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Malattia e infortunio nel CCNL ANASTE per RSA e case di riposo: comporto, trattamento economico e tutele
Il personale delle RSA è esposto a un elevato rischio di infortuni e malattie professionali (lesioni da movimentazione manuale, infezioni, stress lavoro-correlato). Il CCNL ANASTE disciplina il periodo di comporto, le integrazioni economiche durante l’assenza e le tutele in caso di infortunio sul lavoro, distinguendo con precisione ciò che è garantito dalla legge da ciò che il contratto migliora.
Il CCNL ANASTE fissa un periodo di comporto di 12 mesi in tre anni per eventi multipli o 180 giorni per singolo evento. Durante la malattia il lavoratore percepisce l’integrazione CCNL fino al 100% della retribuzione per i primi mesi, scalata successivamente. L’infortunio sul lavoro comporta la conservazione del posto per tutta la durata dell’INAIL.
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Tabella riepilogativa: comporto e trattamento economico in malattia
| Periodo di malattia | Integrazione CCNL | Indennità INPS | Totale percepito |
|---|---|---|---|
| Dal 1° al 3° giorno (carenza) | Integrazione al 100% | 0% (carenza INPS) | 100% a carico del datore |
| Dal 4° giorno al 3° mese | Integra fino al 100% | 50% (gg. 4-20) poi 66,67% | 100% (INPS + integrazione) |
| Dal 4° al 6° mese | Integra fino al 50% | 66,67% | ~66-80% (variabile) |
| Oltre il 6° mese (entro comporto) | Nessuna integrazione | 66,67% | ~66,67% solo INPS |
| Infortunio INAIL (tutta la durata) | Integra fino al 100% | 60% (gg. 4-90) poi 75% | 100% (INAIL + integrazione) |
I valori si riferiscono alla retribuzione ordinaria lorda. La carenza dei primi 3 giorni è coperta al 100% dal datore (miglioramento contrattuale rispetto alla legge, che non prevede indennità INPS nei primi 3 giorni). I calcoli sono orientativi: le percentuali INPS si applicano sulla retribuzione media giornaliera assoggettata a massimale.
Il periodo di comporto: legge e contratto a confronto
Il periodo di comporto è il tempo massimo durante il quale il lavoratore in malattia conserva il diritto al posto di lavoro. È disciplinato dall’art. 2110 c.c., che rinvia alla contrattazione collettiva per la fissazione della durata.
Il CCNL ANASTE distingue:
- Comporto secco: per un singolo episodio di malattia continuativa, il periodo è di 180 giorni di calendario. Superato tale limite, il datore può procedere al licenziamento con preavviso contrattuale.
- Comporto per sommatoria: per malattie multiple e ricorrenti (non necessariamente continuative), il limite è di 12 mesi complessivi nell’arco di un triennio. L’arco triennale è mobile: si calcola a ritroso dalla data dell’ultima assenza.
Il datore che intende esercitare il diritto al licenziamento per superamento del comporto deve comunicarlo per iscritto, indicando il superamento del limite e concedendo il preavviso. Il licenziamento per superamento del comporto non è un licenziamento disciplinare: non richiede la contestazione preventiva, ma deve essere preceduto dalla verifica che il periodo di assenza sia effettivamente riconducibile a malattia comune e non ad altri eventi esclusi dal comporto.
Cosa non entra nel comporto
Il CCNL ANASTE, in linea con i principi generali del diritto del lavoro, esclude dal computo del comporto le seguenti assenze:
- Infortunio sul lavoro e malattia professionale: le assenze riconosciute dall’INAIL come inabilità temporanea assoluta non si cumulano nel comporto per malattia comune;
- Maternità obbligatoria: l’assenza per congedo di maternità è tutelata dal d.lgs. 151/2001 e non incide sul comporto;
- Malattia insorta durante le ferie: i giorni di malattia che insorgono durante le ferie non vengono computati nel comporto (né come ferie né come comporto, trattandosi di fatto sopravvenuto);
- Ricoveri ospedalieri per patologie gravi: alcune patologie oncologiche o particolarmente invalidanti possono godere di una disciplina derogatoria in sede di accordi aziendali o interpretazioni sindacali.
Infortuni sul lavoro nelle RSA: un rischio specifico
Le strutture residenziali per anziani presentano una frequenza di infortuni superiore alla media del settore terziario, per via dei rischi connessi alla movimentazione manuale dei pazienti, alle posture forzate, al rischio biologico e allo stress lavoro-correlato. Il CCNL ANASTE riconosce queste peculiarità e garantisce tutele specifiche in caso di infortunio:
- Conservazione del posto per tutta la durata dell’inabilità temporanea assoluta riconosciuta dall’INAIL, senza limiti di comporto;
- Integrazione dell’indennità INAIL al 100% della retribuzione ordinaria per l’intera durata dell’inabilità, a carico del datore;
- Divieto di licenziamento durante l’assenza per infortunio: il recesso del datore durante l’inabilità INAIL è nullo (art. 2110 c.c.);
- Al rientro, il lavoratore ha diritto alla visita di idoneità alla mansione da parte del medico competente aziendale (obbligo del datore ex d.lgs. 81/2008), che valuta l’idoneità al rientro nelle precedenti mansioni.
Obblighi del lavoratore in malattia: comunicazione e reperibilità
Il lavoratore in malattia ha obblighi precisi:
- Comunicazione immediata: avvisare il datore entro la prima ora del turno previsto (o del proprio orario di inizio servizio);
- Certificazione telematica: il medico di base o il medico di pronto soccorso deve inviare telematicamente il certificato di malattia all’INPS; il numero di certificato comunicato al datore è sufficiente;
- Reperibilità domiciliare: negli orari di reperibilità previsti dalla legge (10:00-12:00 e 17:00-19:00 nei giorni feriali), il lavoratore deve trovarsi al proprio domicilio o in luogo alternativo preventivamente comunicato al datore;
- Tempestività delle comunicazioni: in caso di ricovero ospedaliero o accesso al pronto soccorso, la comunicazione può avvenire entro 24 ore.
L’assenza ingiustificata alla visita fiscale comporta la perdita dell’indennità di malattia per i giorni in cui si è risultati assenti (art. 5 l. 300/1970). Ripetute assenze alla visita fiscale possono rilevare sul piano disciplinare.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL ANASTE?
Il lavoratore in malattia riceve l’intera retribuzione nel CCNL ANASTE?
L’infortunio sul lavoro interrompe il comporto?
Quando va consegnato il certificato medico nel CCNL ANASTE?
Il datore può controllare il lavoratore in malattia?
Le assenze per malattia influiscono sulla maturazione di ferie e tredicesima?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo consolidato del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali ANASTE (vigenza 2023-2025). Le disposizioni di legge richiamate fanno riferimento all’art. 2110 c.c., al d.lgs. 151/2001, al d.P.R. 1124/1965 e al d.lgs. 81/2008. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nelle strutture residenziali per anziani il tema della malattia e dell'infortunio non è marginale: il personale socio-assistenziale e sanitario opera in un contesto a forte esposizione fisica e biologica, dalla movimentazione manuale degli ospiti al rischio infettivo, fino allo stress lavoro-correlato dei turni notturni. Il CCNL ANASTE costruisce su questa realtà un sistema che intreccia la tutela legale del posto di lavoro con le integrazioni economiche di fonte contrattuale, mantenendo netta la distinzione fra ciò che la legge garantisce e ciò che il contratto migliora.
Il comporto come limite alla libertà di recesso
Il periodo di comporto è il tempo durante il quale la malattia sospende il rapporto senza legittimare il licenziamento. La fonte è l'art. 2110 c.c., norma che non fissa essa stessa una durata ma rinvia agli usi e, soprattutto, alla contrattazione collettiva. Per il personale delle RSA il CCNL ANASTE individua una durata massima distinta a seconda che si tratti di un unico evento prolungato o di una pluralità di episodi sommati nel periodo di osservazione. Finche il comporto non e esaurito, il recesso intimato per la sola malattia e di regola nullo o annullabile.
Comporto secco e comporto per sommatoria
La differenza non e teorica. Nel comporto secco si guarda alla durata ininterrotta di un singolo episodio morboso; nel comporto per sommatoria si addizionano le giornate di assenza per piu malattie verificatesi entro un arco temporale di riferimento. Il secondo meccanismo e quello che, nella pratica, espone maggiormente il lavoratore con patologie ricorrenti, perche conteggia anche assenze brevi e frammentate. La corretta imputazione delle giornate e quindi decisiva e va sempre verificata sul testo del CCNL vigente.
Il trattamento economico durante l'assenza
Sul piano retributivo concorrono due componenti: l'indennita di malattia erogata dall'ente previdenziale e l'eventuale integrazione a carico del datore prevista dal contratto. Le misure di tale integrazione, la loro durata e la progressiva riduzione nel tempo sono stabilite dalle tabelle del CCNL e dalle circolari INPS aggiornate, alle quali si rinvia: in questa sede non si indicano valori, che variano nel tempo e per anzianita. Cio che rileva e il principio: il contratto puo migliorare la tutela legale, non peggiorarla.
Infortunio e malattia professionale: la tutela INAIL
Quando l'evento e un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, il regime cambia. Subentra la tutela INAIL, con indennizzo per inabilita temporanea assoluta e conservazione del posto per tutta la durata riconosciuta. Per il personale RSA questo profilo e centrale, data la frequenza di lesioni da sforzo e di contagi occupazionali. La denuncia tempestiva e la corretta qualificazione dell'evento come professionale sono passaggi che incidono sia sulla copertura economica sia sulla stabilita del rapporto.
Obblighi del lavoratore e del datore
Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l'assenza, trasmettere il certificato telematico e rendersi reperibile nelle fasce di controllo. Il datore, dal canto suo, deve rispettare il divieto di recesso entro il comporto, computare correttamente le assenze e non utilizzare la malattia come pretesto per scelte organizzative. La violazione di questi obblighi reciproci e la principale fonte di contenzioso in materia.
Cosa fare in prossimita della scadenza del comporto
Avvicinandosi al limite, il lavoratore conserva alcuni strumenti: la richiesta di aspettativa non retribuita ove prevista, l'eventuale fruizione di ferie residue per coprire le ultime giornate, la verifica della riconducibilita dell'evento a causa professionale. Sono soluzioni che vanno calibrate caso per caso e che presuppongono un conteggio esatto delle assenze gia maturate secondo il testo contrattuale applicabile.
Domande frequenti
Cos'e il periodo di comporto nel CCNL ANASTE?
E il tempo massimo, fissato dalla contrattazione collettiva in attuazione dell'art. 2110 c.c., durante il quale il lavoratore in malattia conserva il diritto alla conservazione del posto. La durata e indicata nel testo del CCNL vigente e va verificata in base al tipo di comporto applicabile.
Che differenza c'e tra comporto secco e comporto per sommatoria?
Il comporto secco riguarda la durata continuativa di un singolo episodio di malattia; il comporto per sommatoria addiziona le giornate di assenza per piu episodi entro un periodo di riferimento. Il secondo penalizza maggiormente chi ha patologie ricorrenti, perche conteggia anche assenze brevi.
Durante la malattia quanto percepisco?
Concorrono l'indennita dell'ente previdenziale e l'eventuale integrazione del datore prevista dal contratto. Le misure esatte e la loro durata sono stabilite dalle tabelle del CCNL e dalle circolari INPS aggiornate, cui occorre fare riferimento.
Cosa cambia se l'assenza dipende da un infortunio sul lavoro?
In caso di infortunio o malattia professionale opera la tutela INAIL, con indennizzo per inabilita temporanea e conservazione del posto per tutta la durata riconosciuta dell'inabilita. E essenziale la denuncia tempestiva e la corretta qualificazione dell'evento come professionale.
Posso essere licenziato mentre sono in malattia?
Di regola no, finche non si esaurisce il periodo di comporto. Solo dopo il superamento del comporto il datore puo recedere per il protrarsi dell'assenza; restano fermi i licenziamenti per giusta causa estranei alla malattia.