.
Esempio pratico: Tizio è assunto al livello 4 il 1° marzo 2026 con prova di 60 giorni di calendario (scadenza teorica 29 aprile). Se è in malattia dal 10 al 20 aprile (11 giorni, meno di 90) completa la prova al rientro: i 20 giorni residui riprendono il 21 aprile e scadono il 10 maggio 2026.
Retribuzione e trattamento economico durante la prova
Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto alla piena retribuzione contrattuale del livello di inquadramento, compreso il minimo tabellare del livello (art. 24, comma 2), cioè la retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali delle tabelle retributive. Non è ammessa una retribuzione ridotta durante la prova: clausole di segno contrario sarebbero nulle per contrasto con la norma contrattuale.
Il periodo di prova è retribuito anche ai fini di:
- maturazione del TFR (art. 2120 c.c.);
- maturazione dei ratei di tredicesima (la quattordicesima è già nel minimo mensile);
- anzianità contributiva INPS;
- anzianità contrattuale ai fini degli scatti, nel caso in cui la prova sia superata.
Recesso durante il periodo di prova
Nel corso del periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza obbligo di motivazione del recesso. Il rapporto cessa al momento della comunicazione. Il datore non è tenuto a indicare le ragioni del mancato superamento della prova.
Limiti al recesso datoriale durante la prova:
- Divieto di recesso discriminatorio: il recesso fondato su sesso, razza, origine etnica, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale è nullo ai sensi del d.lgs. 216/2003 e della l. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), anche se avvenuto durante la prova.
- Divieto di recesso ritorsivo: il recesso causalmente riconducibile a una denuncia, a un’azione legale o sindacale del lavoratore è nullo.
- Divieto di recesso durante la malattia da infortunio: il datore non può recedere durante l’assenza per infortunio sul lavoro nei limiti del periodo di comporto previsto dal CCNL, anche se il rapporto è ancora in prova.
Effetti al termine della prova: conferma o risoluzione
Alla scadenza del periodo di prova si apre una biforcazione:
- Nessun recesso: il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato, senza necessità di comunicazione formale. Il lavoratore acquista tutte le tutele del CCNL e della legge, compresa la disciplina dei licenziamenti.
- Recesso di una delle parti: il rapporto cessa. Se recede il datore, non è dovuto il preavviso; se recede il lavoratore, neppure. Il TFR maturato durante la prova è comunque liquidato.
Il periodo di prova superato si computa integralmente nell’anzianità di servizio, con effetti su scatti triennali, preavviso, ferie e comporto.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di prova per un OSS nel CCNL ANASTE?
Il periodo di prova ANASTE deve essere scritto?
La malattia durante il periodo di prova interrompe il computo?
Il datore può licenziare liberamente durante il periodo di prova?
Se non si recede al termine del periodo di prova, il rapporto si considera confermato?
Un lavoratore può dimettersi durante il periodo di prova senza preavviso?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi 2025.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sull’art. 24 del testo consolidato del CCNL ANASTE 2023-2025 (3 novembre 2025). Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.