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Ultimo aggiornamento: 3 Marzo 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL ANASTE fissa il comporto a 180 giorni per evento singolo o 12 mesi in tre anni per malattie ricorrenti. Il contratto integra l'indennità INPS al 100% per i primi 3 mesi; l'infortunio sul lavoro non si computa nel comporto e il datore integra l'INAIL al 100%.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

Malattia e infortunio nel CCNL ANASTE per RSA e case di riposo: comporto, trattamento economico e tutele

Il personale delle RSA è esposto a un elevato rischio di infortuni e malattie professionali (lesioni da movimentazione manuale, infezioni, stress lavoro-correlato). Il CCNL ANASTE disciplina il periodo di comporto, le integrazioni economiche durante l’assenza e le tutele in caso di infortunio sul lavoro, distinguendo con precisione ciò che è garantito dalla legge da ciò che il contratto migliora.

In sintesi

Il CCNL ANASTE fissa un periodo di comporto di 12 mesi in tre anni per eventi multipli o 180 giorni per singolo evento. Durante la malattia il lavoratore percepisce l’integrazione CCNL fino al 100% della retribuzione per i primi mesi, scalata successivamente. L’infortunio sul lavoro comporta la conservazione del posto per tutta la durata dell’INAIL.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
Ultimo rinnovo
23 luglio 2025 (verbale di accordo)
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025
Ambito
Strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie-assistenziali aderenti ad ANASTE

Tabella riepilogativa: comporto e trattamento economico in malattia

Comporto e integrazione economica in malattia — CCNL ANASTE
Periodo di malattia Integrazione CCNL Indennità INPS Totale percepito
Dal 1° al 3° giorno (carenza) Integrazione al 100% 0% (carenza INPS) 100% a carico del datore
Dal 4° giorno al 3° mese Integra fino al 100% 50% (gg. 4-20) poi 66,67% 100% (INPS + integrazione)
Dal 4° al 6° mese Integra fino al 50% 66,67% ~66-80% (variabile)
Oltre il 6° mese (entro comporto) Nessuna integrazione 66,67% ~66,67% solo INPS
Infortunio INAIL (tutta la durata) Integra fino al 100% 60% (gg. 4-90) poi 75% 100% (INAIL + integrazione)

I valori si riferiscono alla retribuzione ordinaria lorda. La carenza dei primi 3 giorni è coperta al 100% dal datore (miglioramento contrattuale rispetto alla legge, che non prevede indennità INPS nei primi 3 giorni). I calcoli sono orientativi: le percentuali INPS si applicano sulla retribuzione media giornaliera assoggettata a massimale.

Il periodo di comporto: legge e contratto a confronto

Il periodo di comporto è il tempo massimo durante il quale il lavoratore in malattia conserva il diritto al posto di lavoro. È disciplinato dall’art. 2110 c.c., che rinvia alla contrattazione collettiva per la fissazione della durata.

Il CCNL ANASTE distingue:

  • Comporto secco: per un singolo episodio di malattia continuativa, il periodo è di 180 giorni di calendario. Superato tale limite, il datore può procedere al licenziamento con preavviso contrattuale.
  • Comporto per sommatoria: per malattie multiple e ricorrenti (non necessariamente continuative), il limite è di 12 mesi complessivi nell’arco di un triennio. L’arco triennale è mobile: si calcola a ritroso dalla data dell’ultima assenza.

Il datore che intende esercitare il diritto al licenziamento per superamento del comporto deve comunicarlo per iscritto, indicando il superamento del limite e concedendo il preavviso. Il licenziamento per superamento del comporto non è un licenziamento disciplinare: non richiede la contestazione preventiva, ma deve essere preceduto dalla verifica che il periodo di assenza sia effettivamente riconducibile a malattia comune e non ad altri eventi esclusi dal comporto.

Cosa non entra nel comporto

Il CCNL ANASTE, in linea con i principi generali del diritto del lavoro, esclude dal computo del comporto le seguenti assenze:

  • Infortunio sul lavoro e malattia professionale: le assenze riconosciute dall’INAIL come inabilità temporanea assoluta non si cumulano nel comporto per malattia comune;
  • Maternità obbligatoria: l’assenza per congedo di maternità è tutelata dal d.lgs. 151/2001 e non incide sul comporto;
  • Malattia insorta durante le ferie: i giorni di malattia che insorgono durante le ferie non vengono computati nel comporto (né come ferie né come comporto, trattandosi di fatto sopravvenuto);
  • Ricoveri ospedalieri per patologie gravi: alcune patologie oncologiche o particolarmente invalidanti possono godere di una disciplina derogatoria in sede di accordi aziendali o interpretazioni sindacali.

Infortuni sul lavoro nelle RSA: un rischio specifico

Le strutture residenziali per anziani presentano una frequenza di infortuni superiore alla media del settore terziario, per via dei rischi connessi alla movimentazione manuale dei pazienti, alle posture forzate, al rischio biologico e allo stress lavoro-correlato. Il CCNL ANASTE riconosce queste peculiarità e garantisce tutele specifiche in caso di infortunio:

  • Conservazione del posto per tutta la durata dell’inabilità temporanea assoluta riconosciuta dall’INAIL, senza limiti di comporto;
  • Integrazione dell’indennità INAIL al 100% della retribuzione ordinaria per l’intera durata dell’inabilità, a carico del datore;
  • Divieto di licenziamento durante l’assenza per infortunio: il recesso del datore durante l’inabilità INAIL è nullo (art. 2110 c.c.);
  • Al rientro, il lavoratore ha diritto alla visita di idoneità alla mansione da parte del medico competente aziendale (obbligo del datore ex d.lgs. 81/2008), che valuta l’idoneità al rientro nelle precedenti mansioni.

Obblighi del lavoratore in malattia: comunicazione e reperibilità

Il lavoratore in malattia ha obblighi precisi:

  • Comunicazione immediata: avvisare il datore entro la prima ora del turno previsto (o del proprio orario di inizio servizio);
  • Certificazione telematica: il medico di base o il medico di pronto soccorso deve inviare telematicamente il certificato di malattia all’INPS; il numero di certificato comunicato al datore è sufficiente;
  • Reperibilità domiciliare: negli orari di reperibilità previsti dalla legge (10:00-12:00 e 17:00-19:00 nei giorni feriali), il lavoratore deve trovarsi al proprio domicilio o in luogo alternativo preventivamente comunicato al datore;
  • Tempestività delle comunicazioni: in caso di ricovero ospedaliero o accesso al pronto soccorso, la comunicazione può avvenire entro 24 ore.

L’assenza ingiustificata alla visita fiscale comporta la perdita dell’indennità di malattia per i giorni in cui si è risultati assenti (art. 5 l. 300/1970). Ripetute assenze alla visita fiscale possono rilevare sul piano disciplinare.

Casi pratici

Tizio — OSS con malattia ricorrente, avvicinarsi al comporto per sommatoria
Tizio è un OSS di livello 4 che nell’arco del triennio 2023-2025 ha accumulato 8 mesi di assenze per varie patologie (influenze ripetute, problemi alla schiena da movimentazione, stress). A novembre 2025 è di nuovo in malattia. Il responsabile HR calcola i mesi di assenza a ritroso dal triennio: se superano i 12 mesi complessivi, il datore può procedere al licenziamento con preavviso. Tizio è a 10 mesi e mezzo: è prossimo al limite. È consigliabile che si rivolga al sindacato per valutare se alcune delle assenze rientrano nell’eccezione (ad es. le giornate da infortunio INAIL, da escludere dal computo).
Caia — Infermiera, infortunio da movimentazione paziente
Caia si infortuna alla schiena durante la mobilizzazione di un ospite non autosufficiente. Il medico del pronto soccorso redige il referto indicando come causa l’attività lavorativa. L’azienda apre la pratica INAIL di infortuno sul lavoro (comunicazione telematica all’INAIL entro 2 giorni lavorativi ex art. 53 d.P.R. 1124/1965). Caia è in inabilità temporanea assoluta per 45 giorni. Percepisce: indennità INAIL pari al 60% per i giorni 4-90 più l’integrazione del datore al 100%. I 45 giorni non si computano nel suo comporto per malattia comune.
Sempronio — Ausiliario, superamento del comporto secco
Sempronio è ausiliario di livello 2 con una grave patologia che lo ha tenuto in malattia continuativa per 190 giorni di calendario. Il datore, verificato il superamento del comporto secco di 180 giorni, invia a Sempronio la comunicazione scritta di licenziamento con il preavviso contrattuale. Sempronio riceve l’indennità sostitutiva del preavviso e il TFR maturato. Se la malattia fosse di natura oncologica, potrebbe valutare con il sindacato se esistono accordi aziendali che prevedono un comporto prolungato per patologie gravi.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL ANASTE?
Il CCNL ANASTE prevede due soglie: 180 giorni per singolo evento di malattia continuativa (comporto secco) e 12 mesi complessivi in un triennio per malattie ricorrenti (comporto per sommatoria). Superato il limite, il datore può procedere al licenziamento con il preavviso contrattuale.
Il lavoratore in malattia riceve l’intera retribuzione nel CCNL ANASTE?
Per i primi tre mesi di malattia il CCNL ANASTE integra fino al 100% della retribuzione ordinaria (compresi i primi 3 giorni di carenza INPS, coperti al 100% dal datore). Dal 4° al 6° mese l’integrazione scende al 50%. Oltre il 6° mese non è prevista integrazione contrattuale.
L’infortunio sul lavoro interrompe il comporto?
Sì. L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale non rientrano nel comporto ordinario. Per tutta la durata dell’inabilità INAIL il posto è conservato senza limiti e il datore integra l’indennità INAIL al 100%.
Quando va consegnato il certificato medico nel CCNL ANASTE?
Il lavoratore deve comunicare l’assenza entro la prima ora del turno. Il certificato telematico viene inviato dal medico all’INPS: basta comunicare il numero di certificato al datore. In caso di ospedalizzazione, la comunicazione può avvenire entro 24 ore.
Il datore può controllare il lavoratore in malattia?
Sì. Il datore può richiedere la visita fiscale INPS. Il lavoratore ha obbligo di reperibilità nelle fasce 10:00-12:00 e 17:00-19:00 nei giorni feriali. L’assenza non giustificata comporta la perdita dell’indennità per i giorni contestati e può rilevare disciplinarmente.
Le assenze per malattia influiscono sulla maturazione di ferie e tredicesima?
Le assenze per malattia comune retribuite (entro il comporto) sono computate ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima. Le assenze non retribuite (es. oltre il comporto) non fanno maturare ferie per i giorni di assenza. L’inabilità INAIL è equiparata, ai fini della maturazione delle ferie, al periodo lavorato.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo consolidato del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali ANASTE (vigenza 2023-2025). Le disposizioni di legge richiamate fanno riferimento all’art. 2110 c.c., al d.lgs. 151/2001, al d.P.R. 1124/1965 e al d.lgs. 81/2008. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL ANASTE?

Il CCNL ANASTE distingue due ipotesi. Per un singolo evento di malattia continuativa, il periodo di conservazione del posto è di 180 giorni di calendario. Per malattie ricorrenti, il comporto per sommatoria è di 12 mesi complessivi nell'arco di un triennio. Superato il comporto, il datore può procedere al licenziamento con il preavviso contrattuale, previa comunicazione scritta.

Il lavoratore in malattia riceve l'intera retribuzione nel CCNL ANASTE?

Per i primi 3 mesi di malattia continuativa il CCNL ANASTE integra l'indennità INPS fino al 100% della retribuzione ordinaria. Dal 4° al 6° mese l'integrazione si riduce al 50%. Il datore integra l'indennità INPS (pari al 50% della retribuzione media giornaliera per i primi 20 giorni, poi al 66,67%) fino ai valori indicati, a carico della struttura.

L'infortunio sul lavoro interrompe il comporto?

Sì. L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale non rientrano nel periodo di comporto ordinario previsto dal CCNL ANASTE. Per tutta la durata dell'inabilità temporanea assoluta riconosciuta dall'INAIL, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto senza che le giornate di assenza si computino nel comporto per malattia comune. Il datore integra l'indennità INAIL fino al 100% della retribuzione per tutta la durata dell'inabilità.

Quando va consegnato il certificato medico nel CCNL ANASTE?

Il lavoratore deve comunicare l'assenza al datore di lavoro entro la prima ora del turno previsto (o entro l'inizio dell'orario di lavoro), e produrre il certificato medico in modalità telematica tramite il medico di base o lo specialista (il numero di certificato è sufficiente: il datore lo recupera dal portale INPS). In caso di ospedalizzazione la comunicazione può avvenire entro 24 ore.

Il datore può controllare il lavoratore in malattia nel CCNL ANASTE?

Sì. Il datore di lavoro può richiedere la visita fiscale INPS nei giorni di malattia certificata. Il lavoratore ha l'obbligo di reperibilità nelle fasce orarie previste dalla legge (attualmente 10:00-12:00 e 17:00-19:00 nei giorni feriali). L'assenza alla visita fiscale non giustificata comporta la perdita dell'indennità di malattia per i giorni contestati e può rilevare disciplinarmente.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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